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Professionisti: guida alla partita Iva in Regime Forfettario

Fisco NazionaleProfessioniProfessionisti: guida alla partita Iva in Regime Forfettario

Professionisti e regime forfettario: quali sono i vantaggi? Vuoi diventare un professionista e devi aprire partita Iva? Potrai scoprire quali sono i vantaggi del regime forfettario per i professionisti.

Avviare un’attività professionale significa impegno costanza e dedizione. Per questo motivo chi decide di avviare un’attività da freelance, deve avere una motivazione particolare, una marcia in più, rispetto a chi preferisce magari un posto da dipendente, più sicuro, e con uno stipendio fisso. Per fare il freelance, qualsiasi sia il tuo ambito, devi essere sicuro delle tue capacità e devi essere certo che queste possano rappresentare un valore aggiunto per i tuoi futuri clienti. Non ci saranno pause, distrazioni o stanchezza. Se vuoi raggiungere il successo devi fare tutto quello che gli altri non sono disposti a fare.

“Se vuoi ottenere risultati straordinari devi agire in maniera non ordinaria. Non hai scuse”

Se dopo questa premessa stai ancora leggendo significa che davvero vuoi avviare la tua attività da freelance, e sei pronto ad avviare la tua attività. Ed in questo posso aiutarti. In questo contributo voglio parlarti dei vantaggi che puoi ottenere avviando la tua attività, quella dei professionisti, aprendo partita IVA in regime forfettario. Se apri partita IVA per la prima volta, potrai scoprire i vantaggi che questo regime può offrire ai professionisti.

Chi sono i professionisti?

I professionisti sono i lavoratori che utilizzano prevalentemente il loro intelletto per l’esercizio della loro attività. Se invece, l’esercizio dell’attività richiede la prevalenza di mezzi o organizzazione diamo di fronte ad una attività di impresa. Utilizzando una terminologia fiscale l’attività dei professionisti è quella che genera reddito da lavoro autonomo, ovvero quello derivante dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusivo, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle di impresa di (articolo 2195 del codice civile), compreso l’esercizio in forma associata.

Ai fini della qualificazione tributaria del reddito di lavoro autonomo assumono rilevanza anche i requisiti soggettivi e oggettivi:

  • Della abitualità (attività posta in essere con regolarità, stabilità e sistematicità dei comportamenti);
  • Della professionalità (pluralità di atti coordinati tra di loro finalizzati a un identico scopo);
  • Dell’autonomia patrimoniale.

Classici esempi di lavoratori autonomi sono: amministratori di condominio, architetti, avvocati, biologi, consulenti del lavoro, dentisti e odontoiatri, dottori commercialisti, farmacisti, geologi, giornalisti, infermieri, ingegneri, mediatori, medici, veterinari, notai, periti assicurativi, piloti di aerei, psicologi, tecnici della prevenzione sul lavoro, etc.

Professionisti: regime fiscale

Se desideri avviare la tua attività da professionista la prima cosa da fare è quella di metterti in contatto con un dottore Commercialista (se non ne hai uno siamo a tua disposizione), in modo da poter analizzare la tua situazione personale e programmare la modalità di avvio della tua attività. La domanda che si pongono tutti i freelance all’avvio della propria attività riguarda il giusto momento per aprire partita IVA. Se hai ancora pochi clienti e la tua attività è ancora all’inizio, non è ancora stabile e non sai se potrà proseguire in futuro, posso capirti, aprire partita IVA può spaventare. Ti dico subito che non esiste in assoluto un preciso limite di guadagni oltre il quale si è obbligati ad aprire la partita IVA. La normativa fiscale prevede soltanto che un soggetto è obbligato ad aprire partita IVA quando intende svolgere un’attività lavorativa in maniera professionale ed autonoma.

