Le dimissioni costituiscono l’atto formale con il quale l’amministratore di una società a responsabilità limitata, comunica il termine del proprio incarico, indicandone anche le ragioni. L’amministratore che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d’amministrazione e al presidente del collegio sindacale.


L’amministratore di una SRL costituisce una carica importante, soprattutto se è unico con pieni poteri. Inoltre, accade in modo ricorrente, il fatto che l’amministratore unico sia anche un socio della società. L’amministratore non è vincolato da un contratto di lavoro e può, in qualsiasi momento, rinunciare al proprio incarico. Tuttavia, qualora decida di dimettersi e rinunciare alla carica, occorre, in primo luogo, fare riferimento all’atto notarile che, solitamente, prevede la decadenza dell’amministratore unico per revoca dell’assemblea dei soci o per dimissioni spontanee. Secondo il principio di buona fede, deve restare in carica fino alla nomina di un nuovo amministratore, in sua sostituzione. Prima di esaminare quando e come può dimettersi, vediamo quali sono i requisiti e le funzioni che ricopre.


Chi può essere nominato amministratore di una SRL?

Gli amministratori affinché siano nominati dall’assemblea dei soci, o dall’atto costitutivo (per i primi amministratori), è necessario che abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, secondo quanto stabilito dall’art. 2387 c.c. Inoltre, non devono essere interdetti, inabilitati, falliti, né essere stati condannati a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, né devono essere incapaci di esercitare uffici direttivi.

L’amministrazione deve essere affidata ad uno o più soci, tuttavia, l’atto costitutivo può contenere una disciplina diversa, ad esempio può prevedere la possibilità di nominare come amministratore un soggetto non socio oppure può prevedere che tutti gli amministratori siano terzi non soci.

Persone fisiche

Per quanto riguarda le persone fisiche, possono essere nominate amministratore a condizione:

  • Che sia un soggetto maggiorenne o minorenne emancipato autorizzato all’esercizio dell’impresa;
  • Capacità giuridica e di agire;
  • Assenza di situazione di incompatibilità assoluta.

Persone giuridiche

Per quanto riguarda le persone giuridiche o enti, possono essere nominate amministratore a condizione che:

  • La società-amministratore designi un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione (che abbia i requisiti necessari per le persone fisiche);
  • Il rappresentante persona fisica assuma gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica;
  • Le formalità pubblicitarie sono applicate anche al rappresentante persona fisica.

Funzioni dell’amministratore

All’amministratore vengono attribuite funzioni che lo statuto può prevedere che siano assolte anche da altre figure interne, come la gestione ordinaria e straordinaria della società, concludere e firmare contratti.

Vi sono, alcune funzioni di sua competenza esclusiva, come:

  • La tenuta dei libri obbligatori;
  • Redazione del bilancio d’esercizio;
  • Redazione della relazione sulla gestione;
  • Decisione sugli aumenti di capitale a pagamento;
  • Assolvimento di tutti gli adempimenti in materia di pubblicità con il registro delle imprese;
  • Predisposizione di operazioni straordinarie, quali: scissioni, fusioni, acquisizioni rami aziendali ecc.

L’amministratore unico può anche convocare l’assemblea e fissare gli ordini del giorno.

Autonomia

L’art. 2476 c.c. dispone che, i soci che non sono rivestano anche il ruolo di amministratori e non partecipano all’attività amministrativa possono chiedere agli amministratori informazioni circa lo svolgimento degli affari sociali e possono consultare anche i libri sociali ed i documenti inerenti al’amministrazione, nonché possono effettuare verifiche e ispezioni sulle scritture contabili, libri sociali, estratti conto, acquisizione di documenti.

I soci devono usare la buona fede, correttezza e riservatezza e non devono cedere a terzi informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, diversamente saranno tenuti a risarcire la società.

Nomina

L’atto costitutivo deve indicare i primi amministratori, può indicare il nome dei primi amministratori e il modo di nomina di quelli successivi, oppure può indicare il numero esatto o un numero minimo ed un massimo, lasciando la determinazione delle persone degli amministratori alla decisione dei soci.

In mancanza di indicazioni, il potere di amministrazione sia automaticamente conferito a tutti i soci. Durante il decorso della società, gli amministratori sono nominati con una decisione dei soci, i quali possono decidere in assemblea o con la consultazione o con il consenso espresso per iscritto. Deve sempre essere prestata attenzione all’atto costitutivo, il quale, può stabilire altre modalità di nomina. L’accettazione della carica non richiede forme particolari, può essere fatta espressamente, tacitamente o anche per atti o fatti concludenti.

Pubblicità della nomina

Deve, successivamente, essere data pubblicità alla nomina entro 30 giorni:

  • Dalla data dell’atto costitutivo, se la nomina e l’accettazione avvengono contestualmente alla costituzione della società;
  • Dalla notizia della loro nomina, se la nomina e l’accettazione avvengono durante la vita della società.

