Tredicesima mensilità 2025: calcolo, pagamento e tassazione

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La tredicesima corrisponde a un dodicesimo della retribuzione annua e matura ogni mese lavorato. A dicembre ricevi l’importo lordo ridotto dei contributi previdenziali e dell’IRPEF piena, senza le detrazioni fiscali che abbattono normalmente il tuo stipendio. Per il 2025 non è previsto alcun bonus aggiuntivo.

Attendi la tredicesima mensilità come respiro finanziario per affrontare dicembre? Milioni di lavoratori dipendenti ricevono questa gratifica natalizia, ma l’importo in busta paga genera spesso sorpresa. La mensilità aggiuntiva matura nel corso dell’anno: ogni mese accantonati un dodicesimo della retribuzione. A dicembre scopri però che l’importo netto risulta inferiore allo stipendio normale.

Questa differenza dipende dalla tassazione: sulla gratifica paghi l’IRPEF piena senza beneficiare delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente o familiari a carico che abbattono le imposte negli altri undici mesi. I contributi previdenziali vengono calcolati normalmente al 9,19%, mentre le aliquote IRPEF partono dal 23% fino al 43% secondo il tuo scaglione di reddito. Per il 2025 non è previsto alcun bonus aggiuntivo: il governo ha rinunciato alla detassazione promessa in campagna elettorale per contenere i conti pubblici. Capire come quantificare questa somma, quali elementi retributivi concorrono alla base di calcolo e quando riceverai il pagamento ti permette di pianificare le spese natalizie con maggiore consapevolezza.

La tredicesima mensilità corrisponde a un dodicesimo della retribuzione annua lorda. Determini l’importo moltiplicando lo stipendio base per i periodi lavorati e dividendo per dodici. Dal lordo sottrai i contributi previdenziali al 9,19% e l’IRPEF piena secondo il tuo scaglione, senza applicare le detrazioni fiscali.

Come funziona la gratifica natalizia

La gratifica natalizia costituisce una forma di retribuzione differita introdotta dal contratto collettivo nazionale del 5 agosto 1937. Inizialmente riservata agli operai dell’industria, questa somma aggiuntiva divenne obbligatoria per tutti i lavoratori subordinati con il DPR n. 1070 del 1960. Assume il nome di “tredicesima” proprio perché l’erogazione avviene in prossimità delle festività, tipicamente entro il 24 dicembre. Si forma progressivamente durante l’anno: gennaio, febbraio, marzo… ogni periodo contribuisce a formare il rateo finale.

Lavori l’intero anno civile dal primo gennaio al 31 dicembre? Percepisci una gratifica pari a una retribuzione completa. Cambi azienda a metà anno? Ricevi tanti dodicesimi quanti sono i periodi di servizio. Il meccanismo di maturazione tiene conto solo delle mensilità con almeno 15 giorni di lavoro effettivo o equiparato. Presti servizio 14 giorni? Quel periodo non conta ai fini del conteggio. La logica è semplice: accumuli un accantonamento mensile che viene liquidato tutto insieme a dicembre, creando quella busta paga “doppia” che molti attendono per le spese natalizie.

Quali lavoratori esonerati

Non tutte le categorie di lavoratori possono beneficiare della gratifica. Ne sono escluse le seguenti categorie:

  • Coloro che sono attualmente disoccupati non spetta nel mese di dicembre, ugualmente coloro che percepiscono la Naspi;
  • Lavoratori autonomi, nè le partite IVA;
  • Lavoratori parasubordinati;
  • Tirocinanti e stagisti;
  • Collaboratori a progetto;
  • Collaboratori occasionali e agli associati in partecipazione.

Quali elementi compongono la base imponibile

La retribuzione utile per determinare l’importo include tutti gli elementi fissi e continuativi dello stipendio. Paga base, contingenza, scatti di anzianità, elemento distinto della retribuzione e superminimi individuali concorrono alla base imponibile. Aggiungi anche le voci corrisposte con carattere di continuità: compensi di cassa per chi maneggia denaro, maggiorazioni di mansione per specifiche responsabilità, i terzi elementi previsti dal contratto collettivo.

Ricevi benefit aziendali come auto o telefono? Anche i fringe benefit rientrano nella somma, salvo specifiche trattenute già operate in busta paga. Al contrario, escludi dal computo tutte le voci variabili e occasionali: compensi per lavoro straordinario, maggiorazioni per turni notturni o festivi, rimborsi spese, assegni per il nucleo familiare. Gli straordinari non contano perché rappresentano prestazioni aggiuntive non continuative. Le ferie non godute convertite in denaro? Restano fuori. Questa distinzione tra elementi fissi e variabili diventa cruciale: un errore può tradursi in somme non dovute che dovrai restituire al conguaglio fiscale di fine anno.

Come determinare l’importo lordo

Quantifichi la somma lorda applicando una formula semplice: retribuzione mensile moltiplicata per i periodi lavorati, diviso dodici. Guadagni € 1.500 lordi? Se hai prestato servizio tutto l’anno (12 mensilità), moltiplichi € 1.500 x 12 = € 18.000, poi dividi per 12 ottenendo € 1.500 di gratifica lorda. Ti hanno assunto il primo agosto? Hai maturato 5 ratei (agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre). La formula diventa € 1.500 x 5 / 12 = € 625 lordi.

