Come devono essere gestite fiscalmente le vendite a distanza? Nell’E-commerce indiretto le vendite tramite mezzi elettronici devono essere certificate da E-Fattura o da certificazione dei corrispettivi telematica? Scopriamolo insieme.
Con l’espressione “vendite a distanza” si fa riferimento alle cessioni di beni mobili materiali normalmente effettuate mediante sistemi “a distanza“. Vale a dire che la cessione avviene su catalogo, per corrispondenza, via internet, o comunque con consegna nel luogo di destinazione a cura del fornitore.
Da un punto di vista fiscale occorre analizzare come gestire fiscalmente la vendita, sotto il profilo dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Nessun problema è riscontrabile quando il cessionario è un soggetto residente in Italia, trovando applicazione la normale applicazione dell’IVA sul corrispettivo.
Quando, invece, le vendite a distanza sono effettuate nei confronti di privati o di soggetti non tenuti all’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari si applica, a determinate condizioni, lo speciale regime di cui agli artt. 40 co. 3 e 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93 (artt. 33 e 34 della direttiva 2006/112/CE). Si tratta di una disciplina che prevede una deroga agli ordinari criteri di individuazione del luogo di imposizione.
Vediamo, quindi, di seguito le regole da seguire per la certificazione fiscale delle vendite a distanza.
Cominciamo!
Indice degli Argomenti
- Territorialità IVA nelle “vendite a distanza“
- Vendite a distanza verso l’Italia (operazioni “in entrata“)
- Vendite a distanza dall’Italia verso altro Stato membro (operazioni “in uscita“)
- Rimborso dell’imposta
- Fatturazione delle vendite a distanza
- Vendite a distanza facilitate da piattaforme digitali
- Riforma della disciplina delle vendite a distanza
- Vendite a distanza: conclusioni
Territorialità IVA nelle “vendite a distanza“
Ai sensi dell’art. 7-bis del DPR n 633/72 le cessioni di beni effettuate da soggetti stabiliti in Italia nei confronti di privati stabiliti in altro Stato membro sono soggette ad imposta nello Stato del cedente soggetto passivo IVA (principio di origine).
Tuttavia, in deroga all’art. 7-bis del DPR n 633/72, in caso di vendite a distanza la cessione è soggetta ad IVA nello Stato membro del cessionario (principio di destinazione). Questo, a meno che l’ammontare delle vendite a distanza effettuate dal cedente nello Stato membro di destinazione (nell’anno di riferimento e, distintamente, nell’anno precedente) sia inferiore a una specifica soglia stabilita da detto Stato (fatta salva, in ogni caso, l’opzione da parte del cedente per l’applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione).
Ambito applicativo
La speciale disciplina è stata introdotta al fine di evitare fenomeni distorsivi della concorrenza derivanti dall’applicazione del principio di origine in un contesto in cui gli Stati membri applicano aliquote IVA differenti.
La disciplina di cui agli artt. 40 co. 3 e 41 co. 1 lett. b) del DL n 331/93 si applica alle vendite a distanza nell’ipotesi in cui:
- I beni siano trasportati da uno Stato membro ad un altro a cura del cedente o da terzi per suo conto;
- I cessionari siano persone fisiche non soggetti passivi d’imposta, ovvero soggetti che non sono tenuti all’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell’art. 38 co. 6 del DL n 331/93. Si tratta di enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi d’imposta ex art. 4 co. 4 del DPR n 633/72; dei produttori agricoli esonerati ex art. 34 co. 6 del DPR n 633/72; dei contribuenti soggetti al pro-rata di indetraibilità totale dell’IVA sugli acquisti ex art. 19 co. 3 del DPR n 633/72.
Operazioni escluse
Restano escluse dal regime delle vendite a distanza le cessioni di:
- Beni soggetti ad accisa;
- Mezzi di trasporto nuovi;
- Beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell’art. 7-bis co. 1 del DPR n 633/72;
- Beni immateriali forniti tramite mezzi elettronici (servizi elettronici).
Irrilevanza della modalità di esecuzione dell’acquisto
Sebbene le norme nazionali, nel definire l’ambito di applicazione della speciale disciplina, facciano riferimento alle cessioni di beni “in base a cataloghi, per corrispondenza o simili” (artt. 40 co. 3 e 41 co. 1 lett. b) del DL n 331/93), l’art. 11-quater co. 1 del DL n 35/2005 ha chiarito che la disciplina delle vendite a distanza si applica indipendentemente dalle modalità organizzative e di esecuzione dell’ordine di acquisto.
