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Tassazione del reddito estero dei piloti di aereo

Fiscalità InternazionaleTassazione di redditi esteriTassazione del reddito estero dei piloti di aereo

Come avviene la tassazione dei piloti di aereo? Come devono essere tassati gli stipendi esteri percepiti da piloti fiscalmente residenti in Italia? Scopriamo il regime fiscale di tassazione dei piloti ai aereo, anche in virtù delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

I piloti di aereo dipendenti di aziende con sede fuori dai confini nazionali devono tenere presenti quali sono le regole che disciplinano la tassazione dei loro stipendi. Si tratta di situazioni molto diffuse nella pratica, infatti, sono tantissimi i piloti di aereo fiscalmente residenti in Italia che si trovano sotto contratto di compagnie aeree che hanno sede in Paesi esteri.

Gli aspetti legati alla pianificazione fiscale delle compagnie aeree ha portato ad avere compagnie aeree con sedi in Paesi diversi rispetto a quelli in cui operano stabilmente, spesso per motivazioni legate loro tax planning. Molte volte, in questi casi, sia per scarsa informazione che per negligenza i piloti di aereo non dichiarano correttamente il reddito percepito in Italia. Inoltre, occorre tenere presente che, negli ultimi anni, l’Agenzia delle Entrate ha inasprito molto i controlli nei confronti di questi lavoratori.

Se anche tu sei un pilota di aereo sono sicuro che sarai interessato a conoscere la normativa che disciplina la tassazione dei redditi che percepisci da parte di una compagnia aerea estera. Andiamo ad analizzare, quindi, tutti i dettagli, in questo articolo sulla tassazione degli stipendi di piloti di aereo, derivanti dal trasporto internazionale aereo. Se al termine di questa guida avrai altri dubbi potrai contattarmi per ricevere una consulenza fiscale legata alla tua situazione personale.

Lavoro dipendente svolto all’estero: le regole generali di tassazione

Per capire come avviene la tassazione dei redditi dei piloti di aereo e del personale di volo che lavora per una compagnie aeree estere è necessario partire dalla normativa nazionale. Si tratta dell’articolo 3 del DPR n 917/86 (TUIR), il quale prevede come regola generale che vengano assoggettati a tassazione in Italia tutti i redditi percepiti:

  • Sia quelli di fonte italiana, che
  • Tutti i redditi di fonte estera.

Questo principio, conosciuto come Worldwide Taxation, si applica a tutte le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia. Si tratta del principio di tassazione su base mondiale del reddito. Tuttavia, occorre esaminare anche le convenzioni contro le doppie imposizioni. Questo per verificare se, per i redditi prodotti all’estero dai piloti di aereo siano previste norme particolari. Sul punto è utile ricordare come in caso di doppia imponibilità del medesimo reddito, sia nello Stato estero di erogazione che in Italia, vi sono delle attenuanti.

In particolare, la normativa italiana permette di attenuare gli effetti negativi della doppia tassazione, prevedendo il cosiddetto meccanismo del credito d’imposta. L’applicazione di tale credito consente al contribuente italiano di scomputare dalle imposte italiane le imposte pagate all’estero (a titolo definitivo) sullo stesso reddito. In questo modo viene eliminato il problema della doppia imposizione giuridica del reddito. Inoltre, qualora sia operante una Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il paese nel quale viene prodotto il reddito, la norma contenuta nella Convenzione prevale su quella nazionale. Naturalmente, questo qualora la norma convenzionale sia più favorevole al contribuente.

Art. 15, par. 1 modello OCSE

In materia di redditi da lavoro dipendente, l’articolo 15 del Modello OCSE delle Convenzioni contro le Doppie Imposizioni prevede, al paragrafo 1, che:

…gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato (Italia) riceve in corrispettivo di un’attività dipendente, sono imponibili soltanto in detto Stato (Italia), a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato (prendiamo ad esempio la Germania). Se l’attività è quivi svolta (Germania), le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in questo altro Stato (Germania)

La regola generale, quindi, è che il reddito da lavoro dipendente è tassato (soltanto) nel paese di residenza (Italia). Questo a meno che non sia prodotto nello stato estero (Germania), nel quale caso viene tassato (anche) in quest’ultimo stato (Germania). A questo proposito, la locuzione “anche”, ancorché non espressamente indicata nel testo della Convenzione si desume dai principi di interpretazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni contenuti nel commentario al modello OCSE. Ed anche dalla circostanza che, mancando la locuzione “soltanto”, i redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero non sono tassati esclusivamente nello Stato estero (Germania) ma anche nello Stato di residenza del contribuente (Italia).

