L’accertamento fiscale può essere definito come quella attività di controllo del corretto adempimento degli obblighi fiscali dei contribuenti. Tale funzione è espressamente contemplata tra i compiti istituzionali affidati all’Agenzia delle Entrate. L’amministrazione finanziaria, dunque, opera l’accertamento con l’intento di contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi e a favorire l’adempimento spontaneo del contribuente(tax compliance). L’attività di controllo, quindi, serve in primo luogo a recuperare il gettito, ma ha anche importanti ricadute dal punto di vista della deterrenza. Infatti, il rischio del controllo induce i contribuenti all’adempimento spontaneo.

L’Agenzia delle Entrate pone in essere l’attività di accertamento fiscale secondo diversi strumenti di controllo:

  • i controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni fiscali;
  • gli inviti al contraddittorio e i questionari,
  • le attività istruttorie esterne (per esempio, controlli mirati e verifiche fiscali),
  • le indagini finanziarie,
  • l’attività di tutoraggio nei confronti delle imprese di più rilevante dimensione.

Questi, invero, sono solo alcuni degli strumenti che l’agenzia adotta per svolgere la principale attività di cui si occupa. Le tipologie di accertamento oggi conosciute sono molte e diversificate, a volte connotate anche da un’ampia discrezionalità dell’autorità. Proprio per tale ragione che intendiamo offrirti un quadro breve e sintetico delle operazioni consistenti nell’accertamento fiscale, operate dall’Agenzia delle entrate.

Accertamento fiscale: nozioni introduttive

L’accertamento fiscale identifica la principale attività svolta dall’Agenzia delle entrate. Con tal locuzione, in genere, si intende l’attività di emissione di un provvedimento con cui il Fisco consente di recuperare il gettito non versato dal cittadino, inadempiente alle imposte dovute, siano esse Statale che degli enti locali, come Comuni e Regioni.

Tramite l’accertamento, l’amministrazione finanziaria provvede a chiedere il pagamento di maggiori tributi rispetto a quelli già versati o non versati affatto dal contribuente, al fine di adempiere anche ad uno scopo prettamente sanzionatorio. Ecco perché si parla di provvedimento impositivo o, ancora, di recupero a tassazione

L’attività di accertamento, dunque, indica un procedimento complesso, che comporta attività anche ispettive, che ha come finalità principale quella di emanare un atto impositivo finale, il quale consente il recupero del gettito non versato, illecitamente dal contribuente. E’, quindi, un’attività che può avere ripercussioni anche dal punto di vista sanzionatorio. Ricordiamo a tal proposito che il D.LGS 74 del 2000 ha introdotto molteplici reati afferenti al settore tributario e fiscale, in genere, condizionati al superamento di una soglia quantitativa. A seguito del controllo operato, quindi, le ripercussioni potrebbero essere molte più di quelle che ti aspetti.

Con il termine accertamento possiamo brevemente affermare che si faccia riferimento sia l’attività amministrativa con cui il Fisco verifica se c’è stata un’evasione, sia il provvedimento notificato al contribuente con cui gli si intima il pagamento.

Questo, in qualità di provvedimento costituisce un atto tipico dell’Agenzia delle entrate. L’ordinamento, infatti, riserva ad essa la funzione di controllo per quanto riguarda i tributi a carattere Statale. Mentre per quanto riguarda i contributi che sono a carattere locale, come quelli del Comune, provincia o Regione, saranno suddetti enti ad organizzare l’eventuale operazione di controllo.

Quali sono le caratteristiche dell’accertamento fiscale?

L‘accertamento fiscale deve presentare specifiche caratteristiche, che intendiamo descriverti di seguito. Come ogni provvedimento amministrativo, l’accertamento dell’Agenzia delle entrate deve essere motivato. L’obbligo di motivazione, infatti, si estende a qualsiasi provvedimento della PA, al fine di consentire un controllo successivo della regolarità e garantire, quindi, una maggiore trasparenza nell’esercizio dell’attività amministrativa.

Il provvedimento, dunque, deve spiegare in modo chiaro e comprensibile le ragioni poste alla base della richiesta di maggiori pagamenti. In esso, saranno anche indicati i fatti costitutivi della pretesa impositiva dall’amministrazione nei tuoi riguardi, oltre a riportare fedelmente le norme di diritto che si assumono violate.

In tal modo, si intende offrire la più ampia tutela al contribuente, che sarà posto nella possibilità di contestare l’atto proveniente d dalla PA. Proprio sulla base della motivazione che emergeranno gli elementi per presentare ricorso al giudice, potendosi difendere in merito al ragionamento fatto dal Fisco.

L’atto, inoltre, dovrà contenere i documenti eventualmente richiamati in motivazione, sempre sulla scorta delle medesime ragioni. Tuttavia, laddove per errore non dovessero essere indicati, potrai in ogni momento chiedere l’accesso all’Agenzia delle entrate, la quale metterà a tua disposizione ogni documento di cui avrai bisogno.