Professionalità e sistematicità

Con il termine professionalità si intende la sistematicità e la non sporadicità dell’attività esercitata. Il requisito della professionalità implica anche lo scopo di lucro, cioè l’intento di conseguire ricavi superiori ai costi ed ottenere così un utile. Un’attività è professionale se è svolta in maniera “abituale” e quindi non occasionale, anche se non in modo esclusivo (lo stesso soggetto può svolgere diverse attività). Quindi, se stai svolgendo un’attività professionale tipica dell’assistente virtuale in modo continuativo e professionale devi necessariamente aprire partita IVA. Di seguito riepilogherò brevemente i principali adempimenti che seguono il processo di avvio di questa attività ed i vantaggi legati al regime forfettario.

Apertura della partita IVA

L’apertura della partita IVA è il primo adempimento fiscale da effettuare per diventare dei professionisti freelance. Con l’apertura della partita IVA è necessario anche scegliere il codice attività della vostra attività professionale. Ogni attività, ha un suo preciso codice racchiuso in una tabella chiamata (codici ATECO 2007). Il vostro consulente sceglierà assieme a voi il corretto codice attività legato alla vostra professione. La scelta del codice attività è molto importante, ti consiglio di non sottovalutarla, anche in relazione al fatto che con la scelta del codice attività vi sono degli effetti fiscali e contributivi importanti. Sul punto ricordo che l’apertura della partita IVA, quando ricorrono i requisiti visti prima di professionalità e abitualità deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di inizio effettivo dell’attività.

Il regime forfettario

Oltre al codice attività deve essere scelto anche il regime fiscale da applicare. Per i professionisti ad oggi il regime fiscale più vantaggioso è sicuramente il c.d. “regime forfettario“, introdotto dalla Legge n. 190/2014, successivamente modificata dalla Legge n. 208/2015. Si tratta di un regime fiscale naturale con tassazione sostitutiva agli effetti dell’IVA, dell’IRPEF e dell’IRAP, per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Caratteristiche del regime

Le caratteristiche principali del regime forfettario, per i professionisti, possono essere così riassunte:

  • Il reddito di lavoro autonomo viene determinato in funzione dei soli ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta su cui è applicato un coefficiente di redditività (possono essere dedotti soltanto i contributi previdenziali, tutte le altre spese sostenute sono indeducibili);
  • Il reddito imponibile così determinato è assoggettato a imposta sostitutiva pari al 15%. Per le nuove attività è possibile applicare l’aliquota del 5% per i primi cinque anni;
  • Il soggetto che si avvale del regime forfetario è dotato di piena soggettività ai fini del tributo, con conseguente necessità di aprire una posizione IVA nel territorio dello Stato;
  • Un regime di franchigia ai fini dell’IVA (nelle operazioni passive è considerato alla stregua di un consumatore finale salvo che per talune tipologie di operazioni internazionali);
  • E’ esclusa l’applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale).

La particolarità del regime forfettario è quella di determinare il reddito imponibile guardando al solo fatturato, senza tenere in considerazione i costi effettivamente sostenuti, che non sono deducibili. L’unica deducibilità ammessa è legata al versamento di contributi previdenziali. Questo significa che, per ogni fattura emessa è possibile determinare già (indicativamente) il livello di tassazione dovuto applicando all’importo fatturato il coefficiente di redditività connesso al proprio codice ATECO.

 Ambito soggettivo del regime forfettario

L’ambito soggettivo è circoscritto alle persone fisiche esercenti arti o professioni che, nell’anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO che ricomprende l’attività d’impresa o professionale esercitata. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da diversi codici ATECO, assume rilievo il limite più elevato dei ricavi e compensi relativi ai predetti codici. Per i professionisti il limite è quello sotto indicato:

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi, contraddistinti dai codici attività con prefisso:

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)

Volume massimo dei ricavi annui: €. 65.000

Coefficiente di redditività: 78%

Per la verifica del citato limite, occorre far riferimento anche alle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate per le quali, però, si sono verificati i presupposti previsti dal DPR n. 917/86.

