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Commercio Elettronico Indiretto (e-commerce indiretto)

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In questo articolo voglio mostrarti quali sono gli aspetti che caratterizzano il Commercio Elettronico Indiretto. Con questo termine si intende la vendita a consumatori finali, tramite l’utilizzo di internet, effettuata in base a cataloghi, corrispondenza e simili, di beni fisici.

Tanto per fare un esempio pratico, Amazon è la più famosa azienda al mondo che effettua E-commerce Indiretto.

Questa particolare tipologia di vendita online si realizza quando:

  1. Il consumatore finale aderisce ad un offerta del venditore (solitamente tramite catalogo);
  2. Viene effettuato un ordine di acquisto contenente la descrizione della merce, i quantitativi, il prezzo unitario, l’importo complessivo, e le indicazioni di legge, come il diritto di recesso;
  3. Il consumatore finale effettua il pagamento e riceve il bene acquistato tramite spedizione del venditore.

Questa particolare procedura è quella che caratterizza il Commercio Elettronico Indiretto.

Sono tantissime le attività online di questo tipo, e io nella mia attività di Commercialista, mi occupo degli adempimenti fiscali di alcune di queste aziende che operano in Italia.

Ho deciso di realizzare questo articolo mettendo la mia esperienza diretta al tuo servizio. Voglio indicarti le principali informazioni che ti occorre sapere per avviare la tua attività di Commercio Elettronico Indiretto.

Infine, se quello che leggerai non ti sarà sufficiente troverai le indicazioni per contattarmi e richiedere la mia consulenza diretta.

Cominciamo.


E-commerce indiretto: inquadramento normativo

Il Commercio Elettronico Indiretto rientra in una delle forme speciali di vendita al minuto. La norma che la disciplina è l’articolo 18 del DLgs n 114/98.

L’attività di E-commerce indiretto si caratterizza per due requisiti:

  • La vendita del bene avviene con modalità telematiche;
  • La consegna del bene avviene con modalità tradizionali: corriere, vettore o servizio postale.

Non è richiesta alcuna modalità particolare per il pagamento del corrispettivo legato alla vendita. Questo può essere effettuato con canali telematici o tradizionali.

Pensa al classico caso del venditore su Amazon che offre beni ai propri clienti tramite internet. I clienti pagano online e ricevono per spedizione il bene che hanno ordinato.

Commercio Elettronico Indiretto: requisiti per l’avvio dell’attività

Per iniziare a svolgere un’attività di Commercio Elettronico Indiretto è necessario rispettare alcuni adempimenti iniziali di natura fiscale e amministrativa.

Come ogni attività commerciale chi intende svolgerla abitualmente deve sapere che occorre adempiere ai seguenti requisiti: 

Apertura della Partita IVA

L’apertura della Partita IVA avviene tramite apposita comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate, modello AA7/AA9.

Non si tratta di un adempimento complesso, anzi, è relativamente semplice.

L’aspetto su cui devi prestare attenzione, riguarda, invece, la scelta del regime fiscale da applicare.

Non voglio parlarne in dettaglio in questo articolo, ma tieni presente che hai due scelte a disposizione se vuoi operare in forma individuale:

  • Il Regime Forfettario. Regime naturale che prevede una tassazione del 40% del fatturato sino a € 65.000 annue. Vantaggioso perché ha tassazione al 5% per i primi cinque anni e poi al 15%, ed è esente da IVA.
  • La Contabilità Semplificata. Regime naturale per le imprese con oltre € 65.000 di fatturato. Prevede applicazione dell’IVA e tassazione IRPEF. L’unico vantaggio è quello legato alla possibilità di avere una deduzione analitica dei costi sostenuti.

Logicamente adesso non puoi sapere qual’è il regime fiscale migliore per te. Ti consiglio di fare un’analisi con il tuo commercialista di fiducia. Oppure contattami per una consulenza personalizzata!

Adempimenti Amministrativi

Ai sensi dell’articolo 36 del DPR n 633/72 il numero di Partita IVA deve essere riportato all’interno della home page del sito web.

