Una tra le più importanti detrazioni fiscali IRPEF di cui possono beneficiare i contribuenti è quella che riguarda i familiari a carico. Di seguito andiamo ad analizzare tutte le informazioni rilevanti utili per la dichiarazione dei redditi.
Indice degli Argomenti
- Chi sono i familiari a carico?
- I redditi che concorrono alla soglia di familiare a carico
- La detrazione spettante per ogni familiare a carico
- La detrazione per coniuge a carico
- La detrazione per figli a carico con più di 21 anni
- La detrazione per altri familiari a carico
- “Ordine” di l’applicazione delle detrazioni per familiari a carico
- Familiari a carico di cittadini extracomunitari
- Il coniuge a carico è esonerato dall’obbligo di presentazione della sua dichiarazione dei redditi?
- Ripartizione delle detrazioni per familiari a carico in caso di contribuente in regime forfettario
- La compilazione del quadro dei familiari a carico
- Domande frequenti
Chi sono i familiari a carico?
Sono considerati fiscalmente “a carico” del contribuente i familiari conviventi, ovvero:
- Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (o parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso);
- I figli di età uguale o superiore a 21 anni. Questo, in quanto, l’assegno unico per i figli ha sostituito la detrazione per i figli fino ai 21 anni di età;
- Altri familiari conviventi.
Per ottenere la detrazione, ovvero la riduzione del carico fiscale IRPEF è necessario che i familiari abbiamo percepito redditi (imponibili IRPEF) inferiori ad una soglia stabilita dal TUIR. Al verificarsi di queste condizioni, che vedremo in dettaglio di seguito, è possibile fruire in dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF o modello 730) di un vantaggio fiscale.
La detrazione fiscale spetta se i familiari detengono un reddito non superiore ai 2.840,51 euro (compresi gli oneri deducibili). Per i figli di età inferiore ai 24 anni la soglia è di 4.000 euro di reddito annuo. Come detto, al verificarsi di queste condizioni puoi avere diritto ad una detrazione dall’IRPEF forfettaria relativa ai familiari a carico.
Con la Circolare n. 4/E/2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i figli di età inferiore ai 21 anni, fiscalmente a carico, anche se non spettano più le detrazioni di cui all’art. 12 del TUIR, continuano ad essere riconosciute le detrazioni e deduzioni per oneri e spese sostenuti nell’interesse di familiari a carico.
I redditi che concorrono alla soglia di familiare a carico
Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (ex art. 12 del TUIR). Tale limite è elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore ai 24 anni (art. 1, co. 252 -253 Legge n. 205/17). Concorrono alla formazione del limite i redditi che concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF, ad esclusione dei seguenti:
- Esenti o assoggettati ad imposta sostitutiva (tranne i redditi corrisposti da organismi internazionali e quota di reddito esente dei lavoratori frontalieri);
- Assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta;
- Assoggettati a tassazione separata.
Rientrano nel calcolo i redditi che derivano dallo svolgimento di attività con il regime forfettario. Nel calcolo sono rilevanti i redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca ed anche il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, se non è soggetta ad IMU. Inoltre, il 50% del reddito dell’immobile non locato, assoggettato ad IMU, ma situato nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale.
I redditi esclusi dalla soglia per la verifica dei familiari a carico
Per la determinazione del reddito valevole per l’agevolazione, non devono essere presi in considerazione le seguenti tipologie di reddito:
Redditi esenti IRPEF
Classici esempi di redditi esenti sono:
- Le borse di studio, di dottorato, i corsi di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- Gli assegni di ricerca conferiti dalle università e dagli enti pubblici e dalla istituzioni di ricerca;
- Le borse di studio Erasmus, e le somme corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a €. 7.746,85;
- I compensi erogati ai volontari del servizio civile universale. Tuttavia, se i redditi derivassero da altra tipologia di servizio civile (per esempio, un servizio civile regionale, che non è assimilabile al servizio civile universale) le somme incassate rientrano tra i redditi derivanti da collaborazioni coordinate e continuative. Pertanto, concorrono alla formazione del reddito complessivo del percipiente e si considerano per la soglia dei familiari a carico (Risposta a interpello n. 82/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate);
- Le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- Pensioni di invalidità civile e le eventuali indennità di accompagnamento;
- Pensioni di invalidità civile e le eventuali indennità di accompagnamento;
- Pensione di invalidità per cause di servizio; indennità di mobilità per la parte reinvestita nella costituzione di società cooperative;
- Assegno di maternità per la donna lavoratrice; rendite Inail, etc;
Redditi soggetti a tassazione alla fonte
Classici esempi di redditi soggetti a ritenuta alla fonte sono:
- Redditi da attività sportiva dilettantistica fino a 10.000 euro annue;
- Interessi delle obbligazioni e dei titoli di Stato, gli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali, premi e vincite al gioco in Italia;
- Proventi delle quote dei fondi di investimento mobiliare di tipo aperto italiani e stranieri;
- Riscatto in forma di capitale dei fondi pensione per perdita del posto di lavoro.