Tale conclusione, peraltro, è coerente con la normativa interna. Norma in base alla quale la tassazione nello Stato in cui è svolta l’attività di lavoro (Germania) non preclude l’eventuale tassazione nello Stato di residenza (Italia) del dipendente. Vedi articoli 3 e 51 del DPR n 917/86.

Art. 15, par. 2 modello OCSE

L’articolo 15 del Modello OCSE prosegue poi, al paragrafo 2, affermando che:

nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato (Italia) riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato (Germania) sono imponibili soltanto nel primo Stato (Italia) se:
Il beneficiario soggiorna nell’altro Stato (Germania) per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e
Le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato (Germania), e
L’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato (Germania).”

Nello specifico, il comma 2 dell’articolo 15 della Convenzione intende evitare la doppia tassazione. Questo in tutti quei casi in cui l’attività di lavoro dipendente prestata all’estero dal contribuente italiano ha natura transitoria. In questo senso, infatti, la Convenzione esclude espressamente la tassazione nello stato estero (Germania), per effettuare la tassazione esclusivamente nello Stato di residenza fiscale del lavoratore (Italia). Aspetto valido in tutti quei casi in cui il contribuente italiano, pur lavorando nello stato estero (Germania), vi soggiorna per meno di 183 giorni nell’anno solare. Ed inoltre non ha, come datore di lavoro, un’impresa (tedesca) residente in quello stato.

Art. 15, par. 3 modello OCSE – Lavoro svolto a bordo di aeromobili in traffico internazionale

L’esenzione prevista dal paragrafo 2 dell’articolo 15 del modello OCSE si potrebbe prestare, tuttavia, a facili elusioni nel caso di attività da lavoro dipendente prestate da piloti di aereo. Questo a motivo delle particolari modalità di esercizio dell’attività prestata. Considerato il tempo passato in volo, infatti, è facile eludere il tetto dei 183 giorni. Analogamente, il reddito potrebbe venir fittiziamente pagato da una società residente in uno stato diverso da quello in cui il dipendente ha la propria base operativa.

A tal fine, all’articolo 15 del Modello OCSE è stato inserito il paragrafo 3 che, superando il paragrafo 2, affronta in maniera specifica la questione:

“Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo (…) di aeromobili (…) utilizzati in traffico internazionale, sono imponibili nello Stato nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa (Germania)”.

Per “traffico internazionale” si intende: “qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o aeromobile da parte di un’impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno degli Stati, ad eccezione del caso in cui la nave o l’aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell’altro Stato“.

Ad un primo esame, l’interpretazione della norma potrebbe non essere agevole. Anzi, più di un commentatore ha letto il paragrafo 3 nel senso di escludere a tassazione in Italia i redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero (Germania) da un contribuente Italiano che lavora per una compagnia straniera (tedesca).

L’interpretazione corretta della norma, invece, appare più restrittiva. Poiché, infatti, la parte finale del paragrafo 3, è strutturata in maniera del tutto identica a quella del paragrafo 1 del medesimo articolo 15, le medesime conclusioni a cui si è giunti per il paragrafo 1 valgono anche per il paragrafo 3. In particolare, questo significa che, mancando nel paragrafo 3 la locuzione “soltanto” vale quanto detto sopra.

Tuttavia, questo è quanto afferma il modello di convenzione OCSE, ma più in dettaglio occorre verificare cosa prevedono le singole convenzioni contro le doppie imposizioni.