La Partita IVA deve essere ben visibile e deve essere prova per il cliente dell’attività commerciale esercitata dal venditore.

Chi si fiderebbe ad acquistare da un venditore che non espone la propria Partita IVA?! L’impressione sarebbe quella di una vendita non professionale, quindi soggetta a rischi.

Nella stessa comunicazione dovranno essere riportati anche i dati dell’internet service provider.

Iscrizione alla Camera di commercio

Deve essere presentata comunicazione per l’inizio dell’attività di commercio elettronico.

La comunicazione al Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio avviene tramite l’apposito modello “Comunica“.

La comunicazione avviene contestualmente con il relativo pagamento degli oneri di iscrizione, per circa un centinaio di euro.

Presentazione della SCIA in Comune

La SCIA è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

Essa deve essere presentata al Comune di competenza. Ovvero il comune presso il quale è identificata la sede dell’attività.

La SCIA deve essere presentata prima dell’avvio effettivo dell’attività. Non dimenticarlo!

Dal giorno seguente la presentazione della SCIA è possibile iniziare concretamente ad esercitare l’attività di Commercio Elettronico Indiretto.

Iscrizione nell’archivio Vies

L’operatore italiano che intende effettuare operazioni intracomunitarie (acquisti o cessioni intracomunitarie di beni o servizi) è tenuto ad iscriversi all’archivio VIES presso l’Agenzia delle Entrate.

L’opzione può essere esercitata attraverso la comunicazione di inizio attività da inviare all’Agenzia delle Entrate, indicando il volume d’affari presunto, oppure anche successivamente.

L’iscrizione all’archivio VIES consente all’operatore di poter applicare la disciplina IVA B2B (business to business), al posto della disciplina del B2C (business to consumer), nei rapporti nei confronti dei rapporti intrattenuti con altri operatori intracomunitari.


Aspetti operativi dell’E-commerce Indiretto

L’attività di E-commerce indiretto di beni può prevedere, operativamente, le seguenti operazioni: 

  1. Cessioni di beni diversi da quelli soggetti ad accisa; 
  2. Cessioni di beni soggetti ad accisa.

In questo contributo ci soffermeremo esclusivamente sulle particolarità della cessioni di beni non soggetti ad accisa, effettuate nei confronti di consumatori italiani e UE.

Cessioni di beni diversi da quelli soggetti ad accisa

Vediamo i principali aspetti operativi legati alla vendita verso:

Consumatori finali italiani

Per questa tipologia di beni, se la cessione avviene verso consumatori finali italiani, non vi è obbligo di emissione della fattura (articolo 22, comma 1, DPR n 633/72), se non richiesta dal cliente, prima della conclusione dell’operazione.

L’E-commerce indiretto è, infatti, assimilato alla vendita per corrispondenza, la quali ai sensi dell’articolo 2 del DPR n 696/96 non sono tenute a certificare i corrispettivi.

Il venditore è tenuto ad annotare i corrispettivi giornalieri delle vendite, IVA compresa, nel registro dei corrispettivi (articolo 24 DPR n 633/72).

L’annotazione deve essere eseguita entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per maggiori informazioni si veda anche la Risoluzione n. 274 del 05/11/2009.

Consumatori finali di Paesi UE

A partire da gennaio 2015, regime IVA dei servizi di E-commerce diretto (compresi i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione), applicherà il criterio territoriale del Paese del committente, anziché quello del prestatore.

In questo contesto, il nuovo regime “mini sportello unico” (“Mini One Stop ShopMOSS“) rappresenta, pertanto, una semplificazione.

Questo dal momento che, così come avviene attualmente per i servizi elettronici resi dai soggetti extra-UE ai “privati consumatori“, gli obblighi IVA (sostanziali e formali) saranno adempiuti in un unico Stato membro, che – in estrema sintesi – è quello in cui l’operatore extra-UE decide di identificarsi o quello in cui l’operatore comunitario ha la sede.