L’onere di pubblicità viene assolto predisponendo telematicamente:

  • Nel primo caso, oltre al modello S1 per la costituzione, un modello Int. P per ogni soggetto nominato;
  • Nel secondo caso, il modello S2 e un modello Int. P per ogni soggetto nominato.

Responsabilità civile dell’amministratore

L’amministratore è responsabile verso i singoli soci, verso la società, verso i creditori sociali. Nell’adempiere alle sue funzioni deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Responsabilità verso la società

Secondo quanto previsto dall’art.2476 c.c., gli amministratori sono responsabili nei confronti della società dei danni arrecati dall’inosservanza dei doveri indicati nell’atto costitutivo e dalla legge. Sono esenti da colpa qualora dimostrino, che, durante il compimento dell’atto hanno manifestato il proprio dissenso. Essi sono solidalmente responsabili, qualora pur essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli non hanno fatto tutto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Art. 2476 c.c.
Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.
L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi

Responsabilità verso i soci

I soci possono promuovere un’azione di responsabilità verso gli amministratori, in caso di compimento di gravi irregolarità, l’incarico può essere revocato. Inoltre, i soci e i terzi creditori hanno diritto di essere rimborsati dei danni causati da atti dolosi o colposi da parte degli amministratori.

Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali

Gli amministratori secondo quanto stabilito dall’art.2394 c.c. rispondono verso i creditori sociali quando non abbiano conservato l’integrità del patrimonio sociale e il patrimonio sociale non è sufficiente a soddisfare i loro crediti.

Dimissioni amministratore SRL: come e quando un amministratore può dimettersi?

L’amministratore di una SRL può dimettersi in qualunque momento. Non ha vincoli temporali che ne impediscano le dimissioni, sia in caso di nomina a tempo determinato sia in caso di nomina a tempo indeterminato. Tuttavia, è opportuno dare un congruo preavviso che consenta ai soci di sostituire e nominare un nuovo amministratore.

Le dimissioni devono essere rassegnate mediante una lettera di dimissioni, nella quale viene comunicato alla società la propria volontà di dimettersi, il termine dal quale la comunicazione è valida e fino a quando si rimarrà in carica, oltre alle proprie motivazioni. La lettera di dimissioni non richiede particolari accorgimenti, può essere redatta in forma libera.

In presenza di un organo amministrativo composto da un consiglio di amministrazione, la lettera di dimissioni, andrà notificata al consiglio di amministrazione il quale potrà convocare l’assemblea dei soci.

Nel caso, invece, di dimissioni amministratore unico srl, l’amministratore uscente dovrà convocare l’assemblea dei soci, ponendo all’ordine del giorno le Dimissioni da Amministratore e la eventuale nomina di nuovo amministratore. In tale sede verrà presentata ai soci la lettera raccomandata A/R inviata alla società nella quale si comunicano e si motivano le dimissioni, e verrà discussa dall’assemblea dei soci.

Il link di seguito per scaricare un fac simile di una lettera di dimissioni:

Efficacia dimissioni dell’amministratore di SRL

L’efficacia delle dimissioni varia a seconda della tipologia di società ed al numero di amministratori:

  • In caso di più amministratori (3 o più), le dimissioni sono immediatamente efficaci poiché l’amministrazione della società viene effettuata dagli amministratori restanti che restano in carica;
  • In caso di amministratore unico, invece, le dimissioni non hanno immediata efficacia, a meno che non venga nominato contestualmente un nuovo amministratore.

L’amministratore uscente ha il compito, secondo il principio della buona fede, di restare in carica finché non sarà eletto uno nuovo. La modifica dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, alla Camera di Commercio e a tutti gli enti presso cui l’amministratore era accreditato.

L’art. 2385 c.c. disciplina le dimissioni di un amministratore SRL:

Art. 2385 c.c.
L’amministratore che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d’amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione dei nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori dall’ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale”

Per quanto riguarda la procedura:

  • In caso di amministratore unico, la comunicazione deve essere indirizzata, in assenza di organo di controllo, a tutti i soci;
  • In caso di opzione per i modelli di amministrazione propri delle società personali, la comunicazione deve essere indirizzata a ciascun amministratore e ai soci.

Cosa succede se l’amministratore di una SRL si dimette?

Se l’amministratore di una Società a Responsabilità Limitata si dimette, ci sono una serie di passaggi che devono essere seguiti.

