Oggi trattiamo un argomento che per molti italiani può essere fonte di dubbio: si tratta di cosa accade fiscalmente nel caso di soldi regalati o donati. In questo contesto possono rientrare diverse situazioni: i soldi regalati da un genitore ad un figlio, oppure donati per motivazioni specifiche a soggetti terzi, come famigliari o amici.
Si tratta in molti casi di operazioni che avvengono tramite bonifico, o transazione bancaria, ma che possono anche avvenire tramite denaro in contante. Come interviene il fisco? E queste erogazioni vanno dichiarate se si procede a donare somme di denaro, o se si riceve? Inoltre, vi possono essere situazioni in cui viene corrisposto denaro verso soggetti residenti all’estero. Anche in questo caso occorre individuare quali sono gli aspetti fiscalmente rilevanti dell’operazione.
Se hai deciso di donare ai tuoi figli una parte dei tuoi risparmi per aiutarli ad affrontare qualche spesa straordinaria o per aiutarli nell’acquisto della casa, in questo articolo cerchiamo di rispondere a queste domande.
Indice degli Argomenti
Donazione di denaro: le diverse situazioni
L’articolo 769 c.c. disciplina la donazione come:
Art. 769 c.c. – Donazione |
---|
La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. |
Tra le forme più comuni di donazione c’è sicuramente quella in denaro, avente ad oggetto il trasferimento di somme da un soggetto all’altro per spirito di liberalità. Pensiamo al caso di un genitore che doni ai figli. La donazione può avere come destinatari anche a enti, associazioni, o soggetti terzi. Nel caso di soldi regalati a questi soggetti, è obbligatorio recarsi da un notaio che attesti l’effettiva donazione. In caso contrario si tratta di un passaggio di soldi non regolamentato in alcun modo, per cui può essere richiesta la restituzione.
Secondo quanto disposto dall’art. 782 c.c., la donazione deve essere fatta per atto pubblico dinanzi ad un notaio a pena di nullità con la necessaria presenza di due testimoni all’atto, i quali devono essere capaci di agire e non devono avere alcun interesse o vantaggio derivante dalla donazione. Tuttavia, l’art. 783 c.c. chiarisce che non è necessario l’atto pubblico se la donazione è di modico valore. Per capire se una donazione possa considerarsi di modico valore o meno occorre considerare le condizioni economiche del donante. Non essendoci un valore di riferimento previsto dalla legge è sempre importante valutare ogni situazione con l’ausilio di un notaio.
Le donazioni di modico valore
Che cosa significa “donazione di modico valore“? |
---|
Si tratta di quella donazione che ha ad oggetto un bene modesto, sia in base ad un parametro oggettivo (il valore economico del bene), che ad uno soggettivo (la consistenza del patrimonio del donante). |
La donazione in denaro si configura, spesso anche come donazione di modico valore, ovvero sono valide anche in assenza di atto pubblico. In ogni caso, occorre sempre rendere tracciabile e giustificato il trasferimento del denaro donato.
Le donazioni non costituiscono un reddito assoggettabile ad IRPEF. Pertanto non devono essere inserite nella dichiarazione dei redditi – 730 o Modello Redditi – (non rientrano nella categoria dei redditi diversi). Si consiglia comunque di effettuare le donazione di denaro con mezzi tracciabili per rendere giustificato il trasferimento del denaro donato.
Le donazioni di modico valore non necessitano dell’atto notarile e non sono tassabili. Le donazioni invece di non modico valore richiedono l’atto pubblico ossia la presenza del notaio e di due testimoni. Esse sono potenzialmente imponibili e, quindi, vanno dichiarate.
