Cedolare secca per non residenti: condizioni, aliquote, adempimenti

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Come funziona la cedolare secca per chi risiede all’estero e affitta un immobile abitativo in Italia: come i proprietari residenti all’estero possono ottimizzare la tassazione degli affitti in Italia attraverso la cedolare secca, gestendo il credito per imposte estere e valutando la convenienza rispetto all’IRPEF.

La cedolare secca consente al proprietario persona fisica di tassare i canoni di locazione abitativa con un’imposta sostitutiva, in alternativa all’IRPEF e alle relative addizionali, con aliquote fissate per legge e con esenzione da imposta di registro e bollo su registrazione, proroghe e risoluzioni del contratto.

Per i soggetti non residenti titolari di immobili abitativi in Italia, la disciplina si applica alle stesse condizioni previste per i residenti, poiché l’articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011 individua il perimetro soggettivo nelle persone fisiche locatrici al di fuori dell’attività d’impresa, senza richiedere la residenza in Italia. Le aliquote sono pari al 21% per i contratti a canone libero, al 10% per i contratti a canone concordato, e al 26% per le locazioni brevi oltre la prima unità per periodo d’imposta dal 2024, mantenendo il 21% per un solo immobile breve scelto in dichiarazione.

Ambito soggettivo e oggettivo

La cedolare secca è facoltativa e si applica ai contratti di locazione di unità immobiliari abitative e relative pertinenze locate congiuntamente. Devono essere fabbricati abitativi appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11, esclusa l’A10 (uffici e studi privati).

Il locatore deve essere persona fisica che non agisce nell’esercizio d’impresa, arti o professioni. Il testo normativo non richiede la residenza fiscale in Italia del locatore, così l’opzione è praticabile anche da non residenti, fermo restando che il reddito fondiario da immobile in Italia è imponibile in Italia per principio di territorialità. Questo significa che se il locatore non residente possiede l’immobile attraverso una società estera, non potrà accedere al regime della cedolare.

Restano sostituite dall’imposta sostitutiva anche l’imposta di registro e quella di bollo sulla registrazione, risoluzioni e proroghe del contratto, con rinuncia agli aggiornamenti del canone incluso l’adeguamento ISTAT per il periodo di opzione.

Per approfondire:

Aliquote: 21%, 10%, 26%

Il sistema delle aliquote della cedolare secca si articola su tre livelli principali, ciascuno con specifiche condizioni di applicazione. L’aliquota ordinaria del 21% si applica ai contratti di locazione a canone libero (L. 431/1998), rappresentando la scelta standard per la maggior parte delle locazioni residenziali. Questa aliquota, pur essendo fissa, risulta spesso conveniente rispetto alla progressività IRPEF, specialmente per redditi medio-alti.

L’aliquota ridotta del 10% costituisce un’opportunità particolarmente vantaggiosa, ma è soggetta a condizioni stringenti. Si applica esclusivamente ai contratti a canone concordato stipulati nei comuni ad alta tensione abitativa, identificati dal CIPE, e nei comuni colpiti da calamità naturali. Per i non residenti, l’accesso a questa aliquota richiede un’attenta verifica della sussistenza dei requisiti, inclusa la stipula di accordi territoriali specifici tra le organizzazioni di proprietari e inquilini.

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto una novità significativa con l’aliquota del 26% per le locazioni brevi. Questa aliquota maggiorata si applica dal secondo immobile in poi quando il proprietario destina più unità immobiliari a locazioni turistiche di durata non superiore a 30 giorni. Per i non residenti che gestiscono immobili turistici in Italia, questa disposizione richiede una valutazione accurata della convenienza del regime, considerando che l’aliquota supera quella ordinaria del 21%.

Focus locazioni brevi

Le locazioni brevi sono i contratti di durata non superiore a 30 giorni, anche se includono servizi accessori come biancheria e pulizia, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari e portali. Dal 1° gennaio 2024 l’aliquota della cedolare è del 26% a partire dal secondo immobile locato nel periodo d’imposta, con possibilità di applicare il 21% a una sola unità scelta in dichiarazione, con applicazione pro rata ai canoni maturati nel 2024 a prescindere dalla data di stipula. Gli intermediari che incassano o intervengono nel pagamento operano una ritenuta del 21% a titolo d’acconto, mentre il contribuente determina l’imposta sostitutiva dovuta scomputando le ritenute e versando l’eventuale saldo alle scadenze delle imposte sui redditi.

Modalità di versamento e adempimenti fiscali

I soggetti non residenti che optano per la cedolare secca devono rispettare specifici adempimenti fiscali che differiscono parzialmente da quelli previsti per i residenti. Il versamento dell’imposta avviene attraverso il modello F24, con le medesime scadenze previste per l’IRPEF: acconto entro il 30 novembre e saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo.

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata attraverso il Modello Redditi PF per non residenti, nel quale i canoni di locazione soggetti a cedolare secca vanno indicati nel quadro RB. Un aspetto fondamentale riguarda l’identificazione fiscale: i non residenti privi di codice fiscale italiano devono preliminarmente richiederlo presso un consolato italiano o attraverso l’Agenzia delle Entrate, procedura che può richiedere tempi tecnici non trascurabili.