Attenzione alla regola dei 15 giorni: un periodo conta solo se hai prestato servizio almeno quindici giorni. Assunto il 20 settembre? Quel lasso temporale non genera rateo. Parti dal primo ottobre per il conteggio. La questione si complica con elementi retributivi variabili. Ricevi uno scatto di anzianità a giugno da € 60? Devi determinare due importi separati: uno sui primi cinque periodi a € 1.500, un altro sugli ultimi sette a € 1.560. Oppure usi la retribuzione media ponderata. Molti software paghe automatizzano questi conteggi, ma verificare manualmente aiuta a individuare eventuali errori.

Tabella: maturazione ratei

SituazioneRetribuzione mensilePeriodi lavorati (Mesi)FormulaGratifica lorda
Anno completo€ 1.800121.800 x 12 / 12€ 1.800
Assunto a luglio€ 1.80061.800 x 6 / 12€ 900
Cessato a marzo€ 2.00032.000 x 3 / 12€ 500

Assenze dal lavoro: quali contano

Le assenze modificano il conteggio secondo natura e durata. Ferie, malattie entro il comporto contrattuale, infortuni sul lavoro, congedo di maternità obbligatorio e permessi retribuiti contano come periodi lavorati. Stai a casa un mese per malattia? Quella quota matura regolarmente. Lo stesso vale per il congedo matrimoniale e i riposi giornalieri per allattamento.

Anche le festività nazionali e infrasettimanali rientrano nel computo. La cassa integrazione guadagni merita attenzione particolare: l’importo si forma, ma l’INPS corrisponde la quota riferita alle ore non lavorate. Il datore determina la gratifica totale, poi detrae la parte già coperta dall’indennità di integrazione salariale. Diverso il discorso per assenze non retribuite: aspettative non pagate, congedo parentale oltre i periodi indennizzati, scioperi e assenze ingiustificate non generano accantonamenti. Questi periodi riducono i dodicesimi spettanti. Un mese di aspettativa volontaria? Sottrai quella frazione dal computo finale.

Perché la gratifica è più bassa dello stipendio

Apri la busta paga di dicembre e noti subito la differenza: l’importo netto risulta inferiore allo stipendio normale, nonostante parta dalla stessa cifra lorda. La chiave sta nella tassazione. Durante l’anno benefici degli sgravi fiscali per lavoro dipendente che riducono l’imposta dovuta: fino a € 1.955 annui per redditi sotto € 15.000, decrescenti progressivamente. Hai familiari a carico? Ulteriori abbattimenti riducono il prelievo mensile.

Il trattamento integrativo da € 1.200 annui (il vecchio “bonus Renzi“) aumenta lo stipendio netto per redditi fino a € 28.000. Sulla gratifica natalizia tutte queste agevolazioni spariscono. L’Agenzia delle Entrate applica l’aliquota piena secondo il tuo scaglione: 23% fino a € 28.000 di reddito annuo, 35% da € 28.000 a € 50.000, 43% oltre € 50.000. Nessuna detrazione, nessun trattamento integrativo. I contributi previdenziali restano al 9,19% come negli altri undici periodi. Facciamo un esempio: guadagni € 1.500 lordi mensili. Sullo stipendio normale paghi circa € 250 di imposta netta (dopo sgravi) e € 138 di contributi, incassando € 1.112 netti. Sulla tredicesima paghi € 345 di prelievo pieno e € 138 di contributi, ricevendo solo € 1.017 netti. Una differenza di quasi € 100 che molti non si aspettano.

La gratifica natalizia subisce la tassazione IRPEF completa perché le detrazioni annuali vengono già utilizzate negli undici periodi precedenti. Non si tratta di un errore del datore, ma del meccanismo fiscale previsto dalla legge.

Quando arriva il pagamento

Il datore di lavoro eroga la somma entro dicembre, generalmente in prossimità delle festività natalizie. Non esiste una data unica valida per tutti: i contratti collettivi nazionali possono prevedere termini specifici, ma la prassi consolidata colloca il pagamento tra metà e il 24 del mese.

  • Settore privato: ricevi la gratifica con la busta paga, quindi tra il 15 e il 27 secondo le consuetudini aziendali. Alcuni datori anticipano al 12-15 per agevolare le spese natalizie.
  • Pubblico impiego gestito da NoiPA: data fissa al 15 dicembre per docenti, personale ATA e dipendenti pubblici.
  • Pensionati INPS: accredito il primo giorno bancabile, quindi lunedì primo dicembre 2025.

Cambi lavoro durante l’anno? Il primo datore liquida i ratei maturati nel TFR o insieme alle competenze di fine rapporto. Il nuovo datore determina l’importo solo sui periodi prestati presso di lui. Cessazione del rapporto a novembre? Ricevi immediatamente gli undici dodicesimi maturati fino a quel momento. Alcuni contratti prevedono l’erogazione mensile dei ratei: previo accordo tra le parti, il datore versa ogni mese un dodicesimo aggiuntivo insieme allo stipendio ordinario. Questa modalità distribuisce il carico economico su dodici mensilità anziché concentrarlo a fine anno.