Imposta sulle donazioni: le aliquote
Quando siamo di fronte ad una donazione (non di modico valore), è necessario che la stessa venga effettuata attraverso atto notarile. Fiscalmente, è necessario verificare le disposizioni che riguardano l’imposta di donazione. Questa è determinata sulla base sia del valore della cosa donata che il grado di parentela. Di seguito una tabella che può riassumere efficacemente i criteri di calcolo:
Soggetti | Franchigia Euro | Aliquota |
---|---|---|
Coniuge e parenti in linea retta, genitori e i figli, anche naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati, gli affiliati e gli affiliati | 1.000.000 | 4% |
Fratelli e sorelle | 100.000 | 6% |
Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado | – | 6% |
Altri soggetti | – | 8% |
Persona portatrice di handicap | 1.500.000 | 4%, 6%, o 8% a seconda del legame di parentela |
Queste sono le indicazioni principali a cui fare riferimento quando si parla di soldi regalati da parenti stretti o non stretti, amici e estranei. Tuttavia, va ricordato un punto importante: secondo le attuali norme esiste un limite di denaro che si può donare in forma cartacea, ovvero in contante. Per approfondire: “Limite utilizzo denaro contante“. Nel momento in cui questo limite viene superato, si può incorrere in sanzioni.
Donazioni non soggette ad imposta
Abbiamo detto che vi sono alcuni casi in cui la donazione non necessita di obblighi fiscali legati alla tassazione. Si tratta delle seguenti fattispecie:
- Le donazioni di modico valore (sia che si tratti di denaro o di altri beni mobili), il modico valore della donazione viene determinato in base alle condizioni economiche del donante;
- Spese di mantenimento, educazione, abbigliamento, matrimonio;
- La donazioni di aziende o rami di aziende, quote sociali o azioni se fatte in favore dei figli o dei genitori o del coniuge. Per approfondire: “Donazione di azienda ai figli: vantaggi fiscali“;
- Veicoli iscritti al PRA.
Donazioni indirette
Che cosa sono le donazioni indirette? |
---|
Le donazioni indirette sono gli atti che producono gli effetti economici propri della donazione, pur non essendo donazioni sotto l’aspetto tecnico giuridico. |
La donazione indiretta ricorre quanto la donazione eseguita in favore del donatario al fine di dotare quest’ultimo della disponibilità economica necessaria ad acquistare un bene. Pensiamo a tutti quei casi un un soggetto paga un prezzo dovuto da un altro soggetto, come ad esempio nel caso di:
- Un padre che compra un appartamento al figlio, studente universitario, nella città universitaria;
- Un padre che paga un debito della figlia;
- Dei nonni che versamento una somma di denaro (di valore non modico) sul conto corrente del nipote.
Si ha infatti una “donazione indiretta” in tutti quei casi in cui si verifica un arricchimento del beneficiario in correlazione ad un connesso “impoverimento” del disponente (e cioè lo schema tipico della donazione “vera e propria”) senza che sia stipulata una donazione “formale”, vale a dire il contratto, necessariamente veicolato attraverso un atto pubblico notarile e ricevuto in presenza di due testimoni.
In tutti questi casi si verifica la donazione indiretta in quanto si giunge allo stesso effettivo della donazione (impoverimento del donante e arricchimento del beneficiario), non direttamente ma piuttosto attraverso un procedimento che porta allo stesso risultato. Invece di passare direttamente un bene, si arriva a far avere il bene al beneficiario facendone sostenere il costo al donante. In questo caso non vi sono più da rispettare le regole dell’atto pubblico, ma si applicano le disposizioni del codice civile.
Imposta di donazione per le donazioni indirette solo in caso di registrazione dell’atto o in sede di accertamento
Le donazioni indirette sono soggette a imposta di donazione solo se si verifica una delle seguenti casistiche:
- La registrazione volontaria della donazione: se le parti deciso di registrare la liberalità indiretta, devono essere applicate aliquote e franchigie ordinarie dell’imposta di donazione. La registrazione volontaria è una facoltà, a meno che la liberalità non emerga da atti soggetti a registrazione: in questo caso si rientra nell’obbligo previsto per gli atti soggetti a registrazione. Tuttavia, tali atti sono esenti da imposta ove collegati ad atti di trasferimento immobiliari soggetti a IVA o registro proporzionali (ex art. 1, co. 4-bis del D.Lgs. n. 346/90);
- L’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria: opzione prevista dall’art. 56-bis D.Lgs. n. 346/90. In questo caso l’assoggettamento ad imposta di donazione è possibile solo in presenza di alcuni requisiti (Cassazione n. 5802/23):
- L’accertamento della fattispecie (di incremento patrimoniale) deve emergere nel corso di un’attività di controllo nell’ambito dei procedimenti diretti all’accertamento di altri tributi (es. imposte dirette);
- La natura liberale dell’attribuzione deve risultare da esplicite dichiarazioni rese dal contribuente in tale contesto, da identificarsi nei fatti nel solo beneficiario della stessa;
- Devono essere superate le franchigie previste dall’art. 2 co. 49 del D.L. n. 262/06.