Per quanto riguarda la registrazione del contratto, i non residenti possono procedere telematicamente attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediario abilitato. L’opzione per la cedolare secca deve essere comunicata contestualmente alla registrazione, utilizzando il campo specifico del modello RLI. In caso di proroga del contratto, l’opzione può essere confermata o revocata entro 30 giorni dalla scadenza.

Un elemento distintivo per i non residenti riguarda l’eventuale nomina di un rappresentante fiscale in Italia. Sebbene non obbligatoria per la cedolare secca, questa figura può semplificare notevolmente la gestione degli adempimenti, specialmente in presenza di barriere linguistiche o di distanza geografica significativa.

In caso di conduttore non residente privo di codice fiscale, l’obbligo di indicazione del codice fiscale si considera assolto riportando generalità e domicilio estero, secondo i chiarimenti prassi collegati alla Risoluzione n. 5/E del 14 febbraio 2023.

Effetti sostitutivi e rinuncia agli adeguamenti

L’opzione sostituisce IRPEF e addizionali sul reddito fondiario derivante dai canoni, nonché imposta di registro e bollo relative alla registrazione, risoluzioni e proroghe, con semplificazione degli oneri indiretti sul contratto. La scelta comporta la rinuncia agli aggiornamenti del canone, inclusa l’indicizzazione ISTAT, per tutta la durata dell’opzione e per le annualità coperte dalla cedolare. Tali effetti si applicano indipendentemente dallo status di residenza del locatore, essendo connessi alla natura soggettiva del locatore persona fisica fuori dall’attività d’impresa.

Il credito per le imposte pagate all’estero

La questione del credito d’imposta per le imposte estere rappresenta uno degli aspetti più complessi nella gestione della cedolare secca per non residenti. Quando il paese di residenza del proprietario tassa i redditi di fonte estera (worldwide income), il reddito da locazione dell’immobile italiano potrebbe essere soggetto a doppia imposizione.

La maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia prevede che i redditi immobiliari siano tassabili nello Stato in cui è situato l’immobile (principio della fonte). Tuttavia, lo Stato di residenza mantiene generalmente il diritto di tassare il reddito mondiale del contribuente, concedendo un credito per le imposte pagate in Italia.

Nel caso della cedolare secca, il credito d’imposta riconosciuto dallo Stato estero corrisponde all’imposta effettivamente pagata in Italia (21%, 10% o 26% a seconda dell’aliquota applicabile). È fondamentale che il contribuente non residente conservi la documentazione attestante il pagamento della cedolare secca, incluse le ricevute dei versamenti F24 e la dichiarazione dei redditi italiana, poiché questi documenti saranno necessari per ottenere il credito d’imposta nel paese di residenza.

Alcuni Stati applicano il metodo dell’esenzione anziché quello del credito d’imposta, escludendo completamente dalla base imponibile i redditi già tassati in Italia. In questi casi, la scelta della cedolare secca risulta particolarmente vantaggiosa, poiché l’aliquota italiana diventa l’unica applicabile sul reddito da locazione.

Convenienza cedolare secca vs tassazione IRPEF

La valutazione della convenienza tra cedolare secca e tassazione ordinaria IRPEF richiede un’analisi multidimensionale che consideri diversi fattori. Per i non residenti, il calcolo deve tenere conto non solo dell’aliquota nominale, ma anche degli effetti sulla tassazione complessiva nei due Stati coinvolti.

Con la tassazione IRPEF ordinaria, i non residenti sono soggetti alle aliquote progressive che nel 2025 variano dal 23% al 43%, con l’applicazione degli scaglioni di reddito standard. A questi si aggiungono le addizionali regionali e comunali, che possono incrementare il carico fiscale di ulteriori 3-4 punti percentuali. Tuttavia, il regime IRPEF consente la deduzione forfettaria del 5% per le spese di manutenzione ordinaria, riducendo la base imponibile.

La cedolare secca, eliminando la progressività, risulta generalmente conveniente per redditi da locazione superiori a 15.000 euro annui, soglia oltre la quale l’aliquota marginale IRPEF supera il 21% della cedolare ordinaria. Per i contratti a canone concordato con aliquota del 10%, la convenienza è praticamente sempre garantita, indipendentemente dal livello di reddito.

Un elemento determinante nella valutazione riguarda il trattamento delle perdite: mentre nel regime IRPEF le eventuali perdite da locazione possono essere compensate con altri redditi o riportate negli anni successivi, con la cedolare secca questa possibilità viene meno. Per proprietari con immobili che richiedono significativi interventi di manutenzione straordinaria, questo aspetto può ridurre l’attrattività del regime sostitutivo.