Posizione dell’Amministrazione finanziaria

Sul punto anche la risposta ad interpello n. 150 del 27 maggio 2020. Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate un pilota di aereo che lavora per una compagnia UK (sede legale) e sede operativa in Portogallo. In questo caso, secondo l’Agenzia delle Entrate il pilota (residente fiscalmente in Italia) è tenuto ad una doppia tassazione del reddito tra UK (sede della direzione effettiva dell’impresa) e l’Italia. L’Agenzia giunge a questa conclusione analizzando la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito. Tuttavia, occorre sempre prestare attenzione, in questi casi, alle peculiarità che alcune convenzioni stipulate con l’Italia presentano. In particolare, le casistiche principali che si possono presentare sono le seguenti:

  • Paesi con convenzione che prevede la tassazione del reddito nel Paese di residenza della compagnia aerea;
  • Paesi con convenzione che prevede la tassazione del reddito esclusivamente nel Paese di residenza del lavoratore.

Paesi con convenzione che prevedono tassazione nel Paese di residenza della compagnia

Sono sicuro che arrivato a questo punto sei curioso di sapere se ci sono e quali sono i Paesi che hanno una convenzione con l’Italia che prevede la sola tassazione del reddito nel Paese estero. Mi riferisco a convenzioni contro le doppie imposizioni che includono la locuzione “soltanto” nel paragrafo 3 della convenzione, in riferimento ai piloti di aereo. Di seguito proponiamo i paesi che hanno convenzioni di questo tipo.

Paese in convenzioneCriterio di collegamento del reddito: esclusivamente sede della direzione effettiva della compagnia
Emirati Arabi UnitiTassazione esclusiva nello Stato di direzione effettiva della compagnia aerea. Principio estensibile agli impiegati di imprese di trasporto aereo di uno Stato contraente che svolgono attività nell’altro Stato Contraente.
Corea del SudTassazione esclusiva nello Stato di residenza della compagnia.
Hong KongTassazione esclusiva nello Stato di residenza della compagnia.
SingaporeTassazione esclusiva nello Stato di residenza della compagnia.
LituaniaTassazione esclusiva nello Stato di residenza della compagnia.

Questo significa che un contratto con uno di questi paesi, per svolgimento di attività in traffico internazionale (potendolo dimostrare) consente la tassazione del reddito nel solo Paese ove è ubicata la sede effettiva della compagnia aerea. Quindi il pilota residente in Italia che ha compagnia residente in uno di questi paesi è chiamato a dichiarare in Italia i soli redditi derivanti dai voli interni nazionali, mentre saranno esclusi da tassazione i redditi dei voli internazionali.

Tuttavia, nella pratica si tratta di situazioni ove gli accertamenti fiscali sono frequenti, legati al fatto che potrebbero esservi incongruenze tra redditi dichiarati e patrimoni detenuti all’estero oggetto di monitoraggio fiscale in Italia. Per questo motivo è consigliabile prestare la dovuta attenzione anche a questa fattispecie.

Paesi con convenzione che prevedono tassazione del reddito esclusivamente nel Paese di residenza del personale

Vi sono, inoltre, alcune convenzioni che si discostano da quanto detto sinora. L’esempio è la convenzione tra Italia ed Olanda. Questa attribuisce il diritto di tassazione esclusiva nel Paese della residenza del dipendente. Quindi, il dipendente residente in Italia, è soggetto a tassazione solo in Italia in relazione ai redditi percepiti per attività svolta in traffico internazionale alle dipendenze della compagnia olandese. Di seguito proponiamo i paesi che hanno convenzioni di questo tipo.

Paese in convenzioneCriterio di collegamento del reddito: residenza fiscale della persona
OlandaTassazione esclusiva in Italia (Stato di residenza della persona).
AustraliaTassazione esclusiva in Italia (Stato di residenza della persona).

Paesi con convenzione che prevede tassazione concorrente del reddito

Di seguito proponiamo l’elenco dei Paesi in convenzione con l’Italia che prevedono la tassazione concorrente del reddito percepito da piloti di aereo.

