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Corrispettivi telematici per i commercianti

IVA nei rapporti con l'esteroCorrispettivi telematici per i commercianti

Disciplina legata alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per: commercianti, albergatori e ristoratori. Modalità per adempiere all'obbligo ed alternative disponibili.

Con l’introduzione dell’obbligo (art. 2, co. 1 del D.Lgs. n. 127/15), di emissione dei c.d. “documenti commerciali” in sostituzione ai precedenti scontrini e ricevute, gli esercenti si sono necessariamente dovuti adeguare dotando le proprie attività commerciali dei c.d. registratori telematici. In particolare, sono soggetti alla memorizzazione ed alla trasmissione telematica dei corrispettivi tutti i soggetti che hanno la possibilità rendicontare le vendite attraverso il registro dei corrispettivi. Mi riferisco principalmente a tutti i commercianti al minuto, i ristoratori e gli albergatori. Restano esclusi, invece, gli E-commerce.

In questo articolo voglio offrirti una guida pratica per gestire nel modo corretto la trasmissione telematica dei corrispettivi. Inoltre, andremo ad analizzare insieme una possibile alternativa alla trasmissione dei corrispettivi elettronici. Cominciamo!

Indice degli Argomenti

I corrispettivi telematici per i commercianti

L’art. 17 del D.L. n. 119/18 (conv. Legge n. 145/18) ha previsto, per i soggetti esonerati dall’obbligo di emissione della fattura, l’obbligo di memorizzazione giornaliera e trasmissione telematica dei corrispettivi. Si tratta, in pratica, di sue adempimenti diversi che seguono regole diverse. In particolare:

  • La memorizzazione giornaliera dei corrispettivi deve essere assolta quotidianamente;
  • La trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro i 12 giorni successivi. Questo obbligo riguarda anche i giorni di chiusura dell’esercizio ed i giorni in cui i corrispettivi sono stati pari a zero. In tale caso la comunicazione avviene il primo giorno lavorativo successivo.

Questa doppio obbligo riguarda anche il caso in cui venga emessa la fattura in sostituzione del documento commerciale. Sul punto l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 47/E/2019 ha chiarito che la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 24 del DPR n. 633/72 sostituisce i precedenti adempimenti di certificazione fiscale (ricevuta e scontrino fiscale). Rimane immutato l’obbligo di emissione della fattura qualora il cliente ne faccia richiesta al momento di effettuazione dell’operazione (e non successivamente).

Chi sono i soggetti obbligati ai corrispettivi elettronici?

La normativa di riferimento prende in considerazione i corrispettivi. Questo significa che sono interessati alla norma:

  • I commercianti al minuto;
  • Gli esercenti attività turistico ricettive di tipo alberghiero;
  • I ristoratori;
  • Etc..

Tutti questi soggetti devono applicare la memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi indipendentemente dal regime fiscale applicato. Sostanzialmente devono applicare i corrispettivi elettronici i soggetti che adottano:

Sono interessati anche i soggetti in regime forfettario. Questi soggetti, anche se non sono tenuti agli obblighi della fatturazione elettronica devono adempiere ai corrispettivi telematici. Questo sempre in attesa dell’uscita di una causa di esclusione.

Come funzionano operativamente i corrispettivi elettronici?

I soggetti interessati dalla disposizione sono tutti quelli che ad oggi hanno la possibilità di emettere:

  • Scontrini, o
  • Ricevute fiscali,

per certificare i propri incassi. Al posto di tali documenti deve essere emesso il documento commerciale. Si tratta di un documento a natura “non fiscale” che viene emesso esclusivamente attraverso:

  • Un registratore telematico (RT), oppure
  • Una procedura apposita, messa a disposizione sul portale fatture e corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

I corrispettivi elettronici, quindi, permettono ai commercianti di sostituire, scontrino fiscale, ricevuta fiscale e registro corrispettivi. Questi documenti non sono più obbligatori a partire dal 2020.

L’emissione del documento commerciale

Il “documento commerciale” è il documento che viene emesso dal registratore telematico e che ha sostituito gli obblighi di emissione di scontrino e ricevuta fiscale. In alternativa al registratore telematico il documento commerciale può essere emesso utilizzando l’apposito servizio online messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sul portale fatture e corrispettivi. Il contenuto minimo obbligatorio del documento commerciale è il seguente (D.M. 7 dicembre 2016):

  • Data ed ora di emissione;
  • Numerazione progressiva;
  • Dati dell’emittente (ditta, denominazione, ragione sociale, nome e cognome per le ditte individuali);
  • Indirizzo dell’esercizio del soggetto emittente;
  • Numero di partita Iva dell’emittente;
  • Descrizione dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione;
  • Ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato.

Il documento commerciale deve essere rilasciato all’atto dell’ultimazione della prestazione di servizi o all’atto della consegna dei beni venduti. Inoltre, nel documento deve trovare indicazione espressa del:

  • Corrispettivo pagato in contanti;
  • Corrispettivo pagato con strumenti elettronici (carte di credito, carte di debito, carte prepagate);
  • Corrispettivo non pagato.

Il registratore telematico

L’adempimento legato alla trasmissione dei corrispettivi elettronici può essere effettuato attraverso:

  • L’acquisto di un registratore telematico apposito;
  • L’adeguamento del registratore di cassa esistente.