Tabella comparativa

ProfiloCedolare seccaIRPEF ordinaria
Base imponibileCanone 100% pattuito, senza abbattimenti, con sostituzione imposte indirette su registrazione e proroghe Reddito fondiario con regole ordinarie e imposta di registro e bollo dovute su registrazione/proroghe 
Aliquota21% canone libero; 10% canone concordato; 26% locazioni brevi oltre la prima unità; 21% su una sola breve per periodo d’imposta Scaglioni progressivi IRPEF e addizionali, con cumulo con altri redditi 
Aggiornamento canoneRinuncia a aggiornamenti (incluso ISTAT) per le annualità in cedolare Possibile aggiornamento canone secondo contratto e legge 
Ritenute intermediari21% a titolo d’acconto su canoni brevi quando l’intermediario incassa o interviene nel pagamento Non applicabile in forma sostitutiva per locazioni ordinarie 

Casi particolari e situazioni specifiche

Esistono diverse situazioni particolari che richiedono un’attenzione specifica nell’applicazione della cedolare secca per non residenti. Nel caso di comproprietà dell’immobile, ciascun comproprietario può optare autonomamente per il regime che preferisce. Questa flessibilità risulta particolarmente utile quando i comproprietari hanno residenze fiscali in Stati diversi o situazioni reddituali eterogenee.

Per gli immobili ereditati da non residenti, l’opzione per la cedolare secca può essere esercitata dal momento in cui si perfeziona l’accettazione dell’eredità. In presenza di più eredi, valgono le medesime regole della comproprietà, con possibilità di scelte differenziate tra i diversi soggetti.

Le locazioni parziali dell’immobile, come l’affitto di singole stanze, sono ammesse al regime della cedolare secca purché il contratto abbia natura abitativa. Questa casistica è particolarmente rilevante per i non residenti che mantengono un uso parziale dell’immobile durante brevi periodi dell’anno.

Nel caso di sublocazione autorizzata, il reddito percepito dal conduttore che subloca non può beneficiare della cedolare secca, mentre il proprietario originario mantiene il proprio regime fiscale prescelto. Questa distinzione è fondamentale per evitare errori nella gestione fiscale di situazioni complesse.

Pianificazione fiscale internazionale e ottimizzazione

La pianificazione fiscale internazionale per i proprietari non residenti richiede una visione strategica che consideri l’interazione tra i sistemi fiscali coinvolti. L’analisi deve partire dalla verifica dell’esistenza e del contenuto della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stato di residenza, documento che definisce i diritti impositivi e i meccanismi di eliminazione della doppia tassazione.

Per massimizzare i benefici fiscali, è essenziale coordinare i tempi delle dichiarazioni fiscali nei due Stati. Alcuni paesi richiedono la dimostrazione del pagamento delle imposte estere entro specifiche scadenze per riconoscere il credito d’imposta, rendendo cruciale la tempistica dei versamenti della cedolare secca italiana.

La strutturazione ottimale può prevedere l’intestazione differenziata degli immobili tra coniugi quando questi hanno residenze fiscali diverse o quando uno dei due può beneficiare di regimi fiscali più favorevoli nel proprio Stato di residenza. Questa strategia richiede però un’attenta valutazione delle implicazioni successorie e patrimoniali.

Per investitori con portafogli immobiliari multipli, può essere conveniente diversificare i regimi fiscali applicati ai diversi immobili, optando per la cedolare secca su alcuni e mantenendo il regime IRPEF su altri, in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascun investimento e delle prospettive di reddito.

Novità normative e prospettive future

Il panorama normativo della cedolare secca è in continua evoluzione, con aggiornamenti frequenti che richiedono un monitoraggio costante. La Legge di Bilancio 2025 potrebbe introdurre ulteriori modifiche alle aliquote o alle condizioni di accesso, rendendo essenziale mantenersi aggiornati attraverso i canali ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

Le recenti pronunce giurisprudenziali hanno chiarito alcuni aspetti controversi dell’applicazione della cedolare secca ai non residenti, in particolare riguardo alla compatibilità con le Convenzioni internazionali e al trattamento delle locazioni miste (abitativo-commerciale). La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12456/2024, ha confermato che il regime sostitutivo non contrasta con i principi convenzionali di non discriminazione.

L’evoluzione della normativa europea in materia di libera circolazione dei capitali e libertà di stabilimento potrebbe influenzare future modifiche al regime della cedolare secca, potenzialmente estendendo ulteriori agevolazioni ai cittadini UE non residenti in Italia.

Consulenza fiscale online

La gestione fiscale ottimale degli immobili in Italia per i non residenti richiede una valutazione personalizzata che consideri la situazione specifica del contribuente, inclusi il paese di residenza, la struttura patrimoniale complessiva e gli obiettivi di investimento. La complessità delle normative internazionali e l’interazione tra sistemi fiscali diversi rendono fondamentale il supporto di un professionista specializzato in fiscalità internazionale.

Una consulenza professionale qualificata può identificare opportunità di risparmio fiscale non immediatamente evidenti, come la possibilità di beneficiare di regimi convenzionali particolari, l’ottimizzazione della struttura proprietaria o la pianificazione successoria transfrontaliera. Il costo della consulenza è ampiamente compensato dai risparmi fiscali ottenibili e dalla tranquillità di una gestione conforme alle normative vigenti.

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Fonti

  • D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
  • Legge 30 dicembre 2023, n. 213
  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
  • Provvedimento Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 2011
  • Risoluzione n. 59/E del 2010
  • Circolare n. 47/E del 2012
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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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