Avvisi bonari nel cassetto fiscale: le istruzioni

Con il Provvedimento n. 419815 del 19 novembre l'Agenzia...

Regime Forfettario: cosa cambia dal 2025?

Anche nel 2025, se deciderai di accedere...

Ammortamento

L'ammortamento è un procedimento economico tecnico che consente di suddividere il costo di un bene pluriennale nel corso della sua vita utile.

Nel momento in cui un’azienda acquista un bene che presenta una fecondità ripetuta, il relativo costo non viene interamente spesato nell’esercizio a conto economico. Tale costo, deve essere suddiviso in quote ed ammortizzato lungo il corso della sua vita utile. È all’interno di questo quadro che si colloca la procedura di ammortamento di un cespite.

Che cos’è l’ammortamento?

L’ammortamento è un procedimento amministrativo-contabile con cui il costo di un bene viene ripartito nel corso di più esercizi, secondo la sua vita utile. Oggetto del procedimento sono i cosiddetti beni a fecondità ripetuta, ovvero, che mantengono la loro utilità nel corso del tempo. La disciplina la troviamo nell’art.2426 del Codice Civile e in alcuni principi contabili dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

L’ammortamento è un costo non monetario che troviamo in bilancio ed ha l’obiettivo di far concorrere pro quota, nel corso di ogni esercizio, il costo di un cespite. Questo al fine di tener conto della sua obsolescenza.

La decisione da parte di un’azienda di ripartire il costo di un bene su più anni viene messa in pratica suddividendo il costo del bene in più quote, il cui numero varia in funzione del numero di esercizi in cui il bene (impianto, macchinario etc.) sarà utilizzato.

Ad imporre l’ammortamento è anche il principio contabile della competenza economica delle componenti reddituali, secondo cui non è possibile imputare un bene che viene utilizzato in più esercizi interamente all’esercizio in cui è stato acquistato.

Oggetto dell’ammortamento

Oggetto dell’ammortamento possono essere:

  • Le immobilizzazioni materiali ovvero l’insieme di tutti i fattori produttivi ad utilità pluriennale fisicamente tangibili (ad esempio, fabbricati, macchinari, impianti, automezzi, attrezzature industriali e commerciali, computer, mobili d’ufficio ecc.);
  • Le immobilizzazioni immateriali come l’insieme di tutti i fattori produttivi ad utilità pluriennale non fisicamente tangibili (ad esempio, brevetti e marchi, diritti di utilizzo di opere dell’ingegno, concessioni governative, costi di ricerca & sviluppo, costi di pubblicità ecc.).

Mentre per le immobilizzazioni materiali viene usato spesso il metodo indiretto, che fa confluire ogni anno la quota nel fondo ammortamento; per le immobilizzazioni immateriali si applica il metodo diretto, consistente nel portare direttamente in deduzione dal costo storico del bene pluriennale le quote d’ammortamento.

Leggi anche: “Oneri pluriennali: disciplina civilistica e fiscale“.

Il fondo ammortamento

Il fondo ammortamento è l’accumulo delle quote di ammortamento di un cespite aziendale, ossia di un bene durevole utilizzato nell’attività dell’azienda. Questo fondo permette di riflettere in bilancio la progressiva riduzione di valore del cespite dovuta all’usura, al deterioramento, o all’obsolescenza.

Si calcola con la formula: quota di ammortamento x numero di anni. Si tratta di un valore che aumenta con il passare degli anni, con l’accantonamento delle quote di ammortamento che avviene nel corso degli esercizi.

Il valore contabile del cespite, al netto del fondo ammortamento, rappresenta il valore residuo del bene in bilancio.

Metodo di ammortamento

Sotto il profilo civilistico contabile, quando l’impresa acquista un cespite è necessario tenere considerazione i seguenti fattori:

  • Valore da ammortizzare: il costo storico, ovvero il costo sostenuto per l’acquisto;
  • Durata: attraverso la stima della vita utile del bene considerando la sua usura e obsolescenza tecnologica;
  • Metodo: esistono diversi modi di calcolarlo, tuttavia, quello più utilizzato è quello a quote costanti.

L’ammortamento fiscale

La procedura dell’ammortamento è stabilita dal Codice Civile (art. 2426 c.c.) ai fini della redazione del bilancio d’esercizio. Esiste anche il cosiddetto ammortamento fiscale, dettato dal legislatore fiscale ai fini di determinare la base imponibile. In particolare, la disciplina degli ammortamenti, nell’ambito del reddito d’impresa, è fissata, per i beni materiali, dall’art. 102 del TUIR e, per i beni immateriali, dall’art. 103 del TUIR. Mentre, per gli esercenti arti e professioni occorre fare riferimento all’art. 54 co. 2 del TUIR.

