In questo contributo voglio occuparmi delle commissioni relative agli incassi percepiti tramite PAYPAL. Il noto servizio che permette di pagare, inviare denaro e accettare pagamenti senza condividere i dati della carta.
PAYPAL è una società di diritto Lussemburghese nota per aver sviluppato uno dei sistemi di pagamento maggiormente utilizzati sul web.
Tantissimi di voi, sopratutto chi ha avviato una attività online, si è trovato di fronte alle commissioni PAYPAL. Ogni volta che ricevi denaro sul tuo conto commerciale PAYPAL ti vengono applicate delle commissioni.
A tutti gli effetti PAYPAL è un’istituto bancario estero. Come tutti gli istituti bancari si finanzia tramite le commissioni, che per i relativi correntisti sono deducibili dalla proprio reddito professionale.
Ma come è possibile dedursi il costo delle commissioni di PAYPAL?
Ti sarai accorto anche tu che PAYPAL non rilascia fattura. Quindi come è possibile effettuare correttamente questo tipo di deduzione senza incorrere in problematiche fiscali?
In questo contributo troverai la risposta a queste domande e potrai capire come dedurre fiscalmente il costo delle commissioni PAYPAL.
Indice degli Argomenti
Territorialità IVA delle commissioni bancarie
Il punto di partenza di ogni ragionamento è quello di individuare regole valide per le commissioni bancarie da un punto di vista di deducibilità del costo e di detraibilità dell’IVA.
Per quanto riguarda la prima fattispecie, ovvero la deducibilità del costo delle commissioni bancarie dal reddito imponibile di imprese e professionisti ci sono notizie positive. Il costo delle commissioni bancarie è deducibile dal reddito del soggetto o dell’ente che le ha sostenute.
Per quanto riguarda, invece, la seconda fattispecie, ovvero la detraibilità dell’IVA sulle commissioni bancarie, è necessario fare qualche precisazione ulteriore. Le commissioni bancarie seguono, ai fini della territorialità IVA le regole previste per le prestazioni di servizi.
Si fa riferimento alle prestazioni di servizi generici di cui all’articolo 7-ter del DPR n 633/72. Prestazioni che sono territorialmente rilevanti nel Paese del committente soggetto passivo di imposta. Quindi, per un’impresa italiana le commissioni bancarie ricevute da istituto di credito estero hanno rilevanza ai fini IVA in Italia.
Rilevanza che deve tracciata attraverso l’applicazione del Reverse Charge, se l’istituto bancario estero ha sede in un Paese UE. Oppure, attraverso l’emissione di autofattura, nel caso in cui l’istituto bancario abbia sede in Paese Extra-UE.
Commissioni bancarie: come funziona PAYPAL?
PAYPAL è un sistema di pagamento online molto utilizzato. Quando effettui acquisti online come ad esempio negli E-commerce puoi associare qualsiasi carta di credito prepagata o bancomat.
Il conto PAYPAL si pone come un filtro tra l’acquirente del servizio e il venditore. Il vantaggio di questo strumento è che lo scambio di denaro avviene senza che nessuno dei due comunichi all’altro le proprie credenziali bancarie.
Per autorizzare spostamenti di denaro sono richiesti esclusivamente username e password in ogni transazione. Si può usare sia la carta o le carte associate al conto sia il saldo PAYPAL. In alternativa si può associare anche un conto corrente bancario.
Ogni transazione PAYPAL è tracciabile e valevole in sede legale e fiscale. Questo aspetto, spesso sottovalutato è di fondamentale importanza.
Quello che voglio dire, è che si fa presente che questa forma di pagamento è molto sicura e vantaggiosa per i consumatori. Al contrario, invece, per i venditori sono previste delle commissioni alte su ogni transazione ricevuta.
Il problema che voglio analizzare in questo contributo è quello delle imprese o dei professionisti che hanno aperto un conto business su PAYPAL. Conto utilizzato per effettuare vendite su internet e ricevere pagamenti da parte dei propri clienti.
Vediamo, quindi, come gestire fiscalmente le commissioni PAYPAL sulle transazioni attive.
