Guida completa per privati che erogano prestiti a soggetti esteri: monitoraggio fiscale, tassazione degli interessi e differenze tra finanziamenti fruttiferi e infruttiferi.
Quando un residente fiscale in Italia eroga un finanziamento verso soggetti esteri – che si tratti di società , privati o familiari all’estero – scattano precisi obblighi dichiarativi legati al monitoraggio fiscale. Il quadro RW del modello Redditi diventa lo strumento attraverso cui segnalare questi crediti all’Agenzia delle Entrate, ma le modalità operative e le conseguenze fiscali variano significativamente a seconda che il prestito sia fruttifero o infruttifero.
Chi finanzia soggetti esteri deve dichiarare nel quadro RW l’ammontare del credito vantato al 31 dicembre, distinguendo tra prestiti produttivi di interessi e quelli gratuiti. L’IVAFE non si applica sui crediti, ma le sanzioni per omessa compilazione vanno dal 3% al 30% del valore non dichiarato.
Indice degli argomenti
Quando scatta l’obbligo di compilare il quadro RW
L’articolo 4 del D.L. n. 167/90 stabilisce che le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali residenti in Italia devono segnalare nel quadro RW tutti gli investimenti e le attività finanziarie estere suscettibili di produrre redditi imponibili. I finanziamenti erogati verso soggetti esteri rientrano pienamente in questa definizione, in quanto costituiscono contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti.
L’obbligo sorge indipendentemente dall’ammontare del finanziamento e dalla sua durata. Anche un prestito infruttifero di breve termine verso un familiare all’estero dev’essere indicato nel quadro RW, perché la norma sul monitoraggio fiscale ha finalità antielusive: vuole garantire trasparenza sugli investimenti effettuati dai residenti che, operando con soggetti non residenti, si collocano al di fuori del circuito degli intermediari finanziari. La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, con sentenza n. 508/9/14, ha confermato che anche i finanziamenti infruttiferi devono essere dichiarati, poiché la funzione della norma è monitorare le operazioni transfrontaliere indipendentemente dalla loro redditività effettiva.
Chi eroga il prestito assume la veste di finanziatore e deve valorizzare nel quadro RW l’ammontare del credito vantato al termine del periodo d’imposta. Se durante l’anno il finanziamento viene totalmente rimborsato, deve essere, comunque, indicato con il valore iniziale e finale, segnalando che alla data del 31 dicembre il credito risulta azzerato.
Conserva sempre la documentazione che prova l’erogazione del finanziamento (bonifici, contratti, quietanze) e l’eventuale piano di rimborso concordato. In caso di accertamento, questi documenti dimostrano la legittimità dell’operazione e facilitano la difesa in sede contenziosa.
Finanziamenti fruttiferi vs infruttiferi: le differenze operative
La distinzione fondamentale da comprendere riguarda il trattamento fiscale degli interessi. Un finanziamento fruttifero genera redditi di capitale imponibili in Italia, mentre quello infruttifero si limita a un obbligo di monitoraggio senza implicazioni reddituali dirette.
Finanziamento fruttifero
Quando il prestito prevede la corresponsione di interessi, il finanziatore percepisce redditi di capitale di fonte estera che devono essere dichiarati nel quadro RM del modello Redditi, con applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%. In alternativa, è possibile optare per la tassazione ordinaria IRPEF, facendo confluire gli interessi nel reddito complessivo, con la possibilità di utilizzare il credito per le imposte pagate all’estero.
Il principio della worldwide taxation – stabilito dall’articolo 3 del TUIR – impone che tutti i redditi dei residenti, ovunque prodotti, concorrano alla formazione del reddito complessivo. Gli interessi attivi maturati su finanziamenti verso soggetti esteri non fanno eccezione, anche se il debitore è una società o un privato localizzato in un altro Paese.
Finanziamento infruttifero
Il finanziamento infruttifero, invece, genera solo l’obbligo di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale. Non produce redditi imponibili per il finanziatore, quindi non deve essere compilato alcun quadro reddituale.
Questa distinzione ha importanti conseguenze pratiche: nel primo caso si devono gestire anche gli aspetti legati alla tassazione degli interessi e all’eventuale credito per imposte pagate all’estero (articolo 165 del TUIR), mentre nel secondo caso ci si limita alla mera segnalazione nel quadro RW barrando la casella che indica “bene infruttifero” nella colonna 18.