La prima possibilità è quella di sostituire il registratore di cassa con un nuovo registratore telematico (RT). Si tratta di un registratore di cassa “evoluto“, in grado di:

  • Connettersi ad internet;
  • Produrre il documento commerciale da consegnare ai clienti;
  • Memorizzare in modo sicuro il corrispettivo;
  • Trasmettere telematicamente il tracciato XML all’Agenzia delle Entrate.

Al momento della chiusura giornaliera di cassa l’RT, in automatico, ovvero senza che il commerciante debba fare qualcosa, predispone e sigilla il file XML con i dati complessivi dei corrispettivi della giornata e lo invia alla Agenzia delle entrate. Sostanzialmente, è possibile utilizzare il registratore telematico senza la connessione a internet durante la giornata e connetterlo solo al momento della chiusura e invio.

Credito di imposta per acquisto del registratore telematico

Per i soggetti che acquistano un nuovo registratore telematico è previsto un credito di imposta scomputabile direttamente dal modello F24 pari al 50% del costo del registratore con un massimo di 250 euro. Ovviamente il costo del registratore telematico è deducibile dal reddito dell’impresa attraverso la procedura dell’ammortamento. In alternativa, se il registratore di cassa che si possiede è piuttosto recente, è possibile il suo adeguamento. In questo caso il credito di imposta è applicabile con un massimale di 50 euro.

Cosa fare in caso di guasto del registratore telematico?

Nelle specifiche tecniche approvate con provv. 28.10.2016 n. 182017 (come modificato dal provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2019 n. 99297) viene precisato che, oltre a segnalare il guasto all’Agenzia delle Entrate, l’esercente deve:

  1. Tempestivamente richiedere l’intervento di un tecnico abilitato per effettuare la riparazione del RT;
  2. Segnalare, anche tramite il tecnico abilitato, all’Agenzia delle entrate il malfunzionamento del RT mediante apposita procedura on line disponibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate;
  3. Fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero nel caso in cui il punto vendita non sia dotato di altro RT in servizio, provvedere all’annotazione su apposito registro dei dati dei corrispettivi delle operazioni giornaliere.

Resta ferma altresì la necessità di inviare i dati in via telematica, eventualmente mediante i servizi web di “emergenza” messi a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi. Infatti, anche nell’ipotesi di guasto del RT, l’omesso invio dei dati comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 2 co. 6 del DLgs. 127/2015 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21.2.2020 n. 3).

Le procedure di emergenza sono accessibili all’interno dell’area “Corrispettivi” del portale Fatture e Corrispettivi, nella sezione “Servizi per i Gestori ed Esercenti”. Esse “riguardano le seguenti situazioni:

  • Assenza di rete internet e/o problemi di connettività del dispositivo, in tale caso sarà possibile effettuare l’upload del file predisposto, sigillato ed estratto da RT;
  • Dispositivo fuori servizio, in tale caso sarà possibile imputare manualmente i dati dei corrispettivi che non è stato possibile memorizzare e trasmettere a causa del guasto dell’RT. Per trasmettere il dato è necessario che la matricola del dispositivo sia stata tempestivamente messa nello stato di “fuori servizio”;
  • Recupero di alcune situazioni di scarto della trasmissione dei corrispettivi giornalieri. Tali funzionalità di emergenza sono presenti con dei sottomenù dedicati nell’ambito delle procedure di emergenza”.

Le operazioni rientranti nel commercio elettronico indiretto sono assimilate alle vendite per corrispondenza (Ris. Agenzia delle Entrate 5.11.2009 n. 274). Tale assimilazione resta valida anche ai fini della nuova disciplina di cui all’art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 127/2015 (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.6.2019 n. 198). Pertanto, esse sono escluse dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

Corrispettivi elettronici attraverso il servizio online dell’Agenzia delle Entrate

In alternativa alla possibilità di utilizzare il registratore telematico è possibile utilizzare la procedura online messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Si tratta di un apposito servizio messo a disposizione dal portale “Fatture e corrispettivi“. Per seguire questa procedura per la certificazione telematica dei corrispettivi è necessario:

  • Effettuare l’accesso all’area dedicata personale utilizzando:
    • Le credenziali Spid, oppure
    • I servizi telematici Entratel o Fisconline, oppure
    • La Carta nazionale dei servizi (CNS);
  • Procedere alla compilazione del documento commerciale. Si tratta, sostanzialmente, di compilare una sorta di ricevuta fiscale, verificare i propri dati anagrafici precompilati, digitare i dettagli dell’operazione (descrizione dei beni ceduti o prestazioni rese, distinta indicazione di imponibile e IVA per ciascun articolo ceduto/servizio reso, indicazione eventuale sconto, indicazione degli importi pagati in contanti, con strumenti elettronici o non ancora pagati);
  • Procedere alla generazione del documento commerciale (non fiscale) in formato PDF;
  • Fare scegliere al cliente la modalità del rilascio, cartaceo oppure invio a mezzo email o altra modalità come MMS, Whatsapp, etc;
  • Procedere alla memorizzazione e conseguente invio all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi elettronici di ogni operazione. Questa procedura necessita di una connessione di rete internet sempre attiva.

