Frontalieri Svizzera: regime (opzionale) al 25%

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Regime fiscale opzionale per lavoratori frontalieri residenti in alcuni comuni italiani nella fascia di 20km dal confine svizzero, con possibilità di tassare in Italia il 25% delle imposte pagate in Svizzera.

L’art. 6 del D.L. n. 113/24 ha introdotto un regime fiscale opzionale per i lavoratori frontalieri con la Svizzera. In particolare, il regime è applicabile per i lavoratori residenti in alcuni Comuni (indicati negli allegati 1 e 2) che si trovano nella fascia di 20km dal confine con la Svizzera. In particolare, il regime fiscale prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 25% delle imposte pagate in Svizzera, applicabile a partire dal periodo di imposta 2024.

Come funziona il regime opzionale?

Il regime opzionale prevede l’applicazione sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera (con datore di lavoro elvetico), di un’imposta sostitutiva (dell’IRPEF e delle relative addizionali), nella misura pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi. L’importo delle imposte pagate in Svizzera deve essere individuato con conversione in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo di imposta in cui i redditi sono percepiti.

Di fatto, quindi, i lavoratori in che possono applicare questo regime, hanno la possibilità di optare per la tassazione dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera applicando un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 25 per cento delle imposte pagate nel Paese elvetico su tali redditi, senza diritto al credito d’imposta. Questo, al posto della tassazione progressiva ai fini IRPEF, con diritto al credito di imposta per i redditi prodotti all’estero (come prevede il nuovo accordo sui lavoratori frontalieri).

L’applicazione del regime è legato alla compilazione del Quadro RM del modello Redditi PF, in particolare, il rigo RM38.

In caso di opzione, i lavoratori sono tenuti a versare alla Regione di residenza una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale (art. 1 co. da 237 a 239 della Legge n. 213/23). Tuttavia, vi è la possibilità di portare in detrazione dall’imposta sostitutiva un importo pari al 20% dei predetti contributi (in deroga a quanto indicato dall’art. 10, co. 1, lett. e) del TUIR).

La ratio della norma

La ratio della norma è quella di permettere a questi lavoratori di avere un’imposizione assimilabile a quella applicata ai c.d. “vecchi frontalieri” ai quali si applica il regime transitorio previsto dall’art. 9 del nuovo accordo. Questo, in relazione al fatto che tali lavoratori sono residenti in Comuni che, sia in passato che nel nuovo Accordo, permettono l’applicazione del regime di tassazione dei frontalieri. Questa norma, infatti, ha l’obiettivo di paragonare la tassazione prevista per i vecchi frontalieri anche per quei lavoratori che sono nell’elenco previsto dal nuovo Accordo, ma non erano considerati tali nei precedenti accordi (pertanto, impossibilitati ad applicare il regime transitorio).

Requisiti richiesti per l’applicazione del regime opzionale

Particolare attenzione deve essere posta ai requisiti richiesti per poter applicare questo regime opzionale di tassazione. In particolare, possiamo individuare i seguenti:

  • Qualifica del lavoratore come frontaliere in base al nuovo Accordo (in vigore dal 2024). La persona deve essere fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente, deve svolgere un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato e deve ritornare, ed in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza;
  • Aver svolto un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, Ticino e Vallese, con datore di lavoro svizzero nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023. Questo, per un datore di lavoro svizzero o estero ma avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;
  • Essere titolare di redditi da lavoro dipendente tassati secondo quanto previsto dall’art. 3 del nuovo Accordo. In base, quindi, all’applicazione della ritenuta alla fonte Svizzera sull’80% di quanto dovuto a titolo di imposta;
  • Residenza in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 e 2 del D.L. n. 113/24.

Applicazione del regime

L’esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime deve essere esercitata dal lavoratore nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Come detto, per determinare l’imposta Svizzera occorre convertire in euro le imposte ivi pagate prendendo in considerazione il cambio medio annuale del periodo di imposta di percepimento del reddito.

I Comuni interessati

Possono applicare il regime soltanto i lavoratori residenti in uno dei Comuni individuati nell’Allegato 1 e 2 del decreto. Si tratta dei seguenti:

RegioneComuni
LombardiaSchilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve, Ponte di Legno, Bulciago, Molteno, Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano, Andalo Valtellino, Bema; Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate
PiemonteStresa, Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa
Trentino Alto-AdigeMartello, Peio, Rabbi
Valle d’AostaAntey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve

Residenti nelle province di Brescia e Sondrio

Il regime può essere applicato anche da parte dei lavoratori dipendenti residenti nei Comuni delle Province di Brescia e di Sondrio inclusi nell’elenco di cui all’allegato 2 del Decreto per i quali ricorrono le medesime condizioni sopra delineate, e che alla data del 17 luglio 2023 (data di entrata in vigore dell’Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020), svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023 avevano svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.

Si tratta di Comuni italiani delle province di Brescia e di Sondrio il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera.

Conclusioni

L’introduzione di questo regime opzionale per i frontalieri non è applicabile a tutti i lavoratori indistintamente. La norma risponde all’esigenza di tutelare quei lavoratori frontalieri che non rientravano nei Comuni di frontiera nel precedente accordo e che in base al nuovo rientrano nell’elenco dei Comuni di fascia con la Svizzera. Lavoratori che, quindi, che non hanno la possibilità di essere considerati “vecchi frontalieri” ed a cui è preclusa l’applicazione del regime transitorio. Per questi lavoratori il legislatore ha previsto questa particolare modalità opzionale di tassazione del reddito per assimilare la loro imposizione a quella dei vecchi frontalieri.

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
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Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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