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Paraguay o Panama: confronto fiscale per chi trasferisce la residenza

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
10 min di lettura
In sintesi

Paraguay e Panama a confronto: aliquote, convenzione con l'Italia, black list e rischio CFC. La guida per scegliere dove trasferirsi.

Paraguay non è nella black list italiana, Panama sì: la differenza pesa più delle aliquote nominali. La Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Panama, in vigore dal 2017, manca invece del tutto con il Paraguay.


Tra Paraguay e Panama, la scelta per un contribuente italiano che valuta il trasferimento della residenza fiscale dipende da un fattore spesso trascurato rispetto alle aliquote: lo status di Paese collaborativo. Il Paraguay non rientra nella black list italiana del D.M. 4 maggio 1999, quindi in caso di controllo è l’Agenzia delle Entrate a dover dimostrare la fittizietà del trasferimento. Panama, al contrario, vi rientra: scatta la presunzione relativa di residenza in Italia prevista dall’art. 2, comma 2-bis del TUIR, e l’onere della prova si inverte a carico del contribuente. Panama dispone tuttavia di una Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia, in vigore dal 1° giugno 2017, assente nei rapporti con il Paraguay.

Sul piano della tassazione, entrambi adottano un sistema territoriale puro: il reddito di fonte estera non è imponibile in nessuno dei due Paesi. Le differenze pratiche emergono nelle aliquote sul reddito locale, nei requisiti di residenza e nell’esposizione alla normativa CFC italiana per chi opera tramite società.

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Tassazione territoriale: cosa cambia tra i due Paesi

Paraguay e Panama adottano entrambi un sistema di tassazione territoriale pura: è imponibile solo il reddito prodotto all’interno del Paese, mentre quello di fonte estera resta escluso da qualsiasi imposta locale. È l’opposto del principio di worldwide taxation che regola l’Italia, dove un soggetto fiscalmente residente è tassato su tutti i redditi ovunque prodotti. Per chi lavora con clienti esteri, detiene investimenti fuori dal Paese di residenza o gestisce una società che opera all’estero, questa differenza è il motivo principale per cui entrambe le destinazioni vengono considerate nella pianificazione fiscale internazionale. Il meccanismo, tuttavia, non è identico nei due ordinamenti: cambia il modo in cui ciascun Paese definisce cosa sia “reddito di fonte locale”, e questa definizione determina in concreto quanto reddito resta davvero esente.

In Paraguay, l’art. 6 della Legge n. 6380/2019 stabilisce che sono di fonte paraguaiana i redditi collegati a servizi, diritti o beni situati o utilizzati economicamente nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla nazionalità delle parti coinvolte. La norma pone alcuni casi limite: i servizi prestati da un residente, anche verso un cliente estero, sono comunque considerati reddito paraguaiano. Sono invece territorialmente irrilevanti i redditi da investimenti finanziari esteri, i dividendi di fonte estera e le plusvalenze su asset non situati in Paraguay, che restano interamente esenti. Per un quadro completo del regime fiscale territoriale del Paraguay, comprese le regole su imposta societaria e dividendi, rimandiamo alla scheda dedicata.

A Panama, il criterio di fonte segue una logica analoga ma applicata con maggiore rigidità operativa: il reddito è tassato se generato da attività economiche svolte nel Paese, da beni ivi situati o da servizi prestati a soggetti panamensi. Un elemento da tenere presente riguarda i regimi SEM (Ley 41/2007) ed EMMA (Ley 159/2020), pensati per sedi regionali e attività manifatturiere di gruppi multinazionali: chi vi opera può percepire reddito qualificato come locale anche se il cliente finale è estero, con trattamento fiscale specifico diverso dal regime ordinario delle persone fisiche o società indipendenti. La tassazione panamense per imprese e privati è approfondita nella scheda fiscale dedicata a Panama.

