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Agevolazioni fiscali per imprenditori che investono in Italia

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L’Italia è una delle destinazioni preferite per gli investitori internazionali, grazie alla sua posizione strategica nel cuore dell’Europa, alla forza del suo mercato interno e alle numerose agevolazioni fiscali destinate a favorire gli investimenti esteri. Per gli imprenditori esteri, capire quali siano le agevolazioni fiscali disponibili è fondamentale per ottimizzare l’investimento e ridurre i costi operativi.

In questo articolo, esploreremo le principali agevolazioni fiscali per gli imprenditori esteri che desiderano investire in Italia, dalle esenzioni sulle imposte, agli incentivi per l’innovazione, passando per le zone franche e le agevolazioni regionali. Se stai pensando di avviare un’attività in Italia o desideri conoscere come sfruttare al meglio le normative fiscali italiane, questo articolo è il punto di partenza ideale.

Agevolazioni fiscali per le imprese

Il regime del Patent Box – Super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo

L’attuale regime del Patent Box (art. 6 del D.L. n. 146/21) riguarda una super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo su determinati beni immateriali (provv. Agenzia delle Entrate 15.2.2022 n. 48243, come modificato dal provv. 24.2.2023 n. 52642, e circ. Agenzia delle Entrate 24.2.2023 n. 5).

Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti titolari di reddito d’impresa che siano “investitori” (soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili, il quale realizza gli investimenti in attività rilevanti nell’ambito della sua attività d’impresa, sostiene i relativi costi, assumendo i rischi e avvalendosi degli eventuali risultati). 
Possono accedere al nuovo regime anche i contribuenti che utilizzano il bene immateriale in forza di un contratto di licenza o sub licenza che conferisca loro il diritto allo sfruttamento economico del bene, fermo restando i suddetti requisiti (circ. Agenzia delle Entrate 5/2023, § 3).

Le attività rilevanti devono essere svolte in laboratori, o strutture, situati nel territorio dello Stato italiano, in Stati appartenenti all’Unione europea, in Stati aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.

Sono agevolabili i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a:

  • Software protetto da copyright;
  • Brevetti industriali (inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione), brevetti per modello d’utilità, brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
  • Disegni e modelli giuridicamente tutelati;
  • Due o più dei suddetti beni immateriali collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all’uso congiunto degli stessi.

Tali beni possono essere utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. Per la definizione dei beni immateriali e dei requisiti richiesti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell’Unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell’Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.

Il bonus ricerca e sviluppo e innovazione

Altra agevolazione fiscale con finalità di incentivare gli investimenti realizzati dai contribuenti nelle attività di ricerca e sviluppo, è il bonus ricerca e sviluppo e innovazione. In particolare, l’art. 1, co. 198 -209 della Legge n. 160/19 (modificato dall’art. 1, co. 1064 Legge n. 178/20 e dall’art. 1 co, 45 della Legge n. 234/21) prevede un credito di imposta per gli investimenti in attività di:

  • Ricerca e sviluppo;
  • Innovazione tecnologica;
  • Altre attività innovative (design e ideazione estetica).

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito dell’impresa (ivi inclusi, quindi, i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR). La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata:

  • Alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • Al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito di imposta opera fino al periodo di imposta 2031 per il credito relativo ad attività di ricerca e sviluppo, mentre fino al periodo 2025 per gli altri crediti di imposta. La determinazione e la misura del credito d’imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili. Nella tabella seguente gli importi dell’agevolazione:

Credito d’imposta20242025dal 2026 al 2031
R&S10%,max 5 milioni10%,max 5 milioni10%,max 5 milioni
Innovazione tecnologica5%, max 2 milioni5%,max 2 milioni
Design e ideazione estetica5%,max 2 milioni5%,max 2 milioni
Innovazione 4.0 e green5%,max 4 milioni5%, max 4 milioni

Rilevano i costi sostenuti nel periodo agevolato in base al principio di competenza ai sensi dell’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR (art. 6 co. 1 del DM 26.5.2020).

Bonus investimenti transizione 5.0

L’art. 38 del D.L. n. 19/24 convertito disciplina un credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel 2024 e 2025 relativi al piano transizione 5.0, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, nonché dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Sono agevolabili i progetti di innovazione:

  • Avviati dall’1.1.2024 e completati entro il 31.12.2025;
  • Aventi ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli Allegati A  e B alla Legge n. 232/16 (c.d. beni “4.0”), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, in strutture produttive ubicate in Italia, tramite i quali viene conseguita una riduzione dei consumi energetici.

Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario.

Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione (indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo).

Agevolazioni fiscali per le persone

Docenti e ricercatori

Il legislatore ha emanato diverse misure volte ad agevolare le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia per svolgervi un’attività di lavoro, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia, e misure volte ad agevolare le persone fisiche che si trasferiscono in Italia a prescindere dallo svolgimento di una particolare attività lavorativa, per le quali è prevista una tassazione agevolata dei redditi prodotti all’estero.