Paese in convenzione Criterio di collegamento del reddito: concorrente tra residenza e stato di direzione della compagnia
FranciaTassazione concorrente in Italia e in Francia (Stato di direzione effettiva della compagnia).
GermaniaTassazione concorrente in Italia e in Germania (Stato di direzione effettiva della compagnia).
SvizzeraTassazione concorrente in Italia e in Svizzera (Stato di direzione effettiva della compagnia).
SpagnaTassazione concorrente in Italia e in Spagna (Stato di direzione effettiva della compagnia).
MaltaTassazione concorrente in Italia ed a Malta (Stato di direzione effettiva della compagnia).
IrlandaTassazione concorrente in Italia e in Irlanda (Stato di direzione effettiva della compagnia).
Regno UnitoTassazione concorrente in Italia e nel Regno Unito (Stato di direzione effettiva della compagnia).
TurchiaTassazione concorrente in Italia e in Turchia (Stato di residenza della compagnia).
Stati UnitiTassazione concorrente in Italia e negli Stati Uniti (Stato di residenza della compagnia).
BrasileTassazione concorrente in Italia e in Brasile (Stato di direzione effettiva della compagnia).
QatarTassazione concorrente in Italia e in Qatar (Stato di direzione effettiva della compagnia).
CinaTassazione concorrente in Italia e in Cina (Stato in cui è situata la sede centrale o la sede della direzione effettiva dell’impresa).
GiapponeTassazione concorrente in Italia e in Giappone (Stato di residenza della compagnia).
India Tassazione concorrente in Italia e in India (Stato di direzione effettiva della compagnia).

La modalità di tassazione del reddito di piloti e personale di volo, assunti all’estero

In assenza di indicazioni specifiche, si può solo ricordare che le prestazioni in questione rientrano pur sempre nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente. Per questa categoria di reddito le regole OCSE (Commentario all’art. 15, paragrafo 8.14) sostengono che il datore di lavoro può non essere quello “apparente”. Deve, infatti, individuarsi un datore di lavoro effettivo individuabile in base a fattori quali il potere direzionale di:

  • Selezione del personale;
  • Applicazione di sanzioni disciplinari;
  • Fissare turni di lavoro, ferie, riposi ecc.

La regola generale è quella connessa alla tassazione effettiva del reddito estero, al netto dei contributi previdenziali obbligatori (ex art. 51 del TUIR). Questo, tutte le volte in cui:

  • La Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile indichi tassazione esclusiva in Italia, o tassazione concorrente con l’altro Stato estero;
  • Quando non vi sia una Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.

In particolare, la tassazione del reddito estero del pilota può avvenire seguendo le indicazioni dei commi da 1 a 8 dello stesso art. 51. Sul punto, il co. 6 fa riferimento a “maggiorazioni di retribuzione spettanti per attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, le indennità […] di volo1 previste dalla legge o dai contratti collettivi […] concorrono alla formazione del reddito al 50%“. In questo caso occorre domandarsi se tale previsione di favore possa applicarsi anche in caso di contratti esteri. Dal tenore della norma, che rimanda ad indennità previste dalla norma nazionale o contratti collettivi, sembra difficilmente applicabile a contratti esteri, se non andando per analogia. Tuttavia, sul punto, siamo in mancanza di chiarimenti di prassi, pertanto occorre prestare attenzione ai rischi possibili.

Indennità di volo legate al servizio di volo effettivo

Sul tema della tassazione parziale delle indennità di volo è da segnalare la posizione delle Cassazione, sentenza n. 6680 del 6 marzo 2023. Il principio di diritto enunciato è quello secondo cui la ridotta tassabilità dell’indennità di volo può essere giustificata solo quando il lavoratore svolge servizio di volo effettivo. Se l’erogazione è scollegata dal servizio a bordo viene meno la ragione giuridica dell’esenzione e la somma diventa tassabile come retribuzione. L’art. 51, co. 6 del TUIR secondo la Corte è norma di carattere “correttivo e integrativo“. Pertanto si giustifica solo per la particolarità del lavoro svolto a bordo di un aereo, e non può essere estesa oltre la previsione della norma (Cass. 01/07/2004, n. 12059). Tale posizione appare, se non altro, in linea con la prassi, vedasi la Risoluzione n. 11/E/08).

Il divieto di applicazione delle retribuzioni convenzionali

Per quanto riguarda le retribuzioni convenzionali occorre, nelle valutazioni, tenere presente quanto disposto dall’art. 5, co. 5 del D.L. n. 317/87, secondo il quale dalle pubblicazioni delle Tabelle ministeriali per le quali è applicabile la retribuzione convenzionale, non sono compresi: “i lavoratori marittimi italiani, imbarcati su navi battenti bandiera estera e il personale di volo alle dipendente di datore di lavoro italiani o esteri“. Questa interpretazione appare in una risposta ad interpello (non pubblicata) dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, tale posizione deve essere tenuta in considerazione anche in relazione alla notevole attività di accertamento svolta, negli ultimi anni, dall’Agenzia delle Entrate proprio sulla posizione dei piloti di aereo con contratti di lavoro esteri.