Requisiti per ottenere la residenza fiscale

Ottenere la residenza fiscale in Paraguay non avviene automaticamente con la sola residenza anagrafica temporanea o permanente. È necessario ottenere il RUC (Registro Único del Contribuyente) e registrare una qualche forma di attività economica nel Paese. La procedura di ingresso richiede la presentazione di documenti personali apostillati (certificato di nascita, casellario giudiziale) e, per la residenza permanente, un deposito bancario di riferimento pari a circa 5.000 USD presso un istituto locale. Un aspetto spesso sottovalutato è che ottenere la residenza paraguaiana non basta: occorre parallelamente dimostrare di non essere più residente fiscale in Italia, il che significa trascorrere meno di 183 giorni annui nel territorio dello Stato e non mantenere legami familiari, economici e patrimoniali prevalenti in Italia.

A Panama, la persona fisica verifica i requisiti di residenza fiscale alternativamente per presenza fisica (almeno 183 giorni, anche non consecutivi, nel periodo d’imposta, certificata dal Servizio Nazionale per la Migrazione) oppure per centro degli interessi economici e familiari stabilito nel Paese, dimostrabile tramite contratto di lavoro, attività economica interna o abitazione a disposizione. A differenza del Paraguay, dove non esiste una soglia minima di giorni di presenza fisica per mantenere la residenza fiscale una volta ottenuta, Panama lega la residenza fiscale in modo più stretto alla permanenza effettiva o al radicamento economico-familiare nel Paese.

L’accesso al soggiorno segue percorsi diversi nei due Paesi. Il Paraguay non impone requisiti patrimoniali elevati né una permanenza fisica minima obbligatoria per conservare lo status. Panama offre invece una pluralità di canali: il Trattato di Amicizia (Friendly Nations Visa), che richiede un deposito bancario di 5.000 USD o la costituzione di una società panamense, oppure il visto per investitori qualificati (Decreto Esecutivo 722/2020), che richiede un investimento minimo di 500.000 USD in immobili o titoli, o 750.000 USD in depositi bancari vincolati per almeno cinque anni.

RequisitoParaguayPanama
Documento fiscaleRUC (Registro Único del Contribuyente)Certificato di residenza fiscale (DGI)
Soglia patrimoniale minimaDeposito bancario ~5.000 USDDeposito 5.000 USD (Trattato Amicizia) o 500.000-750.000 USD (investitore)
Permanenza fisica per mantenere lo statusNessun minimo di giorni richiesto183 giorni, oppure centro interessi economici/familiari
Condizione parallela lato ItaliaMeno di 183 gg in Italia, assenza legami familiari/economici prevalentiIdem, con inversione onere della prova (vedi sezione black list)

Aliquote a confronto: persone fisiche e società

In Paraguay, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRP) colpisce esclusivamente i redditi di fonte paraguaiana, con aliquote progressive dell’8%, 9% e 10% in base a tre scaglioni definiti dall’art. 69 della Legge n. 6380/2019 (soglie espresse in guaraní, la valuta locale). Le plusvalenze di natura occasionale su beni situati in Paraguay scontano un’aliquota flat dell’8%. Il reddito d’impresa segue invece l’IRE (Impuesto a la Renta Empresarial), con aliquota flat del 10% su utili prodotti nel Paese, indipendentemente dalla forma giuridica adottata. Vale la stessa logica territoriale già vista: se l’attività genera reddito estero, l’aliquota locale è semplicemente irrilevante, perché quel reddito non entra nella base imponibile paraguaiana.

A Panama, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (ISR) è progressiva su tre scaglioni: 0% fino a 11.000 USD, 15% da 11.001 a 50.000 USD, 25% oltre 50.001 USD (con una deduzione base di 800 USD annui). L’imposta sulle società è fissata al 25% flat sul reddito di fonte panamense, con un’aliquota maggiorata al 30% per i soggetti partecipati dallo Stato per almeno il 40% (25% se telecomunicazioni). Le società con ricavi pari o superiori a 1,5 milioni di USD sono soggette a un’imposta minima alternativa (CAIR) dell’1,17% sul reddito imponibile lordo, salvo rinuncia in presenza di perdite o di aliquota effettiva già superiore al 25%.