La verifica della soglia per familiari a carico
Il suddetto limite di 2.840,51 o 4.000 euro è riferito all’intero periodo d’imposta (anno solare), indipendentemente dalla frazione dell’anno in cui il reddito viene prodotto. Pertanto, se al termine del periodo d’imposta si è superato il limite, non si è fiscalmente a carico, neppure per la parte dell’anno in cui il familiare era privo di redditi (Circolare n. 15/E/2007 Agenzia delle Entrate § 1.4.8).
Variazioni intervenute nell’anno
Gli unici casi in cui la detrazione viene parametrata al periodo dell’anno sono quelli di:
- Nascita;
- Morte, o
- Matrimonio.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste dalla normativa. Qualora nel corso del periodo di imposta sia cambiata la situazione:
- In caso di mutamento di situazioni preesistenti, la variazione decorre dal mese successivo a quello in cui si verifica, prescindendo dal giorno in cui avviene la modifica;
- Viene considerato per intero, indipendentemente dal giorno, il mese in cui si verificano situazioni ex novo, come la nascita di un figlio.
La detrazione spettante per ogni familiare a carico
La detrazione IRPEF per familiari a carico può essere riconosciuta nei confronti delle seguenti categorie di soggetti, rispettando il limite reddituale sopra menzionato:
- Detrazione IRPEF per coniuge a carico;
- Detrazione IRPEF per figli a carico;
- Detrazioni IRPEF per genitori a carico;
- Detrazione IRPEF per fratelli e sorelle a carico;
- Detrazione IRPEF per suoceri nuore e generi;
- Detrazioni IRPEF per figli adottati.
In particolare, per il coniuge e i figli la detrazione spetta se sono fiscalmente a carico anche se non conviventi o residenti all’estero. Al contrario, per gli altri familiari la detrazione è condizionata alla convivenza con il familiare che beneficerebbe della detrazione. Nel caso invece il coniuge sia legalmente ed effettivamente separato si può aver diritto alla detrazione, considerandolo quale “altro familiare a carico“. Questo, a condizione che l’ex coniuge riceva un assegno di mantenimento non risultante da un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
La detrazione per coniuge a carico
Nel rispetto del previsto limite di reddito di 2.840,51 euro, è considerato fiscalmente a carico il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente con il contribuente o residente all’estero. Ai sensi dell’art. 12 co. 1 lett. a) e b) e 4 del TUIR, per il coniuge a carico spetta una detrazione dall’IRPEF lorda:
- Variabile da zero a 800 euro;
- Il cui importo è collegato all’ammontare del reddito complessivo dell’altro coniuge;
- Secondo tre diverse modalità di determinazione dell’importo in concreto spettante, corrispondenti a tre classi del suddetto reddito complessivo.
Ai sensi dell’art. 1 co. 20 della Legge n. 76/16, la detrazione per il coniuge a carico si estende anche alla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, sempre nel rispetto del previsto limite di reddito. Il dichiarante, in relazione al proprio reddito ha diritto a una detrazione per il coniuge quando questi non ha conseguito redditi superiori a 2.840,51 euro. Sono previste tre modalità di calcolo corrispondenti a tre fasce di reddito fino ad 80.000 euro, oltre i quali non spetta più alcuna detrazione.
La detrazione è pari a :
- 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
- 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
- 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.
La detrazione riconosciuta ai contribuenti nel primo scaglione di reddito, fino a 15.000 euro, diminuisce all’aumentare del reddito. L’importo spettante si calcola mediante la seguente operazione:
800 – [110 × (reddito complessivo/15.000)] |
Tra i 15.000 e i 40.000 euro di reddito, la detrazione è pari a 690,00 euro, a cui si aggiungono:
- 10 euro tra 29.000 e 29.199;
- 20 euro tra 29.200 e 34.699;
- 30 euro tra 34.700 e 34.999;
- 20 euro tra 35.000 e 35.099;
- 10 euro tra 35.100 e 35.199.