Utilizzo congiunto di registratore telematico e procedura web delle Entrate

L’esercente o l’artigiano può anche decidere di utilizzare sia il registratore telematico che la procedura web. Ad esempio, si può installare il registratore telematico presso un punto vendita, ma può esserci anche personale che svolge attività fuori dal punto vendita (es. manutenzioni, vendita a domicilio ecc.). Queste ultime operazioni possono essere memorizzate, generando il documento commerciale da rilasciare al cliente, mediante la procedura web. Sarà il sistema dell’Agenzia delle entrate poi a sommare i corrispettivi pervenuti dal registratore telematico e quelli registrati con la procedura web, mostrando il totale dei corrispettivi all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.

Emissione della fattura elettronica come alternativa alla certificazione dei corrispettivi

L’adempimento legato alla trasmissione dei corrispettivi elettronici ha un’alternativa. Infatti, per le piccole imprese che emettono poche ricevute fiscali e si sono già abituate alle fatture elettroniche magari disponendo di un software, può essere opportuno valutare di rilasciare fatture elettroniche per ciascuna operazione effettuata e a tutti i clienti. Da notare, infatti, che l’effetto sostitutivo dell’emissione della fattura rispetto al rilascio del documento commerciale è consentito anche su base volontaria, ovvero in mancanza della specifica richiesta del cliente (risposta a interpello n. 149/E/2019). Quindi, attraverso l’emissione della fattura è possibile evitare sia l’acquisto del registratore telematico che l’utilizzo della procedura web della Agenzia delle entrate. In pratica, l’emissione della fattura elettronica per ogni singola operazione permette di superare la certificazione telematica dei corrispettivi. Altrimenti, in alternativa, sono a disposizione anche soluzioni software proposte da operatori privati. Si tratta di programmi collegati all’Agenzia delle Entrate che sono in grado di emettere Fatture Elettroniche e trasmissione dei corrispettivi.

Per i soggetti esonerati dalla fattura elettronica può essere emessa fattura cartacea. Questo, ad esempio, riguarda i contribuenti che operano in regime forfettario. In questo caso il contribuente emette fattura cartacea in sostituzione di scontrino e ricevuta fiscale.

Termini di invio dei corrispettivi telematici

I corrispettivi elettronici devono essere memorizzati uno a uno e giorno per giorno. Questi devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate nel termine di 12 giorni. Nel caso in cui si opti per il registratore telematico sarà questi, in autonomia, a collegarsi dopo la chiusura giornaliera con i server dell’Agenzia delle Entrate. Il registratore, infatti, è in grado di trasmettere i file in totale autonomia. Per fare questo è comunque necessaria una connessione internet sempre attiva. Tuttavia, qualora vi siano dei problemi di connessione di rete sono previsti, comunque, 12 giorni di tempo per trasmettere i corrispettivi. Oppure, è possibile riconnettere il registratore con altre procedure previste.

Cosa fare nei periodi di chiusura dell’esercizio commerciale?

In relazione ai periodi di chiusura dell’esercizio commerciale, l’esercente non dovrà effettuare alcuna registrazione sul registratore telematico. Sarà quest’ultimo che, al momento della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunicherà le giornate di chiusura.

Lo scontrino di chiusura oltre la mezzanotte e corrispettivi IVA

Un aspetto che genera molta incertezza riguarda l’ipotesi della chiusura dei dati giornalieri trasmessa telematicamente oltre la mezzanotte. In particolare, ci si domanda quali siano le procedure che devono adottare i contribuenti in queste specifiche situazioni, dal momento che la trasmissione telematica (a differenza di quanto avveniva in passato) certifica con certezza la data di trasmissione e, pertanto, occorrerà prestare particolare attenzione all’eventuale disallineamento tra la predetta data e la data di imputazione temporale del corrispettivo ai fini della liquidazione periodica dell’Iva.

Si pensi, ad esempio, al caso di un ristorante che trasmetta la chiusura giornaliera del giorno 31 dicembre al 1° gennaio dell’anno successivo, casistica che si ripete con frequenza per tutti quei c.d. “locali notturni”, per i quali l’orario di operatività si protrae oltre la mezzanotte. Nel provvedimento dell’Agenzia Entrate del 20 dicembre 2019, n. 1432217, recante modifiche al provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, si chiarisce:

che i dati dei corrispettivi trasmessi si considereranno riferiti alla data riportata nel campo dell’allegato “Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi”; e che in caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione Iva – soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione – sarà utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura.

La procedura consigliata: trasmissione del dato telematico dopo le ore 24

Pertanto, nel caso in cui sia possibile provvedere alla chiusura giornaliera e alla trasmissione telematica entro le ore 24 del giorno di apertura, è consigliabile procedere in questo senso. Diversamente dicasi e qualora ciò non sia per qualsiasi ragione possibile, si ritiene che si possano considerare ancora validi i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 12/E/2016, con conseguente possibilità di trasmettere il dato telematico dopo le ore 24 (e, quindi, il giorno successivo a quello di apertura), imputando però il corrispettivo al giorno di apertura. In attesa di eventuali chiarimenti sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà – eventualmente – segnalare la possibile “anomalia” utilizzando l’apposita funzione nell’area del sito Fatture & Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.