La differenza tra i due sistemi non sta quindi nell’aliquota massima in astratto, ma nella soglia da cui inizia a prodursi imposta: Panama esenta interamente i primi 11.000 USD di reddito locale per le persone fisiche, mentre il Paraguay applica l’8% già dal primo guaraní imponibile. Per redditi locali medio-bassi, Panama può risultare più favorevole; per redditi locali elevati, l’aliquota paraguaiana flat al 10% resta strutturalmente più contenuta del 25% panamense. Va inoltre considerato il regime dei dividendi: in Paraguay la ritenuta IDU è dell’8% per i residenti e del 15% per i non residenti, mentre a Panama la ritenuta è del 10% su azioni nominative e del 20% su azioni al portatore (ridotta al 5% per le imprese in zone franche).

VoceParaguayPanama
IRP / ISR persone fisiche8% – 9% – 10% a scaglioni (L. 6380/2019, art. 69)0% – 15% – 25% a scaglioni
Imposta società10% flat (IRE)25% flat (30% se partecipata statale ≥40%)
Ritenuta dividendi residenti8%10% (nominative) / 20% (al portatore)
Ritenuta dividendi non residenti15%10% (nominative) / 20% (al portatore)

Quale Paese scegliere in base al tuo profilo

Le sezioni precedenti mostrano che Paraguay e Panama non sono intercambiabili: la scelta dipende dal profilo economico e patrimoniale di chi si trasferisce, non da un giudizio generico su quale Paese sia “migliore”. La tabella seguente incrocia quattro profili ricorrenti nella pratica con i criteri che pesano di più per ciascuno: status black list, presenza di una CDI con l’Italia, complessità di gestione di un’eventuale società, e costo di ingresso.

ProfiloFattore decisivoPaese indicatoPerché
Nomade digitale senza società, solo clienti esteriOnere della prova in caso di controlloParaguayNon è black list: l’Agenzia deve provare la fittizietà, non il contribuente
Imprenditore con struttura societaria e dividendi verso l’ItaliaPresenza di una CDIPanamaLa CDI (L. 208/2016) regola ritenute e doppia imposizione; il Paraguay non ne ha
Chi cerca il costo di ingresso più bassoRequisiti patrimoniali per la residenzaParaguayDeposito di riferimento ~5.000 USD, senza soglie di investimento superiori
Chi vuole minimizzare il rischio di accertamento sulla residenzaPresunzione legale di residenza in ItaliaParaguayNessuna inversione dell’onere della prova, a differenza di Panama (art. 2 co. 2-bis TUIR)

Il criterio dell’onere della prova ricorre in tre profili su quattro: è il fattore che nella pratica pesa di più sull’esito di un eventuale controllo, più delle aliquote nominali confrontate nella sezione precedente. La sezione seguente approfondisce nel dettaglio perché Paraguay e Panama non sono equivalenti su questo punto.

Black list italiana e onere della prova: l’asimmetria rilevante

Il Paraguay non rientra tra gli Stati a regime fiscale privilegiato individuati dal D.M. 4 maggio 1999 ai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche. Questo significa che, in caso di controllo, valgono le regole ordinarie: è l’Agenzia delle Entrate a dover dimostrare che il trasferimento della residenza è fittizio, attraverso l’accertamento dei collegamenti familiari, economici e patrimoniali effettivamente prevalenti in Italia. Il contribuente non parte in una posizione di svantaggio probatorio, anche se questo non significa che la sostanza del trasferimento possa essere trascurata.