Tra i 40.000 e gli 80.000 euro di reddito, la detrazione si calcola secondo la seguente formula:
690 × [(80.000 – reddito complessivo)/40.000] |
Se nel corso del periodo di imposta è mutata la situazione (matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio) la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico. Indipendentemente dal giorno in cui è avvenuta la variazione.
La detrazione per figli a carico con più di 21 anni
Per essere considerati fiscalmente a carico, i figli, compresi i figli riconosciuti nati fuori del matrimonio e i figli adottivi, affidati o affiliati, devono solo rispettare il previsto limite di reddito, a prescindere dall’età (fermo restando il maggior limite di reddito previsto per i figli fino a 24 anni) e dalla circostanza che convivano con i genitori (il figlio a carico può anche risiedere all’estero).
Il limite di reddito perché un figlio sia considerato fiscalmente e carico è 2.840,51 euro, cifra che sale a 4.000 euro per i figli con meno di 24 anni. Per i figli non assumono alcuna rilevanza ai fini della detrazione:
- La convivenza con il dichiarante;
- La mancanza di residenza fiscale in Italia;
- La dedizione allo studio;
- Lo stato fisico (inabilità al lavoro).
Misura della detrazione per figli a carico
Secondo quanto previsto dall’art. 12, co. 1 lett. c) e 4 del TUIR, per i figli a carico spettano determinate detrazioni dall’IRPEF lorda, il cui importo è collegato all’ammontare del reddito complessivo dei genitori. In particolare, sono previste le seguenti detrazioni “teoriche“:
- 950 euro, per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni e non portatore di handicap;
- 1.220 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e non portatore di handicap;
- 1.350 euro, per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni e portatore di handicap;
- 1.620 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e portatore di handicap.
Per i contribuenti con almeno quattro figli a carico:
- Le detrazioni “teoriche” sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo;
- È prevista un’ulteriore detrazione di 1.200 euro (art. 12 co. 1-bis del TUIR), che costituisce però un “bonus” complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa.
Assegno unico ed universale per i figli
In questo contesto occorre tenere in considerazione che le modifiche che riguardano la disciplina delle detrazioni per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, a seguito dell’entrata in vigore dell’assegno unico e universale per i figli. Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 46/2021 l’introduzione dell’assegno unico determina la soppressione di alcune misure a sostegno delle famiglie:
- Assegni per il nucleo familiare;
- Assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori;
- Bonus bebè;
- Premio alla nascita;
- Detrazioni IRPEF di cui all’art. 12 del TUIR.
L’assegno unico e universale per i figli entrato in vigore dal 1° marzo 2022 è erogato dall’INPS dietro presentazione di specifica istanza. Detto questo, in relazione all’introduzione dell’assegno unico per i figli:
- Le detrazioni IRPEF per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, sono applicabili solo con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
- Le detrazioni IRPEF per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, che siano disabili, sono applicabili in aggiunta all’assegno unico per figli di età pari o superiore ai 21 anni. Tuttavia sono abrogate le maggiori detrazioni previste per figli a carico disabili.
Quindi, dal 1° marzo 2022 resta in vigore soltanto la detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio se di età uguale o superiore a 21 anni. La detrazione spetta anche per i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, a partire dal mese in cui compiono 21 anni.
Per maggiori informazioni leggi: “Detrazioni figli a carico: come funzionano?”.
Regole di attribuzione della detrazione per figli a carico
Se entrambi i genitori provvedono al sostenimento dei figli, sono contemplate specifiche casistiche di ripartizione della detrazione. Diversamente, se un coniuge è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione deve essere attribuita al 100% a quest’ultimo.
Genitori coniugati
La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% per ogni genitore (regola generale). Oppure, previo accordo tra i genitori, è possibile attribuire la detrazione al 100% al genitore che presenta il reddito complessivo più elevato. Questo, al fine di evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. La percentuale di detrazione per figli a carico deve essere considerata in nodo univoco per tutti i figli del nucleo familiare.
Ripartizione della detrazione | Detrazione spettante |
---|---|
Su entrambi i coniugi | 50% ciascuno |
Al solo coniuge con il reddito più elevato (per tutti i figli) | 100% |
Genitori separati, annullamento, scioglimento del matrimonio
Nel caso in cui i genitori siano legalmente ed effettivamente separati o in caso di annullamento o scioglimento del matrimonio, la detrazione spetta al 100% al coniuge affidatario. In caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Questo significa che, in caso di accordo, i genitori separati possono decidere di utilizzare le regole previste per i genitori coniugati. In caso di figlio divenuto maggiorenne, la detrazione spetta al 50% a ciascun coniuge.
