Gestire il credito d’imposta infrannuale richiede il monitoraggio preciso delle soglie monetarie e dei punteggi di affidabilità fiscale per ottimizzare la liquidità aziendale senza aggravi burocratici.
Il Modello IVA TR è l’istanza telematica utilizzata dai soggetti passivi per richiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione dell’eccedenza detraibile maturata nei primi tre trimestri dell’anno. Per il 2026, la presentazione deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, purché il credito superi la soglia minima di 2.582,28 euro.

Qual è l’importo del credito trimestrale?
Indice degli argomenti
- Chi deve presentare il modello TR?
- Presupposti per il rimborso e la compensazione trimestrale
- Soglie 2026 e obbligo del visto di conformità
- Termini di presentazione e scadenze 2026
- Modalità di compensazione tramite Modello F24
- Come correggere errori nel Modello TR già inviato
- Presentazione telematica del modello
- Composizione del modello TR
- Domande frequenti
Chi deve presentare il modello TR?
Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso nei seguenti casi:
| Art. 30, co. 2 DPR n. 633/72 | Fattispecie |
|---|---|
| Lett. a) | Soggetti IVA che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Il diritto al rimborso o all’utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%. Nel calcolo dell’aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni) che le cessioni di beni ammortizzabili e le spese generali devono essere comprese tra gli acquisti. Nel caso di contribuente che esercita più attività gestite con contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 633/72 è necessario fare riferimento alle operazioni effettuate nell’esercizio dell’attività prevalentemente esercitata e per la quale si è verificata la sussistenza del presupposto. |
| Lett. b) | Dai soggetti IVA che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del DPR n. 633/72), nonché le altre operazioni non imponibili indicate nel rigo TA30, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo. |
| Lett. c) | Dai soggetti IVA che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi, può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l’imposta afferente agli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre. |
| Lett. e) | Soggetti IVA non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del DPR n. 633/72) o che hanno nominato un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato. Questi soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza degli ulteriori presupposti dell’art. 30, comma 2, del DPR n. 633/72. |
| Lett. d) | Soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’art. 19, comma 3, lett. a-bis del DPR n. 633/72. |
Presupposti per il rimborso e la compensazione trimestrale
Il diritto all’utilizzo del credito IVA infrannuale sorge qualora il contribuente maturi, in uno dei primi tre trimestri solari, un’eccedenza d’imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro. Tale importo può essere alternativamente chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione orizzontale tramite modello F24 per il pagamento di altri tributi o contributi.
Requisiti soggettivi e fattispecie ammesse
L’accesso alla procedura è limitato esclusivamente ai soggetti passivi che soddisfano specifici parametri operativi previsti dall’articolo 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/72. Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, l’istanza è considerata ammissibile solo al ricorrere di determinate condizioni oggettive legate alla natura dell’attività o degli acquisti effettuati nel periodo di riferimento.
| Fattispecie di accesso | Requisito tecnico |
| Aliquota media | Operazioni attive con aliquota mediamente inferiore a quella degli acquisti; lo scarto deve superare il 10%. |
| Operazioni non imponibili | Effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni del trimestre. |
| Beni ammortizzabili | Acquisto di beni strumentali per un importo superiore ai due terzi del totale degli acquisti e importazioni imponibili. |
| Soggetti non residenti | Operatori non residenti identificati direttamente o tramite rappresentante fiscale in Italia. |
| Operazioni extra-UE | Servizi (lavorazioni, trasporti) resi a soggetti non stabiliti superiori al 50% del volume d’affari trimestrale. |
Soglie 2026 e obbligo del visto di conformità
L’apposizione del visto di conformità IVA sulla richiesta di compensazione periodica rappresenta il presidio di garanzia richiesto dall’Amministrazione finanziaria per validare la spettanza del credito oltre specifiche soglie dimensionali. Per l’annualità 2026, i limiti che determinano l’obbligo di certificazione del credito da parte di un professionista abilitato rimangono ancorati alle disposizioni dell’art. 10 del D.L. n. 78/2009. Tuttavia, l’efficacia della dichiarazione IVA trimestrale è subordinata al rispetto di parametri differenziati basati sull’affidabilità fiscale del contribuente.