Panama, al contrario, è incluso nella lista del D.M. 4 maggio 1999. La conseguenza pratica è l’applicazione dell’art. 2, comma 2-bis del TUIR: scatta una presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia a carico di chi si è trasferito in un Paese non collaborativo, anche dopo la cancellazione anagrafica e l’iscrizione AIRE. In questo scenario è il contribuente a dover fornire prove rigorose e inconfutabili della propria residenza effettiva a Panama, ribaltando lo schema probatorio ordinario. Questo aspetto resta distinto dalla materia CFC (approfondita più avanti): riguarda la residenza della persona fisica, non quella di una eventuale società controllata.

L’asimmetria ha un peso concreto nella gestione del rischio. Per un contribuente che si trasferisce a Panama mantenendo legami residui con l’Italia (un immobile a disposizione, familiari, un’attività economica gestita a distanza), la black list impone di costruire preventivamente un fascicolo probatorio solido, utenze locali, tracciabilità della presenza fisica, discontinuità documentata con la vita in Italia, perché la prova contraria spetta a lui. In Paraguay lo stesso impegno documentale riduce comunque il rischio di contestazione, ma non è imposto dalla legge come condizione di partenza sfavorevole.

AspettoParaguayPanama
Incluso in D.M. 4 maggio 1999No
Onere della prova in caso di controlloA carico dell’Agenzia delle EntrateA carico del contribuente (art. 2 co. 2-bis TUIR)
Presunzione legale di residenza in ItaliaAssentePresente, relativa (superabile con prova contraria)

Per un approfondimento sulla lista completa degli Stati a fiscalità privilegiata, si rimanda alla scheda sui Paesi black list; il caso pratico di un trasferimento a Panama con famiglia in Italia è trattato nell’analisi dedicata ai rischi del trasferimento a Panama.

La Convenzione contro le doppie imposizioni: solo Panama ce l’ha

Tra Italia e Panama è in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, firmata a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010 e ratificata con la Legge 3 novembre 2016, n. 208 (G.U. n. 272 del 21 novembre 2016). La Convenzione è entrata in vigore il 1° giugno 2017 e si applica, con riferimento alle ritenute, ai redditi percepiti dal 1° gennaio 2018. Il testo segue in larga parte il modello OCSE e disciplina la ripartizione della potestà impositiva tra i due Stati su dividendi, interessi, royalty e altre categorie di reddito, oltre a prevedere all’art. 25 lo scambio di informazioni su richiesta. Un punto da tenere distinto: la Convenzione non elimina l’inclusione di Panama nella black list italiana per le persone fisiche, che resta un istituto autonomo legato al D.M. 4 maggio 1999.

Tra Italia e Paraguay non esiste alcuna Convenzione contro le doppie imposizioni. A differenza di quanto avviene con altri partner sudamericani, non c’è un trattato bilaterale che riduca le ritenute alla fonte sui flussi transfrontalieri o che mitighi il rischio di doppia imposizione giuridica. Il Paraguay ha aderito unicamente alla Convenzione multilaterale OCSE sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata il 29 maggio 2018 ed entrata in vigore il 1° novembre 2021, che riguarda lo scambio di informazioni e non la ripartizione della potestà impositiva.

Per un soggetto fiscalmente residente in Italia che percepisce redditi di fonte paraguaiana, l’unico strumento di tutela contro la doppia imposizione è il meccanismo unilaterale dell’art. 165 del TUIR (credito per le imposte pagate all’estero). Il credito spetta solo per le imposte pagate a titolo definitivo in Paraguay e fino a concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo: data la bassa imposizione paraguaiana, il credito generato è spesso insufficiente a coprire l’IRPEF dovuta in Italia su quello stesso reddito, lasciando un differenziale a carico del contribuente. Con Panama, la presenza della Convenzione consente invece di applicare le regole convenzionali di ripartizione, riducendo questo margine di incertezza per chi mantiene redditi o rapporti economici anche in Italia.