Credito per le imposte assolte all’estero

Per evitare la doppia imposizione, il contribuente italiano potrà poi dedurre dalle imposte liquidate in Italia (calcolate sulla base del proprio “reddito mondiale”), l’imposta pagata in Germania. Ovviamente, l’assoggettamento sia in Italia che all’estero sussiste solo nel caso in cui il lavoratore continui a mantenere il proprio status di contribuente italiano. Può, infatti, accadere che, per effetto del lavoro prestato all’estero, il soggetto italiano finisca con il perdere la residenza (fiscale) italiana. Trasferendo all’estero, oltre che la residenza anagrafica, anche il centro dei propri interessi e affari. Non è infrequente, infatti, il caso in cui il lavoratore chiamato a lavorare all’estero si trovi a spostare nel paese ove presta l’attività lavorativa:

  • Sia la residenza anagrafica (per ovvie ragioni logistiche);
  • Che il centro dei propri interessi e affari, che possiamo sintetizzare come, abitazione, famiglia, utenze e investimenti che andrebbero così a sommarsi al fatto di avere, nello stato estero, il proprio datore di lavoro.

In tale situazione è legittimo interrogarsi se il la persona fisica continui a mantenere il proprio status di soggetto fiscalmente residente in Italia. Oppure, se non gli convenga, invece, predisporre un trasferimento della residenza fiscale nel nuovo stato estero.

Criteri per individuare la residenza fiscale dei piloti di aereo

Tra i diversi elementi utili a comprovare l’effettivo trasferimento all’estero della residenza e del domicilio vi sono:

  • La sussistenza della dimora abituale nel paese estero, sia personale che dell’eventuale nucleo familiare;
  • Lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo, stipulato nello stesso Paese estero. Ovvero l’esercizio di una qualunque attività economica con carattere di stabilità;
  • La stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali, adeguati ai bisogni abitativi nel paese d’immigrazione;
  • Fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono e di altri canoni tariffari pagati nel Paese estero;
  • L’assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società, ecc.;
  • La mancanza in Italia di significativi e duraturi rapporti di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo.

Nel caso in cui, attraverso la normativa interna non si riesca  a chiarire lo Stato di residenza di un soggetto, l’articolo 4 del Modello OCSE prevede le c.d. tie-breaker rules. Ovvero un elenco di test che applicati in successione progressiva consentono di stabilire in quale Stato il contribuente debba considerarsi residente.


Lo scambio automatico di informazioni internazionale in ambito fiscale e finanziario

Attraverso l’implementazione di accordi sovranazionali ed accordi bilaterali sullo scambio di informazioni economiche e fiscali le cose stanno cambiando. Dopo anni in cui i piloti di aereo fiscalmente residenti erano liberi di non dichiarare i loro redditi nel nostro Paese, adesso le cose stanno cambiando. Grazie a questo tipo di accordi l’Agenzia delle Entrate è in grado di rintracciare e sottoporre a tassazione gli stipendi esteri dei piloti di aereo fiscalmente residenti in Italia. In particolare, si deve fare riferimento all’articolo 31 del DPR n. 600/73. Secondo il quale:

“L’amministrazione finanziaria prevede lo scambio, con le autorità competenti di altri Stati membri dell’Unione Europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte di qualsiasi tipo”

Nei confronti, invece, di Paesi non UE lo scambio di informazioni è assicurato in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni. Convenzioni che autorizzano l’Italia a richiedere agli stati membri contraenti le informazioni necessarie per recuperare a tassazione i redditi dei propri contribuenti.


Sanzioni in caso di violazione

In conclusione, appare opportuno ricordare anche le sanzioni legate alla mancata tassazione del reddito estero in Italia. Questo in quanto le conseguenze che ci possono essere in caso di accertamento di redditi non dichiarati in Italia da parte di piloti di aereo possono essere piuttosto gravose.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, non si limita a recuperare la sola imposta evasa, ma applica anche le relative sanzioni. Si tratta principalmente di sanzioni amministrative, che però, nei casi più gravi possono anche tramutarsi in sanzioni penali.

