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Revoca della donazione: quando si può fare e come farla nel 2026

Dott.ssa Elisa Migliorini
Dottore in Giurisprudenza | Consulente Legale
5 min di lettura
In sintesi

I presupposti normativi (artt. 801 e 803 c.c.) per la revoca della donazione, ipotesi di irrevocabilità e gli orientamenti Cassazione 2026.

La disciplina codicistica (artt. 801 e 803 c.c.) delimita i confini della revocazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, distinguendo rigorosamente tali rimedi giudiziali, aventi natura eccezionale, dalle patologie originarie di annullabilità e nullità dell’atto traslativo.


La revoca della donazione è un’azione giudiziale, disciplinata dal Codice Civile, che consente al donante di recuperare il bene trasferito a titolo gratuito. Tale rimedio, esperibile unicamente nelle ipotesi tassative di ingratitudine (art. 801 c.c.) o sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.), impone al beneficiario la restituzione in natura del cespite o la corresponsione del suo valore equivalente.

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Revoca, nullità e annullabilità: differenze e presupposti normativi

La revocazione del contratto di donazione è un istituto giuridico riservato esclusivamente a fatti sopravvenuti stabiliti dalla legge, distinguendosi in modo netto dalle forme di invalidità originaria del contratto come l’annullamento e la nullità. Mentre l’annullabilità e la nullità colpiscono il negozio giuridico per vizi presenti al momento della sua stipula, la revocazione incide su un atto perfettamente valido ed efficace, caducandone gli effetti a seguito di gravi condotte del beneficiario o di mutamenti nella sfera familiare del donante. L’articolo 787 del Codice Civile prevede ad esempio l’impugnazione per errore sul motivo, che determina l’annullabilità dell’atto se l’errore risulta dall’atto stesso ed è stato il solo a determinare la liberalità. Al contrario, un motivo illecito unico e determinante rende la donazione radicalmente nulla. Comprendere questa distinzione è indispensabile per azionare il corretto strumento di tutela dinanzi all’autorità giudiziaria competente.

Revoca per ingratitudine: le ipotesi tassative dell’art. 801 c.c.

La revoca per ingratitudine trova la sua disciplina nell’articolo 801 del Codice Civile, il quale individua un elenco tassativo di comportamenti di eccezionale gravità compiuti dal donatario ai danni del donante o dei suoi familiari stretti. La legge ammette la domanda giudiziale unicamente nei casi di omicidio consumato o tentato del donante, del coniuge, di un ascendente o discendente, o di reati a questo equiparati. Rientrano nelle ipotesi previste dall’articolo 801 c.c. anche la calunnia, per aver denunciato ingiustamente il donante per reati gravi, l’ingiuria grave contro la dignità morale, il grave pregiudizio arrecato al patrimonio del donante e il rifiuto indebito di prestare gli alimenti qualora il donante versi in stato di bisogno. Trattandosi di eccezioni al principio di stabilità dei contratti, tali fatti legittimanti non possono essere estesi in via analogica.

Il caso pratico (Cass. 14567/2026): l’interruzione di gravidanza all’insaputa del partner costituisce ingratitudine?

L’ingiuria grave richiesta dall’articolo 801 del Codice Civile presuppone una manifestazione esteriore che dimostri un durevole sentimento di disistima e di profonda avversione verso la dignità del donante. Con l’ordinanza n. 14567 del 16 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che la decisione della donna di ricorrere all’interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, nel rispetto della Legge 194/1978, senza coinvolgere o informare il compagno donante, non costituisce di per sé motivo valido di revocazione. Trattandosi dell’esercizio di un diritto e di una facoltà attribuiti dalla legge esclusivamente alla gestante, tale scelta non integra l’offesa all’onore del donante, in assenza di prove specifiche relative ad altri comportamenti ingiuriosi espressamente rivolti a ledere la sua sfera morale.

Revoca per sopravvenienza di figli (art. 803 c.c.)

La caducazione del trasferimento a titolo gratuito per sopravvenienza di figli trova il proprio fondamento nell’articolo 803 del Codice Civile e poggia sulla presunzione che il donante non avrebbe assottigliato il proprio patrimonio se avesse saputo di avere discendenti. Tale rimedio giudiziale è accordato esclusivamente quando il donante non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al momento dell’atto di liberalità. La fattispecie legale si verifica a seguito della nascita di un figlio, del riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio o dell’adozione. Al contrario, la legge non consente la revocazione nell’ipotesi in cui il donante avesse già altri figli al momento della donazione e se ne aggiungano di ulteriori, in quanto la volontà di disporre del bene è stata assunta nella piena consapevolezza della presenza di eredi diretti.

Eccezioni alla regola: donazioni irrevocabili ex lege

L’ordinamento giuridico stabilisce la completa intangibilità di particolari tipologie di liberalità, per le quali la revocazione del contratto di donazione è espressamente preclusa dalla legge. Nello specifico, l’articolo 805 del Codice Civile sancisce la non revocabilità sia per le donazioni rimuneratorie sia per le donazioni obnuziali. Le donazioni rimuneratorie, eseguite per riconoscenza nei confronti del donatario o per premiare determinati meriti, non sono soggette a revoca né per ingratitudine né per sopravvenienza di figli, poiché la componente di pura gratuità risulta attenuata dal motivo di apprezzamento sottostante. Analogamente, gli atti compiuti in vista di un futuro e determinato matrimonio, a favore degli sposi o dei nascituri, sono tutelati in modo rigido per preservare la stabilità patrimoniale della nuova famiglia, rimanendo del tutto insensibili alle successive vicende personali del donante.