Ipotesi di assenza del coniuge
Nel caso in cui il coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato, ovvero se coniugato e si è successivamente separato, oppure se vi sono figli adottivi, per il primo figlio si può applicare, se più favorevole, la detrazione spettante per il coniuge a carico. Vedasi la Circolare n. 4/E/22.
La detrazione per altri familiari a carico
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari:
- Il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- I discendenti dei figli;
- I genitori (compresi quelli adottivi);
- Entrambi i generi e le nuore;
- Il suocero e la suocera;
- I fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- I nonni e le nonne.
In relazione a tali soggetti, per poter essere considerati fiscalmente a carico è necessario:
- Rispettare il previsto limite di reddito;
- Essere conviventi con il contribuente oppure percepire assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Come chiarito dalla C.M. 12.5.2000 n. 95/E (§ 3.1.3), la corresponsione di assegni alimentari, non risultanti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, deve essere attestata mediante idonea autocertificazione, oppure avvalendosi di qualsiasi idoneo mezzo di prova, quali, ad esempio, l’intestazione delle utenze o del contratto di affitto dell’immobile, la documentazione bancaria, o altro mezzo.
Per ciascun “altro familiari a carico“, l’art. 12 co. 1 lett. d) e 4 del TUIR prevede una detrazione d’imposta di 750 euro, da:
- Ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione;
- Parametrare al relativo reddito complessivo.
“Ordine” di l’applicazione delle detrazioni per familiari a carico
La Circolare n. 17/E/2015 (§ 4.4) dell’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come le detrazioni d’imposta di cui all’art. 12 del TUIR spettino al contribuente per il quale il familiare a carico sia, nell’ordine:
- Coniuge;
- Figlio;
- Altro familiare.
Tuttavia, poiché tale ordine potrebbe non rappresentare la reale contribuzione al sostegno dei componenti del nucleo familiare, la suddetta circolare ha previsto la possibilità di derogarvi, attribuendo la detrazione ad un contribuente “posto più in basso”, a condizione che:
- Abbia un reddito complessivo più elevato;
- Sostenga effettivamente il carico economico del familiare.
Un figlio disoccupato può essere considerato a carico del fratello convivente, invece che dei genitori, qualora: – anche un genitore non lavori e l’altro lavori saltuariamente con un reddito molto modesto, ancorché superiore al limite di 2.840,51 euro (es. 3.500 euro); – l’altro fratello lavori invece stabilmente, con un reddito molto superiore, provvedendo di fatto al mantenimento della famiglia. |
Familiari a carico di cittadini extracomunitari
Ai sensi dell’art. 1 co. 1325 della L. 27.12.2006 n. 296, i cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare, che può essere alternativamente formata da:
- Documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio;
- Documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5.10.61;
- Infine, documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal Consolato italiano del Paese d’origine.
La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui sopra, deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il per durare della situazione certificata. Ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.
Documentazione richiesta per i residenti UE
I soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996, attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:
- Il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;
- Che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a € 2.840,51;
- Di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.
Il coniuge a carico è esonerato dall’obbligo di presentazione della sua dichiarazione dei redditi?
Il soggetto che risulta essere fiscalmente a carico di un familiare non è automaticamente escluso dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Questo in quanto può essere conveniente per lui presentare comunque il modello Redditi PF. La casistica principale si ha quando un familiare ha percepito redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale. Ipotizziamo il coniuge del familiare che ha percepito nell’anno un reddito relativo ad una prestazione occasionale effettuata e soggetta a ritenuta di acconto. Tale reddito, tuttavia, rimane inferiore alla soglia di 2.840,51 euro.
Il coniuge rimane, quindi, a carico dell’altro, che beneficerà della detrazione fiscale spettante. Tuttavia, il coniuge che ha percepito il reddito ha un vantaggio nel presentare autonoma dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF). Presentando la dichiarazione dei redditi il coniuge che ha percepito il reddito riesce a “trasformare” la ritenuta di acconto subita in credito di imposta. Credito che può essere utilizzato in compensazione, oppure chiesto a rimborso.
