Conferimento di azienda e successiva cessione di partecipazioni come strumento di cessione indiretta d’azienda. Questo strumento può consentire, al verificarsi di alcuni requisiti, di sfruttare i benefici della “partecipation exemption” (ex art. 87 del TUIR) per l’esenzione parziale (al 95%) da tassazione della plusvalenza generata dalla vendita delle quote societarie.


Il conferimento di azienda rientra tra le operazioni straordinarie più diffuse nel mondo delle imprese sia per la sua facilità di attuazione che per i vantaggi fiscali che ne derivano. Voglio parlarti di questo argomento, in quanto, saper utilizzare correttamente un operazione di conferimento e successiva cessione di partecipazioni può portarti ad ottenere importanti vantaggi fiscali. Naturalmente è necessario saper applicare nel modo giusto e nel corretto momento questo tipo di operazione, per poterne trarre tutti i vantaggi possibili.

Rispetto ad altre operazioni dello stesso tipo (si pensi alla cessione diretta d’azienda), infatti, il conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni presenta dei vantaggi molto importanti. Questi vantaggi si concretizzano per il soggetto cedente l’azienda, in quanto, nel rispetto di alcune condizioni che andremo ad analizzare, è possibile godere di un regime vantaggioso legato all’esenzione fiscale di parte della plusvalenza realizzata dalla cessione dell’azienda, attraverso le cessione delle sue partecipazioni. Infatti, attraverso questa operazione, l’imprenditore arriva a cedere la propria azienda in modo indiretto, cedendo le proprie partecipazioni sociali. Tuttavia, questo tipo di operazione non realizza particolari vantaggi per il promissario acquirente, il quale preferirebbe, sostanzialmente, effettuare un’operazione di cessione di azienda in modo diretto (in questo modo potrebbe iscrivere in bilancio i maggiori valori degli assets aziendali, aumentando la patrimonializzazione). Di fatto, quindi, quando ci si trova di fronte alla necessità di cedere la propria azienda l’imprenditore deve valutare la propria forza contrattuale rispetto a quella del promissario acquirente per poter scegliere l’operazione di conferimento di azienda e successiva cessione di partecipazioni.

Detto questo, andiamo ad analizzare quali sono gli elementi fiscalmente rilevanti nell’operazione di cessione di azienda e successiva cessione di partecipazioni.

Conferimento di azienda come operazione straordinaria

Il conferimento di azienda rientra tra le operazioni straordinarie, in quanto esula dai normali fatti di gestione, essendo volto ad una radicale riorganizzazione delle attività produttive della società. In questo caso la riorganizzazione avviene attraverso il trasferimento di un’azienda da un soggetto economico conferente ad un diverso ente conferitario. Il passaggio dell’azienda non avviene direttamente, ma piuttosto attraverso il conferimento dell’azienda in una società “newco“. In questo caso il soggetto conferente riceve in cambio del conferimento la propria quota di partecipazione al capitale della conferitaria. Tali quote saranno poi oggetto di cessione al promissario acquirente.

Qualora dalla cessione delle partecipazioni detenute nella “newco“, il cedente rilevi una valore economico di vendita superiore al valore delle quote detenute, si determina una plusvalenza fiscalmente rilevante. Tuttavia, al verificarsi di alcuni requisiti, che andremo a vedere, è possibile sfruttare una particolare disciplina, c.d. “partecipation exemption” (PEX), di cui all’articolo 87 del DPR n 917/86 (TUIR). Si tratta di disposizione che consente una parziale esenzione dalla tassazione della plusvalenza generata dalla successiva cessione della partecipazione societaria acquisita con il conferimento.

Al fine di valutare la sussistenza o meno del requisito partecipation exemption in capo alla partecipazione ritratta dalla conferente in cambio del trasferimento del ramo di azienda, occorre analizzare i quattro presupposti richiesti dall’articolo 87 del TUIR. Di seguito andremo ad approfondire l’operazione di conferimento di azienda e successiva cessione di partecipazioni (meglio conosciuta come “cessione indiretta d’azienda“), sia da un punto di vista civilistico che fiscale.