In pratica i soggetti passivi che hanno la sede della propria attività in un Paese UE (o Extra UE, ma che dispongono di una stabile organizzazione in uno o più Paesi membri), scegliendo l’opzione per il regime speciale del “mini sportello unico, possono versare l’IVA dovuta sui servizi di e-commerce resi a soggetti privati comunitari, direttamente nel Paese membro nel quale il fornitore ha la sede o la stabile organizzazione.


Cessioni di beni verso altro Paese UE

In questo caso non vi sono particolarità, in quanto si applicheranno le normali regole IVA previste in ambito intracomunitario.

Operazioni Extra UE

Per quanto riguarda le operazioni di commercio elettronico indiretto aventi ad oggetto beni provenienti da Stati non appartenenti all’Unione Europea, ovvero beni ceduti da soggetti italiani ad acquirenti residenti in Paesi non comunitari, si rendono applicabili le seguenti disposizioni:

  • Importazioni ex articolo 67 DPR n. 633/72. IVA, applicata in dogana, in bolletta doganale. Dovrà essere assolta congiuntamente alle imposte doganali;
  • Esportazioni ex articolo 8 DPR n. 633/72. Emissione di una fattura senza applicazione dell’imposta.

Nella pratica è assai frequente che le spedizioni avvengano a mezzo posta.

Per le importazioni di beni a mezzo posta sotto sotto forma di lettere e pacchi si considerano dichiarate in dogana per l’immissione in libera pratica nel momento della loro presentazione.

In dogana il destinatario è considerato il dichiarante e quindi il debitore dell’obbligazione doganale all’importazione.

Per importazioni < a 1.549,37 l’IVA e i diritti sono anticipati dall’amministrazione postale.

Per importazioni > a €. 1.549,37, è necessario presentare in dogana una dichiarazione su modello conforme DAU.

Il Drop Shipping

Il Drop Shipping  rappresenta da qualche anno una delle nuove frontiere dell’e-commerce econsiste nella possibilità di vendere i propri prodotti online senza avere un magazzino fisico. Evitando quindi il problema dell’invenduto.

Il venditore si affida al dropshipper, che spedirà direttamente i prodotti all’acquirente finale, fornendo garanzia e supporto (solitamente).

Il venditore online, assume la figura del procacciatore d’affari, procurando nella pratica il cliente e aggiungendo il proprio mark-up al prezzo finale.

Per un maggiore approfondimento potete consultare questo articolo: “Drop Shipping: guida alla normativa fiscale“.


Commercio elettronico indiretto: caso pratico

Una società italiana vende prodotti di abbigliamento a persone fisiche residenti in Italia, nei Paesi dell’Unione europea ed in Paesi situati al di fuori di quest’ultima.

Gli ordini di acquisto arrivano attraverso un sito internet, mentre la consegna dei prodotti avviene in tali Stati, a cura della società italiana, avvalendosi di imprese di trasporto.

Con riferimento alle operazioni concluse con clienti privati non residenti in Italia, qual è la disciplina applicabile ai fini IVA?

Soluzione al caso pratico

Ai fini Iva la normativa applicabile a questo tipo di operazioni è quella prevista per le cessioni di beni.

Questo in quanto si è in presenza di un commercio elettronico indiretto di beni.

Le vendite effettuate a clienti privati residenti nell’Unione europea (art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) saranno quindi:

  • Assoggettati ad Iva, se l’ammontare delle cessioni effettuate nello Stato membro non ha superato nell’anno precedente e non supera in quello in corso l’importo di € 100.000. Oppure il minore ammontare al riguardo stabilito da detto Stato nella propria legislazione interna;
  • Non imponibili in Italia qualora non si verifichino le condizioni di cui al punto precedente. In tal caso sarà obbligatoria la nomina di un rappresentante fiscale ai fini Iva o l’apertura di un’identificazione diretta Iva nello Stato dell’Unione europea di destinazione dei beni.