E-commerce: no all’invio dei corrispettivi giornalieri

I corrispettivi derivanti dal commercio elettronico indiretto sono esonerati dall’obbligo di trasmissione telematica. Questo aspetto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad Interpello n 198/19. Per gli E-commerce resta fermo l’obbligo di annotazione delle vendite nel registro corrispettivi, oppure l’emissione della fattura (obbligatoria se richiesta dal cliente).

Un contribuente ha chiesto alle Entrate di sapere se sono soggetti all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica anche i corrispettivi conseguiti dalle vendite on line. L’istante, che opera nel settore della grande distribuzione sia con vendite al minuto che on line, ritiene che i corrispettivi relativi all’E–commerce non debbano essere trasmessi telematicamente all’Agenzia e dunque non rientrano nelle previsioni dell’articolo 2 del Dlgs n 127/2015.

Secondo l’Agenzia delle Entrate i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico sono esonerati dall’obbligo di invio telematico. Essi devono essere annotati nel registro delle operazioni effettuate (articolo 24 DPR n 633/1972) insieme a quello delle fatture eventualmente emesse (articolo 23 dello stesso DPR n 633/72).

Le disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non si ripercuotono sulla disciplina IVA in quanto commercio elettronico indiretto. L’operazione di vendita online, in quanto assimilata alle vendite per corrispondenza, è esonerata da ogni obbligo di certificazione, salvo il caso in cui il cliente richieda la fattura.

Da ultimo, come stabilito dal decreto del Mef n.115/2019, in fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Pertanto, conclude l’Agenzia, sono esonerati dall’obbligo i corrispettivi giornalieri derivanti dall’E-commerce.

Gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi

Ai sensi dell’art. 1 del DM 10.5.2019 (così come modificato dal DM 24.12.2019), sono escluse dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2 co. 1 del D.Lgs. 5.2.2015, n. 127, in fase di prima applicazione:

  • Le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del DPR 21.12.96 n. 696 e dei DM 13.2.2015 e 27.10.2015;
  • Le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito – con qualunque mezzo sia esercitato – per le quali la certificazione fiscale è assolta dai biglietti di trasporto (compresi quelli emessi da biglietterie automatiche);
  • Le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri;
  • Le operazioni collegate e connesse a quelle elencate nei punti precedenti nonché le operazioni di cui all’art. 22 del DPR 26.10.72 n. 633, effettuate in via marginale rispetto a quelle di cui ai punti precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633/725;
  • Le operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto internazionale.

Soluzione a casi pratici in merito alla trasmissione elettronica dei corrispettivi

Operazioni relative a lotterie e giochi

EsoneroSI

Le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel D.Lgs. n. 496/48 rientrano nell’ambito di esenzione da IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 6 del DPR n. 633/72. Esse non sono soggette all’obbligo di fatturazione ai sensi dell’art. 21 co. 6 lett. c) del DPR n. 633/72, né a quello di emissione di ricevuta o scontrino fiscale ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. h) del DPR n. 696/96. Tali operazioni sono quindi da ritenersi esonerate alla luce di quanto previsto dall’art. 1 del DM 10.5.2019, che fa esplicito riferimento all’art. 2 del DPR n. 696/96.

Servizi di riscossione della tassa di proprietà di auto e motoveicoli, nonché di bollette utenze, valori bollati e simili

EsoneroSI

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 co. 1 n. 9 del DPR n. 633/72, sono esenti da IVA le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai n. 1 – 7 del DPR n. 633/72 (tra cui le operazioni relative a depositi, conti correnti, pagamenti e giroconti, nonché quelle relative a versamenti di imposte). Tali operazioni non sono soggette all’obbligo di emissione di ricevuta o scontrino fiscale ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. n) del DPR n. 696/96, e sono, quindi, da ritenersi esonerate dagli obblighi di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015.

Attività di noleggio con conducente

EsoneroNO

L’attività di noleggio con conducente (NCC) sembrerebbe essere soggetta all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In base al DM 24.12.2019 (che modifica il DM 10.5.2019) gli esoneri sono previsti, infatti, per le operazioni di cui all’art. 2 del DPR n. 696/96, per quelle di cui al DM 13.2.2015 e al DM 27.10.2015. Tra di esse sono comprese:

  • Le “prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi” (art. 2 co. 1 lett. l) del DPR n. 696/96);
  • Le “prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap” (art. 2 co. 1 lett. p) del DPR n. 696/96).

Risulterebbero esonerati dall’adempimento i soli soggetti passivi che effettuano prestazioni di trasporto a mezzo di servizio taxi. Prestazioni che non potrebbero essere equiparabili a quelle di noleggio con conducente, in quanto sono sono diversamente disciplinate dalla legge (L. 21/92). Con riguardo agli NCC, l’esonero dovrebbe, quindi, riguardare le sole prestazioni di noleggio con conducente rese – senza finalità di lucro – nei confronti di portatori di handicap.

Incassi derivanti dalla gestione di una “pesa pubblica

EsoneroSI

L’art. 2 co. 1 lett. g) del DPR n. 696/96 dispone che non siano assoggettate all’obbligo di certificazione mediante rilascio di scontrini o ricevute fiscali “le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie”.