Società estera e normativa CFC: cosa rischia chi opera con una struttura societaria

Chi trasferisce la residenza in Paraguay o a Panama mantenendo il controllo di una società costituita in uno dei due Paesi deve fare i conti con la normativa italiana sulle Controlled Foreign Companies, disciplinata dall’art. 167 del TUIR. La disciplina è stata riformata dall’art. 3 del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, che ha semplificato il test di applicabilità: la società estera controllata è soggetta al regime CFC se, cumulativamente, realizza oltre un terzo dei proventi come passive income (redditi principalmente finanziari, art. 167 comma 4, lett. b) e sconta una tassazione effettiva inferiore al 15%, calcolata sul rapporto tra imposte correnti più anticipate/differite e utile ante imposte risultante dal bilancio. Questo nuovo criterio ha sostituito il precedente confronto con la “tassazione virtuale domestica“.

Se la CFC risulta applicabile, gli utili della società estera vengono imputati per trasparenza al socio residente in Italia, indipendentemente dall’effettiva distribuzione. Il comma 4-ter dell’art. 167 TUIR, introdotto dalla stessa riforma, offre un’alternativa: il socio controllante può optare per un’imposta sostitutiva del 15% sull’utile contabile netto della CFC, in luogo della tassazione per trasparenza, a condizione che la controllata rediga bilanci certificati da un revisore autorizzato nel Paese di localizzazione. L’opzione, disciplinata dal Provvedimento AdE n. 213637/2024, ha durata triennale ed è irrevocabile per il periodo.

Sul fronte paraguaiano, l’aliquota IRE del 10% applicata a una società operativa che genera reddito effettivamente locale supera già di per sé la soglia del 15%? No: 10% è inferiore al 15%, quindi il primo requisito della CFC (tassazione effettiva) risulta astrattamente soddisfatto per una società paraguaiana. Ciò che esclude l’applicazione pratica della norma, nella maggior parte dei casi reali, è il secondo requisito: una società che svolge un’attività economica effettiva e i cui proventi non sono prevalentemente passive income non rientra nel perimetro CFC, a prescindere dall’aliquota.

A Panama il quadro presenta una complicazione ulteriore: la legislazione panamense non prevede regimi di participation exemption, consolidato fiscale, thin capitalization, CFC locale o ruling preventivo. L’assenza di questi strumenti significa che la società panamense non offre, sul lato locale, alcuna forma di certezza preventiva sulla propria posizione, lasciando l’intero onere di qualificazione (attività effettiva vs. passive income) alla verifica dell’Amministrazione finanziaria italiana in sede di controllo.

Un ulteriore elemento, non ancora rilevante nell’immediato ma da monitorare per chi pianifica strutture a medio termine, è la Ley 526 del 28 maggio 2026, che introduce a Panama requisiti di sostanza economica per i gruppi multinazionali (due o più entità collegate da proprietà o controllo, residenti fiscalmente in più giurisdizioni) che percepiscono redditi passivi di fonte estera. La norma non abolisce la territorialità panamense, ma crea un’eccezione: le entità che rientrano nella definizione di gruppo multinazionale dovranno dimostrare sostanza economica locale (risorse umane adeguate, decisioni strategiche assunte nel Paese) perché quei redditi restino non tassati. La legge produce effetti dal periodo d’imposta 2027 e non si applica a società o fondazioni che non fanno parte di un gruppo multinazionale in questo senso tecnico. Prima di strutturare una holding o una società operativa in uno dei due Paesi è opportuna una analisi puntuale dell’esposizione alla normativa CFC e dei requisiti di sostanza economica richiesti, perché l’errore di impostazione emerge quasi sempre solo in sede di controllo, quando i margini di correzione si sono ormai ridotti.

Le criticità operative più frequenti nella scelta tra Paraguay e Panama

Le sezioni precedenti hanno chiarito le differenze normative tra Paraguay e Panama. Nella pratica, però, il rischio di contestazione non nasce quasi mai dalla scelta del Paese in sé, ma da come viene gestita la fase successiva al trasferimento. Ecco le criticità che ricorrono più spesso.