Se la motivazione dell’accertamento è incompleta o contraddittoria, l’accertamento stesso è illegittimo e può essere contestato. 

La tempestività dell’atto di accertamento

Un atto per essere valido ed efficace deve anche essere emanato entro termini ben specifici. A tal proposito, dunque, si individua un’ulteriore caratteristica dell’atto di accertamento fiscale, ossia la tempestività.

Infatti, l’amministrazione finanziaria è tenuta sul punto al rispetto di molteplici regole. In materia fiscale, infatti, vi sono termini di prescrizione e decadenza piuttosto stringenti. L’Agenzia l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di recuperare il gettito evaso, in quanto non dichiarato, nel limite massimo di 5 anni dalla data in cui è stata presentata la dichiarazione, formandosi successivamente una preclusione che limita l’esercizio del diritto.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate potrebbe vedersi preclusa anche la possibilità di notificare l’atto, laddove siano trascorsi 7 anni dalla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi. Mentre, diversi saranno i termini per le altre amministrazioni. Come ricordavamo anche gli enti locali possono porre in essere atti di accertamento fiscale, in tal caso i termini subiscono modifiche. Ad esempio, la Regione ha 3 anni di tempo per recuperare il bollo auto, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta doveva essere versata. 

A garanzia del contribuente, le maggiori pretese emesse una volta decorsi i termini di prescrizione o decadenza sono illegittime e, quindi, contestabili.

Le notifiche

Invero, anche la notifica dellaccertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate è soggetta al rispetto di determinati termini di decadenza, trascorsi i quali l’Ufficio non può più procedere alla notifica dell’avviso di accertamento. I termini di decadenza variano a seconda che il contribuente:

  • ha presentato le dichiarazioni fiscali (ai fini delle imposte dirette e dell’IVA): in tal caso l’avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
  • non ha presentato le dichiarazioni fiscali (ai fini delle imposte dirette e dell’IVA): in tal caso l’avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

La forma

Per l’accertamento fiscale è necessario che siano rispettati alcuni requisiti di forma, richiesti a pena di nullità. A tal proposito ricordiamo che l’atto deve contenere:

  • Intestazione: è la parte che indica l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto e il contribuente cui lo stesso è intestato.
  • Motivazione dell’avviso di accertamento: come dicevamo questa è la parte che forse risulta essere fondamentali ai fini della validità dell’accertamento fiscale. Si sostanzierà, come accennato, in una serie di note al contribuente;
  • Calcoli: è la parte dell’accertamento fiscale in cui vengono effettuati i calcoli della maggiore imposta dovuta dal contribuente con le relative sanzioni e interessi.deve rispettare precisi requisiti di forma;
  •  sottoscritto dal funzionario responsabile o incaricato (sottoscrizione che ora può essere anche digitale);
  •  infine, l’atto così redatto è nullo ove non sia notificato al contribuente con raccomandata a.r., con consegna a mani o con Pec.

Anche in tale ipotesi, il mancato rispetto delle regole appena indicate comporta l’illegittimità dell’atto di accertamento e la sua impugnabilità dinanzi al giudice. 

La tutela avverso all’Atto di accertamento fiscale

A seguito dell’accertamento fiscale, il contribuente ha sua disposizione diversi strumenti di tutela, sia giudiziaria che stragiudiziari, che talvolta possono essere preferibili, in quanto consentono una riduzione considerevole delle spese.

In primo luogo, allora, ricordiamo la c.d. acquiescenza dell’avviso di accertamento. In questo caso, il contribuente può rinunciare a presentare un ricorso tributario. Tuttavia, la sua posizione viene tutelata mediante il pagamento delle imposte dovute, ma le sanzioni saranno ridotte fino ad un terzo.

Mentre, per quanto riguarda la definizione agevolata delle sole sanzioni, questo è l’esatto meccanismo inverso. Infatti, il contribuente in questa ipotesi, provvede a pagare quanto dovuto a titolo di sanzione, mentre si riserva la facoltà di impugnare l’avviso di accertamento per quanto riguarda le imposte. Tuttavia, laddove dovesse poi avere esito positivo il ricorso, non potrà richiedere il risarcimento di quanto pagato a titolo di sanzione.

Rispetto a qualsiasi provvedimento amministrativo, è sempre possibile procedere ad istanza di autotutela, cioè si chiede alla Pa di riesaminare il provvedimento, per verificarne la legittimità. Sebbene consigliabile, in quanto del tutto gratuita, ti ricordiamo che l’amministrazione ha la facoltà, ma non il dovere di procedere in autotutela.

Infine, lo strumento poi che può esser considerato principale è il ricorso. Infatti, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione, al fine di addivenire ad un accordo con l’Ufficio in merito all’imposta dovuta. In caso di accordo, le sanzioni sono ridotte a un terzo. L’azione è subordinata al termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell’accertamento tributario.

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