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Rimborso della ritenuta su dividendi esteri con istanza

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
9 min di lettura
In sintesi

Dividendi percepiti senza intermediario residente, se la Convenzione lo consente ammettono credito con istanza di rimborso. Ricorso su diniego

La doppia imposizione sui dividendi esteri percepiti da persona fisica residente senza l’intervento di intermediario residente è oggetto di un contrasto giurisprudenziale non ancora risolto. Se alcune pronunce di merito riconoscono, sulla scia della Cassazione, il credito per imposte estere quando l’imposta sostitutiva è applicata obbligatoriamente, altre lo negano anche per le medesime Convenzioni. L’istanza di rimborso resta percorribile, ma deve essere valutata con la consapevolezza di un esito non scontato.


La riscossione dei dividendi di fonte estera da parte di una persona fisica residente fiscalmente in Italia non è priva di problematiche. La riforma del regime dei dividendi contenuta nella Legge n. 205/17 ha effetti anche sugli utili di fonte estera. Attualmente, infatti, siamo di fronte ad un regime binario di applicazione della tassazione sui dividenti esteri (provenienti da paesi collaborativi), che ha come discriminante la presenza di un intermediario finanziario residente che interviene (o meno) nella riscossione del provento.

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Criteri di tassazione dei dividendi esteri percepiti da privati residenti provenienti da paesi white list

La disciplina legata alla tassazione dei dividendi white list (paesi collaborativi) si differenzia a seconda che:

  • Il dividendo estero viene percepito dal contribuente residente per il tramite di un intermediario finanziario residente. In questo caso, ai sensi della Risoluzione n. 61/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, è prevista l’applicazione della ritenuta del 26%, sul c.d. “netto frontiera“;
  • Il dividendo estero viene percepito dal contribuente residente senza l’intervento di un intermediario residente. In questo caso, l’art. 18, co. 1 del TUIR, prevede che il contribuente assolva la tassazione sul dividendo in dichiarazione dei redditi, con base imponibile lorda (quindi senza tenere conto dell’eventuale ritenuta in uscita subita nello Stato estero di erogazione del dividendo).

Questa situazione crea una evidente problematica non omogeneità di tassazione. Nei due casi indicati, solo in uno trova concreta applicazione il meccanismo nel netto frontiera. Mentre, il meccanismo del credito per imposte estere non può trovare applicazione in quanto non si imponibilità IRPEF del dividendo. Senza l’intervento di un intermediario residente il contribuente è chiamato a tassare in dichiarazione dei redditi il provento senza possibilità di attenuare la doppia imposizione.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate ribadita nelle istruzioni del modello Redditi

La posizione dell’Agenzia, ribadita dalle istruzioni di compilazione della dichiarazione, prevede che senza l’intervento di un intermediario nella riscossione del dividendo la ritenuta trovi applicazione sul dividendo lordo, senza considerare le ritenute in uscita subite al momento dell’uscita del dividendo dal Paese di erogazione. Questo orientamento, inutile negarlo, rischia di condurre ad un contenzioso potenzialmente di vasta portata. A questa considerazione si può giungere pensando a quante situazioni di questo tipo di possono presentare.

Vediamo, di seguito, con maggiore dettaglio le due modalità di tassazione dei dividendi white list percepiti da persone fisiche residenti e di seguito la posizione della giurisprudenza che si sta formando sull’argomento.

Dividendo estero incassato con intermediario residente tassato al netto frontiera

I dividendi percepiti da persona fisica residente sono considerati redditi di capitale. La base imponibile da assoggettare a tassazione è determinata al lordo delle imposte estere. Tuttavia, in deroga a questo principio vi è il caso degli utili da partecipazione in enti di diritto estero. Per questi proventi, infatti, è concessa l’applicazione della ritenuta fiscale (attualmente del 26%) sul c.d. “netto frontiera”.

