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Differenza IVA tra sconti merce e cessione di omaggi

IVA nei rapporti con l'esteroDifferenza IVA tra sconti merce e cessione di omaggi

Il trattamento a fini IVA da riservare alle cessioni di beni a titolo di sconto, premio o abbuono, è disciplinato dall’art. 15, comma 1 n. 2) del DPR n. 633/72 il quale stabilisce che non concorre a formare la base imponibile:

“il valore normale dei beni ceduto a titolo di sconto, premio o abbuono, in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata”.

Con il presente approfondimento si vuole analizzare la differenza del trattamento IVA della cessione di beni, alternativamente trattati come sconto merce oppure come omaggi.

Anche se il confine tra le due fattispecie è molto labile, dal punto di vista sostanziale si tratta di due operazioni ben distinte, che hanno anche un’origine e uno scopo diverso. Per questo motivo occorre prestare la massima attenzione in relazione alle diverse modalità di compilazione della fattura di vendita per ciascuna fattispecie.

Sconto merce

Lo sconto merce è una pratica commerciale molto utilizzata che consente di effettuare sconti in natura, generalmente correlati ad acquisti rilevanti, al raggiungimento di una o più soglie, in base agli accordi sottoscritti tra il fornitore e il cliente.

A determinate condizioni così, le imprese, possono concedere a titolo di sconto prodotti alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. Gli sconti concessi sulle vendite di merci possono essere di diversi tipi, ma in generale, l’IVA viene calcolata sul prezzo scontato della merce. Ciò significa che se un venditore applica uno sconto su un prodotto, l’importo dell’IVA da versare si ridurrà proporzionalmente perché si basa sul prezzo finale di vendita al consumatore. Ad esempio, se un prodotto costa 100€ con IVA inclusa al 22% e viene venduto con uno sconto del 10%, l’IVA sarà calcolata sul prezzo scontato di 90€.

Trattamento IVA dello sconto merce in fattura

Per quanto riguarda il trattamento IVA, il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto non concorre alla formazione della base imponibile IVA (escluso art. 15), se si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • La cessione avviene sulla base di accordi già sottoscritti originariamente nel contratto di fornitura; è necessario che lo sconto sia stato concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto;
  • L’aliquota IVA, applicabile al bene ceduto a titolo di abbuono o sconto, non deve eccedere quella dei beni oggetto dell’operazione principale; è il caso in cui ad esempio a fronte della cessione di beni alimentari (con aliquota IVA 10%) viene ceduto a titolo di sconto merce un bene con aliquota IVA 22%.

Diversamente il trattamento IVA da applicare sarà quello naturale, assoggettando ad IVA con l’aliquota propria del prodotto ceduto.

Esempio di sconto merce in fattura: registrazioni contabili

Ipotizziamo una cessione di beni per il valore di 5.000 euro con sconto merce per 1.000 euro. Andiamo a vedere quali sono le registrazioni contabili che si possono avere nei due casi, di assoggettamento ad IVA (o meno) dello sconto merce.

CASO 1 – SCONTO ASSOGGETTATO A IVA  

Registrazione contabileDAREAVERE
CREDITI VS/CLIENTI5.100,00
MERCI C/VENDITA5.000,00
SCONTI C/VENDITA1.000,00
IVA DEBITO1.100,00
TOTALE6.100,006.100,00
Registrazione contabile sconto merce assoggettato ad IVA

CASO 2 – SCONTO NON ASSOGGETTATO A IVA  

Registrazione contabileDAREAVERE
CREDITI VS/CLIENTI4.880,00
MERCI C/VENDITA5.000,00
SCONTI C/VENDITA1.000,00
IVA DEBITO880,00
TOTALE5.880,005.880,00
Registrazione contabile sconto merce non assoggettato ad IVA


Nel primo caso avremo il calcolo dell’IVA sul totale della cessione, non ricorrendo i requisiti sopra indicati:
5.000 x 22%= 1.100, e quindi un totale crediti verso clienti per 5.100 (5.000 merce + 1.100 Iva – 1.000 sconto).

