Il Quadro RM del Modello Redditi Persone Fisiche (PF) è una sezione fondamentale per i contribuenti che percepiscono determinate tipologie di reddito, tra cui quelle soggette a tassazione separata, a imposta sostitutiva e, di particolare rilevanza per chi ha interessi oltre confine, i proventi di fonte estera. Comprendere come indicare correttamente i redditi esteri in questo quadro è essenziale per adempiere agli obblighi fiscali ed evitare errori. Questo articolo esplora le principali categorie di redditi esteri da dichiarare nel Quadro RM, basandosi sulle istruzioni per la compilazione del Modello Redditi PF 2025.
Indice degli Argomenti
Redditi di capitale esteri (Sezione II-A, rigo RM31)
La Sezione II-A del Quadro RM è dedicata ai redditi soggetti a imposta sostitutiva. Il Rigo RM31, in particolare, accoglie i redditi di capitale di fonte estera che sono stati percepiti direttamente dal contribuente, senza l’intervento di intermediari finanziari residenti. Questi redditi sono soggetti a un’imposta sostitutiva, la cui aliquota è la medesima della ritenuta alla fonte a titolo d’imposta applicata per redditi della stessa natura, come previsto dall’articolo 18 del TUIR.
È importante sottolineare che il contribuente ha la facoltà di optare per la tassazione ordinaria, anziché per l’imposta sostitutiva. Scegliendo la tassazione ordinaria, si ha diritto al credito d’imposta per le tasse pagate all’estero. Tuttavia, questa opzione non è disponibile per gli utili derivanti da partecipazioni non qualificate e, a partire dal 1° gennaio 2018, anche per quelli derivanti da partecipazioni qualificate i cui utili si sono formati dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Le tipologie di redditi da indicare nel rigo RM31 sono diverse e identificate da specifici codici:
- Codice A: Interessi e altri proventi da titoli esteri (Stato, enti territoriali, buoni postali esteri, titoli di Stati “white list“, enti sovranazionali), con aliquota al 12,5%. Per i titoli di Stati non “white list”, l’aliquota è del 26%;
- Codice B: Proventi da OICVM esteri conformi UE, con aliquota al 26%;
- Codici C e D: Proventi da prestiti titoli, riporti e pronti contro termine esteri, con aliquota al 26%;
- Codice E: Capitali da contratti di assicurazione vita e capitalizzazione esteri, con aliquota al 26%;
- Codice G: Interessi e proventi da depositi e conti correnti bancari esteri, con aliquota al 26%;
- Codice H: Utili di fonte estera (qualificati e non) e da contratti di associazione in partecipazione, con aliquota al 26%. Per questi redditi, non è possibile optare per la tassazione ordinaria;
- Codice J: Proventi da OICVM italiani e lussemburghesi percepiti senza ritenuta, con aliquota al 26%.
Indicazioni per la compilazione
Nella compilazione del rigo RM31, è necessario indicare:
- Colonna 1: Il codice del tipo di reddito;
- Colonna 2: Il codice dello Stato estero di produzione del reddito;
- Colonna 3: L’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute estere;
- Colonna 4: L’aliquota applicabile;
- Colonna 7: Barrare per l’opzione della tassazione ordinaria (se consentita);
- Colonna 8: L’imposta sostitutiva dovuta.
Un caso particolare riguarda i dividendi esteri (Codice H) percepiti direttamente. L’Agenzia delle Entrate, nelle sue istruzioni e risposte a interpello, ha chiarito che la base imponibile per l’imposta sostitutiva del 26% è costituita dal dividendo lordo, ovvero prima dell’applicazione di eventuali ritenute subite nello Stato estero. Questa interpretazione, sebbene contestata in dottrina per possibili contrasti con la normativa UE, è quella da seguire ai fini della compilazione.
Per approfondire: Rimborso della ritenuta su dividendi esteri con istanza.
Altri redditi esteri a imposta sostitutiva (sezione II-A)
Oltre ai redditi di capitale, la Sezione II-A ospita altre tipologie di redditi esteri:
- Rigo RM32: Interessi e proventi da obbligazioni estere per cui non è stata applicata l’imposta sostitutiva del D.Lgs. n. 239/96. Anche qui, non è possibile l’opzione per la tassazione ordinaria;
- Rigo RM33: Proventi da depositi esteri a garanzia di finanziamenti, tassati al 20%;
- Rigo RM34: Addizionale su bonus e stock option, rilevante se l’addizionale del 10% non è stata trattenuta, ad esempio, da un datore di lavoro estero;
- Rigo RM38: Riservato ai lavoratori frontalieri svizzeri (non rientranti nel regime transitorio) che possono optare per un’imposta sostitutiva del 25% sulle imposte pagate in Svizzera.