Solo nel caso in cui ci si trovi in una di queste due casistiche, che consentono l’accertamento della donazione indiretta, si ha l’applicazione dell’imposta di donazione. Ove l’applicazione dipende da accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, la tassazione avviene sempre con l’aliquota più elevata dell’8%. Questo, a prescindere dal rapporto di parentela del beneficiario, così da mantenere la funzione sanzionatoria contemplata dal legislatore. Questo significa che:
- In presenza di una registrazione volontaria della liberalità indiretta, essa sconta l’imposta di donazione con le aliquote (4%, 6% o 8%) e le franchigie ordinarie;
- In caso di accertamento della liberalità per effetto della dichiarazione resa dall’interessato nel corso dell’accertamento di altri tributi, si applica l’aliquota più alta dell’8%, al superamento delle franchigie.
Al di fuori di tali casi, le liberalità indirette informali, insomma, non sono imponibili.
La sentenza della Cassazione n. 7442/24, conferma questa impostazione, andando ad aggiungere ulteriori elementi:
- il termine interessato (ovvero il soggetto la cui “confessione” sulla provenienza liberale dell’attribuzione fa scattare l’accertamento) può essere riferito tanto al donante quanto al donatario;
- la confessione non può essere “considerata quale dies a quo per il decorso del termine prescrizionale”.
Le valutazioni da fare sulle donazioni indirette
Tutte le volte in cui si valuta l’effettuazione di una donazione indiretta occorre chiedersi se sia opportuno andare a formalizzare e registrare l’atto. Infatti, qualora la donazione avvenga sotto soglia e non vi sia alla base il passaggio di un bene per il quale è richiesta la forma scritta, la donazione indiretta non sconta imposta di donazione. Per le donazioni indirette o informali sopra soglia dell’imposta di donazione, andare immediatamente a registrare l’atto significa poter scontare un’aliquota di imposta di donazione ordinaria. Qualora, invece, si decida di non procedere alla registrazione se la donazione emerge in sede di accertamento l’Agenzia andrà ad applicare la maggiore aliquota dell’8% (a prescindere dal rapporto di parentela tra donante e beneficiario).
Soldi regalati: i controlli del fisco
L’Amministrazione finanziaria effettua periodicamente dei controlli stringenti, anche attraverso strumenti come il redditometro, per verificare che i guadagni siano effettivamente equilibrati con le uscite economiche, e per farlo può procedere attraverso strumenti che visualizzano direttamente il conto corrente del soggetto su cui viene fatto il controllo. Lo Stato è impegnato a questo proposito in una lotta all’evasione fiscale continua, poiché l’Italia risulta essere uno degli stati in cui questa dinamica è maggiormente presente. I controlli del fisco potrebbero scattare anche sui soldi regalati, se questi superano certi importi.
È sempre opportuno farsi assistere da un professionista quando si vuole trasferire beni o denaro, anche in famiglia. Il consiglio, è comunque, quello di rendere tracciabile l’operazione, indicandone opportuna causale. In questo modo il soggetto può dimostrare facilmente che il passaggio di denaro corrisponde ad una donazione o ad un regalo. Il metodo migliore è procedere con un bonifico bancario indicando la somma e la motivazione nella causale specifica. Infine il fisco potrebbe decidere di effettuare dei controlli non solamente dal soggetto che recepisce una somma in denaro in regalo, ma anche sul soggetto che decide di regalare il denaro.
Se il Fisco non trova corrispondenza tra la possibilità di erogare questo importo in regalo, rispetto alle somme dichiarate nella dichiarazione dei redditi, potrebbe procedere con ulteriori controlli e sanzioni.