Le sanzioni amministrative applicabili sono del 70% della maggiore imposta dovuta e non versata in caso di dichiarazione infedele. Sanzione che aumenta del 120% della maggiore imposta dovuta e non versata in caso di dichiarazione omessa. Sanzioni che devono essere raddoppiate se si tratta di redditi percepiti in paradisi fiscali.

Accanto a questo deve tenersi presente il monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie estere. Si tratta della disciplina che prevede l’indicazione nel quadro RW del modello Redditi PF di attività patrimoniali e finanziarie estere. In questo caso le sanzioni applicabili variano dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato. Sanzione che raddoppia dal 6% al 30% in caso di attività detenute in paradisi fiscali.

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni penali, il rischio è quello di una reclusione da un anno e sei mesi e quattro anni. Questo nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con imposta evasa superiore ad euro 50.000.

Chiarimenti di prassi

Risposta ad interpello n. 75/E/2023

Con il documento di prassi in commento l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un pilota residente in Ungheria, dipendente di una società estera con stabile organizzazione in Italia. La stabile organizzazione italiana, in qualità di sostituto di imposta ha applicato tassazione sui proventi percepiti dal pilota per attività svolta in voli internazionali.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il riferimento per i criteri di collegamento del reddito è dato dall’art. 15, par. 3 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Ungheria. Tale disposizione prevede la tassazione esclusiva nello Stato di direzione effettiva della compagnia per le remunerazioni percepite nel contesto del traffico internazionale a bordo di aeromobili.

In caso di direzione effettiva della compagnia in Ungheria, la tassazione deve essere esclusiva in tale tato. Nel caso, in cui, invece, la sede di direzione effettiva risulti essere né in Italia né in Ungheria, troverebbero applicazione le regole ordinarie previste dai paragrafi 1 e 2 dell’art. 15 per la tassazione dei redditi da lavoro dipendente. Il paragrafo 1, prevede la tassazione concorrente per i casi in cui lo Stato di residenza e di svolgimento dell’attività non coincidano. Il paragrafo 2, invece, prevede la tassazione esclusiva nello Stato di residenza al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • Il beneficiario del reddito soggiorna nello Stato della fonte per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato;
  • Le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro non residente nello Stato della fonte;
  • L’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nello Stato della fonte.

In caso di tassazione concorrente, nella dichiarazione italiana devono essere inclusi sia i redditi derivanti da voli interni, sia la quota parte dei redditi, derivanti dai voli internazionali, relativa alla frazione di tali voli svolta nello spazio aereo italiano. Di rilievo è il principio, di largo utilizzo in altri ordinamenti, per cui per individuare la quota di prestazione lavorativa effettuata in Italia occorre fare riferimento alle ore in cui la prestazione è svolta nel territorio italiano, incluso lo spazio aereo italiano.

Risposta ad interpello n. 78/E/2023

La risposta ad interpello in commento riguarda il caso di un pilota residente in Olanda in cui reddito è stato assoggettato a tassazione in Italia da parte della compagnia aerea estera avente stabile organizzazione in Italia. Questa, in qualità di sostituto di imposta, ha applicato le ritenute fiscali sul reddito percepito legato all’effettuazione di voli internazionali da parte del pilota non residente.

Secondo l’Agenzia, sulla base della normativa interna, i lavoratori non residenti devono seguire le disposizioni dell’art. 23, co. 1), lett. c) del TUIR per individuare il criterio di territorialità applicabile, dato dal luogo di produzione del reddito. Per quanto riguarda, invece, la normativa internazionale, il riferimento è dato dall’art. 15, par. 3 della Convenzione tra Italia e Olanda, la quale prevede tassazione esclusiva del reddito nello Stato di residenza della persona per i redditi percepiti per lo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente svolta a bordo di aeromobili utilizzati in traffico internazionale. In relazione a questo aspetto, secondo quanto precisato dal Commentario del modello OCSE, relativa all’articolo 15, par. 3 (§ 9.2), nel caso in cui il lavoro dipendente sia esercitato da un residente di uno Stato a bordo di un aeromobile utilizzato unicamente all’interno dell’altro Stato, tale disposizione non può trovare applicazione.