I punti critici da presidiare prima di avviare l’azione

Prima di promuovere un’iniziativa volta alla revocazione della donazione, occorre analizzare preventivamente alcuni aspetti di natura patrimoniale e procedurale per evitare contenziosi dall’esito incerto.

La verifica dell’eventuale alienazione dell’immobile a terzi

Un elemento essenziale riguarda la verifica della titolarità del bene. Qualora il donatario abbia già venduto l’immobile a terzi prima della trascrizione della domanda di revocazione, l’accoglimento dell’azione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi a titolo oneroso. In questa eventualità, l’effetto restitutorio si trasforma in un obbligo di corresponsione del valore economico del bene calcolato al momento della domanda, unitamente ai frutti percepiti. È quindi indispensabile accertare preventivamente la capienza patrimoniale e la solvibilità del donatario per garantire il recupero effettivo delle somme spettanti.

Il rispetto del termine perentorio di decadenza

L’azione giudiziale per ingratitudine deve essere proposta entro il termine di decadenza rigido di un anno, decorrente dal giorno in cui il donante o i suoi eredi sono venuti a conoscenza del fatto lesivo. Allo stesso modo, per la sopravvenienza di figli il termine è di cinque anni dalla nascita dell’ultimo figlio o dalla notizia della sua esistenza. Il decorso di tali termini preclude in modo definitivo la possibilità di impugnare l’atto traslativo, rendendo l’attribuzione patrimoniale inattaccabile sotto questo profilo.

L’onere della prova e la distinzione dal mero contrasto personale

Un punto centrale da presidiare riguarda la rigorosa valutazione degli elementi probatori della presunta ingratitudine. La giurisprudenza richiede la dimostrazione di un comportamento di ingiuria grave o di un durevole sentimento di disprezzo verso la dignità morale del donante. Semplici incomprensioni familiari, liti domestiche o il fisiologico deterioramento dei rapporti personali non sono sufficienti per giustificare la revoca della liberalità. L’assenza di prove documentate o testimoniali idonee a dimostrare la gravità della condotta del beneficiario espone l’attore al rigetto della domanda giudiziale.

Termini di decadenza ed effetti restitutori

La revocazione del contratto di donazione deve essere esercitata nel rispetto di rigorosi termini temporali stabiliti dalla legge per garantire la certezza dei rapporti patrimoniali. L’azione giudiziale per ingratitudine deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine di un anno, il quale decorre dal momento in cui il donante o i suoi eredi sono venuti a conoscenza del fatto lesivo o del comportamento ingiurioso tenuto dal beneficiario. Diversamente, per la sopravvenienza di figli il termine di decadenza è stabilito in cinque anni, con decorrenza dal giorno della nascita dell’ultimo figlio, dalla notizia della sua esistenza ovvero dal suo riconoscimento formale.

L’accoglimento della domanda di revocazione con sentenza del giudice determina la caducazione degli effetti del trasferimento patrimoniale, imponendo al donatario la restituzione del bene in natura e dei frutti percepiti a far data dalla domanda giudiziale. Qualora il bene sia stato nel frattempo alienato a terzi, la legge stabilisce che il donatario è tenuto a restituire al donante il controvalore economico dell’immobile o del bene mobile, calcolato con riferimento al valore di mercato al momento dell’instaurazione della causa.

Domande frequenti

Si può revocare una donazione senza andare in tribunale?

No, la revocazione della donazione richiede sempre un’azione giudiziale dinanzi al tribunale competente. Non è possibile effettuare la revoca in via stragiudiziale o tramite un semplice atto notarile unilaterale.

Quali sono i termini di decadenza per la revoca della donazione?

L’azione per ingratitudine si prescrive in 1 anno dalla conoscenza del fatto ex art. 801 c.c. Per la sopravvenienza di figli ex art. 803 c.c. il termine è invece di 5 anni dalla nascita o dal riconoscimento.

La nascita di un figlio annulla automaticamente la donazione?

No, la sopravvenienza di un figlio non opera in modo automatico. Il donante deve proporre formale domanda di revocazione in tribunale entro 5 anni dalla nascita o dalla notizia della sua esistenza.

Quali donazioni non possono mai essere revocate?

Ai sensi dell’art. 805 c.c., le donazioni rimuneratorie, fatte per gratitudine o meriti, e quelle obnuziali, effettuate in vista di un matrimonio, sono irrevocabili per legge sia per ingratitudine sia per sopravvenienza di figli.

Cosa succede se il donatario ha già venduto l’immobile ricevuto?

Se il bene è stato alienato prima della trascrizione della domanda giudiziale, i diritti dei terzi sono salvi. Il donatario sarà obbligato a restituire al donante il controvalore economico dell’immobile e i frutti.

L’interruzione di gravidanza all’insaputa del partner è motivo di revoca?

No, la Cassazione (ord. 14567/2026) ha chiarito che l’aborto entro i 90 giorni ex L. 194/1978 deciso dalla donna senza il partner non costituisce ingiuria grave ex art. 801 c.c., essendo l’esercizio di un diritto legale.

Fonti

  • Articolo 787 del Codice Civile (Impugnazione della donazione per errore sul motivo)
  • Articolo 801 del Codice Civile (Domanda di revocazione per ingratitudine)
  • Articolo 803 del Codice Civile (Revocazione per sopravvenienza di figli)
  • Articolo 805 del Codice Civile (Donazioni irrevocabili)
  • Legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza)
  • Corte di Cassazione, Sezione Civile, Ordinanza 16 maggio 2026, n. 14567 (Principio di diritto sull’ingiuria grave ex art. 801 c.c. e interruzione di gravidanza)
Dott.ssa Elisa Migliorini

Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti

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