Questa la tabella con tutti i coefficienti previsti:

GRUPPO DI SETTOREATTIVITA’ ATECO 2007SOGLIA RICAVI COMPENSICOEFFICIENTI DI REDDITIVITA’
Industrie alimentari e delle bevande(10 – 11)€ 65.00040%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a
47.7) – 47.9
€ 65.00040%
Commercio ambulante di prodotti
alimentari e bevande
47.81€ 65.00040%
Commercio ambulante di altri prodotti47.82 – 47.89€ 65.00054%
Costruzioni e attività
immobiliari
(41 – 42 – 43) – (68)€ 65.00086%
Intermediari del commercio46.1€ 65.00062%
Attività dei servizi di alloggio
e di ristorazione
(55 – 56)€ 65.00040%
Attività professionali,
scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73
– 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)
€ 65.00078%
Altre attività economiche(01 – 02 – 03) –(05 – 06 –07 – 08 – 09)
– (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19
– 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27
– 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) –
(36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52
– 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63)
– (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84)
– (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) –
(97 – 98) – (99)
€ 65.00067%

E’ opportuno precisare che ne primo anno di attività i compensi vanno ragguagliati ad anno. Se si effettuano più attività si deve fare attenzione a non superare il limite massimo di 65.000 euro considerata la somma del fatturato dei singoli codici Ateco.

Per approfondimenti: “Multiattività nel Regime Forfetario“.

Connotati esclusivi del Regime Forfettario

I professionisti che adottano il regime forfettario possono operare con l’estero. Nel presupposto che la peculiare tipologia di operazioni non rappresenta di per sé indice di una struttura organizzativa incompatibile con il regime forfetario e, non essendo stabilita alcuna soglia, potrebbe utilizzare il regime anche un soggetto che effettua solo operazioni verso soggetti esteri, pur nel rispetto degli altri requisiti. Per approfondire: “Regime Forfettario e operazioni con l’estero“.

In tale regime possono accedervi anche coloro che sostengono spese per lavoro dipendente o per collaboratori, anche a progetto, per importi complessivamente non superiori a 20.000 euro lordi: nel limite sono comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro.

Condizioni  di accesso

Le condizioni di accesso al Regime Forfettario per i professionisti sono:

  • Il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • L’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • Qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO;
  • Qualora si percepiscano redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti l’importo di 30.000,00 euro nell’anno precedente (da disapplicare nel caso in cui sia cessato il rapporto di lavoro);
  • Le spese complessivamente sostenute per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori (articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis) del DPR n. 917/86, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, a norma dell’articolo 61 non devono essere superiori a 20.000 euro lordi.

Determinazione del reddito in regime forfettario

Il regime forfetario prescinde dalla determinazione del reddito su base analitica e stabilisce che questo si ottiene applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta un differente coefficiente di redditività in funzione del codice ATECO che contraddistingue l’attività svolta. Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap in misura pari al 15%. Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.

I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfettariamente.

Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Le perdite fiscali realizzate nei periodi di imposta precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime di vantaggio, secondo le regole ordinarie.

Riduzione aliquota fiscale

Per i professionisti che iniziano una nuova attività è previsto un regime di maggiore favore, all’interno del regime forfetario: per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi il reddito imponibile calcolato forfetariamente è ridotto di un terzo. A tal fine è necessario che:

  • Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • L’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • Qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti stabiliti per ogni attività.

I ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva.

Adempimenti contabili

I contribuenti in regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Devono, però, conservare i documenti ricevuti ed emessi, ai sensi del DPR n. 600/73 e presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità previste dal DPR n. 322/98.

Contributi previdenziali

Oltre agli adempimenti fiscali, i freelance devono fare i conti anche con gli adempimenti legati alla gestione previdenziale. I professionisti dotati di autonoma cassa di previdenza (medici, avvocati, notai, etc) sono tenuti ad iscriversi e versare i contributi alla propria cassa di previdenza (per approfondire: “Contributi previdenziali del professionista“). Tutti gli altri professionisti, non dotati di autonoma cassa professionale, invece, sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata dell’Inps (Legge n. 335/95). Si tratta di un regime contributivo che prevede il versamento di contributi calcolati sul reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. I contributi si calcolano in percentuale. Ogni anno l’Inps comunica con apposita circolare la percentuale di contribuzione dovuta dai professionisti iscritti a questa gestione.