Cos’è il netto frontiera?
È la differenza tra il dividendo lordo e la ritenuta in uscita applicata dallo Stato di erogazione del dividendo. Si tratta di un metodo previsto dalle Convenzioni internazionali per l’attenuazione della doppia imposizione.

L’applicazione della ritenuta sul netto frontiera è condizionata dal fatto che i dividendi vengano riscossi attraverso un sostituto d’imposta o un intermediario (co. 4-bis dell’art. 27 del DPR n. 600/73). L’intermediario residente (istituto bancario) è chiamato ad assolvere una serie di adempimenti:

  • Accertare che il dividendo non sia deducibile dal reddito dell’emittente estero (art. 44 co. 2 lett. a) del TUIR);
  • Verificare che l’importo percepito non sia relativo a riserve di capitale (e che quindi sia tassabile);
  • Accertare che non sia proveniente da un soggetto a fiscalità privilegiata. In questo caso, occorre verificare l’applicazione dell’esimente secondo cui dalla partecipazione non si verifica l’effetto di localizzare i redditi in paesi a fiscalità privilegiata (art. 47-bis co. 2 lett. b) del TUIR).

Pertanto, le ritenute operate a titolo d’imposta (verso privati) o d’acconto (verso imprese) sul dividendo di fonte estera devono essere operate dall’intermediario residente al netto delle imposte applicate nello Stato estero dove risiede la società erogante.

Dividendo estero incassato senza intermediario residente tassato al lordo frontiera

Fuori dalla casistica sopra indicata vi sono una serie di situazioni in cui diventa impossibile (o molto difficile) avere l’ausilio di un intermediario residente nella riscossione del dividendo. Mi riferisco, in particolare, alle seguenti fattispecie:

  • Utili di fonte estera incassati da società estere non quotate;
  • Utili di fonte estera incassati su conto estero.

Nella prima fattispecie l’intermediario bancario italiano che riceve la somma di denaro non è in grado di identificare che lo stesso sia un dividendo. Tale partecipazione non può essere compresa nel portafoglio titoli del detentore. Pertanto, l’intermediario non è in grado di applicare la ritenuta a titolo di imposta sul dividendo. Nel secondo caso l’intermediario nazionale non è in grado di applicare la ritenuta in quanto il dividendo viene incassato su un conto corrente detenuto all’estero.

In questi due casi il contribuente è chiamato a dichiarare i proventi nella sezione II-A del quadro RM (redditi soggetti ad imposta sostitutiva) del modello Redditi (rigo RM 31, codice H). In questo modo è possibile la tassazione con imposta sostitutiva (ex art. 18 del TUIR) con aliquota 26% (senza possibilità di opzione per la tassazione ordinaria IRPEF).

Nell’individuare la base imponibile da indicare nel rigo RM12 le istruzioni del modello Redditi sono ferme nel prevedere che è determinata al lordo delle ritenute subite all’estero. Tale impostazione è coerente con la Risoluzione n. 80/E/2007 e con la Risposta a interpello n. 111/E/2020. Tale soluzione, tuttavia, risulta iniqua e contraddice in modo espresso i principi enunciati dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 26/E/2004 (§ 4.3).

La posizione della giurisprudenza su netto frontiera e dividendi

La posizione della giurisprudenza è quella di consentire il credito per le imposte pagate all’estero sui dividendi percepiti da persone fisiche residenti al di fuori del regime d’impresa spetta quando, da un lato, la normativa italiana ne preveda obbligatoriamente l’assoggettamento ad imposizione sostitutiva, dall’altro, la convenzione contro le doppie imposizioni applicabile non consenta all’Italia di negare tale credito. Soltanto negli accordi bilaterali con Cipro, Malta, Arabia Saudita, Singapore, Principato di Monaco, Hong Kong, Repubblica coreana, la formulazione dell’art. 23 consente all’Italia di negare la detrazione “anche” nel caso in cui l’applicazione dell’imposta sostitutiva sia stata richiesta dal contribuente italiano.