Cessione diretta ed indiretta di azienda

La cessione di un’azienda può essere effettuata cedendo l’azienda stessa, oppure, cedendo le sue partecipazioni. Nel primo caso si parla di cessione diretta d’azienda, mentre nel secondo di cessione indiretta.

CESSIONE DIRETTA D’AZIENDALa cessione diretta d’azienda, ovvero dell’azienda nel suo complesso viene effettuata nel momento in cui la forza contrattuale dell’acquirente è maggiore rispetto a quella del cedente. Questo, in quanto questa forma contrattuale, è sicuramente più conveniente fiscalmente per il promissario acquirente, piuttosto che per il promissario cedente. L’acquirente, infatti, con la cessione diretta ha la possibilità di iscrivere in bilancio i valori (non storici, ma rivalutati) del complesso aziendale. In questo modo, sicuramente, il patrimonio iscritto è di valore più elevato, potendo essere iscritto l’eventuale avviamento.
CESSIONE INDIRETTA D’AZIENDALa cessione indiretta d’azienda, se vengono sfruttate adeguatamente alcune caratteristiche è un’operazione a tutto vantaggio del soggetto cedente. La cessione indiretta d’azienda viene, sovente, effettuata mediante la procedura del conferimento d’azienda (o di un suo ramo) in una “newco“. Successivamente, le azioni della newco vengono vendute, dando luogo agli stessi effetti di una cessione d’azienda. Questo, infatti, è lo schema tipico di una cessione indiretta d’azienda. Questo schema consente di avvalersi della quasi totale esenzione dalla tassazione delle plusvalenze generate (ex art. 87 del TUIR). Tuttavia, occorre prestare particolare attenzione nel verificare i requisiti richiesti dall’art. 87 del TUIR, in relazione all’esenzione parziale da tassazione della plusvalenza da cessione di partecipazioni.

La cessione indiretta d’azienda

La cessione indiretta d’azienda rappresenta una operazione su cui è possibile sfruttare una particolare agevolazione fiscale concessa dall’articolo 87 del TUIR. In particolare, mi riferisco alla disciplina la cd partecipation exemption. In pratica, rispettando i requisiti previsti dalla norma, il cedente ha la possibilità di godere dell’esonero da tassazione del 95% della eventuale plusvalenza generata dalla cessione delle partecipazioni societarie. Naturalmente, un così grande vantaggio per il soggetto cedente, non si accompagna ad un altrettanto vantaggio per il soggetto acquirente.

L’acquirente che si prende l’azienda non ha la possibilità di beneficiare di valori fiscali più elevati delle attività aziendali. Cosa che, invece, accade nella cessione diretta di azienda. Come avrai capito, la cessione diretta di azienda è operazione fiscalmente conveniente per il cessionario. Mentre il conferimento di azienda e successiva cessione di partecipazioni, è operazione fiscalmente conveniente per il cedente d’azienda. Per questo motivo, in caso di cessione d’azienda, molto spesso è la forza contrattuale delle parti in causa a determinare la modalità (cessione diretta o indiretta), con cui si conclude l’operazione.

La ratio dell’operazione

Lo schema operativo di questa operazione consente, in fase di trasferimento del complesso aziendale, di ottenere un risparmio fiscale sulla eventuale plusvalenza derivante dalla cessione. Il regime di neutralità tipico dei conferimenti, disposto dall’articolo 176 del TUIR, rende la prima fase di conferimento ad una “newco” esente dalla determinazione di plusvalenze imponibili ai fini dell’imposta sui redditi societari.

