Il contraddittorio preventivo tra Agenzia delle Entrate e contribuente sottoposto ad attività di accertamento è obbligatorio per alcune specifiche casistiche. In particolare, la Circolare n. 17/E del 22 giugno 2020 ha chiarito in quali casi ricorre l’obbligo di un contraddittorio preventivo. La conoscenza di queste casistiche è importante in quanto la mancata attivazione del contraddittorio preventivo può causare l’invalidità dell’atto, qualora il contribuente dimostri che l’osservanza di tale obbligo avrebbe potuto comportare un risultato diverso.
L’obiettivo è favorire un confronto anticipato con il contribuente, rendendo effettivo e garantendo la sua effettiva partecipazione al procedimento di accertamento. L’obbligo riguarda soltanto l’amministrazione finanziaria, pertanto, il contribuente può decidere se partecipare o meno al procedimento.
Indice degli Argomenti
Che cos’è il contraddittorio preventivo tra Amministrazione finanziaria e contribuente?
Il contraddittorio preventivo è un principio fondamentale del diritto tributario che consente al contribuente di partecipare attivamente al processo di accertamento fiscale. Questo principio è sancito dall’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 546/92.
In pratica, il contraddittorio preventivo significa che prima di emettere un avviso di accertamento, l’amministrazione fiscale deve informare il contribuente delle sue intenzioni e delle ragioni per le quali intende procedere all’accertamento. Il contribuente ha quindi l’opportunità di presentare le proprie argomentazioni e di fornire ulteriori documenti o prove a sostegno della sua posizione.
L’obiettivo del contraddittorio preventivo è di rendere il processo di accertamento fiscale più equo e trasparente, consentendo al contribuente di difendere i propri diritti e di contestare le conclusioni dell’amministrazione fiscale prima che venga presa una decisione finale.
È importante notare che il contraddittorio preventivo non è sempre obbligatorio. Esistono alcune eccezioni in cui l’amministrazione fiscale può procedere direttamente all’emissione dell’avviso di accertamento senza prima avviare un procedimento contraddittorio. Tuttavia, in molti casi, il contraddittorio preventivo è un passaggio importante del processo di accertamento fiscale.
In particolare, a prevedere l’obbligo di contraddittorio preventivo nell’ambito di un accertamento riguarda l’art. 5-ter del D.Lgs. n. 217/97 (introdotto dal D.L. n. 34/19). Questa disposizione concerne l’obbligo di contraddittorio preventivo nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione. In alcune casistiche specificatamente individuate la norma prevede l’obbligo di notificare al contribuente un invito (ex co. 1, art. 5 D.Lgs. n. 218/97) per l’avvio di un procedimento di accertamento con adesione. Questo prima di emettere un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto. Inoltre, è prevista una proroga “automatica” di 120 giorni del termine di decadenza per la notifica dell’atto impositivo, qualora tra la data di comparizione indicata nell’invito, obbligatorio o meno, ed il termine di decadenza dal potere di accertamento intercorrano meno di 90 giorni.
Quando sussiste l’obbligo del contraddittorio preventivo?
L’obbligo del contraddittorio preventivo, tramite invito a comparire riguarda, gli accertamenti relativi:
- Imposte sui redditi e relative addizionali;
- Contributi previdenziali;
- Ritenute;
- Imposte sostitutive;
- Imposta regionale sulle attività produttive;
- Per l’Imposta sul valore degli immobili all’estero;
- Imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero;
- Ed infine, imposta sul valore aggiunto.
Il mancato avvio del contraddittorio preventivo può comportare l’invalidità dell’atto, ma il contribuente deve dimostrare le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato, eccetto i casi di particolare urgenza o di fondato pericolo per la riscossione e quelli di “partecipazione del contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento“.
Cosa si intende per particolare urgenza e fondato pericolo?
Nei casi di particolare urgenza o di fondato pericolo per la riscossione è possibile emettere l’avviso di accertamento senza il preventivo obbligo di contraddittorio. L’Agenzia ha chiarito, che, per urgenza, deve essere inteso:
- Il pericolo derivante da reiterate violazioni che comportino l’obbligo di denuncia per reati tributari;
- Circostanza imprevedibile e sopravvenuta che impone una stretta tempistica per gli adempimenti.
Il fondato pericolo per la riscossione viene integrato nel momento in cui sussiste un fondato timore di perdere la garanzia del credito.
Infine, non sussiste l’obbligo del contraddittorio preventivo, nei casi di “partecipazione del contribuente prima dell’emissione di un avviso di accertamento”:
- Per gli studi di settore;
- Accertamenti induttivi ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto;
- Per gli accertamenti sintetici;
- Contestazione di fattispecie abusive.