Cassazione: sentenza n. 25698/22: incasso di dividendi dagli USA con possibilità di applicazione del credito per imposte estere

La Corte di Cassazione ha fornito un importante principio di diritto con la sentenza n. 25698/22. Il caso analizzato dai giudici è quello di un contribuente residente che, senza l’intervento di intermediario residente ha percepito dividendi di fonte statunitense. I giudici arrivano alla conclusione che al contribuente spetti l’applicazione del credito per imposte estere sulla base delle considerazioni seguenti.

L’art. 23, co. 3 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti, prevede che l’Italia deve dedurre dalle imposte sul reddito (ex art. 2), l’imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti. Al terzo periodo dell’art. 2 viene previsto che, “tuttavia, nessuna deduzione sarà accordata ove l’elemento dì reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d’imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana“.

Qualora l’assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta, come nel caso dell’art. 27, co. 4 del DPR n. 600/73 o mediante imposta sostitutiva (ex art. 18, co. 1, del TUIR), quando il contribuente sia persona fisica, avvenga non su richiesta del beneficiario del reddito ma obbligatoriamente, non potendo il contribuente chiedere l’imposizione ordinaria, l’imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti si deve considerare detraibile. Questo in relazione al fatto che la locuzioneanche su richiesta del contribuente” che figura in molte Convenzioni siglate dall’Italia conferma che quando l’Italia ha voluto negare il credito di imposta, lo ha previsto espressamente.

Testo della Convenzione tra Italia e USA

Tale interpretazione trova conferma nella diversità del testo vigente degli accordi bilaterali contro le doppie imposizioni conclusi con altri Paesi, secondo i quali “nessuna detrazione sarà accordata ove l’elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana“.

Cassazione: sentenza n. 10204/24

La Cassazione riconosce il credito d’imposta convenzionale per imposte pagate negli USA su dividendi e utili da partnership estere anche quando in Italia tali proventi sono assoggettati a tassazione sostitutiva obbligatoria, respingendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e confermando la CTR Veneto su prevalenza della Convenzione Italia–USA art. 23, par. 3. La Corte precisa che l’esclusione del credito opera solo quando il prelievo sostitutivo o la ritenuta a titolo d’imposta sia applicata su richiesta del beneficiario, circostanza qui assente per divieto normativo interno di optare per l’ordinario, con conseguente detraibilità dell’imposta USA entro i limiti convenzionali.

La contribuente, persona fisica residente, ha dichiarato redditi di capitale esteri al rigo RM12 derivanti da utili di partnership statunitensi e dividendi da partecipazioni non qualificate, versando imposte negli USA e chiedendo rimborso in Italia a titolo di credito estero ex art. 23, par. 3, Convenzione Italia–USA 1999 rat. L. 20/2009. L’Ufficio ha opposto che il credito non spetta perché tali redditi, soggetti a ritenuta/imposta sostitutiva al 26%, non concorrono al reddito complessivo ai sensi di artt. 18 TUIR e 27, c. 4, DPR 600/1973 e dell’art. 165 TUIR, mentre CTP e CTR hanno riconosciuto la prevalenza della lex convenzionale. L’Agenzia ricorre in Cassazione con due motivi, tra cui inapplicabilità dell’art. 23, par. 3 per i dividendi e esclusione del credito alle imposte sostitutive, e la Corte tratta la causa in pubblica udienza respingendo il gravame.

La Cassazione respinge il ricorso erariale, afferma la prevalenza dell’art. 23, par. 3, della Convenzione sul diritto interno e riconosce il credito d’imposta USA benché i redditi siano stati tassati in Italia con imposizione sostitutiva obbligatoria e quindi fuori dal reddito complessivo ex art. 165 TUIR. La Corte equipara funzionalmente l’imposta sostitutiva di cui all’art. 18 TUIR alla ritenuta a titolo d’imposta ex art. 27, c. 4, DPR n. 600/1973, ma sottolinea che la deroga convenzionale all’accredito vale solo quando l’imposizione sostitutiva/ritenuta è attivata su richiesta del beneficiario, condizione assente nel regime obbligatorio applicabile ai dividendi esteri percepiti senza intermediario. Ne consegue che le imposte versate negli USA sono detraibili entro il limite dell’imposta italiana attribuibile a tali elementi, senza necessità che i proventi concorrano al reddito complessivo, trattandosi di regola convenzionale autonoma rispetto all’art. 165 TUIR.