Stante questa situazione, l’Agenzia ha indicato che i redditi percepiti dal pilota residente in Olanda negli anni di svolgimento dell’attività lavorativa a bordo di aeromobili in traffico internazionale, per conto della compagnia estera, nel presupposto che la stessa abbia la sede di direzione effettiva nei Paesi Bassi, sono assoggettati a tassazione esclusiva in Olanda. Questo, in quanto Stato di residenza della persona, in applicazione del citato art. 15 paragrafo 3. In questo caso, quindi, il pilota ha quindi diritto, precisa ancora l’Agenzia, al rimborso delle ritenute indebitamente operate in Italia, presentando istanza di rimborso, ex art. 38 del DPR n. 602/73, al Centro operativo di Pescara.

Giurisprudenza

Cassazione: sentenza n. 22585 del 9 agosto 2024

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 agosto 2024 n. 22585, ha riconosciuto la non imponibilità in Italia dei compensi percepiti da un pilota italiano per l’attività svolta negli Emirati Arabi Uniti. Il caso riguardava un istruttore dell’Aeronautica Militare che, dopo aver pagato le imposte in Italia, aveva richiesto il rimborso sulla base della Convenzione contro la doppia imposizione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. L’Agenzia delle Entrate aveva respinto la richiesta, sostenendo che, poiché negli Emirati non esiste una tassazione sui redditi delle persone fisiche, l’esenzione in Italia avrebbe generato una doppia non imposizione, contraria allo scopo della Convenzione.

Sia il giudice di primo grado che quello d’appello avevano confermato il rigetto, ritenendo che il reddito dovesse essere tassato in Italia. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ribaltato questa interpretazione, chiarendo che la Convenzione attribuisce agli Emirati il potere esclusivo di tassazione, senza imporre alcun obbligo affinché il reddito sia effettivamente tassato in quel Paese. Il principio della doppia imposizione viene risolto attraverso il riconoscimento della potestà fiscale di uno solo degli Stati coinvolti, indipendentemente dalla presenza o meno di un sistema impositivo locale.

Di conseguenza, la Corte ha accolto il ricorso del pilota, dichiarando non imponibili i redditi emiratini e condannando l’Agenzia delle Entrate al rimborso dell’imposta indebitamente versata, oltre al pagamento delle spese legali.


Consulenza fiscale online

Quello che possiamo concludere è che molto spesso l’evasione fiscale da parte dei piloti di aereo è spesso indotta dal comportamento delle compagnie aeree. Compagnie che avendo sede in Paesi esteri, spesso Paesi a fiscalità privilegiata, inducono in errore anche il pilota stesso. Quando i criteri di collegamento portano all’imponibilità del reddito in Italia, occorre prestare attenzione alle posizioni assunte sul tema dall’Amministrazione finanziaria nel corso del tempo. Questo, comporta un’attenta valutazione della propria situazione, anche in relazione ai rischi che ci si vuole assumere, legati a possibili contestazioni che possono sfociare anche in un ipotetico contenzioso.

È necessario, quindi, prestare la massima attenzione a questi aspetti in quanto l’Agenzia delle Entrate solleva molto spesso contestazioni su questi aspetti. Se hai dubbi o vuoi avere la consulenza personalizzata sugli aspetti che ti riguardano, di seguito trovi il link al servizio di consulenza dedicato.

Consulenza fiscalità internazionale


Note:

1 – L’indennità di volo, è regolata dall’art. 903 del codice della navigazione, secondo il quale “al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un’indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi“, disciplinata dalla contrattazione collettiva: il Ccnl trasporto aereo, all’art. 26, prevede che:
Ai Piloti in servizio è riconosciuto per 12 mensilità il pagamento di un’indennità di volo minima garantita (IVGM), il cui importo è modulato sulla base dell’anzianità di servizio secondo quanto stabilito nelle tabelle A (Comandanti) e 8 (Piloti) allegate (….). Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è compensata con la corresponsione di un’indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell’anzianità di servizio e della tipologia di volo (corto/medio raggio e lungo raggio) secondo quanto stabilito nelle tabelle A, Al, A2 e 8, B1, B2 allegate. L’indennità di volo integrativa è erogata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti“.

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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