Ai fini dell’applicazione della disciplina in esame, dunque, non rileva la circostanza che l’acquisto sia stato perfezionato mediante l’uso di mezzi di comunicazione a distanza (fax, telefono, ecc.), ovvero presso il punto vendita del cedente, purché:
- Il trasporto sia eseguito ad opera di quest’ultimo (o da terzi per suo conto);
- La cessione sia effettuata nei confronti di un soggetto che agisce in qualità di consumatore finale (Risoluzione n 39/E/2005).
Nel rispetto di tali requisiti, sono soggette alla disciplina speciale anche le cessioni effettuate nell’ambito del commercio elettronico indiretto. Vale a dire le cessioni di beni materiali che, pur essendo ordinati mediante mezzi elettronici (mail, piattaforme internet, ecc.), sono fisicamente consegnati al cessionario mediante mezzi tradizionali. Tali operazioni, infatti, sono assimilate alle vendite per corrispondenza (Risoluzione n. 274/E/2009).
Un’impresa italiana effettua cessioni di prodotti elettronici nei confronti di privati olandesi. L’ordine e il pagamento sono eseguiti online, tramite il sito web dell’impresa italiana, e i prodotti sono poi trasportati e consegnati ai clienti da un soggetto terzo, incaricato dalla stessa impresa italiana, la quale si assume la responsabilità per la consegna dei beni. L’operazione è soggetta alla disciplina delle vendite a distanza.
Non rientrano nella disciplina in argomento, invece, le operazioni riconducibili al commercio elettronico diretto, nell’ambito delle quali anche la messa a disposizione del bene si realizza con modalità telematiche.
Soglie di applicazione della disciplina
L’art. 34 della direttiva 2006/112/CE prevede una semplificazione a favore degli operatori che hanno effettuato vendite a distanza in altro Stato membro per un ammontare annuo inferiore a determinate soglie.
L’imposta si applica nello Stato del cedente (e dunque la deroga agli ordinari criteri di territorialità IVA non opera) se l’ammontare delle vendite a distanza effettuate verso lo Stato membro del cessionario, con riferimento all’anno in corso e all’anno precedente, al netto dell’IVA non supera:
- 100.000 euro;
- ovvero la minore soglia stabilita dal medesimo Stato.
La soglia fissata dall’Italia, così come modificata dall’art. 24 co. 7 lett. b) n. 1) della L. 88/2009, è pari a 35.000 euro.
Ne consegue che, in caso di vendite a distanza verso privati stabiliti in Italia l’imposta si applica nello Stato del cedente se l’ammontare delle vendite a distanza effettuate da quest’ultimo in Italia nell’anno di riferimento e nell’anno precedente non supera la soglia di 35.000 euro. Al di sopra di tale soglia, invece, il fornitore comunitario è tenuto ad identificarsi in Italia ai fini IVA.
Superamento della soglia in corso d’anno
In caso di superamento della soglia nel corso dell’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore al superamento si intendono effettuate nello Stato membro di origine.
L’imposta verrà applicata secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia, con effetto per tutte le vendite a distanza effettuate nella restante parte dell’anno e in quello successivo.
Si ipotizzi il seguente caso di vendite a distanza:
– anno “n”, vendite sotto soglia;
– anno “n+1”, vendite sopra soglia: dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia, si applica la tassazione per destino. Per le vendite effettuate precedentemente nel corso dell’anno resta fermo il regime di tassazione nello Stato di partenza (art. 14 del Reg. UE n 282/2011;
– anno “n+2”, vendite sotto soglia: si applica comunque la tassazione a destino, in quanto nell’anno precedente era stata superata la soglia;
– anno “n+3”, vendite sotto soglia: il contribuente ritorna naturalmente ad applicare il regime della tassazione nello Stato di origine, in quanto nell’anno in corso e nel precedente non ha superato la soglia, a meno dell’esercizio di opzione.
Si ricorda che nel caso di esercizio dell’opzione per la tassazione a destino in luogo della tassazione nel Paese di partenza (ipotesi delle vendite sotto soglia), la stessa vincola il contribuente per l’anno per il quale è esercitata e per i due successivi (triennio minimo di permanenza a seguito dell’esercizio dell’opzione).
Opzione per l’assoggettamento nello Stato membro di destinazione
Ai sensi dell’art. 34 par. 4 della direttiva 2006/112/CE, ogni Stato membro riconosce ai soggetti passivi stabiliti che effettuano vendite a distanza la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione dei beni, pur possedendo i requisiti necessari per applicare l’imposta nel Paese di origine.
In particolare, l’opzione viene esercitata quando l’aliquota IVA applicabile nello Stato membro di destinazione ai beni ceduti risulta minore di quella applicabile nello Stato membro di origine.
