HomeFisco InternazionaleTassazione di redditi esteriCalcolo del credito di imposta "ridotto" per lavoro dipendente estero

Calcolo del credito di imposta “ridotto” per lavoro dipendente estero

Calcolo del credito per imposte estere ridotto in caso di reddito di fonte estera che concorre parzialmente alla determinazione dell'imponibile in Italia (es. "retribuzioni convenzionali").

Quali sono i criteri di determinazione del credito di imposta sui redditi da lavoro dipendente svolto all'estero? Come si effettua il calcolo del credito per imposte estere? Quali sono le implicazioni se il reddito del lavoratore dipendente concorre a determinare la base imponibile Irpef tramite le retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 51, comma 8-bis del DPR n. 917/86? In questo articolo la risposta a queste domande in base ai chiarimenti di prassi delle Entrate.

I contribuenti residenti fiscalmenti in Italia che hanno un contratto di lavoro dipendente sottoscritto con un azienda italiana e che sono distaccati momentaneamente all'estero, magari presso una società del gruppo, oppure i contribuenti italiani assunti direttamente all'estero da parte di società che non hanno sede (stabile organizzazione o rappresentante fiscale) in Italia, possono usufruire, dell'applicazione di una tassazione agevolata, attraverso l'imposizione non del reddito da lavoro di pendente effettivamente percepito nel periodo di imposta, ma del reddito derivante dalle c.d. "retribuzioni convenzionali".

Le retribuzioni convenzionali per il lavoro dipendente estero

Le retribuzioni convenzionali sono un'agevolazione concessa dal legislatore che consente al dipendente di ottenere una riduzione del reddito imponibile da dichiarare in Italia. L’articolo 51, comma 8-bis, del DPR n. 917/86 (TUIR) stabilisce che:

Art. 51, co. 8-bis TUIR"in deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 317/87, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 398/87"

Le retri...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

2 COMMENTI

  1. Salve, vi scrivo perche’ la situazione mi e’ davvero poco chiara ed ho bisogno del vostro aiuto.
    Lavoro in Slovacchia da 2 anni, ho effettuato la registrazione alla polizia per stranieri e mi sono iscritto all AIRE, ma non ho mai preso la residenza permanente (in poche parole non ho la carta di identita slovacca)
    Posseggo un immobile in Italia in cui ho mantenuto la residenza, da cui ricevo un entrata economica avendolo affittato tramite regolare contratto. Non posseggo nessun altro immobile ne in Italia ne all estero.
    Sono assunto da una multinazionale quindi pago le mie tasse in Slovacchia.
    I miei dubbi sono:
    1. L’immobile da me posseduto in Italia ai fini fiscali e’ da considerarsi come prima o seconda casa?
    2. Essendomi iscritto all AIRE ma non avendo preso la residenza permanente in Slovacchia sono residente in Italia o in Slovacchia?
    3. Pago le tasse in Italia della rendita generate dall affitto dell’immobile e pago le tasse in Slovacchia dalla rendita generate dal mio stipendio, posso incorrere in problemi di dichiarazione di redditi con uno o l altro paese? La Convenzione Italia – Slovacchia contro le doppie imposizioni mi e’ di aiuto?
    Grazie mille

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