Nel momento in cui un’azienda acquista un bene che presenta una fecondità ripetuta, il relativo costo non viene interamente spesato nell’esercizio a conto economico. Tale costo, deve essere suddiviso in quote ed ammortizzato lungo il corso della sua vita utile. È all’interno di questo quadro che si colloca la procedura di ammortamento di un cespite.
Che cos’è l’ammortamento?
L’ammortamento è un procedimento amministrativo-contabile con cui il costo di un bene viene ripartito nel corso di più esercizi, secondo la sua vita utile. Oggetto del procedimento sono i cosiddetti beni a fecondità ripetuta, ovvero, che mantengono la loro utilità nel corso del tempo. La disciplina la troviamo nell’art.2426 del Codice Civile e in alcuni principi contabili dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità).
L’ammortamento è un costo non monetario che troviamo in bilancio ed ha l’obiettivo di far concorrere pro quota, nel corso di ogni esercizio, il costo di un cespite. Questo al fine di tener conto della sua obsolescenza.
La decisione da parte di un’azienda di ripartire il costo di un bene su più anni viene messa in pratica suddividendo il costo del bene in più quote, il cui numero varia in funzione del numero di esercizi in cui il bene (impianto, macchinario etc.) sarà utilizzato.
Ad imporre l’ammortamento è anche il principio contabile della competenza economica delle componenti reddituali, secondo cui non è possibile imputare un bene che viene utilizzato in più esercizi interamente all’esercizio in cui è stato acquistato.
Oggetto dell’ammortamento
Oggetto dell’ammortamento possono essere:
- Le immobilizzazioni materiali ovvero l’insieme di tutti i fattori produttivi ad utilità pluriennale fisicamente tangibili (ad esempio, fabbricati, macchinari, impianti, automezzi, attrezzature industriali e commerciali, computer, mobili d’ufficio ecc.);
- Le immobilizzazioni immateriali come l’insieme di tutti i fattori produttivi ad utilità pluriennale non fisicamente tangibili (ad esempio, brevetti e marchi, diritti di utilizzo di opere dell’ingegno, concessioni governative, costi di ricerca & sviluppo, costi di pubblicità ecc.).
Mentre per le immobilizzazioni materiali viene usato spesso il metodo indiretto, che fa confluire ogni anno la quota nel fondo ammortamento; per le immobilizzazioni immateriali si applica il metodo diretto, consistente nel portare direttamente in deduzione dal costo storico del bene pluriennale le quote d’ammortamento.
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Il fondo ammortamento
Il fondo ammortamento è l’accumulo delle quote di ammortamento di un cespite aziendale, ossia di un bene durevole utilizzato nell’attività dell’azienda. Questo fondo permette di riflettere in bilancio la progressiva riduzione di valore del cespite dovuta all’usura, al deterioramento, o all’obsolescenza.
Si calcola con la formula: quota di ammortamento x numero di anni. Si tratta di un valore che aumenta con il passare degli anni, con l’accantonamento delle quote di ammortamento che avviene nel corso degli esercizi.
Il valore contabile del cespite, al netto del fondo ammortamento, rappresenta il valore residuo del bene in bilancio.
Metodo di ammortamento
Sotto il profilo civilistico contabile, quando l’impresa acquista un cespite è necessario tenere considerazione i seguenti fattori:
- Valore da ammortizzare: il costo storico, ovvero il costo sostenuto per l’acquisto;
- Durata: attraverso la stima della vita utile del bene considerando la sua usura e obsolescenza tecnologica;
- Metodo: esistono diversi modi di calcolarlo, tuttavia, quello più utilizzato è quello a quote costanti.
L’ammortamento fiscale
La procedura dell’ammortamento è stabilita dal Codice Civile (art. 2426 c.c.) ai fini della redazione del bilancio d’esercizio. Esiste anche il cosiddetto ammortamento fiscale, dettato dal legislatore fiscale ai fini di determinare la base imponibile. In particolare, la disciplina degli ammortamenti, nell’ambito del reddito d’impresa, è fissata, per i beni materiali, dall’art. 102 del TUIR e, per i beni immateriali, dall’art. 103 del TUIR. Mentre, per gli esercenti arti e professioni occorre fare riferimento all’art. 54 co. 2 del TUIR.
L’ammortamento redatto a fini fiscali deve essere calcolato seguendo le aliquote di ammortamento previste dall’Agenzia delle entrate (pubblicate con decreto ministeriale ogni anno), che indicano la quota massima deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa fiscalmente imponibile.
Esistono infatti dei precisi coefficienti di ammortamento stabiliti dal Ministro dell’economia e delle finanze e raccolti in questa tabella ministeriale (DM 31.12.88). I coefficienti, o aliquote, di ammortamento cambiano in base alla categoria di bene durevole.
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Inizio dell’ammortamento
Ai sensi dell’art. 102 co. 1 del TUIR, le quote di ammortamento del costo dei beni materiali sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. Il successivo co. 2 dispone che nel “primo esercizio” le aliquote massime individuate ai sensi del devono essere ridotte della metà. Analoga disposizione non è prevista nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, ove quindi non si provvede al ragguaglio.
Valore da ammortizzare
Nella determinazione del reddito d’impresa, il costo ammortizzabile è determinato a norma dell’art. 110 co. 1 lett. a) e b) del TUIR. In relazione a questo deve essere considerato che:
- In linea generale, nel costo si computano gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;
- Per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge.
Valore residuo
Il valore da ammortizzare è pari alla differenza tra il costo dell’immobilizzazione e, se determinabile, il valore residuo, cioè il presumibile valore realizzabile al termine del periodo di vita utile (OIC 16, § 11 e 12).
Beni eliminati dal processo produttivo
In base all’art. 102 co. 4 del TUIR, per i beni materiali non ancora completamente ammortizzati che siano eliminati dal processo produttivo, il costo che residua da ammortizzare può essere portato in deduzione, dal reddito d’impresa, nell’esercizio in cui interviene l’eliminazione.
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Termini di accertamento e conservazione delle scritture contabili
Secondo quanto previsto dall’art. 43 del DPR n. 600/73, l’accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per dimostrare le deducibilità della quota di ammortamento, è importante individuare sino a quando bisogna conservare la relativa documentazione. Secondo l’art. 2220 c.c. le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dall’ultima registrazione.