L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno nel corso del quale è esercitata mediante comportamento concludente e vincola il soggetto passivo per i due anni successivi (dunque per tre anni).
Una volta decorso il periodo minimo di permanenza, la stessa può essere revocata.
Sia l’opzione che la revoca sono comunicate nell’ambito della dichiarazione IVA (quadro VO) relativa all’anno in cui è stato adottato il comportamento concludente (sul punto, tuttavia, le istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione IVA non appaiono coordinate con quanto previsto dalla norma di cui all’art. 41 co. 1 lett. b) del DL n 331/93).
Vendite a distanza verso l’Italia (operazioni “in entrata“)
Nel caso in cui un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro effettui vendite a distanza nei confronti di privati stabiliti in Italia, possono verificarsi le seguenti situazioni:
Ammontare annuo delle vendite a distanza in Italia | Opzione per tassazione nello Stato di destinazione | Luogo di tassazione |
> 35.000 euro | NO | Italia |
≤ 35.000 euro | Sì | Italia |
≤ 35.000 euro | NO | Stato membro del cedente |
Nei primi due casi, l’operatore comunitario dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia e assolvere i relativi obblighi.
Infatti, a norma dell’art. 40 co. 3 del DL n 331/93, tali operazioni non costituiscono acquisti intracomunitari di beni, bensì cessioni interne.
Vendite a distanza dall’Italia verso altro Stato membro (operazioni “in uscita“)
Il cedente italiano che intende effettuare vendite a distanza in altro Stato membro deve verificare la soglia fissata nella normativa interna a tale Stato per l’individuazione del luogo di tassazione.
Possono verificarsi, anche in tale ipotesi, diverse situazioni:
Ammontare annuo delle vendite a distanza nello Stato membro | Opzione per la tassazione nello Stato di destinazione | Luogo di tassazione |
> 100.000 (o diversa soglia) | NO | Stato membro del cessionario |
≤100.000 (o diversa soglia) | Sì | Stato membro del cessionario |
≤ 100.000 (o diversa soglia) | NO | Italia |
Nei primi due casi, il cedente italiano è tenuto a identificarsi ai fini IVA nello Stato membro del cessionario, applicando l’imposta secondo le regole e con le aliquote vigenti in tale Stato.
Tuttavia, l’art. 41 co. 1 lett. b) del DL n 331/93 qualifica tali operazioni come cessioni intracomunitarie non imponibili in Italia, con la conseguenza che il cedente italiano che abbia effettuato vendite a distanza oltre la soglia stabilita sarebbe tenuto a presentare il modello INTRA-1 bis (C.M. 23.2.94 n. 13).
Il trattamento IVA riservato alle operazioni “in uscita“, dunque, non risulta allineato a quello previsto per le operazioni “in entrata” (Ris. 25.9.2012 n. 90) e risulta in contrasto con la normativa comunitaria (art. 33 della direttiva 2006/112/CE), secondo la quale tali operazioni dovrebbero essere considerate “cessioni interne” nello Stato di destinazione e cessioni fuori campo IVA nello Stato di origine.
Rimborso dell’imposta
Se lo Stato membro di destinazione del bene richiede il pagamento dell’imposta sul corrispettivo dell’operazione già assoggettata (erroneamente) ad IVA nel territorio dello Stato, il soggetto passivo può chiedere la restituzione dell’imposta assolta, entro il termine di due anni, ai sensi dell’art. 21 del DLgs. n 546/92, decorrente dalla data di notifica dell’atto impositivo da parte della competente autorità estera.
Su richiesta del soggetto passivo, il rimborso può anche essere effettuato tramite il riconoscimento di un credito utilizzabile in compensazione (art. 11-quater co. 2 del DL 35/2005.
Fatturazione delle vendite a distanza
Ai sensi dell’art. 22 del DPR n 633/72 le vendite per corrispondenza (nonché le operazioni assimilate a queste ultime) sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura. Questo, a meno che la stessa sia richiesta tempestivamente dal cliente. Per le medesime operazioni è previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale (art. 2 del lett. oo) del DPR n 696/96).
Sotto il profilo documentale, la normativa interna contempla l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura per “le cessioni di beni effettuate per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante” (art. 22 comma 1 n. 1 del DPR 633/72).
Le vendite per corrispondenza sono, altresì, esonerate dall’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale (art. 2 comma 1 lett. oo) del DPR n 696/96).