Gestione dei rapporti con PAYPAL
Il primo aspetto da considerare è che mensilmente le imprese e i professionisti che utilizzano PAYPAL ricevono un estratto conto. Si tratta di un report contenente le commissioni che l’istituto eroga loro per il servizio prestato. In pratica, ogni commissione è calcolata in percentuale su ogni operazione di incasso di denaro.
Qual’è il trattamento fiscale che che il venditore deve riservare a queste commissioni?
PAYPAL è un istituto di credito che ha sede in Lussemburgo. Stato che, pur essendo nell’ambito dell’Unione Europea, figura ancora fra i Paesi considerati Black List.
Questo determina ulteriori riflessioni che vedremo in seguito, soprattutto per quanto riguarda la territorialità IVA dell’operazione.
Deducibilità delle commissioni PAYPAL dal reddito imponibile
Ai fini delle imposte sui redditi la commissione addebitata da PAYPAL al venditore è deducibile dal reddito.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n 2/E/2011 ha affrontato questo tema. L’addebito delle commissioni bancarie da parte di un istituto di credito localizzato in un Paese UE o Extra UE (come PAYPAL) concretizza una operazione esente IVA. L’esenzione è quella indicata dall’articolo 10, primo comma, numero 1) del DPR n. 633/72.
Siccome PAYPAL è azienda residente in Paese UE la prestazione relativa all’addebito di commissioni rientra tra i servizi generici di cui all’articolo 7-ter del DPR n. 633/72.
Quindi, si tratta di operazione territorialmente rilevante in Italia. Paese in cui è stabilito il committente. Naturalmente sto parlando di un committente, soggetto passivo IVA.
A fronte di questa operazione il soggetto passivo italiano dovrà provvedere all’applicazione:
- Del Reverse Charge, ovvero
- Dell’autofatturazione in caso di servizio Extra UE.
Il tutto indicando in fattura, anziché l’IVA dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l’operazione è esente.
Inoltre, come precisato dalla Circolare n. 12/E/2010 (paragrafo 3.1) la fattura deve essere annotata:
- Nel registro delle fatture emesse e
- Nel registro delle fatture di acquisto.
Registri di cui agli articolo 23 e 25 del DPR n. 633/72. Infine, aspetto fondamentale è poi quanto indicato in merito all’obbligo di fatturazione.
La stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 37/E/2011 ha chiarito che:
Questo quando egli non sia tenuto alla fatturazione attiva dei servizi della stessa tipologia che fossero da lui effettuati.
Come comportarsi con PAYPAL, quindi?
Volendo fare un esempio pratico ipotizziamo un’impresa italiana che riceve commissioni PAYPAL. Questa non dovrà (ma rimane la facoltà di emetterla) procedere all’emissione della autofattura. E quindi non ci sarà bisogno di procedere all’annotazione della stessa. Questo considerato che per i servizi di finanziamento e assicurazione a propria volta resi opera l’esonero dall’emissione della fattura.
Esonero di cui all’articolo 22, primo comma, n. 6 del DPR n. 633/72. Tale articolo stabilisce che non vi è l’obbligo di fatturazione per le operazioni esenti indicate ai:
- Da nn da 1) a 5) e
- Dai nn 7), 8), 9), 16) e 22)
del primo comma dell’articolo 10 del DPR n. 633/72.
Detto questo, operativamente molti si deducono le commissioni facendo direttamente una stampa dell’estratto conto e si deducono il costo sostenuto tra le spese.
Si tratta del cosiddetto “Riepilogo Finanziario” del mese, stampabile dalla cronologia del pannello di PAYPAL. Qui puoi trovare riassunte le transazioni e effettuate le tariffe applicate dall’istituto.
Sulla pagina è indicato che non si tratta di documento valido ai fini fiscali. Tuttavia, è comunque sufficiente per portare il costo in deduzione come spesa.
In ogni caso, il comportamento sicuramente più corretto rimane quello legato all’emissione dell’autofattura. Questo per procedere con la deduzione del relativo costo dal reddito imponibile.
Commissioni PAYPAL e obblighi Intrastat
Considerato il fatto che le commissioni PAYPAL sono esenti da IVA, qualora l’operazione sia effettuata tra due soggetti passivi residenti in Paesi UE, non vi sarà l’obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT.
Infatti, sono escluse dall’obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Operazioni che godono nel Paese del committente del regime di esenzione o della non imponibilità IVA.