Il rientro periodico in Italia che supera i limiti prudenziali

Chi si trasferisce in Paraguay o a Panama ma continua a rientrare in Italia per periodi prolungati per motivi di lavoro rischia di produrre reddito imponibile in Italia per i giorni di permanenza, oltre a rafforzare il collegamento con il territorio italiano ai fini della residenza. Se durante i rientri vengono gestite attivamente operazioni della società estera (email, decisioni, fatturazione), il rischio evolve da semplice presenza fisica a possibile stabile organizzazione occulta o esterovestizione della società, con conseguente tassazione IRES e IRAP sull’intero reddito estero.

L’immobile italiano lasciato a disposizione

Mantenere un contratto di locazione intestato in Italia, anche se l’immobile viene subaffittato durante l’assenza, costituisce un elemento di collegamento che l’Agenzia delle Entrate individua facilmente dalle banche dati. Per le Tie-Breaker Rules OCSE, un’abitazione a disposizione durante i periodi di rientro rafforza il legame con il territorio, indipendentemente dal Paese di destinazione scelto.

La mancata costruzione del fascicolo probatorio

Nella prassi professionale, l’errore più frequente è affrontare un eventuale accertamento solo dopo averlo ricevuto, anziché costruire preventivamente la documentazione che dimostra la residenza effettiva all’estero: utenze locali, tracciabilità della presenza fisica, discontinuità con la vita in Italia (chiusura partita IVA, cessione o inattività di società italiane). Per chi si trasferisce a Panama questo passaggio è ancora più rilevante, data l’inversione dell’onere della prova legata alla black list.

La struttura societaria valutata solo sull’aliquota nominale

Un errore ricorrente è scegliere il Paese della società guardando solo l’aliquota IRE o ISR locale, senza verificare preventivamente se la struttura rientra nel perimetro CFC italiano. Una società paraguaiana con attività economica reale può restare fuori dal regime CFC anche con un’aliquota locale del 10%; una società passiva, anche a Panama, resta esposta alla tassazione per trasparenza in Italia indipendentemente da dove sia costituita.

Quanto costa davvero trasferirsi: simulazione per un nomade digitale

Le sezioni precedenti hanno mostrato che, per un nomade digitale con clienti esteri e senza reddito di fonte locale, l’aliquota nominale sul reddito estero è zero in entrambi i Paesi: la tassazione territoriale esenta quel reddito a prescindere dallo scaglione. La differenza economica reale tra Paraguay e Panama non sta quindi nell’imposta sul reddito prodotto all’estero, ma nei costi di ingresso, mantenimento e nel margine di rischio residuo che ciascun profilo si porta dietro.

Consideriamo un consulente italiano che fattura 150.000 euro annui a clienti europei, senza reddito di fonte locale in nessuno dei due Paesi e senza struttura societaria intermedia. In Paraguay, il reddito estero resta interamente esente (art. 6 L. 6380/2019): l’imposta paraguaiana dovuta è pari a zero. I costi ricorrenti riguardano il mantenimento della residenza fiscale (RUC attivo, eventuale supporto locale per gli adempimenti) e la costruzione del fascicolo probatorio da esibire in caso di controllo italiano.

In Panama, lo stesso reddito di fonte estera è ugualmente esente da ISR, in base al medesimo principio di territorialità. Qui il costo aggiuntivo rispetto al Paraguay non deriva dall’imposta sul reddito, ma dal profilo di rischio: l’inclusione nella black list italiana rende more onerosa, in termini di tempo e assistenza professionale, la costruzione della prova contraria alla presunzione di residenza, e i canali di ingresso più solidi (Trattato di Amicizia o visto per investitori) richiedono un deposito o un investimento iniziale superiore rispetto al Paraguay.