Le vendite effettuate a clienti privati residenti in Stati non appartenenti all’Unione europea saranno invece sempre non imponibili in Italia (art. 8 del DPR n. 633/72).


Imponibilità IVA nel Commercio Elettronico Indiretto

Le operazioni di E-commerce indiretto se effettuate in ambito intracomunitario nei confronti di “privati consumatori, sono disciplinate dalla normativa IVA delle “vendite a distanza”.

Si tratta di cessioni assoggettate a IVA nel Paese membro di destinazione dei beni al duplice fine di evitare che gli acquisti siano deviati a favore dei Paesi membri che applicano aliquote più basse e ad assicurare condizioni eque di concorrenza tra i Paesi membri.

Le disposizioni di riferimento sono contenute negli articoli 40, commi 3 e 4, e 41, comma 1, lettera b), del DL n 331/93.

In particolare, è previsto che:

  • Dal lato attivo, si considerano non imponibili in Italia le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa;
  • Dal lato passivo, si considerano imponibili in Italia (come cessioni interne e non come acquisti intracomunitari) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d’imposta, ovvero di cessionari che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell’articolo 38, comma 6, del DL n 331/1993.

Applicazione IVA nel Paese di destinazione

Il principio di tassazione nel Paese di destinazione presuppone, però, che le “vendite a distanza” siano effettuate da un operatore che ha superato una predeterminata soglia annua verso lo specifico Paese membro.

In caso contrario, l’IVA è dovuta nel Paese di origine, cioè in quello del cedente, salvo l’opzione per la tassazione nel Paese di destinazione.

Nello specifico:

  • Ai sensi dell’art. 40, comma 4, lettera b), del DL n 331/93, le cessioni effettuate in Italia devono essere superiori, nell’anno precedente e/o nell’anno in corso, a € 35.000,00;
  • Ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera b), del DL n 331/93, le cessioni effettuate in altro Paese membro devono essere superiori, nell’anno precedente e/o nell’anno in corso, a € 100.000,00, ovvero all’eventuale minore ammontare stabilito da tale Paese a norma dell’art. 34 della Direttiva n. 2006/112/CE.

Soglie di identificazione diretta E-commerce in Europa

Stato membroSogliaStato membroSoglia
Austria35.000 €Svezia320.000 SEK
Belgio35.000 €Finlandia35.000 €
Olanda100.000 €Cipro35.000 €
Danimarca280.000 DKKEstonia35.000 €
Germania100.000 €Lettonia35.000 €
Grecia35.000 €Lituania35.000 €
Spagna35.000 €Malta35.000 €
Francia35.000 €Polonia160.000 PLN
Irlanda35.000 €Repubblica Ceca1.140.000 CZK
Italia35.000 €Slovacchia35.000 €
Lussemburgo100.000 €Slovenia35.000 €
Portogallo35.000 €Ungheria35.000 €
Gran Bretagna70.000 GBPBulgaria70.000 BGN
Romania118.000 RONCroazia270.000 HRK

Ecommerce indiretto: consigli di lettura

Se ti serve qualche spunto per avviare la tua attività ti consiglio qualche libro che può fare al caso tuo.


Commercio elettronico: consulenza

Se vuoi avere maggiori informazioni su come avviare un’attività di commercio elettronico indiretto ti consiglio di leggere questa guida completa sull’argomento Ecommerce.

Quì troverai tutte le informazioni principali sull’argomento.

Se tutto questo non dovesse bastare e hai bisogno della consulenza di un esperto, contattami!

Assisto da un punto di vista fiscale tantissime attività di Ecommerce online. Sono sicuro che sarò in grado di rispondere perfettamente anche alle tue esigenze.

2 COMMENTI

  1. Ma quindi nel commercio online indiretto non vi è obligo di fatturazione nemmeno ora che è stata introdotta la fatturazione elettronica?

  2. Salve Cristian, la norma non è cambiata e la possibilità di certificare il corrispettivo riguarda soltanto le vendite verso soggetti italiani. Nel caso è utile emettere ed allegare lo scontrino.

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