Risposta interpello 286/E/25: stabile organizzazione deve applicare ritenute su provvigioni anche senza rapporto contrattuale con agenti.
L’Agenzia Entrate estende gli obblighi fiscali di applicazione delle ritenute anche quando la SO è estranea ai rapporti provvigionali verso agenti che operano sul territorio nazionale. Analisi critica della risposta ad interpello n. 286/E/25.
Quando una compagnia assicurativa estera opera in Italia attraverso una stabile organizzazione, gli obblighi fiscali possono risultare più complessi del previsto. La recente risposta a interpello numero 286 del 2025 ha sollevato questioni delicate su chi debba applicare le ritenute sulle provvigioni degli intermediari assicurativi, anche quando la branch risulta formalmente estranea ai rapporti contrattuali che generano tali compensi.
Il caso riguarda una compagnia belga che ha esternalizzato le attività di sottoscrizione polizze attraverso managing agent e broker accreditati. La stabile organizzazione riceve i premi assicurativi e gestisce gli adempimenti amministrativi, ma non ha stipulato direttamente i contratti che regolano le provvigioni spettanti agli intermediari locali. Questi accordi restano infatti in capo alla casa madre estera.
La stabile organizzazione deve applicare la ritenuta del 23% sulle provvigioni degli agenti assicurativi che operano nel mercato italiano, anche quando non ha alcun rapporto contrattuale diretto con questi intermediari e le somme transitano solo temporaneamente attraverso i suoi conti correnti.
Questa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate si basa sul principio dell’unicità soggettiva tra società estera e stabile organizzazione, ma solleva interrogativi rilevanti sul piano operativo. Come può infatti la branch quantificare correttamente una ritenuta su rapporti di cui non conosce i dettagli contrattuali? E quali strumenti pratici devono essere predisposti per garantire la compliance fiscale senza compromettere i flussi commerciali?
Il caso della compagnia Belga: la struttura distributiva
La società istante è un’impresa assicurativa con sede legale in Belgio che ha costruito un modello operativo articolato per il mercato italiano. La casa madre delega le attività di sottoscrizione a managing agent, i quali possono a loro volta nominare intermediari locali chiamati coverholder. Parallelamente, la compagnia si avvale di broker accreditati che raccolgono le opportunità di business identificate sul territorio da broker locali.
Per operare in regime di stabilimento sul mercato italiano, la compagnia ha registrato nel dicembre 2018 una sede secondaria presso la quale è stato nominato un rappresentante generale incaricato di firmare le polizze assicurative. Questa branch italiana svolge essenzialmente funzioni di supporto amministrativo, gestione della compliance e commercializzazione delle soluzioni assicurative. In particolare, la stabile organizzazione si occupa di gestire gli obblighi relativi all’imposta sulle assicurazioni e ha sottoscritto specifici accordi di collaborazione con gli intermediari locali proprio per regolare le modalità di trasmissione delle tasse sui premi.
Si tratta di una struttura adottata da molte compagnie assicurative estere per separare le funzioni commerciali (affidate alla casa madre) da quelle amministrative e di compliance (gestite dalla branch italiana). Questa separazione può generare zone grigie negli obblighi di sostituzione d’imposta.
Le peculiarità del caso
La peculiarità del caso risiede nel fatto che la stabile organizzazione riceve sui propri conti correnti i premi assicurativi raccolti dagli intermediari, ma solo per ragioni di semplificazione operativa. Contrattualmente, infatti, tali somme dovrebbero essere versate direttamente alla casa madre belga tramite i broker accreditati. La company belga sostiene che questa estraneità contrattuale dovrebbe esonerare la branch italiana dagli obblighi di ritenuta previsti dall’articolo 25-bis del DPR n. 600/73, non disponendo di tutte le informazioni necessarie per quantificare correttamente le provvigioni dovute ai singoli intermediari.
L’istante ha individuato due casistiche specifiche. Nel primo caso, gli intermediari locali trasferiscono alla stabile organizzazione i premi al netto delle commissioni loro spettanti. Nel secondo caso, la branch trasferisce poi tali premi ai broker accreditati, includendo potenzialmente anche le commissioni spettanti a questi ultimi, che a loro volta riverseranno le somme alla casa madre belga. In entrambe le situazioni, la compagnia riteneva che la mera circostanza del passaggio finanziario attraverso i conti della SO non fosse sufficiente a configurare l’obbligo di applicare le ritenute fiscali.
La novità normativa sulle ritenute agli intermediari
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