Passaggio di beni in donazione: come funziona
Un altro discorso sono i beni donati a soggetti terzi: si tratta in questi casi non unicamente di denaro, ma anche di beni come immobili, veicoli e altri beni. In questi casi il soggetto interessato può accettare oppure rifiutare la donazione.
Le donazioni possono essere effettuate a titolo gratuito o attraverso vincoli specifici per la destinazione. Sulle donazioni viene applicata l’imposta, in base alla tabella vista prima, che si riferisce ai diversi casi in cui diversi soggetti possono donare un bene o del denaro a terzi.
Per approfondire l’argomento consigliamo la lettura di questo articolo. Tuttavia va ricordato che in tutti i casi esiste la possibilità di essere esonerati dagli obblighi fiscali nel momento in cui le donazioni sono considerate di importo modico. Si tratta per esempio di donazioni di basso importo. Per fare un esempio, le donazioni sono di modico valore se si tratta di qualche euro donato per un motivo specifico, anche attraverso un portale web.
Donazione verso soggetto residente all’estero
Oltre ai casi che abbiamo visto sino a questo momento vi è una ulteriore casistica che merita di essere analizzata con attenzione. Si tratta della donazione effettuata da parte di un soggetto residente (donante) nei confronti di soggetto residente all’estero (donatario). Caso classico è quello del genitore che decide di donare dei soldi al figlio/a residente all’estero. Si tratta di una casistica che, negli ultimi anni è diventata molto frequente, è che deve essere attenzionata. Nel caso, occorre valutare con attenzione i seguenti aspetti:
La territorialità dell’imposta sulle donazioni in Italia
L’art. 2 del D.Lgs. n. 346/90 prevede che l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti (dal donante residente), ancorché esistenti all’estero. Se alla data della donazione il donante non era residente nel territorio dello Stato l’imposta è dovuta solo limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. Di fatto, se il donante è un soggetto fiscalmente residente in Italia, anche se il denaro o i beni donati, si trovano all’estero, la donazione rimane soggetta all’imposta di donazione italiana. Questo significa che l’atto di donazione deve essere effettuato in Italia, e ivi registrato.
Quello che rileva, infatti, è esclusivamente la residenza fiscale del donante. Come visto sopra l’applicazione dell’imposta di donazione varia in relazione al grado di parentela esistente con il beneficiario ed in relazione alle franchigie previste. Nell’esempio proposto, quindi, il padre che dona del denaro al figlio residente all’estero è tenuto ad adempiere le formalità previste attraverso la formalizzazione di un atto notarile. In mancanza di esso potrebbero sorgere delle problematiche, oltre che fiscali italiane, anche per il beneficiario residente all’estero.
La presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni
Per il soggetto residente all’estero destinatario della donazione il rischio è che le autorità del Paese possano individuare redditi non dichiarati, anche in relazione ai criteri di collegamento previsti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore. Infatti, la differenza tra reddito dichiarato dal soggetto beneficiario della donazione e l’incremento del suo patrimonio potrebbero far pensare che tale soggetto abbia percepito reddito (anche di fonte estera) non dichiarati. Per questo motivo è importante valutare con attenzione ogni casistica. Soltanto la formalizzazione della donazione può far superare la presunzione di reddito non dichiarato.
Conclusioni e consulenza fiscale online
La donazioni di soldi tra parenti sono sicuramente un aspetto che, nel tempo, ha creato una particolare attenzione da parte dell’Amministrazione finanziaria. Questo, soprattutto in relazione alle donazioni indirette, le quali se effettuate in modo freddoloso possono avere conseguenze fiscali in caso di accertamento.
Analizzare la tua situazione personale è importante per essere consapevoli delle implicazioni fiscali e dei potenziali rischi coinvolti. In questo ambito collaboriamo con studi legali tributari che possono aiutarti a valutare ogni scenario individuando aspetto positivi e negativi. Inoltre, un professionista esperto può aiutarti a valutare i vantaggi e gli svantaggi di diverse opzioni. Se lo desideri contattaci attraverso il link seguente.