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Comunicazione contratti locazione breve: 30 giugno

La comunicazione, cui sono tenuti gli esercenti attività di intermediazione immobiliare e i gestori di portali telematici coinvolti nella conclusione dei contratti di locazione breve, deve essere effettuata entro il 30 giugno 2024 per i contratti conclusi nel 2023, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Gli intermediari che intervengono nella conclusione (stipula) di contratti di locazione breve hanno obblighi comunicativi nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

Entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento ai contratti conclusi nell'anno precedente, deve essere effettuata una specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate, contenente i dati dei contratti relativi all'annualità precedente;

L'obbligo riguarda anche gli intermediari ed i gestori di portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un alloggio con chi dispone di un immobile da affittare per periodi brevi. L'obbligo riguarda anche soggetti non residenti.

L’art. 4 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, ha introdotto specifici obblighi comunicativi in capo agli intermediari, ancorché non residenti in Italia. Il principale tra questi concerne la comunicazione dati locazioni brevi.

Le informazioni relative al 2023 dovranno essere inviate telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno del 2024. Andiamo ad analizzare, pertanto, in questo articolo, quali sono i soggetti tenuti a tale adempimento e quali sono i dati che dovranno essere trasmessi telematicamente. Infine, andremo ad analizzare quali sono le sanzioni amministrative legate al mancato assolvimento di tale obbligo comunicativo per gli intermediari.

Cos'è l'affitto breve e come funziona?

Il contratto di locazione breve o anche detto affitto breve è utilizzato per affittare un immobile ad uso abitativo (categoria catastale da A/1 ad A/11) per una durata non superiore a 30 giorni. Il contratto può anche prevedere la fornitura della biancheria e di pulizia dei locali e l’uso della rete wi-fi. Nel caso in cui vengono forniti altri servizi aggiuntivi (colazione, la guida turistica, ecc.) la prestazione rientra nel regime dell’attività di impresa.

Possono stipulare i contratti di locazione brevi le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Sono esclusi da questa tipologia contrattuale i contratti di locazione breve che il conduttore stipula nell'esercizio di tale attività (per esempio, quelli a uso foresteria per i suoi dipendenti), anche quando non viene esercitata in maniera abituale.

I redditi derivanti dai canoni percepiti per la locazione breve sono imponibili IRPEF, come redditi fondiari. In alternativa, è possibile optare per l'applicazione della cedolare secca.

Inizialmente, l'affitto breve era disciplinato da leggi regionali, successivamente è stata redatta una normativa fiscale mediante il D.L. 50/2017 che, all'art. 4, definisce la locazione breve come un contratto di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non ...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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