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Coronavirus proroghe scadenze fiscali 16 marzo e attività chiuse DPCM 11 marzo 2020

Decreto Coronavirus: proroga 730 e CU e scadenze fiscali del 16 marzo. Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da il Governo ha varato un pacchetto di misure, alcune delle quali rivolte alle imprese ed ai professionisti. DPCM 11 marzo 2020 con attività commerciali aperte e chiuse.

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Coronavirus: proroghe alle scadenze fiscali: il Governo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica del Coronavirus, ha varato alcune misure rivolte alle imprese ed ai professionisti.

Nelle ultime settimane i decreti per far fronte all’emergenza da Coronavirus, si sono succeduti con velocità, da parte del presidente del Consiglio dei Ministri.

A causa conseguenze economiche dall’impatto devastante, per le partite IVA e le imprese di tutta la penisola, si prospetta che le scadenze fiscali ed i conseguenti adempimenti fiscali vengano rinviati per tutti.

Coronavirus proroghe scadenze fiscali
Coronavirus

Il decreto sul Coranavirus varato il 28 febbraio 2020, ha previsto, a causa del Coronavirus proroghe alle scadenze fiscali.

Coronavirus proroghe scadenze fiscali 730 e CU

E’ stato previsto lo slittamento dal 7 marzo – 9 marzo al 31 marzo 2020, l’invio telematico delle Certificazioni Uniche ai dipendenti e a tutti gli altri soggetti interessati alla dichiarazione precompilata.

Inoltre, il termine ultimo per l’invio della dichiarazione dei redditi tramite 730, al 30 settembre 2020.

E’ stato prorogato al 30 marzo 2020, il termine ultimo per la comunicazione dei dati della Precompilata. Il governo, ha dato più tempo, agli operatori per comunicare all’Agenzia delle Entrate, i dati necessari per predisporre il Mod. 730 precompilato.

La messa a disposizione del 730 precompilato è stata prorogata al 5 maggio 2020.

Sospensione tasse, bollette, mutui

Con l’intento di fronteggiare l’emergenza da Coronavirus, il Governo ha varato un ulteriore Decreto volto a sospendere i termini per gli adempimenti, e i versamenti nella c.d. “zona rossa” per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nella zona rossa.

In particolare sono stati sospesi:

  • Versamenti in scadenza, nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020, relativi a:
    • Cartelle di pagamento, emesse dagli Agenti di Riscossione;
    • Avvisi di addebito emessi da enti previdenziali ed assicurativi;
    • Atti di accertamento esecutivi, emesse dall’Agenzia delle dogane e dai Monopoli;
    • Atti di accertamento esecutivi, emessi dagli enti locali, sia per le entrate tributarie sia per quelle patrimoniali;
    • Rottamazione-ter e saldo e stralcio proroga al 31 maggio 2020.
  • Sospensione dei pagamenti di luce, acqua e gas, energia elettrica, fino al 30 aprile 2020.
  • Sospensione per 12 mesi delle rate di mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;
  • Ed infine, la sospensione pagamento dei diritti camerali.

Coronavirus e Saldo IVA in scadenza il 16 marzo

Entro il 16 marzo 2020 i contribuenti sono tenuti a versare il saldo IVA emerso dalla dichiarazione annuale del periodo di imposta del 2019.

L’impegno riguarda i titolari di partita IVA. Obbligatorio, nel caso in cui l’importo dovuto superi i 10,33 euro, ovvero 10,00 euro a causa degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione.

Manca soltanto, una settimana alla scadenza del versamento del saldo IVA.

L’emergenza Coronavirus impone alla politica di intervenire,anche alla luce degli ultimi sviluppi è auspicato un rinvio che coinvolga tutta la penisola.

Il presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti Massimo Miani con una nota dell’ 8 marzo, dopo la firma del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato che:

“È evidente che, alla luce delle disposizioni emanate oggi dalla Presidenza del Consiglio con decreto, è ormai indifferibile un provvedimento a carattere generale per l’intero territorio nazionale”.

Proroga del versamento del saldo IVA, sì o no?