Il contribuente è obbligato ad aderire all’invito?
Deve essere evidenziato che la partecipazione del contribuente al procedimento di contraddittorio non è obbligatoria (lo è soltanto per l’Amministrazione finanziaria). Pertanto, questo significa che la mancata risposta all’invito emesso dall’Ufficio, non è sanzionabile, ferma restando la possibilità per lo stesso di procedere alla notifica dell’avviso di accertamento sulla base delle informazioni a sua disposizione. Di fatto, la conseguenza della mancata adesione all’invito da parte del contribuente comporta l’impossibilità di avvalersi dell’istituto dell’accertamento con adesione.
Al contrario, la partecipazione al contraddittorio determina il fatto che gli elementi forniti e le ragioni emerse devono essere valutati compiutamente da parte dell’Ufficio. Detto questo, in caso di mancata adesione da parte del contribuente, l’Ufficio è chiamato a motivare l’avviso tenendo conto degli elementi prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
Casi di non obbligatorietà del contraddittorio preventivo
L’obbligo del contraddittorio preventivo comporta che, l’Agenzia delle Entrate, prima di emettere un avviso di accertamento, deve attivare, necessariamente il contraddittorio con il contribuente, a pena di invalidità dell’atto impositivo. Non sussiste l’obbligo di contraddittorio preventivo, quando al contribuente viene rilasciata copia di un processo verbale di chiusura delle attività e nei casi di notifica di un accertamento parziale.
L’Agenzia ha chiarito che, anche se non è obbligatorio, è opportuno che l’ufficio attivi il contraddittorio in queste ipotesi. Restano esclusi anche i casi di avvisi di accertamento o di rettifica parziale. L’accertamento parziale consente, sulla base alle informazioni risultanti dall’anagrafe tributaria e agli esiti dell’attività istruttoria di determinare la pretesa tributaria.
L’esito del contraddittorio con il contribuente diviene parte della motivazione dell’accertamento. Diversamente da quanto previsto per le imposte dirette, per l’IVA è prevista l’esclusione dell’invito obbligatorio solo con riferimento agli accertamenti parziali basati su elementi “certi e diretti”, che non presuppongono ricostruzioni induttive o il ricorso alle presunzioni.
Tabella di riepilogo
Punto Chiave | Dettagli |
---|---|
Obiettivo della Norma | Garantire la partecipazione effettiva del contribuente al procedimento di accertamento, definire il corretto perimetro della pretesa impositiva, prevenire la fase contenziosa con l’Erario. |
Limiti e Disapplicazione della Norma | Il contraddittorio preventivo non è obbligatorio se al contribuente è già stato notificato il processo verbale di constatazione, o in casi di particolare urgenza o di fondato pericolo per la riscossione. |
Applicazione della Motivazione Rafforzata | In caso di mancata adesione al contraddittorio preventivo, l’avviso di accertamento deve essere specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente durante il contraddittorio. |
Nuova Proroga dei Termini | Se tra la data di comparizione per il contraddittorio e quella di decadenza intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notifica dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni. |
Conclusioni
Il contraddittorio preventivo è un principio fondamentale del diritto tributario italiano che consente al contribuente di partecipare attivamente al processo di accertamento fiscale. Con l’introduzione della Circolare n. 17/E/2020, l’Agenzia delle Entrate ha rafforzato ulteriormente questo principio, introducendo nuove regole per i prossimi avvisi di accertamento.
L’obiettivo principale del contraddittorio preventivo è di garantire la partecipazione effettiva del contribuente al procedimento di accertamento, definire il corretto perimetro della pretesa impositiva e prevenire la fase contenziosa con l’Erario.
Tuttavia, ci sono alcune eccezioni in cui il contraddittorio preventivo non è obbligatorio. Ad esempio, se al contribuente è già stato notificato il processo verbale di constatazione, o in casi di particolare urgenza o di fondato pericolo per la riscossione, l’ufficio fiscale può notificare direttamente l’avviso di accertamento senza precederlo dall’invito al contraddittorio.
Inoltre, in caso di mancata adesione al contraddittorio preventivo, l’avviso di accertamento deve essere specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente durante il contraddittorio.
Infine, se tra la data di comparizione per il contraddittorio e quella di decadenza intercorrono meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notifica dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni.
In conclusione, il contraddittorio preventivo rappresenta un importante strumento di tutela per il contribuente, che consente una maggiore partecipazione al processo di accertamento fiscale e offre la possibilità di prevenire eventuali contenziosi con l’Erario. Tuttavia, è importante essere a conoscenza delle specifiche regole e eccezioni che regolano la sua applicazione.