La successiva cessione delle partecipazioni ottenute a seguito dello scorporo dell’azienda, gode invece del regime agevolato “PEX“, e le eventuali plusvalenze emergenti dal trasferimento delle partecipazioni vengono quindi escluse dalla tassazione per il 95%. Di fatto, quindi, solo il 5% della plusvalenza (calcolata come del maggior valore tra il costo iscritto a bilancio delle partecipazioni e il corrispettivo ricevuto in cambio) è imponibile fiscalmente. La possibilità di sfruttare questa operazione societaria che porta come conseguenza alla formazione di plusvalenze esenti da imposizione nella cessione d’azienda, dipende, dalle caratteristiche delle partecipazioni.

Le motivazioni in base alle quali si decide di effettuare il conferimento di ramo d’azienda possono derivare da:

  • Esigenze aziendali legate alle dimensioni;
  • Alla possibilità di diversificare gli investimenti produttivi, cedendo singoli rami aziendali senza sacrificare l’intera azienda.
  • Come strumento a disposizione del curatore fallimentare per la liquidazione dell’attivo.

Per ultima, la convenienza fiscale legata al conferimento e successiva cessione delle partecipazioni della società conferitaria, che, se può beneficiare della PEX può scontare una tassazione più favorevole rispetto alla cessione d’azienda.

Asset deal Vs Share deal

La principale differenza tra cessione diretta e indiretta d’azienda consiste nell’oggetto dell’operazione. Mentre con la cessione di azienda si realizza il trasferimento da un soggetto giuridico a un altro di un insieme di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa (ad es: immobili, macchinari, dipendenti, know how, rapporti contrattuali e debiti e crediti etc.). Attraverso la cessione di partecipazioni si ha, invece, una circolazione per così dire “indiretta” del patrimonio aziendale. In quanto ad essere trasferita non è direttamente la proprietà del patrimonio aziendale. Ma tutte le partecipazioni o una percentuale di esse della società che detiene tale patrimonio. La scelta di procedere con uno share deal piuttosto che con un asset deal è nella maggior parte dei casi legata a due principali fattori: la minimizzazione dei rischi legali e la massimizzazione del vantaggio fiscale legato all’operazione.

Focus sul conferimento di azienda in neutralità fiscale

Abbiamo detto che il primo passo di questa operazione straordinaria è dato dal conferimento dell’azienda in una azienda “newco“. Tale operazione di conferimento di azienda, ai sensi dell’art. 176, co. 1 del TUIR, può beneficiare di uno specifico regime di neutralità fiscale. In particolare, la disposizione in commento recita quanto segue.

Art. 176, co. 1, TUIR – CONFERIMENTO IN NEUTRALITA’ FISCALE
i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nell’esercizio di imprese commerciali non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze

Il conferimento in neutralità fiscale richiede che l’operazione venga effettuata tra soggetti che esercitano impresa commerciale e che risiedano nel territorio dello stato. Nello stesso articolo viene affermato anche che il soggetto conferente deve assumere quale valore delle azioni ricevute, l’ultimo valore riconosciuto dall’azienda conferita, mentre il conferitario subentra nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa.

Esclusivamente nel rispetto di queste condizioni l’operazione di conferimento di azienda può essere assoggettata al regime di neutralità applicabile naturalmente ai conferimenti d’azienda effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, nell’esercizio di imprese commerciali. Qualora il conferimento abbia per oggetto aziende situate nel territorio dello stato, è possibile applicare il regime neutrale anche nell’ipotesi in cui il conferente o il conferitario sia un soggetto non residente in Italia.

Conferimenti fiscalmente neutrali

Nello specifico, va ricordato che i conferimenti fiscalmente neutrali non danno luogo né al realizzo di plusvalenze né di minusvalenze laddove:

  • Il soggetto conferente assuma, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita;
  • Il soggetto conferitario subentri, ai fini fiscali, nella posizione del conferente per quanto attiene gli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa. Tale situazione deve risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi.