La Circolare n. 38/E del 2013 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano tra le attività estere di natura finanziaria tutti i contratti stipulati con controparti non residenti che possono astrattamente produrre reddito, includendo esplicitamente i finanziamenti. La prassi amministrativa raccomanda un approccio prudenziale: anche se un finanziamento è attualmente infruttifero, deve essere dichiarato nel quadro RW perché le pattuizioni contrattuali potrebbero mutare nel tempo, rendendolo produttivo di interessi.
Tabella di riepilogo
| Caratteristica | Finanziamento fruttifero | Finanziamento infruttifero |
| Quadro RW (monitoraggio) | Obbligatorio | Obbligatorio |
| Quadro RM | Sì (per gli interessi attivi) | No (non ci sono redditi) |
| IVAFE | Non dovuta | Non dovuta |
| Codice RW (col. 3) | 7 o 14 | 7 o 14 |
| Colonna 18 RW | Indicare “3” o “5” | Barrare casella infruttifero |
Come compilare correttamente il quadro RW
La compilazione del quadro RW richiede attenzione nella scelta del codice identificativo e nella valorizzazione del credito. Per i finanziamenti erogati a soggetti esteri si utilizza generalmente il codice 7 (“Contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti“) oppure il codice 14 (“Altre attività estere di natura finanziaria“). La scelta dipende dalla natura specifica del finanziamento: il codice 7 si adatta meglio ai prestiti formalizzati con contratto scritto, mentre il codice 14 può essere utilizzato per operazioni meno strutturate.
Nella colonna dedicata allo Stato estero deve essere indicato il codice del Paese in cui risiede il soggetto debitore. Questo dato è fondamentale perché determina l’applicabilità di eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni e, soprattutto, individua il regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa o infedele dichiarazione. I Paesi classificati come “black list” – quelli a fiscalità privilegiata individuati dal DM 4 maggio 1999 – comportano sanzioni raddoppiate rispetto agli altri Stati.
Il valore da indicare nel quadro RW è quello del credito vantato. Per un finanziamento erogato durante l’anno si indicherà zero nella colonna “valore iniziale” e l’ammontare complessivo del prestito nella colonna “valore finale“. Se il finanziamento era già in essere all’inizio dell’anno, entrambe le colonne riporteranno il capitale residuo rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre, al netto dei rimborsi eventualmente ricevuti. Gli interessi maturati ma non ancora incassati non devono essere sommati al capitale ai fini della valorizzazione nel quadro RW, perché costituiscono redditi di competenza che saranno tassati nel quadro RM quando percepiti.
Solo monitoraggio
La colonna 20 (“Solo monitoraggio“) deve essere sempre barrata quando si dichiara un finanziamento, perché l’IVAFE – l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere – non si applica ai crediti. Questo è un errore frequente: molti contribuenti ritengono erroneamente che su ogni voce del quadro RW sia dovuta l’IVAFE, ma in realtà questa imposta colpisce esclusivamente i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero, come stabilito dall’articolo 19 del D.L. n. 201/2011. I crediti derivanti da finanziamenti erogati non rientrano in queste categorie, quindi sono soggetti solo all’obbligo di monitoraggio.
Quando un finanziamento viene rimborsato in più rate durante l’anno, nel quadro RW si indica il capitale residuo al 31 dicembre. Se a fine anno il debito è stato estinto, va comunque compilato il quadro indicando nella colonna “giorni” il numero effettivo di giorni in cui il credito è esistito nel periodo d’imposta, valorizzando zero nella colonna “valore finale“.
Sanzioni per omessa compilazione del quadro RW
Il regime sanzionatorio per la mancata o infedele compilazione del quadro RW è tra i più severi del nostro ordinamento. L’articolo 5 del D.L. n. 167/90 prevede sanzioni amministrative dal 3% al 15% del valore delle attività non dichiarate se detenute in Stati white list, che raddoppiano dal 6% al 30% per attività localizzate in paradisi fiscali. Queste percentuali si applicano sul valore complessivo del finanziamento non dichiarato, moltiplicato per ciascun anno di omissione.