In virtù di tale esonero, tali operazioni non sono soggette all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del DM 10.5.2019. Le apparecchiature in questione, ove presentino caratteristiche tecniche che conducano a qualificarle come vending machine (presenza di un sistema di pagamento, di un sistema elettronico in grado di memorizzare e processare i dati delle transazioni e di un erogatore di beni e servizi tutti collegati tra loro) devono considerarsi soggette all’obbligo di invio telematico dei corrispettivi specificamente previsto per i distributori automatici ai sensi dell’art. 2 co. 2 del D.Lgs. n. 127/2015. Infatti, gli esoneri previsti dal DM 10.5.2019 non incidono sull’applicazione della specifica disciplina prevista per le vending machine.

Prestazioni eseguite da laboratori di analisi mediche

EsoneroSI

La C.M. 23.7.93 n. 15 (§ 2.3.2), con riferimento all’obbligo di certificazione dei corrispettivi da parte dei “laboratori di analisi e delle strutture ambulatoriali in genere”, ha chiarito che “per quanto attiene alle prestazioni poste in essere nei locali nei quali vengono esercitate le predette attività, ove essi siano definibili «aperti al pubblico», sussisterebbe l’esonero dall’obbligo della fatturazione se non richiesta dal cliente e, vigerebbe l’obbligo di documentare i corrispettivi con il rilascio della ricevuta ovvero dello scontrino fiscale”.

Circa le prestazioni sanitarie ambulatoriali rese dalle case di cura o le prestazioni rese dai laboratori di analisi, o radiologici, o di ricerche cliniche, si osserva che “la qualificazione dei luoghi dove le attività sopra descritte vengono esercitate non si presenta quale elemento determinante ai fini dell’obbligo della cosiddetta certificazione. Infatti, le prestazioni rese nell’esercizio delle arti e professioni sanitarie sono esenti dall’IVA e, analogamente, le prestazioni effettuate dai laboratori di accertamento diagnostico sono equiparate alle attività sopra cennate in quanto in immediato e diretto rapporto con l’esercizio delle professioni sanitarie.

Pertanto, per quanto concerne la possibilità di annotare i corrispettivi derivanti dalle prestazioni ambulatoriali rese da case di cura nel registro di cui all’art. 24, si chiarisce che, per le prestazioni di cui trattasi, sussiste l’obbligo di emissione della fattura ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 633/72 indipendentemente dalla richiesta del cliente. Alla luce del citato chiarimento dell’Amministrazione finanziaria, le prestazioni suddette non rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015.

Case di riposo per anziani che hanno optato per il regime di esonero ex art. 36-bis del DPR 633/72

EsoneroSI

L’opzione di cui all’art. 36-bis del DPR n. 633/72, consente di beneficiare dell’esonero dagli obblighi documentali per le operazioni di cui all’art. 10 del DPR n. 633/72 (fatta eccezione per quelle individuate ai n. 11, 18, 19 di tale articolo). Benché la norma faccia riferimento agli obblighi di “fatturazione e registrazione”, l’esonero deve considerarsi riferito anche all’emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale (ris. 320230/85 Ministero delle Finanze).

Le prestazioni rese da una casa di riposo per anziani, essendo assimilate alle prestazioni alberghiere, sono esonerate dall’emissione della fattura e soggette a certificazione fiscale. L’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto che, qualora la casa di riposo avesse deciso di avvalersi dell’opzione di cui all’art. 36-bis del DPR n. 633/72 (trattandosi di prestazioni esenti ex art. 10 n. 21 del DPR n. 633/72), avrebbe potuto ritenersi anche esonerata dall’obbligo di emissione della ricevuta fiscale.

Riprendendo tale chiarimento, e considerando che, ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015, la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi sostituiscono le modalità di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta, nonché l’annotazione sul registro dei corrispettivi, si potrebbe sostenere che l’opzione di cui all’art. 36-bis consente di fruire anche dell’esonero dalla certificazione e trasmissione. Rimane fermo, però, l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, anche se il documento assume rilevanza soltanto per il richiedente.

Prestazioni delle scuole dell’infanzia

EsoneroSI

Le prestazioni educative dell’infanzia rientrano nell’ambito di esenzione previsto dall’art. 10 co. 1 n. 20 del DPR n. 633/72. Come precisato nella C.M. 5.2.93 n. 14, non è configurabile, nel caso di specie, “l’ipotesi di effettuazione in locali aperti al pubblico” e, conseguentemente, “sussiste l’obbligo di emissione della fattura” ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633/72.

Per le prestazioni in esame può essere chiesta la dispensa dall’obbligo di fatturazione in base a quanto disposto dall’art. 36-bis del DPR n. 633/72. Nel citato documento di prassi (C.M. 5.2.93 n. 14) si precisa inoltre che “anche in tal caso i soggetti che le pongono in essere (le prestazioni rese dalle istituzioni scolastiche) essendo obbligati in via normale all’emissione della fattura, non sono interessati alla disciplina di certificazione dei corrispettivi per mezzo di ricevuta fiscale”. Per le medesime motivazioni le prestazioni in esame non sono soggette all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Vendite a distanza di beni

EsoneroSI

Le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza sono esonerate dall’obbligo di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. oo) del DPR n. 696/96. Esse sono altresì esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del DM 10.5.2019, così come modificato dal DM 24.12.2019.