Appartiene al primo gruppo di incentivi l’agevolazione che mira a favorire l’acquisizione della residenza fiscale in Italia da parte di docenti e ricercatori e che consiste nel riconoscimento di una parziale esenzione (nella misura del 90%) ai fini dell’IRPEF dei redditi da lavoro dipendente o autonomo percepiti da tali soggetti nello svolgimento delle proprie attività di docenza e di ricerca.

I predetti emolumenti non concorrono, inoltre, in misura totale, alla formazione del valore della produzione netta dell’Irap. Il beneficio è applicabile per il primo anno di residenza fiscale in Italia e per i tre periodi d’imposta successivi, a condizione che la residenza in Italia venga mantenuta.

Il beneficio è garantito ai docenti e ricercatori che: siano in possesso di un diploma di laurea o di un titolo equipollente; abbiano avuto la residenza all’estero e abbiano ivi condotto la propria attività di insegnamento o di ricerca per almeno due anni consecutivi presso centri di ricerca pubblici o privati o presso Università.

Agevolazione impatriati

L’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23 prevede che, a partire dal 2024, i lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia possono beneficiare di una detassazione del 50% del reddito imponibile per un periodo di cinque anni, con un incremento al 60% se il lavoratore ha figli minori. Tuttavia, per poter accedere a queste agevolazioni (agevolazione impatriati), è necessario soddisfare specifici requisiti, tra cui:

  • Residenza all’estero pregressa di almeno 3 anni. Periodo che cresce se il lavoratore o la lavoratrice prosegue l’attività con lo stesso datore di lavoro con cui lavorava prima del trasferimento:
    • Sono richiesti sei anni se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    • Sono richiesti sette anni, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
  • Impegno a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno quattro anni;
  • L’attività lavorativa (lavoro dipendente o lavoro autonomo come esercizio di arte o professione intellettuale) viene svolta prevalentemente nel territorio dello Stato;
  • I lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il reddito massimo agevolabile è fissato a 600.000 euro all’anno, e l’agevolazione è valida per cinque anni, con la possibilità di prorogarla di tre anni per i lavoratori che acquistano un immobile residenziale in Italia.

Regime dei neo-residenti

Il regime opzionale dedicato ai “nuovi residenti” è stato introdotto attraverso l’inserimento nel DPR n. 917/86 dell’art. 24-bis, ed è una nuova forma tra le agevolazioni fiscali, per i soggetti non residenti che pensano di trasferirsi in Italia.

È diretto ad attrarre nel territorio dello Stato individui con alta capacità di spesa i quali, in ragione della disponibilità di rilevanti capitali e risorse finanziarie, possono stimolare i consumi e gli investimenti nel nostro Paese. Nello specifico, il regime si rivolge alle persone fisiche di nuova residenza in Italia che, a prescindere dalla nazionalità o dal domicilio, non siano state residenti in Italia per almeno nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione in argomento. Tali soggetti possono applicare sui redditi di fonte estera un’imposta sostitutiva pari a 200.000 euro (per i rientri successivi al 10 agosto 2024) per ciascun periodo d’imposta di validità dell’opzione, in luogo dell’Irpef ordinariamente applicabile.

Pertanto, questa modalità di tassazione costituisce un’alternativa all’applicazione della tassazione ordinaria e l’opzione per la sua applicazione è valida per un periodo di 15 anni. La scelta del regime può essere, altresì, estesa ai familiari del contribuente, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari a €. 25.000 per ciascun familiare, applicabile sempre sui redditi prodotti all’estero.

I redditi agevolati sono solo quelli prodotti all’estero. Al fine di beneficiare del regime in argomento, i soggetti interessati possono inoltrare all’Agenzia delle Entrate un’istanza di interpello preventivo, finalizzata a verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’esercizio dell’opzione.

I piani individuali di risparmio (PIR)

Tra le agevolazioni fiscali, l’obiettivo dei Piani Individuali di Risparmio (PIR) è canalizzare il risparmio delle persone fisiche verso investimenti produttivi di medio/lungo termine, favorendo in questo modo la crescita del sistema imprenditoriale italiano.

Nello specifico, l’intento è incentivare i piccoli risparmiatori ad investire in imprese aventi un maggiore fabbisogno finanziario ed una maggiore difficoltà a reperire risorse tramite il canale bancario, al fine di favorirne il processo di crescita e di sviluppo. Si tratta, quindi, di una misura, per quanto concerne le finalità perseguite, in qualche modo “trasversale” rispetto alle persone fisiche ed al mondo imprenditoriale, dal momento che si rivolge tanto agli investitori quanto alle imprese che emettono gli strumenti finanziabili.

Le agevolazioni fiscali si traducono in un’esenzione dall’imposizione dei redditi di capitale e di natura finanziaria derivanti dagli investimenti nei PIR, che viene riconosciuta qualora sussistano le condizioni previste dalla norma sia in termini di composizione del patrimonio investito che di durata del periodo di detenzione degli strumenti finanziari inclusi nel piano di investimenti.

Sono esclusi dall’agevolazione i redditi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e quelli che concorrono a formare il reddito complessivo dell’investitore. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni.