Leggi anche: IVA trimestrale ed apposizione del visto.
Esoneri ISA e impatto del Concordato Preventivo Biennale
Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, i soggetti che dimostrano un elevato grado di affidabilità fiscale beneficiano di soglie di esonero incrementate per l’utilizzo dei crediti infrannuali. Una novità sostanziale per il 2026 riguarda l’estensione dei benefici premiali derivanti dall’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB). I contribuenti che hanno sottoscritto il patto con il fisco entro l’inizio dell’anno possono beneficiare dell’esonero dalla garanzia sui rimborsi per importi non superiori a 70.000 euro annui.
Tabella esoneri IVA 2026
| Utilizzo credito | Limite ordinario (visto) | Esonero ISA (grado 8 / 8,5*) | Esonero CPB o ISA (grado 9*) |
| Compensazione “orizzontale” | > 5.000 € | Fino a 50.000 € | Fino a 70.000 € |
| Istanza di rimborso | > 30.000 € | Fino a 50.000 € | Fino a 70.000 € |
*Il punteggio ISA per l’esonero 2026 si riferisce all’annualità 2024 o alla media semplice del biennio 2023-2024.
Termini di presentazione e scadenze 2026
La trasmissione del modulo per il credito d’imposta segue un calendario rigoroso, strutturato per allineare l’esigibilità del rimborso ai cicli di liquidazione periodica. Nella prassi dell’Amministrazione finanziaria, l’invio deve avvenire in via esclusivamente telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Qualora la scadenza ordinaria coincida con un sabato o un giorno festivo, il termine slitta automaticamente al primo giorno lavorativo utile.
Per pianificare correttamente l’invio telematico dell’istanza nel corso dell’anno, è fondamentale rispettare le seguenti finestre temporali:
| Periodo di riferimento | Scadenza fiscale |
| Primo Trimestre (Gennaio – Marzo) | 30 aprile 2026 |
| Secondo Trimestre (Aprile – Giugno) | 31 luglio 2026 |
| Terzo Trimestre (Luglio – Settembre) | 31 ottobre 2026 |
Per le eccedenze formatesi nel quarto trimestre solare, non è prevista l’opzione di inoltro infrannuale. Il contribuente dovrà far confluire tale saldo maturato direttamente all’interno della dichiarazione IVA annuale. Inoltre, in caso di esito negativo e scarto del file telematico, la ritrasmissione è considerata formalmente valida e tempestiva se effettuata entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della ricevuta che attesta il motivo del blocco.
Modalità di compensazione tramite Modello F24
L’utilizzo dell’eccedenza detraibile in compensazione orizzontale consente al contribuente di estinguere debiti relativi ad altri tributi, contributi e premi esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, come Fisconline o Entratel. Nella prassi dell’Amministrazione finanziaria, l’importo massimo annuo dei crediti utilizzabili in compensazione mediante F24 è stabilito a 2 milioni di euro.
Le tempistiche di fruizione e gli adempimenti operativi variano in base all’importo del credito emergente dall’istanza di rimborso infrannuale:
| Importo del Credito | Tempistica di Utilizzo | Requisiti |
| Fino a 5.000 euro | Dal giorno successivo alla presentazione. | Nessun obbligo di visto di conformità o firma alternativa. |
| Oltre 5.000 euro | A partire dal decimo giorno successivo alla presentazione dell’istanza. | Obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo. |
| Start-up Innovative | Dal giorno successivo alla presentazione (entro la soglia maggiorata). | Il limite di libero utilizzo è innalzato a 50.000 euro annui. |
Come correggere errori nel Modello TR già inviato
La rettifica del Modello IVA TR consiste nella facoltà riconosciuta al contribuente di modificare la scelta iniziale circa la destinazione del credito o di integrare requisiti formali, trasmettendo una nuova istanza telematica all’Amministrazione finanziaria.
Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, è espressamente consentito trasmettere una comunicazione correttiva o integrativa anche successivamente alla scadenza ordinaria prevista per la “correttiva nei termini”. Questa operazione di rettifica risulta ammissibile al massimo entro l’effettivo termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di riferimento. La condizione imprescindibile posta dall’Amministrazione è che l’eccedenza detraibile oggetto di variazione non sia stata nel frattempo già rimborsata dall’erario o materialmente utilizzata dal contribuente per saldare altri tributi in F24.
| Tipologia di variazione | Condizioni di ammissibilità |
| Da rimborso a compensazione | Possibile esclusivamente se l’Ufficio competente non ha ancora concluso l’istruttoria e non ha validato la disposizione di pagamento. |
| Da compensazione a rimborso | Consentita unicamente a patto che il credito in questione non sia già stato speso in compensazione. |
| Integrazione dati e requisiti | Aggiunta del visto di conformità o esonero garanzie. Non comporta sanzioni, salvo il caso in cui il credito sia stato precedentemente utilizzato in carenza di visto (sanzione del 30% del compensato). |
| Rinuncia all’istanza | Chi ha chiesto il rimborso senza apporre il visto può rinunciarvi inviando una comunicazione formale all’Ufficio. |
In ogni caso, qualsiasi mutamento riguardante la destinazione o l’utilizzo del credito infrannuale deve trovare esatta corrispondenza ed essere segnalato all’interno della successiva dichiarazione IVA annuale.
Hai commesso un errore nell’invio o hai bisogno di variare la destinazione del tuo credito infrannuale? Scopri la nostra guida di approfondimento su come correggere gli errori nel modello IVA TR in totale sicurezza.
Presentazione telematica del modello
Il modello può essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediari abilitati, esclusivamente in via telematica, utilizzando l’apposito servizio dell’Agenzia. La presentazione deve essere effettuata entro le scadenze previste dalla tabella precedente. Per quanto riguarda le istanze inviate entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, sono ritenute valide se ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione che attesta il motivo dello scarto.
Composizione del modello TR
Il modello TR è composto da un frontespizio e da una serie di quadri, ovvero i seguenti:
- Quadro TA, devono essere indicate le operazioni attive per le quali, nel periodo di riferimento, si è verificata l’esigibilità dell’imposta. Nello stesso quadro occorre indicare separatamente le operazioni soggette al reverse charge e quelle soggette allo split payment;
- Quadro TB, devono essere indicati gli acquisti e le importazioni imponibili registrati, per i quali, nel periodo di riferimento, è stata esercitata la detrazione;
- Quadro TC, deve essere indicata l’eccedenza detraibile relativa al trimestre di riferimento (non è ammesso il riporto del credito IVA da periodi precedenti);
- Quadro TD. Il quadro è composto a sua volta da 3 sezioni, in cui indicare, fra l’altro, la sussistenza dei presupposti per la richiesta effettuata, l’importo chiesto a rimborso o in compensazione e l’adempimento delle relative formalità (visto di conformità, sottoscrizione alternativa).
- Quadro TE, che è destinato agli enti e alle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo.
In particolare, la seconda sezione del quadro TD è destinata ad accogliere la scelta del soggetto in merito alla destinazione del credito IVA tra utilizzo in compensazione e richiesta di rimborso. In particolare, l’importo non deve essere superiore all’eccedenza di credito IVA complessiva calcolata con riferimento al periodo, che ha trovato indicazione nel quadro TC. Infatti, l’importo chiesto a rimborso o in compensazione deve tenere conto esclusivamente del credito maturato nel periodo.
Domande frequenti
Per evitare il blocco patrimoniale o la certificazione del professionista, serve un voto pari a otto (oppure otto virgola cinque di media biennale) per sbloccare cinquantamila euro. Con una valutazione pari a nove, il tetto massimo sale fino a settantamila euro.
Accettando la proposta fiscale dell’Agenzia prima dell’inizio del periodo, l’azienda ottiene un importante beneficio finanziario. Nello specifico, viene annullata la necessità di presentare fideiussioni per recuperare liquidità fino alla soglia limite di settantamila euro.
La normativa richiede che il saldo positivo maturato alla fine del periodo considerato superi obbligatoriamente i duemilacinquecentoottantadue euro e ventotto centesimi. Al di sotto di tale quota numerica, l’operatore non potrà avviare l’iter di recupero.