Commercio elettronico indiretto

EsoneroSI

Soggetto non residente identificato ai fini IVA in Italia che cede beni a persone fisiche in occasione di fiere

EsoneroNO

Al contrario di quanto previsto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, norma che esonera i soggetti non residenti o non stabiliti dall’obbligo di emissione di fattura elettronica, l’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 non prevede alcuna esclusione dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi con riferimento a tali soggetti, che sono, quindi, tenuti a tale adempimento qualora effettuino le operazioni di cui all’art. 22 del DPR n. 633/72 (Circ. Assonime 24.6.2019 n. 14).

Cessioni e prestazioni poste in essere da enti non commerciali che si avvalgono della L. 398/91

EsoneroSI

L’art. 2 co. 1 lett. hh) del DPR n. 696/96 dispone l’esonero dall’emissione di ricevuta o scontrino fiscale per “le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla L. 398/91, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall’articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66“. Tali operazioni sono dunque esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 lett. a) del D.M. 10.5.2019.

Soggetto che esercita attività di commercio all’ingrosso e un’attività di commercio al dettaglio “marginale

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Non sono soggette all’obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi le operazioni effettuate in via marginale rispetto ad altre operazioni soggette a fatturazione, considerandosi marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari dell’anno precedente (art. 1 co. 1 lett. c) secondo periodo del D.M. 10.5.2019). Per determinare se, nel 2020, l’esercente sia tenuto a trasmettere i dati dei corrispettivi per le operazioni al dettaglio effettuate, occorre fare riferimento all’ammontare di volume d’affari complessivamente realizzato nell’anno precedente (2019).

Vendita biglietti per l’accesso a spettacoli

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Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 10.12.2019 n. 506, i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche non sono soggetti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, dal momento che i dati dei titoli di accesso agli spettacoli, in applicazione della specifica disciplina dettata dall’art. 74-quater del DPR n. 633/72 e dal DM 13.7.2000, sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, la quale provvede a metterli a disposizione dell’Anagrafe tributaria (cfr. anche risposta a interpello Agenzia delle Entrate 17.1.2020 n. 7 relativamente agli spettacoli sportivi).

L’esonero opera anche se il DM 10.5.2019 (modificato dal DM 24.12.2019), che individua le operazioni escluse dai nuovi obblighi in ragione della tipologia di attività esercitata dai soggetti IVA, non comprende le attività di spettacolo e le attività ad esse connesse. Sono, invece, soggetti all’obbligo di invio telematico di cui all’art. 2 del DLgs. 127/2015 i corrispettivi relativi alle “attività accessorie diverse dai biglietti d’ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale”, come, a titolo esemplificativo, i servizi di guardaroba, la vendita di cuscini e la vendita del programma dello spettacolo (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 12.6.2001 n. 88)

Biglietti di accesso a musei

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Le prestazioni inerenti le visite ai musei rientrano nell’ambito del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10 co. 1 n. 22 del DPR n. 633/72 e, conseguentemente non sono soggette all’obbligo di certificazione fiscale mediante ricevuta o scontrino fiscale, in virtù dell’esonero previsto dall’art. 2 co. 1 lett. n) del DPR n. 696/96. Tali operazioni sono, quindi, esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 del DM 10.5.2019.

Soluzione a casi pratici di emissione del documento commerciale

Emissione della fattura immediata al posto del documento commerciale

Che cosa succede se al posto del documento commerciale viene emessa una fattura immediata? Come detto, infatti, il documento commerciale deve essere emesso al momento in cui viene conclusa l’operazione (art. 2, co. 5 D.Lgs. n. 127/15). Per quanto riguarda la fattura immediata, invece, l’art. 21, co. 4 del DPR n. 633/72 prevede che la fattura venga emessa entro i 12 giorno dall’effettuazione dell’operazione, determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/72. In questo caso il cliente, infatti, potrebbe trovarsi nella situazione di effettuare l’acquisto di un bene o servizio senza ricevere un documento dal fornitore. Tuttavia, il problema può essere superato rilasciando al cliente uno dei seguenti documenti:

  • Documento di trasporto (DDT) con conseguente emissione di fattura differita in luogo della fattura immediata;
  • Altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è stata effettuata

Corrispettivi elettronici: la trasmissione dei corrispettivi “a zero” in caso di chiusura dell’esercizio commerciale

Come riportato nelle specifiche tecniche (§ 2.7) approvate con provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017 (modificato, in ultimo, dal provv. Agenzia delle Entrate 20.12.2019 n. 99297), nel caso di interruzione dell’attività dell’esercizio commerciale per:

  • Chiusura settimanale,
  • Chiusura domenicale,
  • Ferie,
  • Chiusura per eventi eccezionali,
  • Attività stagionale, o in qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione telematica dei dati non causata da malfunzionamento,

il Registratore telematico,

alla prima trasmissione successiva ovvero all’ultima trasmissione utile provvede all’elaborazione e all’invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera”.

Nell’ipotesi di adozione della procedura di generazione del documento commerciale on line non risulta necessario trasmettere dati in caso di interruzione dell’attività. Questo, posto che la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi avvengono simultaneamente all’atto della generazione del documento.

Corrispettivi elettronici: adozione simultanea di RT e della procedura di generazione del documento commerciale “on line

Gli strumenti telematici che consentono la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono: 7

  • Il Registratore telematico (RT);
  • La procedura gratuita di generazione del documento commerciale on line, offerta dall’Agenzia delle Entrate.