Beneficiano dell’esenzione le persone fisiche risparmiatori, residenti nel territorio dello Stato, che investano nel piano somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro.

Strumenti di tax compliance

Adempimento collaborativo

Tra le agevolazioni fiscali, il regime di cooperative compliance, mira a promuovere e sviluppare un’interlocuzione preventiva ed una collaborazione rafforzata fra contribuenti ed Agenzia delle entrate.

Nell’ambito di tale dialogo, può essere formalizzato un accordo, denominato “accordo di adempimento collaborativo”, laddove la questione o il complesso di questioni sottoposte all’attenzione dell’Ufficio attengano al trattamento fiscale di operazioni (o un complesso di operazioni), anche di natura straordinaria, ritenute strategiche dall’impresa. In tali ipotesi, l’Ufficio, effettuati i necessari approfondimenti, invita il contribuente al contradditorio al fine di pervenire ad una comune valutazione della fattispecie da formalizzare in un documento sottoscritto dall’Ufficio stesso e dal contribuente.

Il contenuto dell’accordo vincola le parti per il periodo di imposta nel corso del quale è stata definita la soluzione condivisa e per i periodi di imposta successivi, salvo mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della comune valutazione.

Oltre alle conseguenze positive che l’adesione al regime produce in termini reputazionali per l’impresa, l’ingresso in cooperative compliance consente al contribuente di guadagnare una serie di vantaggi:

  1. Una procedura abbreviata di interpello (la cui risposta deve essere resa non oltre 45 giorni a decorrere dalla presentazione dell’istanza o della documentazione integrativa richiesta) relativo a fattispecie concrete in relazione alle quali si ravvisino rischi fiscali;
  2.  La riduzione delle sanzioni alla misura del 50% e, in ogni caso, l’applicazione delle stesse per un ammontare non superiore al minimo edittale;
  3.  La mancata previsione dell’obbligo di prestazione della garanzia in sede di richiesta di rimborso (delle imposte dirette ed indirette).

Il regime di adempimento collaborativo è rivolto ai grandi contribuenti, residenti o non residenti (con stabile organizzazione in Italia), che abbiano un volume d’affari o di ricavi superiore a 10 miliardi di euro.

Il regime di adempimento collaborativo è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a:

  • 750 milioni di euro a decorrere dal 2024;
  • 500 milioni di euro a decorrere dal 2026;
  • 100 milioni di euro a decorrere dal 2028 (art. 7 co. 1-bis del DLgs. 128/2015).

Accordi preventivi per le imprese cross-border

Si tratta di agevolazioni fiscali vincolanti (sostitutivi del previgente “ruling internazionale”) finalizzati a promuovere l’internalizzazione delle imprese, conferendo certezza alla definizione di metodi di calcolo o di valori fiscali ed alla valutazione di elementi fattuali suscettibili di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Gli accordi possono essere conclusi dalle imprese con attività internazionale che intendano pervenire ad una prioritaria regolamentazione e ad una valutazione condivisa in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate in relazione:

  • Alla determinazione dei metodi di calcolo del valore normale delle transazioni infragruppo;
  • Alla definizione dei valori di uscita e di ingresso in caso di trasferimento della residenza;
  • Alla preventiva valutazione circa la sussistenza dei requisiti che configurano, in Italia, una stabile organizzazione di un soggetto non residente;
  • All’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi e canoni, e altre componenti reddituali, a o da soggetti non residenti;
  • All’applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un soggetto residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.

Lo status di “imprese con attività internazionale”, che consente l’accesso agli accordi in argomento, è riconosciuto alle imprese residenti:

  1. Che realizzino transazioni con società non residenti appartenenti al medesimo gruppo;
  2. Il cui patrimonio, fondo o capitale sia partecipato da soggetti non residenti ovvero partecipi al patrimonio, fondo o capitale di soggetti non residenti;
  3. Che abbiano corrisposto a o percepito da soggetti non residenti dividendi, interessi, canoni o altri componenti reddituali;
  4. Che svolgano un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione in un altro Stato;
  5. Che trasferiscano la propria residenza dall’Italia in altro Stato o da un altro Stato in Italia.

La condizione di impresa con attività internazionale è poi riconosciuta alle imprese non residenti che svolgano o che intendano svolgere la relativa attività d’impresa in Italia per mezzo di una stabile organizzazione entro il periodo d’imposta successivo a quello di presentazione dell’istanza.

Conclusioni

Investire in Italia rappresenta una grande opportunità per gli imprenditori esteri, grazie alle numerose agevolazioni fiscali che lo Stato italiano offre. Le agevolazioni variano a seconda del tipo di impresa, della regione in cui si sceglie di investire e del settore in cui si opera. È fondamentale informarsi in modo accurato e dettagliato sulle opzioni disponibili per ottimizzare gli investimenti e ottenere il massimo vantaggio fiscale.

Se sei un imprenditore estero che desidera fare business in Italia, ti consigliamo di richiedere una consulenza fiscale personalizzata per comprendere appieno le opportunità che ti spettano e per navigare con successo nel sistema fiscale italiano.

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    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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