Le operazioni di conferimento si concretizzano nel trasferimento di un’azienda (in termini di denaro, crediti o altri beni in natura) da un soggetto economico (il conferente) ad un altro (conferitario). Sia quest’ultimo di nuova costituzione o preesistente, senza scambio di danaro (come avviene nel caso di una cessione) bensì dietro una partecipazione al capitale del conferitario.

Focus sulla cessione delle partecipazioni nella newco: le condizioni richieste per la PEX

La cessione indiretta di azienda deriva dalla cessione delle partecipazioni che il conferente ha acquisito nella società “newco” (conferitaria dell’azienda). Tali partecipazioni vengono cedute al promissario acquirente al valore di mercato. Qualora tale valore superi il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni cedute si realizza una plusvalenza fiscalmente rilevante. Tale plusvalenza, ordinariamente, è soggetta a tassazione secondo le ordinarie regole del TUIR. Tuttavia, l’art. 87 del TUIR, prevede un particolare regime di esenzione parziale da tassazione della plusvalenza (al 95%) per le cessioni di partecipazioni che rispettano i seguenti requisiti:

  • La classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di chiusura durante il periodo di detenzione;
  • Un periodo minimo di possesso. E richiesto un possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione;
  • La residenza fiscale della partecipata al di fuori di Stati o territori a regime fiscale privilegiato (i cosiddetti “paradisi fiscali“);
  • L’esercizio da parte della società partecipata di un’attività commerciale.

Il periodo minimo di possesso delle partecipazioni

Particolare attenzione a tal proposito merita il requisito del periodo di possesso minimo previsto dall’articolo 87 del TUIR. Sul punto occorre partire dalla disposizione dettata dall’art. 176, co. 4 del TUIR.

Art. 176, co. 4, TUIR – Periodo minimo di possesso della partecipazione
Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni di cui all’articolo 178, in regime di neutralità fiscale, si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio”.

Il comma in esame trasferisce dunque l’anzianità del possesso dell’azienda dal soggetto conferente al soggetto conferitario e la partecipazione ricevuta in cambio ottiene la stessa anzianità che aveva l’azienda conferita. Quindi se la partecipazione nell’azienda era detenuta da oltre di dodici mesi dal conferente, le partecipazioni, in sede di vendita, potranno godere del regime agevolato “PEX“. Inoltre, l’articolo 176 del TUIR, prevede l’iscrizione delle partecipazioni ricevute in cambio tra le immobilizzazioni finanziarie (altro requisito richiesto dall’art. 87 del TUIR).

Ad un primo esame dunque, l’operazione in oggetto sembrerebbe portatore di un effetto distorsivo, in quanto consente al conferente di realizzare, in esenzione, le plusvalenze latenti sull’azienda conferita, mentre, nel caso di cessione diretta si sarebbe applicata la tassazione ordinaria. Tuttavia con esplicita previsione, al comma 3 dell’articolo 176 del TUIR, il legislatore esclude dal novero delle operazioni elusive il conferimento in regime di continuità di valori e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute in cambio sfruttando il regime di cui all’articolo 87 del TUIR.

Regime sospensivo

La norma precisa che il soggetto conferitario nel subentrare nella posizione di quello conferente dovrà assumere i valori dell’attivo e del passivo di quest’ultima. Non essendo sufficiente rilevare quello complessivamente attribuibile all’azienda conferita. Ne deriva che se il conferimento è effettuato nell’ambito del regime di neutralità fiscale le plusvalenze emergeranno solo nel momento in cui il conferente cederà le partecipazioni ricevute (regime di sospensione). Tale ultima operazione sarà, quindi, assoggettata alla tassazione in base al regime normale o differito. Tenendo conto che le partecipazioni ricevute dai soggetti conferenti si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita.