Di riflesso, almeno in via transitoria, sino all’emanazione di un successivo decreto, le suddette operazioni sono escluse dagli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. n 127/2015 (attualmente previsti per i soli soggetti che hanno realizzato un volume d’affari superiore a 400.000 euro nel 2018, ma estesi alla generalità dei soggetti passivi a decorrere dal 1° gennaio 2020).
Lo ha confermato la Risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 198/2019. In assenza di trasmissione telematica, restano fermi gli obblighi ordinari di registrazione dei corrispettivi ex art. 24 del DPR n 633/72.
Il quadro appena descritto è certamente valevole per quelle vendite a distanza, poste in essere da soggetti passivi nazionali nei confronti di “privati” stabiliti in altri Stati UE, la cui tassazione avviene con applicazione dell’IVA in Italia (vale a dire le vendite a distanza “sotto soglia”).
Obblighi di Fatturazione per le vendite a distanza “sopra soglia”
Più di qualche dubbio concerne invece la possibilità di avvalersi del descritto esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi per le vendite a distanza “sopra soglia” con applicazione dell’IVA nello Stato del cessionario (oppure per quelle “sotto soglia” per opzione).
A livello sistematico, le operazioni “sopra soglia”, con IVA assolta nello Stato di destinazione dei beni, non dovrebbero essere soggette all’obbligo di fatturazione né alla certificazione dei corrispettivi. Questo, stante la formulazione ampia delle disposizioni di esonero previste a livello interno (art. 22 comma 1 del DPR n 633/72, per l’esonero dalla fattura, e art. 2 comma 1 del DPR n 696/96, per l’esonero dalla certificazione).
Operazioni da assolvere in altro Stato UE
Tuttavia, anche se tali norme non pongono specifiche limitazioni rispetto alle operazioni con imposta da assolvere nell’altro Stato UE, è da considerare che:
- L’art. 41 comma 1 lett. b) del DL 331/93 qualifica dette operazioni come cessioni intracomunitarie non imponibili ai fini IVA (C.M. n. 13/94);
- L’art. 46 comma 2 del DL n 331/93 richiede, a livello generale, che per le suddette operazioni sia emessa la fattura;
- L’art. 46 comma 3 del DL n 331/93 specifica che, per le “cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili”, la fattura non richiede l’indicazione del numero di identificazione IVA del cessionario.
Inoltre, essendo qualificate come cessioni intracomunitarie non imponibili, tali operazioni dovrebbero essere riportate nell’ambito del modello INTRA 1-bis e dovrebbero concorrere alla formazione del plafond per gli esportatori abituali.
Va, peraltro, rilevato che il trattamento IVA riservato a tali operazioni dalla normativa interna non risulta pienamente conforme all’art. 33 della direttiva 2006/112/Ce, secondo cui le stesse dovrebbero essere considerate “cessioni interne” nello Stato di destinazione e cessioni fuori campo IVA nello Stato di origine, con la conseguenza che gli obblighi documentali dovrebbero essere determinati secondo le regole dello Stato di destinazione dei beni (previa identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale).
Emissione di fattura o certificazione telematica del corrispettivo
In conclusione, considerata l’assenza di un quadro normativo chiaro, appare consigliabile provvedere comunque all’emissione del documento fiscale (eventualmente in formato elettronico, laddove tale soluzione risulti più conveniente), anche al fine di ottenere un elemento probatorio utile nel caso di eventuali contestazioni rispetto al regime IVA applicato.
È di tutta evidenza, infatti, che, sebbene le transazioni in argomento siano generalmente pagate mediante strumenti tracciabili, in assenza di un documento fiscale che identifichi la controparte può risultare difficile provare lo status di “privato” del cessionario dei beni, anche nell’ottica della verifica del raggiungimento e/o superamento delle soglie previste dalla normativa in materia.
Vendite a distanza facilitate da piattaforme digitali
Ai sensi dell’art. 13 del DL n 34/2019, i soggetti passivi IVA che facilitano le vendite a distanza di beni importati o di beni all’interno della UE tramite un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, per ciascun fornitore, i dati delle operazioni che hanno facilitato (dati identificativi del cedente, numero e valore delle unità vendute in Italia).
La trasmissione deve avvenire entro il mese successivo a ciascun trimestre, secondo le modalità definite con provvedimento Agenzia delle Entrate n 660061/2019.
In caso di omessa o incompleta trasmissione dei dati, il soggetto che ha facilitato le vendite a distanza assumerà il ruolo di debitore d’imposta, salvo che dimostri che l’IVA è stata assolta dal fornitore. Tali obblighi si applicano dall’1.5.2019 al 31.12.2020.
