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Agevolazioni fiscali a Campione di Italia: quali sono?

Fiscalità InternazionaleAgevolazioni fiscali a Campione di Italia: quali sono?

Le agevolazioni fiscali a Campione d'Italia riguardano la riduzione IRES ed IRAP del 50% per dieci anni, la riduzione dell'imponibile IRPEF per redditi svizzeri del 30%, l'esenzione dell'Iva, ed ancora la riduzione della contribuzione Inps del 50% ed un credito di imposta per nuovi investimenti.

Campione d’Italia offre non solo un paradiso paesaggistico sulle rive del Lago di Lugano ma è inoltre un’enclave italiana in territorio svizzero. Questa cittadina (Comune che conta circa 3.000 abitanti) rappresenta quindi il luogo ideale ove prendere residenza grazie anche al trattamento fiscale vantaggioso.

I vantaggi generali sono legati ad una ubicazione al centro dell’Europa, a circa 10 minuti di macchina dalla piazza finanziaria e dall’aeroporto di Lugano e con l’aeroporto di Malpensa a meno di un’ora. Una qualità della vita elevatissima che coniuga l’efficienza Svizzera con lo stile di vita italiano. La sicurezza di vivere in un posto con bassissimo livello di criminalità. E non da ultimo non vi sono limitazioni sull’acquisto di proprietà immobiliari da parte di stranieri. Si tratta di un’ottima opportunità per soggetti facoltosi che desiderano risiedere in luogo dove vige un regime fiscale molto edulcorato.


Campione di Italia: un comune a metà tra Italia e Svizzera

Campione di Italia è di fatto un comune che si trova a metà strada tra la Svizzera e l’Italia, perché è molto vicino a Como, e allo stesso tempo si può raggiungere da questa zona facilmente Lugano. In questa area si alternano regolamentazioni italiane e svizzere, ed è frequente l’utilizzo sia dei franchi svizzeri che dell’euro. Con maggiore dettaglio, per la tassazione che riguarda importazioni ed esportazioni, vengono applicate imposte svizzere, che risultano convenienti per l’Italia. In questo comune ci sono numerose agevolazioni fiscali rispetto alle imposte italiane, per questo motivo moltissime società negli anni hanno stabilito la propria sede fissa.

Trattandosi di un comune italiano situato in zona svizzera, concorrono regole e normative derivate da entrambi i paesi, ma ci sono alcune agevolazioni di fondo rispetto alla tassazione italiana. L’IVA ad esempio è una di queste: ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. a) del DPR n. 633/72 per “Stato” o “territorio dello Stato” si intende il territorio della Repubblica italiana con esclusione di Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano.

Campione di Italia: le agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali per le imprese a Campione d’Italia sono molteplici e mirate a supportare lo sviluppo economico della zona e a incentivare l’insediamento di nuove attività commerciali. Per quanto riguarda il fisco, con la Legge n. 160/19 sono state introdotte agevolazioni fiscali, relativamente alle imposte come l’IRPEF e l’IRAP. Nella tabella seguente sono riepilogate le principali agevolazioni fiscali in vigore.

Tabella: agevolazioni per imprese

AGEVOLAZIONEDESCRIZIONENORMA
0% – ALIQUOTA IVATerritorio che non rientra nella disciplina IVAart. 7, co. 1, lett. a) del PDR n. 633/72
30% RIDUZIONE IMPONIBILE REDDITI DIVERSI DA QUELLI DI IMPRESAAi fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi, diversi da quelli d’impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Art. 188-bis del TUIR, co. 1
30% RIDUZIONE IMPONIBILE REDDITI DI IMPRESAI redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’articolo 73, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune, prodotti in franchi svizzeri nel Comune, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Art. 188-bis del TUIR, co. 2
Riduzione 50% di IRPEF, IRES e IRAPRiduzione al 50% delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e dell’IRAP per le persone fisiche e le società che risiedono o sono iscritte alla camera di commercio di Campione d’Italia. L’agevolazione ha una durata di 5 anni. D.L. n. 34/20 art. 129

Di fatto, quindi, le agevolazioni fiscali per chi vive nel Comune sono due:

  • Da una parte è possibile beneficiare di un abbattimento del 50% dell’imposta (IRPEF, IRES, IRAP) dovuta sui redditi diversi da quelli d’impresa dalle persone fisiche residenti nonché sui redditi di lavoro autonomo relativi ad attività svolte in studi nel comune (anche di non residenti). Non sono invece previste agevolazioni per le imposte addizionali. Vi è, inoltre, una riduzione del 50% del carico impositivo per le imposte sui redditi di imprese individuali o società iscritte alla Camera di commercio di Como con sede o unità locale nel Comune e ai fini IRAP per le attività esercitate nel Comune. L’agevolazione ha durata temporanea, fino al 2030 (art. 1, co. 573, della Legge n. 160/19);
  • La possibilità di usufruire della riduzione minima del 30% sul tasso di cambio (franco svizzero/euro) da applicare per la determinazione dei redditi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 188-bis del TUIR. Tale riduzione è oggetto di rivalutazione annuale con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che viene pubblicato ogni anno per tenere conto della variazione dei tassi di cambio dell’ultimo triennio. Qualora il soggetto percepisca redditi in euro, è prevista una riduzione forfettaria fissa di 26.000 euro.

La riduzione sul tasso di cambio da applicare

Entro il 15 febbraio di ogni anno l’Agenzia delle Entrate pubblica uno specifico provvedimento che indica la riduzione forfetaria del cambio (franco svizzero/euro) da applicare per la determinazione dei redditi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 188-bis del TUIR, riguardante il regime fiscale di Campione d’Italia. La riduzione in esame si applica:

  • Ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune;
  • Ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso Comune, e/o in Svizzera;
  • Ai redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all’art. 73 del TUIR, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune, prodotti in franchi svizzeri.

Provvedimento del 10 febbraio 2025

Con provvedimento del 10 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha determinato la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune.

Pertanto, con il provvedimento del 10 febbraio 2025, su parere conforme della Banca d’Italia pervenuto con nota n. 242100 del 4 febbraio 2025, viene determinata nel 31,98% la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi.

L’agevolazione per i redditi percepiti nel modello 730

Nel modello 730 devono essere indicati i redditi percepiti dai soggetti residenti a Campione d’Italia. Si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

La compilazione del quadro deve avvenire, secondo le istruzioni del modello 730, nel modo seguente:

Rigo L1 – Redditi prodotti in euro Campione d’Italia

  • Colonna 1 (Codice): indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in euro;
    • ‘1’ redditi dominicali;
    • ‘2’ redditi agrari;
    • ‘3’ redditi da fabbricati;
    • ‘6’ redditi diversi di cui al quadro D.
  • Colonna 2 (Importo): indicare l’ammontare dei redditi prodotti in euro.

Rigo L2 – Redditi prodotti in franchi svizzeri Campione d’Italia

  • Colonna 1 (Codice): indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in franchi svizzeri;
    • ‘1’ redditi dominicali;
    • ‘2’ redditi agrari;
    • ‘3’ redditi da fabbricati;
    • ‘4’ redditi da lavoro dipendente, pensione e assimilati (punto 12 Certificazione Unica);
    • ‘5’ redditi diversi di cui al quadro D.
  • Colonna 2 (Importo): indicare l’ammontare dei redditi prodotti in franchi svizzeri.

Deve essere evidenziato che il debito fiscale dei soggetti che compilano il quadro deve essere assolto in euro. Inoltre, qualora vi sia imposta assolta all’estero, deve essere calcolato il credito d’imposta (ex art. 165 del TUIR) andando a parametrare lo stesso alla ridotta base imponibile italiana.

Regime de minimis

L’agevolazione si applica ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis“, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Pertanto, i soggetti per cui l’agevolazione costituisce aiuto di Stato, ai fini della legittimazione della sua fruizione, sono tenuti all’indicazione dell’aiuto nel prospetto degli “Aiuti di Stato” presente nel modello REDDITI PF3 e quindi non possono utilizzare il modello 730.