Divergenza tra valori civilistici e fiscali

In sede di conferimento di azienda in genere si configura una divergenza tra valori fiscali (storici) e valori civilistici. Ciò rende  necessario in sede di dichiarazione dei redditi che sia compilato un prospetto di riconciliazione tra dati esposti in bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti. Il regime di neutralità prevede che le aziende acquisite si considerino nel possesso del soggetto conferitario anche per il periodo di possesso delle stesse in capo al soggetto conferente. In luogo dell’applicazione della sospensione all’assoggettamento di tassazione previsto dal regime di neutralità è possibile optare per quello dall’affrancamento dei valori. Questo ai sensi del comma 2-ter dell’art. 176 del TUIR. In tale ultima evenienza, la società conferitaria può assoggettare a imposta sostitutiva del:

  • Reddito delle persone fisiche;
  • Imposte sul reddito delle persone giuridiche;
  • Imposta regionale sulle attività produttive,

I maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali ed immateriali relativi all’azienda ricevuta.

Opzione per l’imposta sostitutiva

Il soggetto conferitario, durante un’operazione di conferimento d’azienda, può scegliere di adottare il regime previsto dal comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR. Questo al fine di affrancare fiscalmente i maggiori valori contabili iscritti tra le immobilizzazioni nei bilanci, che altrimenti andrebbero persi a seguito del regime di neutralità previsto dal medesimo articolo. Per esercitare tale facoltà è richiesto il versamento di una imposta sostitutiva. Imposta imperniata sull’applicazione di aliquote proporzionali e progressive, divise per fasce di valori. Rispettivamente:

VALORE% IMPOSTA SOSTITUTIVA
Da 0 a 5 milioni di euro12%
Da 5 milioni a 10 milioni di euro14%
Oltre i 10 milioni di euro16%

Fasce da applicare sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai soli cespiti iscritti nella voce delle immobilizzazioni.

Beni a cui applicare l’imposta

In merito ai beni soggetti all’applicazione dell’imposta sostitutiva, il legislatore specifica, che possono essere riallineati solamente gli elementi dell’attivo classificati dal soggetto conferitario tra le immobilizzazioni materiali e immateriali. Incluso l’avviamento e con riferimento esclusivo alle differenze residue tra il valore di iscrizione in bilancio dei beni ricevuti e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dei beni stessi presso il soggetto conferente. È bene in ultima osservare che al fine di evitare usi elusivi dell’imposta sostitutiva il legislatore ha previsto un cosiddetto “periodo di sorveglianza” di tre anni. Periodo all’interno del quale l’eventuale cessione del bene sottoposto ad affrancamento fa decadere gli effetti dell’allineamento, e il conferitario sarà dunque tassato sulla plusvalenza. Questo con riferimento ai valori fiscalmente riconosciuti prima dell’esercizio del regime di imposizione sostitutiva. Con conseguente riconoscimento di un credito d’imposta pari all’imposta pagata.


La tassazione indiretta

Lo schema del conferimento con successiva cessione delle partecipazioni, oltre che a garantire un risparmio con riferimento alla tassazione diretta, offre agevolazioni anche sul piano della tassazione indiretta. In particolare, l’atto di conferimento è soggetto a registrazione e quindi è sempre dovuta l’imposta di registro in misura fissa di 200,00 euro (ex art. 4 della Tariffa allegata al DPR n. 131/1986). In sede di cessione diretta d’azienda invece l’imposta di registro è dovuta solo nel caso siano ricompresi nel complesso aziendale beni immobili. In questo caso, anziché in forma fissa, l’imposta di registro è dovuta in maniera proporzionale. Infatti, deve essere applicata con un’aliquota del 9%, calcolata sulla base del valore dei beni immobili al netto delle passività trasferite. Di conseguenza in presenza di fabbricati o altri beni immobiliari attraverso l’operazione di cessione indiretta d’azienda si verifica un risparmio di imposta anche con riguardo all’imposta di registro.

Disciplina IVA

L’operazione di conferimento è fuori campo di applicazione dell’IVA e, sulla base del principio di alternatività tra tale imposta e quella di registro, si applica quest’ultima.