Leggi anche: Dividendi transfrontalieri USA Italia: tassazione. | Ravvedimento dividendi esteri.

Sentenza C.G.T. di Siena n. 68/1/24

La sentenza della C.G.T. I Siena n. 68/1/24 ha stabilito che le persone fisiche residenti possono scomputare l’imposta assolta all’estero sui dividendi dall’imposta sostitutiva italiana del 26%. La sentenza richiama la precedente posizione della Cassazione.

Il caso è quello di un soggetto che percepisce dividendi alla Germania. La Convenzione tra i due Paesi indica all’art. 24, § 2, lett. a), una formulazione analoga a quella dell’art. 23, § 3, della Convenzione Italia-Stati Uniti. Pertanto, per analogia, il contribuente ha la possibilità di chiedere a rimborso dell’Italia la maggiore imposta pagata complessivamente, rispetto all’imposta che sarebbe stata dovuta in caso di applicazione del credito per imposte estere.

Se l’Italia avesse consentito la detrazione dell’imposta estera da quella italiana, ipotizzando un dividendo di 100 ed una ritenuta di 15, il prelievo sarebbe: 26 (26% di 100) – 15 (ritenuta estera) = 11. Se, invece, fosse intervenuto un intermediario residente nell’incasso del dividendo il prelievo sarebbe stato pari a: 85 (100 – 15) * 26% = 22,1. La differenza tra questi due valori determina l’importo da chiedere a rimborso all’Erario italiano (pari a 22,1 – 11 = 11,1). In pratica è l’11,1% del dividendo lordo la somma da chiedere a rimborso, pari alla differenza tra la somma trattenuta dalla banca e quella che sarebbe stata ottenibile nel caso in cui fosse stato applicabile il credito per imposte estere.

Sentenza CGT di Milano n. 3184/24

Anche i dividendi provenienti dalla Svizzera consentono la possibilità di detrarre la ritenuta trattenuta dalla Svizzera (pari al 15%). Come visto sopra, l’art. 24, secondo paragrafo della Convenzione nega il diritto al credito d’imposta solo nel caso in cui il credito venga assoggettato in Italia a ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito.

Sentenza CTG di Bergamo n. 68/1/2025

La possibilità di ottenere il credito per imposte estere viene confermata anche dalla CTG di Bergamo n. 68/1//25 del 14 febbraio scorso 2025. Il caso è quello di un contribuente che ha ricevuto dividendi di fonte Svizzera (con ritenuta del 15%), subendo poi la ritenuta a titolo di imposta del 26%. Il riferimento è contenuto nell’art. 24, par. 2 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera: “spetta il credito per le imposte pagate all’estero alle persone fisiche tenute, senza facoltà di scelta, al pagamento della ritenuta a titolo di imposta come nell’ipotesi di cui all’articolo 27, co. 4 del DPR n. 600/73“.

Il contrasto con la giurisprudenza di merito più recente

L’orientamento favorevole ai contribuenti fin qui illustrato non può considerarsi consolidato. Nella seconda metà del 2025 si sono formate due pronunce di segno opposto, che meritano particolare attenzione perché una di esse riguarda proprio la Convenzione Italia-USA, la stessa su cui si fonda l’impianto argomentativo di Cassazione n. 25698/2022 e n. 10204/2024.