L’ammortamento redatto a fini fiscali deve essere calcolato seguendo le aliquote di ammortamento previste dall’Agenzia delle entrate (pubblicate con decreto ministeriale ogni anno), che indicano la quota massima deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa fiscalmente imponibile.

Esistono infatti dei precisi coefficienti di ammortamento stabiliti dal Ministro dell’economia e delle finanze e raccolti in questa tabella ministeriale (DM 31.12.88). I coefficienti, o aliquote, di ammortamento cambiano in base alla categoria di bene durevole.

Leggi anche: “Ammortamento dei beni strumentali del professionista“.

Inizio dell’ammortamento

Ai sensi dell’art. 102 co. 1 del TUIR, le quote di ammortamento del costo dei beni materiali sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. Il successivo co. 2 dispone che nel “primo esercizio” le aliquote massime individuate ai sensi del  devono essere ridotte della metà. Analoga disposizione non è prevista nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, ove quindi non si provvede al ragguaglio.

Valore da ammortizzare

Nella determinazione del reddito d’impresa, il costo ammortizzabile è determinato a norma dell’art. 110 co. 1 lett. a) e b) del TUIR. In relazione a questo deve essere considerato che:

  • In linea generale, nel costo si computano gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;
  • Per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.

Valore residuo

Il valore da ammortizzare è pari alla differenza tra il costo dell’immobilizzazione e, se determinabile, il valore residuo, cioè il presumibile valore realizzabile al termine del periodo di vita utile (OIC 16, § 11 e 12).

Beni eliminati dal processo produttivo

In base all’art. 102 co. 4 del TUIR, per i beni materiali non ancora completamente ammortizzati che siano eliminati dal processo produttivo, il costo che residua da ammortizzare può essere portato in deduzione, dal reddito d’impresa, nell’esercizio in cui interviene l’eliminazione. 

Leggi anche: “Dismissione di beni aziendali obsoleti: procedura“.

Termini di accertamento e conservazione delle scritture contabili

Secondo quanto previsto dall’art. 43 del DPR n. 600/73, l’accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per dimostrare le deducibilità della quota di ammortamento, è importante individuare sino a quando bisogna conservare la relativa documentazione. Secondo l’art. 2220 c.c. le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dall’ultima registrazione.

Modulo di contatto

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    I più letti della settimana

    Abbonati a Fiscomania

    Oltre 500, tra studi e professionisti, hanno scelto di abbonarsi a Fiscomania per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi.
    Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure
    Accedi con il tuo account.
    I nostri tools

    Importante

    Fiscomania.com ha raccolto, con ragionevole cura, le informazioni contenute nel sito. Il materiale offerto (coperto da leggi sul copyright) è destinato ai lettori, solo a scopo informativo. Non può in nessun caso sostituire una adeguata consulenza o parere professionale che resta indispensabile. Il portale non accetta alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo di tale pubblicazioni senza la collaborazione dei suoi professionisti. Si prega di leggere Termini e condizioni e informativa sulla privacy.

     

    Redazione
    Redazione
    La redazione di Fiscomania.com è composta da professionisti che operano nel campo fiscale (commercialisti, consulenti aziendali, legali, consulenti del lavoro, etc) per garantire informazioni aggiornate e puntuali.
    Leggi anche

    Clausola di prelazione statutaria

    La clausola di prelazione statutaria è uno strumento giuridico utilizzato all'interno degli statuti societari (di società di capitali) per...

    Avvisi bonari nel cassetto fiscale: le istruzioni

    Con il Provvedimento n. 419815 del 19 novembre l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole per la consultazione da oggi, 20...

    Cos’è il cassetto fiscale e come si accede?

    Il cassetto fiscale è un portale telematico offerto dall'Agenzia delle Entrate che permette di consultare in modo semplice e...

    Contratti per servizi infragruppo: condizioni di deducibilità

    I contratti per servizi infragruppo rappresentano un elemento cruciale per la gestione delle relazioni tra società appartenenti allo stesso...

    Imposta di successione, donazioni e trust: cosa cambia dal 2025

    Il D.Lgs. n. 139 del 18 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre, prevede alcune novità per...

    Perché conviene costituire una SRL nel 2025?

    La SRL è una società di capitali che non ha limiti di capitale. Può essere costituita anche con un...