Ripartizione delle detrazioni per familiari a carico in caso di contribuente in regime forfettario
Ipotizziamo il caso di due coniugi, di cui uno di essi applica il regime forfettario. Tale regime non prevede la tassazione IRPEF, quindi il problema che si pone è come ripartire la detrazione per familiari a carico. Il primo aspetto da tenere presente è che su questa fattispecie non vi sono chiarimenti di prassi ufficiali. Tuttavia, è possibile prendere a riferimento quanto indicato dall’articolo 1, comma 75 della Legge n. 190/14. La norma, in deroga al principio generale, stabilisce che il reddito determinato in Regime Forfettario sia rilevante ai fini:
- Dello status di familiare fiscalmente a carico;
- Delle conseguenti detrazioni per carichi di famiglia a favore del contribuente.
In sostanza la norma fa riferimento esclusivo alle detrazioni per familiari a carico. Quindi il reddito forfettario rileva soltanto per misurare tale condizione, e non appare utilizzabile per parametrare e verificare altre condizioni previste dalla legge. Quindi, il Reddito Forfettario non deve essere tenuto in considerazione per verificare il familiare con reddito più elevato, per la ripartizione della detrazione dei familiari a cario. Infatti, solo al familiare con il reddito più elevato può prendersi la detrazione al 100%. In questo caso con un coniuge in regime forfettario, la detrazione per familiari a carico può essere concessa al 100% all’altro coniuge.
La compilazione del quadro dei familiari a carico
Il quadro dei familiari a carico deve essere compilato anche nel caso in cui non si avesse diritto alla detrazione. Può essere il caso della detrazione per il coniuge, da indicare il codice fiscale, senza barrare la casella “mesi di carico“, ma anche dei figli minori di 21 anni.
Il primo rigo, infatti, è dedicato alla compilazione dei dati relativi al coniuge. Il codice fiscale del coniuge va sempre indicato.
Il secondo rigo deve essere utilizzato per indicare i dati del primo figlio a carico, ovvero quello di età anagrafica maggiore. I righi da 3 a 5 devono essere utilizzati per indicare le informazioni sui figli successivi al primo e per gli altri familiari a carico. Il codice fiscale dei figli deve essere indicato solo se risultano a carico.
Compilazione rigo 1
Casella C | Deve essere barrata |
Codice fiscale | Il codice fiscale del coniuge deve essere sempre indicato |
Mesi a carico | Indicare il numero di mesi nel corso dei quali il coniuge risulta a carico. |
Compilazione righi 2 – 3 – 4 – 5
Casella da barrare | F1 se primo figlio; F se figlio a carico successivo al primo; A se altro familiare a carico; D se figlio con disabilità. |
Codice fiscale | Il codice fiscale di questi soggetti (ad eccezione dei figli in affido preadottivo) deve essere indicato anche se non si fruisce delle relative detrazioni |
Mesi a carico | Indicare il numero di mesi nel corso dei quali il familiare risulta a carico. |
% di carico | Percentuale di spettanza della detrazione |
Detrazione 100% affidamento figli | La casella deve essere barrata nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli al 100%. |
n. mesi detrazione figli 21 anni o più | Si indica “12” se il figlio con 21 anni o più è stato a carico per tutto il periodo di imposta. Se, invece, è stato a carico solo per alcuni di questi mesi si riporta il numero dei mesi. |
Domande frequenti
Le detrazioni IRPEF per figli a carico spettano ai genitori per i figli che hanno compiuto 21 anni. Questo include figli nati all’interno o fuori dal matrimonio, figli riconosciuti, adottivi o affidati.
Un familiare è considerato a carico se ha un reddito complessivo annuo inferiore a 2.840,51 euro. Per i figli fino a 24 anni, questo limite è aumentato a 4.000 euro.
La detrazione base per figli a carico è di 950 euro per ogni figlio. Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, gli importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio.
La detrazione si calcola moltiplicando l’importo riconosciuto (es. 950 euro) per un coefficiente derivato dal rapporto tra 95.000 euro, diminuiti del reddito complessivo del contribuente, e 95.000 euro. In presenza di più figli a carico, l’importo di 95.000 euro viene aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Se un figlio compie 24 anni entro il 31 dicembre di un anno, cesserà di essere considerato a carico a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Tuttavia, se il reddito del figlio non supera i 2.840,51 euro, può continuare ad essere considerato a carico.
Nel modello 730 2024, le detrazioni per figli a carico potranno essere indicate solo per quelli di età pari o superiore a 21 anni.