Un particolare aiuto, dal punto di vista previdenziale, può venire incontro a tutti quelli che vogliono diventare freelance, e che al momento hanno in essere anche un contratto da lavoro dipendente. Può accadere che prima di avviare a tutti gli effetti l’attività da freelance si voglia continuare a conservare il proprio lavoro da dipendente. Ebbene, in questo caso l’aliquota previdenziale per i versamenti alla gestione separata è ridotta, in quanto il professionista è già coperto da altra prestazione contributiva (quella dei lavoratori dipendenti, appunto).

I contributi  alla gestione separata dell’Inps dovuti devono essere versati alle date di scadenza dei pagamento delle imposte sui redditi, ovvero il 30 giugno e il 30 novembre.

Compilazione fattura

La fattura emessa da un professionista in regime forfettario:

  • Deve contenere tutti i dati indicati nell’articolo 21 del DPR n. 633/1972;
  • Non deve esporre l’IVA;
  • Deve contenere la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”;
  • Se il contribuente italiano effettua prestazioni di servizi generiche (articolo 7-ter del DPR n. 633/1972) verso soggetti passivi Iva con residenza in un altro Paese UE, deve indicare la locuzione “invesione contabile“, mentre se la stessa prestazione è effettuata verso soggetti extra-UE è necessaria la locuzione “operazione non soggetta“;
  • Nel caso di operazioni con l’estero (esportazioni) è necessario indicare i riferimenti all’articolo 8 del DPR n. 633/1972 e la dicitura “operazione non imponibile” come da articolo 21, comma 6, lett. b) del DPR n. 633/1972.

Secondo la Circolare n.  14/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate, il meccanismo del reverse charge non si applica in determinati regimi agevolati, tra cui il regime forfettario. Per quanto riguarda l’imposta di bollo, nel regime forfettario è prevista per le fatture di importo superiore a 77,47 euro. Il bollo deve essere assolto acquistando, per un importo di 2,00 euro, un contrassegno telematico (ex marca da bollo) o nel caso di fattura elettronica, attraverso il bollo virtuale. Il bollo è obbligatorio poiché tali operazioni non sono soggette ad Iva come da CM n.7/E del 2008. Le fatture che riguardano acquisti intracomunitari o per quelle in cui il contribuente forfettario risulta debitore di Iva (es: reverse charge), sono esenti da bollo.

Partita IVA in regime forfettario per il professionista: consulenza fiscale

Tutte le informazioni che ti ho fornito ti saranno utili per farti una prima idea generale di funzionamento di questo regime contabile. Mi rendo perfettamente conto che non potrà esserti tutto chiaro, per questo motivo non esitare a contattarmi!

Se davvero vuoi avviare la tua nuova attività professionale in regime forfettario hai bisogno della consulenza di un professionista preparato che possa assisterti in tutti gli adempimenti fiscali, dalla corretta predisposizione della fattura, alla gestione previdenziale, fino alla dichiarazione dei redditi. In questi casi iniziamo sempre con una prima consulenza dedicata ad approfondire tutti i tuoi dubbi e per effettuare una simulazione reddituale in modo che possano esserti chiari gli obblighi fiscali e previdenziali con questo tipo di regime. Ti aiuteremo a chiarire i tuoi dubbi legati all’emissione delle fatture, anche utilizzando la fatturazione elettronica e potremo seguirti per gli adempimenti contabili e fiscali obbligatori.

    Ho letto l’informativa Privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate.

    Se, invece, sei già un professionista e vuoi raccontarci come è la tua esperienza nel regime forfettario, lasciaci un commento!

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