Credito di imposta per nuovi investimenti

Per le imprese che effettuano investimenti facenti parte di un progetto di “investimento iniziale” è prevista l’attribuzione di un credito d’imposta determinato in una percentuale dei costi individuati come ammissibili, ai sensi dell’art.14 del Regolamento UE n. 651/14.
Tale percentuale è fissata al:

  • 25% per le grandi imprese entro il limite massimo di 30 milioni di euro;
  • 35% per le medie imprese entro il limite massimo di 20 milioni di euro; 
  • 45% per le piccole imprese entro il limite massimo di 6 milioni di euro; 

L’articolo 14 del Regolamento individua come costi ammissibili:

  • I costi per gli investimenti materiali e immateriali;
  • I costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro creati per effetto di un investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni;
  • Una combinazione dei costi precedenti, purché l’importo cumulato non superi l’importo più elevato fra i due. 

L’agevolazione relativa al credito di imposta si applica a decorrere dall’anno solare 2020 fino a quello in corso al 31 dicembre 2024 (sempre inteso come anno solare). L’efficacia di tale disposizione è tuttavia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell’economia e delle finanze.

Cos’è l’investimento iniziale?

Con il termine “investimento iniziale” si fa riferimento a:

  • Un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
  • L’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un’impresa.

Il punto 51 del Regolamento UE n. 651/2014 definisce “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica”:

  • Un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
  • L’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove

Sono definite “attività uguali o simili” quelle che rientrano nella stessa classificazione operata, a livello statistico, mediante la categorizzazione NACE Rev. 2 di cui al regolamento CE n. 1893/2006 (c.d. classificazione statistica delle attività economiche nella UE).

Reddito di impresa

Il reddito delle persone fisiche e il reddito d’impresa prodotti a Campione d’Italia, a specifiche condizioni di legge, possono essere computati in euro anche se prodotti in franchi, sulla base del cambio corrente, ridotto forfetariamente del 30%. Tale percentuale (maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute, viene stabilita con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno) non può comunque essere inferiore al 30%. Questo è quanto previsto dall’art. 188-bis del TUIR.

L’art.129-bis comma 2 della legge di conversione del Decreto Rilancio affida a tale provvedimento dell’Agenzia delle entrate anche la determinazione della percentuale di riduzione forfettaria dei redditi di impresa prodotti nel Comune la cui misura non può comunque essere inferiore al 30%.

Accise sui prodotti energetici

Viene disposto che:

  • Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel territorio del Comune, è sottoposto ad accisa con aliquota agevolata di 201,50 euro per mille litri (in luogo della vigente aliquota di 403,2 euro per mille litri). Per tali consumi non trovano applicazione le riduzioni del costo del gasolio previste dalla legge nei territori ricadenti in zone montane;
  • L’energia elettrica consumata nel Comune viene assoggetta ad accisa con le seguenti aliquote agevolate: 
    • euro 0.001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni;
    • euro 0.0005 per ogni kWh di energia impiegata nei locali diversi dalle abitazioni.

L’applicazione delle predette misure d’accisa sul gasolio e sull’elettricità è subordinata alla autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea, ai sensi della Direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Ove autorizzate, le misure d’accisa si applicano dalla data di autorizzazione e rimangono vigenti per 6 anni.

Il settore immobiliare

Un particolare vantaggio per chi decide di vivere in questo comune o di portarvi i propri investimenti riguarda il settore immobiliare. La qualità della vita è decisamente alta, e la sicurezza è garantita dall’efficienza svizzera, pur mantenendo la possibilità di residenza italiana.

In settore immobiliare è semplificato in questo comune dalla presenza di un sistema fiscale molto basso, e un’ampia disponibilità di immobili. Il Comune aveva subito un arresto economico a causa della chiusura di una delle maggiori attrazioni del comune: il casinò.

Si tratta di una imponente struttura che ogni anno ospitava moltissimi giocatori all’interno delle proprie sale. Sono passati tre anni dalla chiusura, e in questi mesi torna attivo il casinò, la principale attrazione del comune. Il casinò era stato chiuso a causa di alcune dichiarazioni di bilancio mancanti, che aveva comportando il licenziamento di moltissimi dipendenti.

Al momento si ipotizza che più di 150 lavoratori saranno assunti per il rilancio dell’attività del casinò, pur con un organico ridotto di almeno un quarto rispetto al passato.

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