VoceParaguayPanama
Imposta locale su reddito di fonte estera (150.000 €)0 €0 €
Deposito bancario di riferimento per la residenza~5.000 USD5.000 USD (Trattato Amicizia) o 500.000+ USD (investitore)
Onere della prova in caso di controllo italianoA carico dell’Agenzia delle EntrateA carico del contribuente (black list)
Convenzione contro le doppie imposizioni con l’ItaliaAssentePresente (L. 208/2016)

Il quadro cambia radicalmente se il consulente fattura tramite una società costituita in uno dei due Paesi anziché come persona fisica: a quel punto entra in gioco la verifica CFC descritta nella sezione precedente, e l’aliquota societaria locale (10% in Paraguay, 25% a Panama) torna a incidere sulla convenienza complessiva, insieme al costo di gestione della struttura.

Consulenza fiscalità internazionale

Paraguay o Panama: la scelta giusta dipende dal tuo profilo

Aliquote, black list e normativa CFC producono esiti opposti a seconda che tu operi come persona fisica o tramite società. Una analisi preventiva della tua situazione evita di scoprire l’errore di impostazione solo in sede di controllo.

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Domande frequenti

Panama è considerato paradiso fiscale dall’Italia?

Panama è incluso nella lista degli Stati a fiscalità privilegiata del D.M. 4 maggio 1999. Per le persone fisiche che vi trasferiscono la residenza scatta la presunzione relativa di residenza in Italia ex art. 2, comma 2-bis del TUIR, con onere della prova a carico del contribuente.

Il Paraguay è nella black list italiana?

No, il Paraguay non rientra tra gli Stati individuati dal D.M. 4 maggio 1999 ai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche. In caso di controllo, è l’Agenzia delle Entrate a dover dimostrare la fittizietà del trasferimento, non il contribuente.

Panama ha una convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia?

Sì. La Convenzione, firmata il 30 dicembre 2010 e ratificata con L. 208/2016, è in vigore dal 1° giugno 2017 e si applica alle ritenute sui redditi percepiti dal 1° gennaio 2018. Con il Paraguay non esiste alcun trattato equivalente.

Serve una società per pagare zero tasse in Paraguay?

No. Una persona fisica con reddito di fonte estera è già esente in base al solo principio di territorialità (art. 6 L. 6380/2019), senza bisogno di una struttura societaria. La società diventa rilevante solo per attività che generano reddito di fonte locale.

Cosa rischia chi ha una società a Panama e rientra spesso in Italia?

Il rischio principale è la stabile organizzazione occulta o l’esterovestizione, se durante i rientri vengono gestite decisioni operative della società. In parallelo si applica la verifica CFC ex art. 167 TUIR sulla tassazione effettiva e sulla natura dei proventi della controllata.

Quanto tempo bisogna vivere a Panama o in Paraguay per avere la residenza fiscale?

Panama richiede 183 giorni di presenza fisica nel periodo d’imposta, oppure il centro degli interessi economici e familiari nel Paese. Il Paraguay non impone una soglia minima di giorni per mantenere lo status una volta ottenuto il RUC.

Cosa cambia con la nuova legge panamense sulla sostanza economica (Ley 526/2026)?

Dal periodo d’imposta 2027, i gruppi multinazionali con entità a Panama che percepiscono redditi passivi di fonte estera dovranno dimostrare sostanza economica locale perché quei redditi restino esenti. Non riguarda società indipendenti o fondazioni fuori da un gruppo multinazionale.

Conviene di più il Paraguay o Panama per un imprenditore con dividendi verso l’Italia?

Panama, per la presenza della Convenzione contro le doppie imposizioni (L. 208/2016), che regola la ripartizione della potestà impositiva sui dividendi. Il Paraguay non ha un trattato equivalente, lasciando come unico rimedio il credito d’imposta unilaterale ex art. 165 TUIR.

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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