Regime opzionale per i lavoratori frontalieri svizzeri (rigo RM38)
Una novità rilevante, gestita nel Quadro RM, riguarda i lavoratori frontalieri con la Svizzera che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 9, comma 1, della legge n. 133 del 2023. Ci riferiamo ai lavoratori residenti in Italia che svolgono la propria attività nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, e che risiedono in comuni italiani il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dal confine con tali Cantoni.
Secondo l’art. 6 del D.L. n. 113/24 è applicabile un particolare regime di tassazione sostitutivo per i lavoratori frontalieri che non rientravamo nella lista dei Comuni di fascia nel precedente accordo e che rientrano tra i Comuni di fascia nel nuovo accordo. Si tratta, in buona sostanza di lavoratori frontalieri che per questo motivo non possono applicare il regime transitorio dei vecchi frontalieri. In questo caso è possibile applicare un’imposta sostitutiva del 25% delle imposte pagate in Svizzera sul reddito (tassazione in base al nuovo accordo), da versare con il saldo delle imposte sui redditi. Per approfondire: “Frontalieri Svizzera: regime (opzionale) 25%“.
Compilazione rigo RM38
Questa opzione, da esercitare appunto nel rigo RM38, va a sostituire il regime di tassazione ordinaria, che prevedrebbe l’inclusione del reddito nel reddito complessivo e il riconoscimento del credito per le imposte pagate all’estero. Per compilare il rigo, si indica:
- Colonna 1: Il codice “2”;
- Colonna 2: Il codice “ZS” per la Svizzera;
- Colonna 3: L’ammontare dell’imposta pagata in Svizzera (cantonale e federale) a titolo definitivo, convertita in euro;
- Colonna 4: L’aliquota del 25%;
- Colonna 5: L’imposta sostitutiva dovuta (25% della colonna 3).
Un vantaggio importante per chi esercita questa opzione è l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW) e dal pagamento di IVIE e IVAFE, a condizione che le attività finanziarie e patrimoniali detenute in Svizzera siano utilizzate esclusivamente per ricevere l’accredito degli stipendi o delle pensioni derivanti dal lavoro frontaliere. Se si detengono altre attività , l’obbligo di compilazione del Quadro RW permane.
Opzione pensionati esteri (sezione II-B, art. 24-ter TUIR)
La Sezione II-B del quadro RM è dedicata all’opzione, introdotta dall’art. 24-ter del TUIR, per i titolari di pensioni erogate da soggetti esteri che trasferiscono la residenza in specifici comuni del Mezzogiorno o in comuni colpiti da eventi sismici, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti. Questa opzione permette di assoggettare tutti i redditi prodotti all’estero (non solo le pensioni) a un’imposta sostitutiva del 7%.
Per accedere, è necessario essere stati fiscalmente residenti all’estero per almeno cinque periodi d’imposta prima del trasferimento e provenire da Paesi con cui l’Italia ha accordi di cooperazione amministrativa. I redditi agevolabili includono tutte le categorie prodotte all’estero, come redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e autonomo, d’impresa, e diversi. È fondamentale che la pensione sia erogata da un soggetto estero.
L’opzione si esercita compilando i righi da RM51 a RM54. È possibile escludere dall’imposizione sostitutiva i redditi prodotti in uno o più Stati esteri, optando per la tassazione ordinaria e il relativo credito d’imposta per tali redditi. Il rigo RM54 serve a indicare l’ammontare dei redditi esteri e a calcolare l’imposta del 7%. Un vantaggio significativo è che chi opta per questo regime è esonerato dal monitoraggio fiscale (Quadro RW) e dal pagamento di IVIE e IVAFE.
Redditi da imprese estere controllate (sezione II-C, art. 167 TUIR)
La Sezione II-C riguarda i redditi derivanti da imprese estere controllate (CFC) residenti in Stati a fiscalità privilegiata, ai sensi dell’art. 167 del TUIR. Questi redditi vengono imputati per trasparenza al soggetto controllante residente in Italia e sono assoggettati a tassazione separata, con un’aliquota media non inferiore a quella IRES (attualmente 24%).
I righi RM61, RM62 e RM63 sono utilizzati per liquidare questa imposta. Nel rigo RM61 si indicano i dati della CFC e il reddito imputato, oltre all’imposta pagata all’estero che può essere scomputata. Esiste anche un regime opzionale (da indicare nel rigo RM63) che permette di assoggettare l’utile contabile netto della CFC a un’imposta sostitutiva del 15%, evitando l’imputazione per trasparenza.
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La corretta dichiarazione dei redditi di fonte estera nel Quadro RM è un’operazione che richiede attenzione e conoscenza delle specifiche normative. Dalla distinzione tra imposta sostitutiva e tassazione ordinaria per i capitali, alle particolarità del regime per i pensionati, fino alla complessa disciplina delle CFC, è fondamentale analizzare la propria situazione e compilare il modello in modo accurato.
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