La sanzione ha natura autonoma rispetto a quelle relative all’omessa dichiarazione dei redditi. Questo significa che se un contribuente omette sia il quadro RW sia il quadro RM per gli interessi percepiti, subirà due distinte contestazioni: quella sul monitoraggio fiscale e quella sull’infedele dichiarazione dei redditi. La Cassazione, con ordinanza n. 6752/25, ha escluso l’applicabilità del cumulo giuridico tra queste sanzioni, trattandosi di violazioni eterogenee che puniscono condotte diverse.
Esiste però una significativa attenuazione per chi regolarizza tempestivamente la propria posizione. Se il quadro RW viene presentato entro 90 giorni dal termine ordinario – quindi entro il 29 gennaio per chi presenta il modello Redditi entro il 31 ottobre – si applica la sanzione fissa di 258 euro anziché quella proporzionale. Questa possibilità rappresenta un importante strumento di compliance per chi si accorge tardivamente dell’obbligo dichiarativo. La sanzione fissa si riduce ulteriormente con il ravvedimento operoso: a 28,67 euro se il versamento avviene entro i 90 giorni (riduzione a 1/9), oppure secondo le riduzioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 per ravvedimenti successivi.
Casi particolari: finanziamenti a familiari e tra privati
Quando il finanziamento viene erogato verso familiari emigrati all’estero o verso privati con cui esiste un rapporto personale, si pongono questioni specifiche. L’Amministrazione finanziaria presta particolare attenzione a queste operazioni per verificare che non nascondano trasferimenti patrimoniali gratuiti o operazioni elusive. È quindi fondamentale formalizzare adeguatamente il prestito, anche quando infruttifero, con un contratto scritto che specifichi capitale erogato, modalità di rimborso ed eventuali garanzie.
Per i finanziamenti infruttiferi tra privati collegati da vincoli familiari, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare l’esistenza stessa del credito, sostenendo che si tratti in realtà di una donazione indiretta non dichiarata. La difesa passa attraverso la prova documentale dell’effettiva volontà di restituzione e dell’esistenza del rapporto obbligatorio. Estratti conto che dimostrano l’avvenuto bonifico, scritture private con firme autenticate, piani di rimborso anche solo verbalmente concordati ma successivamente rispettati costituiscono elementi che rafforzano la posizione del contribuente.
Nei finanziamenti tra privati effettuati tramite piattaforme di peer-to-peer lending estere, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con risposta a interpello del 24 marzo 2022 che sussiste l’obbligo di compilare il quadro RW indipendentemente dalla nazionalità del beneficiario del finanziamento. Ciò che rileva è la detenzione di un conto presso l’istituto di pagamento estero che gestisce la piattaforma. Anche se il soggetto finanziato fosse italiano, il fatto di operare attraverso un intermediario non residente fa scattare gli obblighi di monitoraggio fiscale. Gli interessi percepiti tramite queste piattaforme vanno dichiarati se l’istituto estero non è autorizzato ad applicare ritenute.
Consulenza fiscale online
La gestione corretta dei finanziamenti verso soggetti esteri richiede attenzione sia nella fase di erogazione del prestito sia negli adempimenti dichiarativi annuali. Ogni situazione presenta caratteristiche specifiche che possono influenzare significativamente il trattamento fiscale: dalla qualificazione del finanziamento come fruttifero o infruttifero, alla corretta applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, fino alla gestione delle eventuali ritenute estere e al recupero del credito d’imposta.
Se hai erogato finanziamenti verso l’estero o stai valutando di farlo, è consigliabile confrontarti con un professionista che possa analizzare la tua situazione specifica. Un’attenta pianificazione preventiva consente di strutturare correttamente l’operazione, formalizzare adeguatamente il rapporto contrattuale e prevenire contestazioni future. In caso di omissioni pregresse, una regolarizzazione tempestiva tramite ravvedimento operoso permette di ridurre significativamente l’impatto sanzionatorio.
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Fonti
- Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
- Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19
- Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e 472
- Circolare Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013, n. 38/E
- Decreto Ministeriale 4 maggio 1999
- Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, sentenza 25 giugno 2014, n. 508/9/14
- Cassazione, ordinanza 6752/2025