Qualora un soggetto eserciti attività sia presso il proprio locale aperto al pubblico, sia presso il domicilio dei clienti – ad esempio il titolare di un negozio di apparecchi idraulici, che effettua assistenza presso i clienti – sarà possibile dotarsi, a titolo meramente esemplificativo:

  • Di un RT presso la sede e di un RT (portatile o palmare) per ciascuno dei soggetti che si reca presso la clientela;
  • Di un RT presso la sede e di uno strumento per la generazione di un documento commerciale on line (pc, tablet, smartphone) da affidare ciascuno dei soggetti che si reca presso la clientela.

L’Agenzia delle Entrate provvederà poi a sommare i corrispettivi pervenuti dall’RT e quelli registrati con la procedura web, mostrando il totale dei corrispettivi all’interno del portale Fatture e Corrispettivi (guida Agenzia delle Entrate 23.10.2019).

Il soggetto passivo che presta assistenza presso il domicilio del cliente potrà anche emettere nei confronti di quest’ultimo una fattura (generalmente elettronica mediante SdI), in luogo del documento commerciale.

Corrispettivi elettronici: negozio con RT – Contestuale partecipazione a una fiera

Nel caso in cui un commerciante svolga attività di commercio al dettaglio presso un punto vendita, nel quale si è dotato di un registratore telematico, e intenda partecipare a una fiera continuando, nella stessa giornata, ad esercitare l’attività presso il negozio, sarà tenuto ad adottare una delle seguenti soluzioni per certificare le operazioni effettuate presso la fiera:

  • Dotarsi di un secondo registratore telematico (mobile);
  • Utilizzare la procedura web dell’Agenzia delle Entrate;
  • Emettere fattura per tutte le operazioni effettuate presso la fiera.

Corrispettivi non riscossi: la procedura di certificazione

Il momento di rilascio del documento commerciale coincide con il pagamento del corrispettivo o con la consegna del bene o con l’ultimazione della prestazione, “se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento” (circ. Agenzia delle Entrate 21.2.2020 n. 3).

Nell’ambito delle prestazioni di servizi potrebbe non esservi coincidenza, quindi, fra l’emissione del documento commerciale e il momento di effettuazione dell’operazione, così come definito dall’art. 6 del DPR n. 633/72. Tale norma stabilisce, infatti, che le prestazioni si debbano intendere generalmente effettuate “all’atto del pagamento del corrispettivo”.

Qualora l’operazione sia stata eseguita, anche in assenza di incasso, sarà obbligatorio il rilascio del documento. In tale circostanza occorrerà dare evidenza che il corrispettivo è stato, in tutto o in parte, non riscosso. Al fine di tener conto dell’eventuale disallineamento tra i dati comunicati telematicamente e quelli risultanti dalle liquidazioni periodiche, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il tracciato per l’invio dei dati e le relative regole tecniche, che ora sono disponibili nella versione 7.0 del 28.1.2020. Il nuovo tracciato è utilizzabile, in via facoltativa, dall’1.3.2020, e dovrà essere adottato, in via obbligatoria, dall’1.7.2020.

Vediamo, di seguito alcune casistiche particolari che si riscontrano nella pratica quotidiana.

Ticket restaurant

Gli importi dei ticket restaurant devono essere inclusi nell’ammontare complessivo giornaliero dei corrispettivi da inviare all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015. Questo, anche se gli stessi sono successivamente oggetto di fatturazione da parte dell’esercente nei confronti della società emittente i ticket. Tuttavia, poiché l’esigibilità dell’IVA e la rilevanza del ricavo ai fini delle imposte sui redditi si realizzano soltanto con il pagamento del controvalore del ticket da parte della società emittente, ovvero con l’emissione della fattura, se antecedente il pagamento, l’Agenzia terrà conto di tale principio in caso di disallineamenti tra i dati trasmessi e l’imposta determinata in sede di liquidazione periodica.

Procedura da seguire

In sostanza, laddove effettui prestazioni di servizi per le quali il pagamento avviene mediante ticket restaurant, il soggetto passivo IVA obbligato alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, è tenuto a:

  • Emettere il documento commerciale all’atto dell’ultimazione della prestazione, anche se il corrispettivo non è stato riscosso;
  • Includere l’importo dei ticket nell’ammontare complessivo giornaliero dei corrispettivi da inviare all’Agenzia delle Entrate, anche se lo stesso importo sarà successivamente documentato mediante fattura nei confronti della società che emette i ticket.

La duplice rilevazione documentale non comporterà, però, una duplicazione del debito IVA. Infatti, l’imposta relativa all’operazione in argomento dovrà essere computata soltanto nella liquidazione relativa al periodo in cui si è verificato il pagamento del controvalore del ticket o in cui è stata emessa, in via anticipata, la fattura. È soltanto in tale momento, infatti, che si realizza l’esigibilità dell’imposta ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/72.

Servizi alberghieri e di ristorazione – Pagamento a fine mese da parte del cliente abituale

Qualora l’esercizio commerciale (ristorante o albergo) sia frequentato da clienti abituali che sono soliti pagare il corrispettivo dei servizi ricevuti con cadenze prestabilite o a fine mese, ogni singolo servizio (soggiorno o somministrazione di alimenti e bevande) va “tracciato” mediante emissione di un documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso”.