Nel secondo caso invece, ricorrendo i requisiti, l’IVA verrà calcolata unicamente sulla cessione non soggetta a sconto e quindi:
4.000 x 22%= 880, e quindi un totale crediti verso clienti per 4.880 (5.000 merce + 880 Iva – 1.000 sconto).

Fatturazione dello sconto merce

Nel caso di sconto merce deve essere indicato, nella fattura destinata al cliente, il valore normale del bene oggetto di cessione gratuita a titolo di sconto. In merito poi alle indicazioni da riportare in fattura l’art. 21 comma 2 lett. h) del DPR n. 633/72 richiede poi che la stessa debba contenere i “corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2.

Cessione gratuita di omaggi

A differenza degli sconti merce, la cessione di omaggi, è una attività volta a promuovere l’immagine della impresa. La cessione di beni in omaggio può riguardare beni che non rientrano nell’attività dell’impresa, beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa come anche omaggi ai dipendenti. Di seguito andiamo ad analizzare, per completezza, sia la fase di acquisto di omaggi, sia la successiva cessione a titolo gratuito.

La cessione gratuita di beni (omaggi) si gestisce diversamente. In linea generale, se un’azienda cede un bene gratuitamente (come omaggio), deve comunque calcolare l’IVA come se si trattasse di una vendita. Questo perché l’IVA è vista come un’imposta sul consumo, e il consumo del bene è avvenuto anche se il destinatario non ha pagato direttamente per esso. La base imponibile sarà il costo o il valore normale del bene ceduto. Tuttavia, ci sono eccezioni, come i campioni gratuiti di valore trascurabile o i regali di modesto valore dati per motivi promozionali, per i quali non può essere dovuta l’IVA.

Trattamento IVA della cessione gratuita di omaggi

Il trattamento IVA legato alla cessione gratuita di omaggi si differenzia in due casistiche legate al fatto che i beni oggetto di omaggio rientrino, o meno nell’attività caratteristica dell’impresa. Vediamo le due casistiche:

Beni che non rientrano nell’attività d’impresa

ACQUISTO – In fase di acquisto è possibile detrarre l’IVA nel solo caso in cui il valore unitario degli stessi non ecceda € 50,00; per gli acquisti il cui valore unitario ecceda € 50,00, l’IVA è invece indetraibile.

CESSIONE – La cessione di questa tipologia di omaggi è esclusa IVA ai sensi dell’articolo 2 comma 2 numero 4 del DPR n. 633/72.

Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa

ACQUISTO – L’acquisto effettuato a monte è da considerarsi detraibile ai fini IVA.

CESSIONE – L’operazione è soggetta ad IVA.

Omaggi ai dipendenti e trattamento IVA

Anche per gli omaggi ai dipendenti il trattamento IVA legato alla cessione gratuita di omaggi si differenzia in due casistiche legate al fatto che i beni oggetto di omaggio rientrino, o meno nell’attività caratteristica dell’impresa. Vediamo le due casistiche:

Beni che non rientrano nell’attività dell’impresa

ACQUISTO – In fase di acquisto l’IVA risulta indetraibile.

CESSIONE – L’operazione è esclusa IVA ai sensi dell’articolo 2 comma 2 numero 4 del DPR n. 633/72.

Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa

ACQUISTO – L’IVA in fase di acquisto degli stessi è da considerarsi detraibile.

CESSIONE – L’operazione è soggetta ad IVA.

Fatturazione degli omaggi

Nel caso specifico di omaggi di beni soggetti ad IVA, per i quali si decida di non addebitare la stessa mediante meccanismo di rivalsa si può alternativamente:

  • Emettere autofattura ogniqualvolta si effettui una cessione oppure autofattura cumulativa a fine mese con il totale delle cessioni di omaggi effettuate, distinte per ciascuna aliquota e con indicazione del valore normale dei beni;
  • Annotare le cessioni nel registro omaggi.

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