Per quanto sembri difficile immaginare che in questi pochi giorni che restano da qui al 16 marzo il Governo possa stabilire una proroga anche per il versamento dell’Iva, non avendola già stabilità in concomitanza degli altri rinvii fiscali, migliaia di partite Iva in Italia sono in attesa di sapere se dovranno pagare o meno.

Prorogati i versamenti del 16 marzo

Con una nota stampa diffusa nel tardo pomeriggio del 13 marzo 2020, il MEF ha annunciato che “i termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19”.

Il decreto legge introdurrà anche “ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria”.

Una formulazione vaga, che però lascerebbe intendere l’intenzione di rinviare i versamenti per tutti e non solo per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro per le prestazioni di servizi e non superiori a 700 mila per la cessione di beni.

Intanto, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha fatto sapere di aver già “dato disposizioni a tutte le strutture di rimodulare le proprie attività in base a quanto previsto dal comunicato del MEF di oggi (ieri, ndr) relativamente al differimento dei versamenti del 16 marzo 2020, in attesa del decreto legge relativo alle misure per il contenimento degli effetti del Covid-19 e della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale”.

In attesa del decreto, in un primo tempo atteso ieri in CdM, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili continua a spingere per una sospensione generalizzata dei versamenti. In una lettera inviata ieri a Roberto Gualtieri, Ministro dell’Economia, Massimo Miani ha rappresentato l’estrema difficoltà che avrebbero gli studi professionali nel far fronte a una sospensione solo parziale degli adempimenti in scadenza il prossimo lunedì.

Come effettuare versamento del saldo IVA se non ci sarà la proroga

Se non ci sarà la proroga, i contribuenti Iva dovranno versare, entro il 16 marzo in un’unica soluzione, il saldo dell’IVA relativa all’anno d’imposta 2019 risultante dalla dichiarazione annuale. In alternativa, il pagamento, da effettuarsi sempre tramite modello F24 con modalità telematiche, può essere rateizzato dal 16 marzo con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell’importo di ogni rata successiva alla prima.

Il consiglio che possiamo darvi, sul punto, è il seguente:

E’ opportuno ricordare che è possibile versare in un’unica soluzione, entro la scadenza del Modello Redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi, con possibilità di differire il versamento di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dell’ulteriore 0,40%, oppure rateizzare dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Redditi, con le necessarie maggiorazioni.

Nessuna sospensione per ricorsi, appelli 

Con la pubblicazione del D.L. n 11/2020 (dell’8 marzo 2020), il Governo ha introdotto importanti novità per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività legata al contenzioso tributario.

L’art. 1 del D.L. n 11/2020 prevede il differimento delle udienze e la sospensione dei termini dei procedimenti civili, tributari e militari. La sospensione ha la durata di due settimane, al fine di consentire ai tribunali di mettere in atto nuove regole di svolgimento dell’attività giudiziaria, che dovrebbero entrare in vigore a partire dal 23 marzo 2020 (art. 2 e ss. del D.L. n 11/2020).

Questa disposizione si è resa necessaria a seguito delle ulteriori restrizioni della mobilità imposte con il DPCM dell’8 marzo 2020. Sul punto occorre tenere in considerazione anche la situazione di moltissimi studi professionali che operano a ranghi ridotti, anche in virtù di previsioni di periodi di congedo ordinario e ferie per i propri collaboratori dipendenti.

Differimento delle udienze e non sospensione dei termini

Dalla lettura del provvedimento possiamo fare una prima precisazione. Deve essere considerato, infatti, che si tratta di un differimento delle date di udienza e non una sospensione generale dei termini processuali. Mi riferisco, alla sospensione prevista, invece, nel periodo estivo (dal 1° al 31 agosto), ex art. 1 della Legge n 742/69.

Infatti, comma 1 prevede del D.L. in commento, a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 22 marzo 2020, prevede il solo differimento d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari.

Tale previsione, per effetto del comma 4, si applica anche ai procedimenti pendenti davanti alle commissioni tributarie, le cui udienze, pertanto, sono differite d’ufficio.

Per questo motivo, almeno allo stato attuale, la misura entrata in vigore potrebbe ritenersi non del tutto soddisfacente, in quanto il lavoro dei difensori, in questo lasso di tempo deve proseguire.