Al momento dell’incasso va emesso un documento commerciale che riepiloghi l’ammontare dei servizi resi ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa (risposta a interpello 14.11.2019 n. 486). L’Agenzia delle Entrate ha recentemente precisato che le prestazioni di servizi rese, ma non effettuate ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72 (ossia non pagate), possono essere documentate, alternativamente:

  • Con documento commerciale recante la dicitura “corrispettivo non riscosso”, al quale seguirà un ulteriore documento commerciale al momento dell’incasso (id est al momento di effettuazione dell’operazione ex art. 6 del DPR n. 633/72);
  • Con fattura “immediata” emessa, ai sensi dell’art. 21 co. 4 primo periodo del DPR n. 633/72, entro 12 giorni dal momento di effettuazione delle prestazioni (generalmente coincidente con il pagamento);
  • Oppure con fattura “differita”, ai sensi dell’art. 21 co. 4 lett. a) del DPR n. 633/72, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni (generalmente coincidente con il pagamento).

Rilascio del documento commerciale

Nella circ. 21.2.2020 n. 3, l’Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente confermato quanto aveva precisato in passato con riferimento alla certificazione delle operazioni mediante scontrino fiscale (cfr. C.M. 10.6.83 n. 60), ossia che il momento di rilascio del documento coincide con il pagamento del corrispettivo o con la consegna del bene o con l’ultimazione della prestazione, “se i detti eventi si verificano anteriormente al pagamento”.

Obbligo del rilascio del documento commerciale

Il documento commerciale va rilasciato anche nel caso in cui il cliente non ne faccia richiesta. Come previsto dall’art. 22 del DPR n. 633/72 e come confermato, in ultimo, anche dall’Agenzia delle Entrate con circ. 21.2.2020 n. 3, il soggetto passivo può procedere all’emissione della fattura in alternativa al rilascio del documento commerciale.

Emissione fattura in luogo del documento commerciale

Fermo restando quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 21.2.2020 n. 3, dovrebbero ritenersi ancora valide le conclusioni contenute nella FAQ 21.12.2018 n. 45 e nella risposta a interpello 16.1.2019 n. 7, nelle quali, nel caso in cui il cessionario/committente richieda l’emissione della fattura all’operatore soggetto a memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, l’Agenzia delle Entrate propone, alternativamente:

  • Il rilascio di una apposita quietanza (ex art. 1199 c.c.) che assume rilevanza solo commerciale e non fiscale;
  • Una stampa della fattura ovvero dalla ricevuta del POS, in caso di pagamento elettronico;
  • Il rilascio del “documento commerciale”. Nell’ultimo caso, come rilevato dalla stessa Agenzia nella risposta 7/2019, all’interno della fattura elettronica si prevede la compilazione del blocco informativo “AltriDatiGestionali” con specifiche informazioni (quali, ad esempio, per il RiferimentoTesto l’identificativo alfanumerico dello scontrino).

Attese le problematiche correlate al possibile disallineamento fra i dati comunicati all’Amministrazione finanziaria e la liquidazione periodica dell’IVA nell’ipotesi di rilascio di entrambi i documenti (fattura preceduta da documento commerciale), sarebbe preferibile la consegna al cliente di una copia cartacea della fattura che verrà trasmessa mediante Sistema di Interscambio.

Emissione della fattura da parte di soggetti in regime forfettario

Nel caso di operazioni al dettaglio effettuate da soggetti in regime forfetario ex L. 190/2014, l’esercente può decidere di documentare l’operazione mediante fattura elettronica. L’emissione della fattura, sia in modalità ordinaria che in modalità semplificata, comporta il venir meno degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, purché sia emessa entro i termini previsti dall’art. 21 co. 4 del DPR n. 633/72.

Ventilazione dei corrispettivi e rilascio del documento commerciale

I soggetti che si avvalgono del metodo della ventilazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 co. 3 del DPR n. 633/72 devono darne segnalazione mediante:

  • La compilazione di apposita stringa informatica in caso di utilizzo del registratore telematico;
  • L’indicazione del codice “VI” nel documento commerciale in caso di utilizzo della procedura web.

Il codice “VI” (“Ventilazione IVA”) è stato introdotto a seguito dell’aggiornamento del layout del documento commerciale avvenuto in data 20.12.2019 (circ. Agenzia delle Entrate 3/2020). In precedenza, l’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto, a favore dei soggetti che utilizzano il metodo della ventilazione, la possibilità di emettere il documento commerciale senza l’indicazione dell’aliquota IVA, con indicazione della dicitura “AL – Altro non IVA” (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.10.2019 n. 420).

Imposta di bollo

Il documento commerciale, al pari di quanto previsto per lo scontrino e la ricevuta fiscale, è esente da imposta di bollo (circ. Agenzia delle Entrate 3/2020).

Le sanzioni per i corrispettivi telematici

La sanzione amministrativa è del 90% (con un minimo di 500 euro per ogni violazione, ossia per ciascun corrispettivo “irregolare”), così come prevista dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/97 in caso di mancata memorizzazione o trasmissione.

E se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, com’è avvenuto in tutti i casi in cui il contribuente ha solo “dimenticato” di eseguire la trasmissione telematica, allora deve tenersi conto della sanzione di 100 euro per ogni trasmissione (giornaliera), senza possibilità di applicare il cumulo giuridico.

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