Conclusioni e consulenza

Come abbiamo detto in apertura, l’operazione straordinaria del conferimento e successiva cessione di partecipazioni è particolarmente vantaggiosa fiscalmente per i soggetti che intendono cedere la propria azienda. Questo, in quanto può vantare un vantaggio fiscale non riconosciuto ad altre operazioni dello stesso tipo.

Attraverso questa operazione un imprenditore può alienare la propria azienda a terzi. Beneficiando dell’esenzione fiscale del 95% dell’eventuale plusvalenza realizzata dalla vendita delle partecipazioni dell’azienda conferitaria. Cosa che non avviene con gli stessi vantaggi nella cessione diretta di azienda.

Cessione diretta che sconta un imposizione fiscale del 100% della plusvalenza realizzata. Oppure in alternativa, al verificarsi di alcuni requisiti è possibile al massimo la rateazione in 5 anni, o l’applicazione della tassazione separata. Invece, il conferimento e la successiva vendita delle partecipazioni sconta un esenzione del 95% della plusvalenza. Naturalmente per poter beneficiare dell’esenzione è necessario essere in possesso di alcuni requisiti che consentono l’applicazione della PEX.

Per questo motivo è necessario fare riferimento a professionisti validi, che possano aiutarvi a scegliere la migliore operazione possibile nella vostra situazione concreta. Se volete maggiori info, oppure, un confronto diretto con noi, contattateci!

Domande frequenti

Cos’è la “participation exemption”?

La “participation exemption” è un meccanismo fiscale che permette di escludere dalla base imponibile i proventi derivanti dalla cessione di partecipazioni in altre società, a determinate condizioni.

Quali sono i principali requisiti per beneficiare della “participation exemption”?

I requisiti PEX sono i seguenti:
– Classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio di chiusura durante il periodo di detenzione;
– Possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione;
– Residenza fiscale della partecipata al di fuori di Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
– Esercizio da parte della società partecipata di un’attività commerciale.

Il conferimento di un’azienda può essere collegato alla “participation exemption”?

Sì, il conferimento di un’azienda in una società e la successiva cessione delle partecipazioni possono essere strutturati per beneficiare della “participation exemption”, a patto che siano rispettate le condizioni legali.

Cosa si intende per “conferimento di azienda”?

Il conferimento di azienda è un’operazione per cui un imprenditore (persona fisica o giuridica) trasferisce un’azienda o un ramo di azienda a una società, ricevendo in cambio partecipazioni nella società stessa.


2 COMMENTI

  1. Salve,
    vorrei chiedere cortesemente una precisazione con riferimento all’imposta di registro nella cd. “cessione diretta”.
    Infatti, al paragrafo dedicato alla tassazione indiretta, Lei ha scritto che <>.
    Leggendo l’art. 23 TUR, comprendo – parafrasando – che nel caso in cui l’atto ha per oggetto più beni per i quali sono previste aliquote diverse si applica l’aliquota più alta, a meno che non siano stati pattuiti corrispettivi diversi per ciascun bene appartenente all’azienda ceduta. Di conseguenza mi verrebbe da dire che se con l’atto è ceduta l’azienda nel suo complesso e in essa sono presenti anche beni immobili si applicherà l’imposta di registro al 9% ex art. 1 “Tariffe”, altrimenti il 3% a norma dell’art. 2 ”Tariffe” (non tenendo conto della particolarità dei terreni agricoli che scontano il 15% se trasferiti a soggetti diversi da coltivatori diretti e imprenditori agricoli). Se, invece, nell’atto vengono indicati corrispettivi distinti per ciascun bene facente parte dell’azienda trasferita, ad essi si applicano le distinte aliquote previste dal TUR, appunto il 9% per i beni immobili e il 3% per gli altri beni (compreso l’avviamento).

    La saluto cordialmente.

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