Il comma 2 della disposizione si riferisce poi alla sospensione dei termini processuali. Si prevede che, sempre a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 22 marzo 2020, siano “sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati nel comma 1”.

Sul punto occorre tenere presente anche un altro aspetto che rende, operativamente, senza effetto pratico, la sospensione dei termini. Dalla lettura della disposizione, la sospensione legale dei termini fino al 22 marzo opera dunque unicamente per le scadenze relative ai procedimenti di cui al comma 1.

In buona sostanza, la sospensione dei termini riguarda esclusivamente i procedimenti pendenti al giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Quindi, possiamo dire che la sospensione dei termini opera unicamente per i procedimenti pendenti e con udienza fissata tra il 9 e il 22 marzo 2020.

Ciò significa che la sospensione non opera per i termini di presentazione del ricorso, di impugnazione in grado d’appello o cassazione o di riassunzione della causa: se il termine per il ricorso o per l’impugnazione scade tra il 9 e il 22 marzo 2020, non opera nessuna proroga.

Nessun differimento per le costituzioni in giudizio

Come anticipato, non essendo sufficiente la sola pendenza della lite per ottenere il differimento, la la sospensione dei termini non trova applicazione per i termini di costituzione in giudizio, anche a seguito di tentativo di mediazione.

Nessuna valenza ha dunque nei procedimenti tributari la previsione del comma 2 secondo cui “ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

Decreto a sostegno delle Imprese, lavoratori e famiglie

Il decreto interviene, prevedendo:

  • Cassa Integrazione ordinaria;
  • Possibilità di sospensione della Cassa Integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’Emergenza sanitaria e la sostituzione con la Cassa Integrazione ordinaria;
  • Cassa integrazione in deroga.

Misure per il settore turistico

Il decreto Coranivurs, oltre alle proroghe scadenze fiscali, ha previsto alcune misure urgenti per il settore turistico. Le strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator devono sospendere fino al 30 aprile 2020, del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.

Coronavirus: decreto 11 marzo 2020 con le misure previste dal Governo

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate le seguenti misure:

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di:

  • vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Garantiti i servizi minimi essenziali nel settore pubblico

Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Attività professionali aperte ma con raccomandazioni

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
  • per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
  • in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

ALLEGATO 1 DPCM 11 MARZO 2020

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le seguenti attività di commercio al dettaglio rimangono aperte:

Ipermercati
Supermercati
Discount alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Attività di Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Attività di Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Attività di Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Attività di Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Attività di Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Attività di Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Attività di Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Attività di Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

ALLEGATO 2

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

2 COMMENTI

  1. Non si tratta di posticipare solo il versamento iva. Ma anche gli f24 che vanno pagati il 16 marzo. Perche tutta la filiera italiana collegata inizialmente al turismo ha.iniziato a soffrire da febbraio. Dove oltre alla.mancanza di commesse son saltati pure i pagamenti..da parte dei settori colpiti..questo non è stato considerato. Una impresa artigiana..come fa si trova ad un bivio in questi giorni ..se pagare i dipendenti..come è giusto che sia o pagare gli f24..raschiando il fondo..ed entrando in un vortice..perche se una impresa piccola. Quindi priva di qualunque tutela xke non ha grandi numeri..come dovrebbe fare? Se non ci son incassi se non c’è domanda se i.pagamenti da ricevere son saltati..per ovvie ragioni ..altro che iva..e cartelle ..queste.cose non si son considerate. Tanto è vero siam una di quelle categorie immuni che possono lavorare..come se.in questo momento dipendese da noi la.domanda..e tutto il resto..ma si sa.chi legiferaa a volte vive fuori dal.mondo normale e quotidiano..mah
    .

  2. Sicuramente sarebbe opportuno posticipare tutti i pagamenti in scadenza il 16 marzo, soprattutto IVA e ritenute fiscali su lavoro autonomo e dipendente, ma anche i contributi INPS. In questo momento la liquidità delle aziende deve essere dirottata verso il pagamento dei dipendenti e verso la riapertura delle attività. Dovrebbe uscire a breve un decreto proprio per questi aspetti.

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