Sentenza C.G.T. I Siena n. 176/2/25

La C.G.T. I di Siena, in diversa sezione rispetto alla sentenza n. 68/1/24 sopra richiamata, si è pronunciata il 17 ottobre 2025 su un’istanza di rimborso di oltre 90.000 euro relativa a dividendi USA percepiti tra il 2020 e il 2023. Il contribuente aveva invocato l’art. 23 della Convenzione Italia-USA e la sentenza Cassazione n. 25698/2022 a sostegno della propria pretesa.

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo che l’art. 23 della Convenzione escluda espressamente la detrazione quando il reddito è assoggettato in Italia a “ritenuta a titolo di imposta“, indipendentemente dal carattere obbligatorio o facoltativo dell’imposta sostitutiva. Secondo questa lettura, il correttivo alla doppia imposizione è già rappresentato dalla riduzione dell’aliquota USA al 15% prevista dall’art. 10 par. 2 della Convenzione; ammettere anche la detrazione dall’imposta sostitutiva italiana configurerebbe un tertium genus di tassazione non previsto né dalla norma pattizia né da quella interna, introducibile solo con un recepimento normativo o convenzionale che ne definisca le modalità di calcolo.

La Corte ha esplicitamente riconosciuto la sentenza Cassazione n. 25698/2022, ma ha ritenuto che la ratio della Convenzione, così come sostenuta dall’Ufficio, comporti l’esclusione del credito a prescindere dalla natura obbligatoria dell’imposta sostitutiva: una posizione che si pone in contrasto diretto con l’interpretazione della Suprema Corte sullo stesso trattato.

Sentenza C.G.T. I Padova n. 594/1/25

Il 17 dicembre 2025 la C.G.T. I di Padova ha respinto un’istanza di rimborso relativa a dividendi di fonte polacca, per un valore di circa 20.765 euro di ritenuta estera. Il ricorrente aveva richiamato le medesime sentenze di Cassazione a sostegno del proprio diritto al credito.

La Corte ha impostato il ragionamento sull’art. 165, comma 1, del TUIR, secondo cui il credito per imposte estere spetta solo se il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo: condizione che non ricorre quando il dividendo è tassato con imposta sostitutiva ex art. 18 TUIR. Sul piano convenzionale, la Corte ha ritenuto che l’art. 23 della Convenzione Italia-Polonia preveda solo due alternative, la detrazione se il reddito concorre al reddito complessivo con tassazione ordinaria, oppure l’esclusione della detrazione se il reddito è tassato mediante ritenuta a titolo d’imposta, senza spazio per un credito applicabile all’imposta sostitutiva.

Un punto specifico della motivazione riguarda proprio l’estensione dei principi di Cassazione: la Corte di Padova ha escluso che le sentenze n. 25698/2022 e n. 10204/2024, riferite ai rapporti con gli Stati Uniti, possano estendersi analogicamente al caso polacco, non essendo tali pronunce state recepite a livello normativo né avendo comportato una modifica della disciplina convenzionale. Le spese sono state comunque compensate, a riconoscimento dell’incertezza interpretativa della materia.

Quale posizione tenere sui dividendi di fonte estera?

Il quadro che emerge oggi non è uniforme. Da un lato, le sentenze di Siena n. 68/1/24, Milano n. 3184/24 e Bergamo n. 68/1/25 riconoscono il credito per imposte estere quando l’imposta sostitutiva italiana è applicata obbligatoriamente e non su richiesta del contribuente. Dall’altro, le sentenze di Siena n. 176/2/25 e Padova n. 594/1/25, entrambe successive e motivate in modo puntuale, negano lo stesso credito, ritenendo che l’art. 165 TUIR e il tenore letterale delle Convenzioni non lascino spazio a un credito applicabile all’imposta sostitutiva.

È significativo che il contrasto più diretto riguardi la stessa Convenzione Italia-USA su cui si fonda l’orientamento della Cassazione: una circostanza che rende il rischio di soccombenza concreto anche nei casi apparentemente più solidi, e non solo nelle giurisdizioni prive di precedenti di legittimità favorevoli.