  1. Comunicazione delle dimissioni: L’amministratore che intende dimettersi deve comunicare la sua decisione agli altri soci o al consiglio di amministrazione, a seconda di come è strutturata la società. Questa comunicazione deve essere fatta per iscritto e deve essere chiara e inequivocabile;
  2. Deposito delle dimissioni: La cessazione degli amministratori dall’ufficio deve essere iscritta entro 30 giorni nel Registro delle imprese a cura del Collegio sindacale. Questo passaggio è fondamentale per rendere le dimissioni efficaci. In mancanza di tale organo, l’adempimento potrebbe essere effettuato dagli altri amministratori rimasti in carica o dai soci (senza, peraltro, potersi configurare un vero e proprio obbligo nei loro confronti);
  3. Nomina di un nuovo amministratore: Dopo le dimissioni dell’amministratore, i soci devono nominare un nuovo amministratore. Se la società ha un consiglio di amministrazione, il consiglio può nominare un nuovo amministratore tra i suoi membri. Se la società ha un solo amministratore, le dimissioni diventano effettive solo quando il nuovo amministratore è stato nominato. In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori, in assenza di specifica indicazione statutaria, si tende a negare la possibilità di applicare in via analogica l’art. 2386 c.c., ed in particolare l’istituto della cooptazione, stante il principio della competenza dei soci a nominare gli amministratori;
  4. Modifica dell’atto costitutivo: Se l’amministratore dimissionario è menzionato nell’atto costitutivo della società, l’atto deve essere modificato per riflettere il cambiamento nella gestione.

Deve essere evidenziato che le dimissioni dell’amministratore unico di SRL acquistano efficacia con l’accettazione dell’incarico da parte del nuovo amministratore nominato dall’assemblea che lo stesso dimissionario è tenuto a convocare. Ove l’accettazione del nuovo amministratore non dovesse intervenire, l’amministratore dimissionario non può richiedere la nomina di un amministratore giudiziario, ma deve convocare una nuova assemblea, il cui esito infruttuoso può dar luogo alla causa di scioglimento di cui all’art. 2484 comma 1 n. 3 c.c.

È importante notare che le dimissioni dell’amministratore non comportano la dissoluzione della società. La società continua a esistere e a operare, anche se l’amministratore si dimette. Tuttavia, le dimissioni dell’amministratore possono avere un impatto significativo sul funzionamento della società, quindi è importante gestire questo processo con cura.

Chi nomina il nuovo amministratore di SRL?

Il nuovo amministratore di una Società a Responsabilità Limitata viene nominato dai soci della società. Nel caso di una SRL con un solo socio (“unipersonale“), il socio unico ha il diritto di nominare il nuovo amministratore. Se la società ha più soci, la decisione viene presa attraverso una votazione durante un’assemblea dei soci. La maggioranza necessaria per la nomina del nuovo amministratore è generalmente stabilita nel contratto sociale della società. Se la società ha un consiglio di amministrazione, il consiglio può avere il potere di nominare un nuovo amministratore tra i suoi membri, a seconda di quanto stabilito nel contratto sociale.

È importante notare che la nomina del nuovo amministratore deve essere registrata presso la Camera di Commercio per essere valida. Inoltre, il nuovo amministratore deve accettare la nomina per poter assumere il ruolo.

Domande frequenti

Cosa succede se l’amministratore di una SRL si dimette?

Se l’amministratore si dimette, deve comunicare la sua decisione per iscritto e le dimissioni devono essere depositate presso la Camera di Commercio. I soci devono poi nominare un nuovo amministratore, non si deve ritenere applicabile l’istituto della cooptazione.

Chi può nominare il nuovo amministratore di una SRL?

Il nuovo amministratore viene nominato dai soci della società. Se la società ha un solo socio, il socio unico ha il diritto di nominare il nuovo amministratore.

Le dimissioni dell’amministratore comportano la dissoluzione della società?

No, le dimissioni dell’amministratore non comportano la dissoluzione della società. La società continua a esistere e a operare.

Cosa deve fare un amministratore che intende dimettersi?

L’amministratore che intende dimettersi deve comunicare la sua decisione per iscritto. Tale comunicazione deve essere poi registrata presso la Camera di Commercio.

Cosa succede se l’amministratore è menzionato nell’atto costitutivo della società?

Se l’amministratore dimissionario è menzionato nell’atto costitutivo della società, l’atto deve essere modificato per riflettere il cambiamento nella gestione.

È necessario comunicare il cambiamento di amministrazione ai clienti e ai fornitori?

Sì, è importante che la società comunichi il cambiamento di amministrazione ai suoi clienti, fornitori e altre parti interessate.

Cosa succede se l’amministratore si dimette e non viene nominato un nuovo amministratore?

Se l’amministratore si dimette e non viene nominato un nuovo amministratore, la società può trovarsi in una situazione di stallo amministrativo, che può avere gravi conseguenze legali e operative.

Il nuovo amministratore deve accettare la nomina?

Sì, il nuovo amministratore deve accettare la nomina per poter assumere il ruolo.

Cosa succede se l’amministratore si dimette senza comunicarlo agli altri soci?

Le dimissioni dell’amministratore devono essere comunicate per iscritto e depositate presso la Camera di Commercio per essere valide. Se l’amministratore si dimette senza comunicarlo, le sue dimissioni potrebbero non essere riconosciute.

Cosa succede se l’amministratore si dimette ma continua a svolgere le sue funzioni?

Se l’amministratore si dimette ma continua a svolgere le sue funzioni senza che sia stato nominato un nuovo amministratore, può sorgere una situazione problematica. È importante che le dimissioni dell’amministratore siano gestite correttamente per evitare tali problemi.

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