L’art. 13 del DL 34/2019 ha inoltre rinviato all’1.1.2021 l’efficacia dell’art. 11-bis co. 11-15 del DL n 135/2018 (in vigore dal 13.2.2019), secondo il quale i soggetti passivi IVA che facilitano tramite piattaforme elettroniche le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop si considera che abbiano ricevuto e ceduto i suddetti beni e sono tenuti a conservare per dieci anni la relativa documentazione (si veda anche l’art. 3 del DPCM 27.2.2019).
Nonostante il differimento di tali obblighi al 2021, l’art. 13 del DL n 34/2019 prevede che i dati delle vendite a distanza di cui all’art. 11-bis co. 11-15 del DL n 135/2018 riferite al periodo compreso tra il 13.2.2019 e il 30.4.2019 siano trasmessi all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità individuate dal già citato provv. 660061/2019, entro il 31.10.2019.
Riforma della disciplina delle vendite a distanza
La direttiva 2017/2455/UE prevede, fra l’altro, a decorrere dall’1.1.2021:
- L’estensione del regime speciale MOSS alle vendite a distanza di beni;
- L’introduzione di un’unica soglia comunitaria di riferimento (pari a 10.000 euro) per l’individuazione del luogo di tassazione nell’ambito delle vendite a distanza.
Sostanzialmente, quindi, il superamento della soglia di 10.000 euro di cessioni B2C verso Stati UE, a partire dal 2021, comporta l’obbligo di applicazione dell’IVA nel Paese del committente (in luogo di quello del prestatore).
Per questo motivo, può essere opportuno, per tutti gli operatori adottare sistemi di tracciabilità delle vendite, attraverso sistemi CRM in grado di monitorare le soglie di vendita per ciascun Paese. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile adottare gli opportuni provvedimenti di territorialità IVA conseguenti al superamento della soglia.
Vendite a distanza: conclusioni
In questo articolo ho cercato di riepilogarti tutte le informazioni utili per gestire in modo corretto le vendite a distanza nell’Ecommerce.
La cosa importante è saper riconoscere la tipologia corretta di operazione di vendita effettuata. Solo in questo moto potrai capire quando emettere Fattura piuttosto che certificare la vendita con i corrispettivi telematici (piuttosto che nel Registro corrispettivi).
Non preoccuparti, so bene che tutto questo non sia semplice!
Se hai intenzione di metterti in proprio ed aprire un’attività di vendita online o se sei già titolare di un sito E-commerce, contattami!
Potrai richiedermi una consulenza personalizzata. Questo sei per chiarire una volta per tutte i tuoi dubbi, oppure per avere un dottore Commercialista esperto che possa affiancarti nella tua attività.
Valuterò assieme a te l’opzione fiscale più vantaggiosa per la situazione e sarai seguito passo dopo passo.
Buonasera,
sono una di quelle che vengono definite “hobbiste”, avendo un account sulla piattaforma online ETSY da cui vendo piccoli prodotti in feltro interamente realizzati a mano dalla sottoscritta. A livello annuale il totale delle mie vendite è sempre sotto i 1000€ (è proprio un hobby), e finora appoggiandomi ad Etsy sono stati loro ad accuparsi di ciò che riguarda la parte fiscale ( a loro infatti pago commissioni che vanno a ricoprire il tutto).
Sono al corrente che dal primo gennaio 2021 la normativa verrà modificata e vorrei capire se anche per me ci sarà l’obbligo di aprire la partita Iva o meno.
Chiaramente il gioco non varrà più la candela in caso di obbligatorietà e sarò costretta a chiudere il “negozio virtuale” su Etsy.
Grazie
Come detto più volte questo tipo di attività in modo continuativo obbliga all’utilizzo della partita Iva, altrimenti se non si vuole vendere si espone semplicemente le proprie opere su siti che non permettono di effettuare acquisti.
Buongiorno,
ho una p.iva forfetaria per e-commerce indiretto (vendo bigiotteria in tutto il mondo), tramite sito proprio e alcuni marketplace terzi.
Visto che essendo una vendita per corrispondenza sono esentata dall’emissione di fatture e ricevute ed essendo forfetaria ho esenzione dal calcolo IVA, non mi è chiaro se e perché dovrei effettuare una dichiarazione Iva per i soli paesi UE?! Non è un controsenso?
Anche lo stesso Moss vorrebbe essere una semplificazione per me che non devo fare dichiarazione Iva nel mio Paese né quelli extra-Ue, ma solo quelli UE?!
Chiedo scusa ma le cose diventano sempre più confuse…
I criteri di territorialità IVA valgono anche per i contribuenti in regime forfettario che, nel caso, possono avvalersi del regime OSS. Consiglio di valutare bene la sua situazione con l’ausilio del suo commercialista.