In questo contesto, prima di presentare un’istanza di rimborso è opportuno valutare con il proprio consulente non solo la spettanza teorica del credito, ma anche l’orientamento della Corte di giustizia tributaria territorialmente competente, se disponibile, e predisporre fin da subito le difese da opporre in un eventuale contenzioso, anziché limitarsi a impugnare il solo silenzio-rifiuto.

Leggi anche: Clausola antiabuso art. 4(1) Convenzione Italia–Malta e dividendi.

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Sul tema del riconoscimento del credito di imposta sulle ritenute da dividendi esteri permane una situazione di incertezza interpretativa non risolta, come dimostra la stessa prassi delle Corti di merito di compensare le spese di giudizio nelle pronunce più recenti. Un intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione finanziaria, o un consolidamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, appare quanto mai auspicabile.

In questo periodo transitorio, chi valuti la presentazione di un’istanza di rimborso deve mettere in conto due possibili esiti opposti, entrambi supportati da precedenti di merito recenti. È quindi necessario, preliminarmente e assieme al proprio consulente:

  • Verificare la spettanza del credito, analizzando il testo della specifica Convenzione applicabile e gli eventuali precedenti, favorevoli o contrari, formatisi sulla stessa;
  • Presentare l’istanza di rimborso, con attenzione ai requisiti formali e alla documentazione a supporto;
  • Prepararsi a un contenzioso dall’esito non scontato, sia in caso di silenzio-rifiuto sia di diniego espresso, valutando con realismo i precedenti sfavorevoli formatisi nel frattempo.

Hai ricevuto dividendi esteri senza intermediario residente?

La spettanza del credito per imposte estere dipende dalla Convenzione applicabile e dagli orientamenti giurisprudenziali più recenti, non sempre univoci. Prima di presentare un’istanza di rimborso, verifica con un professionista la fondatezza della tua posizione e le probabilità di tenuta in un eventuale contenzioso.

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Domande frequenti

Il credito per imposte estere sui dividendi senza intermediario spetta sempre?

No. La giurisprudenza è divisa: alcune sentenze di merito lo riconoscono se l’imposta sostitutiva italiana è obbligatoria, altre lo negano richiamando l’art. 165 TUIR. L’esito dipende dalla Convenzione applicabile e dall’orientamento della Corte territorialmente competente.

Conviene comunque presentare istanza di rimborso?

Va valutato caso per caso. La possibilità resta concreta, ma il rischio di rigetto è più alto rispetto al passato: è opportuno verificare precedenti locali e prepararsi a un eventuale contenzioso prima di presentare l’istanza.

Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate non risponde all’istanza?

Si forma il silenzio-rifiuto, impugnabile davanti alla Corte di giustizia tributaria. È la situazione più frequente nella prassi: prepararsi per tempo alla fase contenziosa è essenziale.

La sentenza Cassazione 25698/2022 garantisce l’accoglimento del ricorso?

No. Alcune Corti di merito, anche su dividendi USA, hanno negato il credito ritenendo che quel principio non escluda l’applicazione letterale delle clausole convenzionali sulla ritenuta a titolo di imposta.

Fonti e riferimenti

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 25698/2022
  • Corte di Cassazione, sentenza n. 10204/2024
  • C.G.T. I Siena, sentenza n. 68/1/24
  • C.G.T. I Milano, sentenza n. 3184/13/24
  • C.G.T. I Bergamo, sentenza n. 68/1/25 del 14 febbraio 2025
  • C.G.T. I Siena, sentenza n. 176/2/25 del 17 ottobre 2025
  • C.G.T. I Padova, sentenza n. 594/1/25 del 17 dicembre 2025
  • Art. 18, art. 165 TUIR
  • Art. 27, comma 4-bis, DPR n. 600/1973
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 61/E/2019
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 80/E/2007
  • Risposta a interpello n. 111/E/2020
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E/2004, § 4.3

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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