Prestazioni occasionali vietate per iscritti ad albi professionali

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L'Agenzia delle Entrate afferma il divieto di utilizzo della prestazione occasionale per gli iscritti ad albi o ruoli professionali. In sostanza, le Entrate in risposta ad un interpello di un medico che effettua guardie mediche: le prestazioni occasionali sono vietate, obbligo di operare solo con partita Iva.

Le prestazioni occasionali sono vietate per i professionisti iscritti ad albi o ruoli professionali. In linea generale, un professionista tenuto all’iscrizione ad un albo o ruolo professionale deve operare attraverso una partita IVA. Questa regola generale trova applicazione ad esempio per tutti gli albi professionali come ad esempio, gli avvocati, gli architetti, gli ingegneri, i commercialisti, i medici, etc.

A confermare questo principio generale sono gli stessi ordini professionali, ed anche un chiarimento arrivato dall’Agenzia delle Entrate, attraverso la Risoluzione n. 41 pubblicata il 15 luglio 2020. Nel documento di prassi le Entrate hanno fornito chiarimenti per quanto riguarda la posizione di un giovane medico. Questi era in procinto di effettuare delle sostituzioni in continuità assistenziale (le cosiddette attività di Guardia Medica). Il medico, sostanzialmente, chiedeva all’Amministrazione finanziaria una conferma sulla correttezza dell’inquadramento delle sue sostituzioni come mere attività occasionali.

Fino a questo momento a ribadire questo concetto ai professionisti iscritti ad albi professionali erano stati gli stessi ordini. Le disposizioni sono chiare, l’attività professionale è strettamente legata con l’apertura di una. L’esercizio con non si concilia con un’attività professionale.

Detto questo, vado ad analizzare la situazione in vigore e ad effettuare alcune riflessioni sul tema.

Attività occasionali vietate per iscritti ad albi professionali

Le prestazioni occasionali ex art. 2222 c.c. legate ad attività sporadiche e del tutto occasionali sono, spesso, diventate la soluzione ad ogni tipo di problema per molti piccoli professionisti spaventati dalla partita IVA. Tuttavia, i professionisti iscritti ad albi o ruoli professionali hanno una preclusione verso l’esercizio di questo tipo di attività. Sul punto è intervenuta a chiarire la posizione di prassi anche l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 41/E/20, secondo la quale:

Nessuna attività di un professionista iscritto ad un Albo può essere inquadrata come una prestazione occasionale

Quindi il divieto non riguarda soltanto medici, ma anche avvocati, notai, ingegneri, commercialisti, architetti, biologi, psicologi, etc. Tutti questi professionisti quando svolgono attività legate alla loro iscrizione all’Albo devono operare esclusivamente con partita IVA.

Attività scollegate all’iscrizione all’Albo esercitabili con prestazione occasionale

Come anticipato, tutte le attività, anche occasionali, ma legate all’iscrizione all’Albo del professionista devono essere gestite con partita IVA. Ne sono esempio, le seguenti:

  • L’attività di guardia medica dei medici;
  • L’attività di assistenza processuale per i legali;
  • Oppure, l’attività di assistenza ai progetti da parte di architetti o ingegneri.

Tutte queste attività hanno in comune il fatto di essere all’interno di ambiti per cui l’esercizio dell’attività è collegato all’iscrizione all’Albo professionale.

Indirettamente, questo significa che tali professionisti possono comunque operare con prestazioni occasionali. Tuttavia, l’utilizzo di questo strumento è relegato allo svolgimento di attività (naturalmente, purché occasionali e non abituali) totalmente slegate alle attività tipiche dell’appartenenza al proprio Albo professionale.

Un medico che, nel tempo libero, effettua attività di assistenza informatica, può gestire questo tipo di proventi con prestazione occasionale. Un avvocato che è appassionato di grafica e disegna fumetti, può gestire questa attività con prestazione occasionale. In questi casi, il compenso una tantum percepito non è legato all’appartenenza all’Albo professionale del lavoratore autonomo. Questo consente di gestire l’attività con prestazione occasionale.

Oltre a questo, deve essere tenuto presente che alcuni albi prevedono specifici casi in cui la prestazione occasionale è ammessa. Può essere il caso, ad esempio, quello dei giornalisti, dove questo tipo di attività è ammessa, rispettandone i requisiti.

La ratio dell’Agenzia delle Entrate

Il fatto che il professionista iscritto ad un Albo professionale debba esercitare la sua attività (e le attività collegate ad essa) con partita IVA è cosa nota. Sul tema ci sono giurisprudenza e dottrina con sentenze e articoli usciti nel corso degli ultimi anni. In particolare, la ratio del parere dell’Agenzia delle Entrate è da ricercare nelle seguenti norme:

  • Il TUIR, per quanto riguarda i redditi da lavoro autonomo;
  • Il DPR Iva, per quanto riguarda l’obbligo di emettere fattura per chi esercita arti o professioni abituali;
  • Sentenze della Corte di Cassazione;
  • Risposte del MEF sull’argomento.

Da tutte queste fonti appare chiaro il messaggio secondo cui vi è l’obbligo di emettere fattura per i redditi derivanti da tutte le prestazioni professionali da parte di soggetti iscritti all’Albo. Su questo punto la Risoluzione n. 41 riporta molto espressamente:

L’iscrizione all’Albo richiesta per poter esercitare l’attività risulta indicativa, infatti, della volontà del professionista di porre in essere una pluralità di atti coordinati e finalizzati all’esercizio della professione.

Questo significa che l’Agenzia delle Entrate non riconosce a tali attività il carattere dell’occasionalità (intesa come mancanza di abitualità) della prestazione.

La certificazione dei compensi dei professionisti

L’effetto della Risoluzione in commento dell’Agenzia delle Entrate è quello di mettere un punto sulla situazione dei compensi dei professionisti. Infatti, sicuramente gli uffici territoriali presteranno maggiore attenzione alla corretta certificazione dei compensi dei professionisti.

In quest’ottica attenzione a tutti i rapporti professionali relativi al passato che non sono stati inquadrati nel modo corretto (potrebbero essere soggetti a sanzione). Quello che devi tenere presente è che un lavoratore autonomo iscritto ad un Albo professionale può esercitare la sua attività con una delle seguenti modalità:

  • Un contratto di lavoro dipendente attraverso un’assunzione;
  • Un contratto di Collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co);
  • Una attività autonoma con partita Iva, con emissione di fattura.

Cosa fare se il professionista riceve una CU relativa a prestazione occasionale

Una considerazione importante che torna in auge con questo documento di prassi riguarda tutte quelle aziende ed enti (anche pubblici) che spesso si approfittano delle piccole attività professionali (magari giovani professionisti appena iscritti all’Albo) per strappare contratti a prezzi ridotti certificando la prestazione professionale con attività occasionale.

A certificare tutto questo ci sono le Certificazioni uniche rilasciate da questi enti ai professionisti. Questo tipo di operazione espone questi enti ad importanti sanzioni, ma soprattutto alla responsabilità per le sanzioni che potrebbero essere applicate ai professionisti che hanno lavorato per loro.

Tutto questo, molto spesso, avviene anche in relazione alla “paura” che molti giovani professionisti hanno nell’aprire una partita IVA, molto spesso ignorando i vantaggi del Regime forfettario. Basti pensare all’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto ed all’esenzione dall’applicazione dell’IVA, con una tassazione forfettaria al 5% (per i primi cinque anni).

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