Casi particolari: part-time e contratti speciali

Il conteggio per lavoratori part-time segue la proporzionalità oraria. Lavori al 50% rispetto al tempo pieno? La gratifica corrisponde al 50% di una retribuzione intera. Contratto da 20 ore settimanali con paga oraria € 10? Moltiplichi € 10 x 20 ore x 52 settimane = € 10.400 annui lordi. L’importo ammonta a € 10.400 / 12 = € 867 lordi.

Stipendio lordo mensile * n. dei mesi lavorati / 12 

Diverso il metodo per colf e badanti: prendi la retribuzione globale di fatto (incluse voci per vitto e alloggio se conviventi), moltiplica per i periodi lavorati e dividi per dodici.

Settore edile: gli operai non ricevono la somma direttamente dal datore, ma dalla Cassa Edile territoriale. L’azienda versa mensilmente gli accantonamenti alla cassa, che eroga la gratifica natalizia al lavoratore. Apprendisti e tirocinanti hanno diritto alla mensilità aggiuntiva come qualsiasi dipendente, calcolata sulla retribuzione effettiva ridotta prevista dal contratto di apprendistato.

Contratti a chiamata o intermittenti: maturano ratei proporzionali ai periodi effettivamente lavorati, considerando solo le giornate di effettiva chiamata superiori a 15 giorni per ogni mese.

Aspetti previdenziali e fiscali

La gratifica concorre interamente alla formazione della base imponibile previdenziale. Paghi contributi INPS al 9,19% (aliquota dipendenti settore privato) quantificati sull’importo lordo. Questi versamenti generano contribuzione figurativa utile per la pensione: il rateo incrementa il montante contributivo esattamente come le retribuzioni ordinarie. L’INAIL rientra nel computo quando si determinano i massimali e minimali annui di retribuzione.

Superi il massimale contributivo annuo? La somma di dicembre potrebbe farti oltrepassare il tetto, ma la contribuzione si ferma al limite previsto. Viceversa per chi resta sotto il minimale: la gratifica aiuta a raggiungere la soglia minima di retribuzione imponibile. Importante: la mensilità aggiuntiva entra anche nel calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR). Accantonamenti pari al 6,91% lordo vanno nel fondo TFR, aumentando la liquidazione finale. A fine anno il datore opera il conguaglio fiscale: somma tutte le retribuzioni inclusa la gratifica, ricalcola l’IRPEF complessiva dovuta, verifica gli sgravi spettanti e determina eventuali crediti o debiti d’imposta. Hai cambiato lavoro nel 2025? Porta la Certificazione Unica del precedente datore al nuovo: serve per il conguaglio corretto che consideri tutti i redditi percepiti nell’anno solare.

Se la gratifica non arriva

Il datore omette il pagamento entro dicembre? Hai diritti precisi da far valere. Invia immediatamente una diffida formale tramite raccomandata A/R o PEC, specificando l’importo dovuto con riferimento al contratto collettivo applicato e alla normativa vigente. Cita esplicitamente l’articolo 2120 del codice civile e il DPR n. 1070/1960 che sanciscono l’obbligatorietà della gratifica natalizia.

Concedi un termine ragionevole per il pagamento, solitamente 15-20 giorni. Nessuna risposta? Puoi rivolgerti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per segnalare l’inadempimento o consultare un sindacato per valutare azioni legali. La busta paga costituisce prova documentale del tuo credito nei confronti dell’azienda: conservala accuratamente. Persistendo l’omissione, richiedi decreto ingiuntivo al giudice del lavoro presentando i cedolini che attestano il rapporto e la somma spettante. L’inadempimento grave e reiterato del datore configura giusta causa di dimissioni: puoi rassegnare le dimissioni con diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, ma valuta prima con un consulente del lavoro le conseguenze specifiche del tuo caso. Il mancato pagamento integra violazione contrattuale che espone il datore a sanzioni amministrative e al risarcimento degli interessi legali sulla cifra dovuta.

Il dipendente ha tempo massimo di tre anni per portare avanti la propria richiesta, e chiedere la parte non versata. Il datore di lavoro infine può incorrere in sanzioni ulteriori nel caso in cui il lavoratore scelga la via legale per ricevere la mensilità spettante

Domande frequenti

Quanto vale con € 1.500 di stipendio?

Dipende dai periodi lavorati. Anno intero: circa € 1.350 netti. Sei mensilità: € 675 netti.

Posso ricevere la gratifica mensilmente?

Sì, previo accordo scritto con il datore. Percepisci un dodicesimo aggiuntivo ogni mese.

Spetta anche in malattia?

Sì, le assenze per malattia entro il comporto contrattuale maturano regolarmente l’accantonamento.

Fonti

  • DPR 28 luglio 1960 n. 1070
  • L. 27 dicembre 1953 n. 940
  • Art. 2120 cod. civ.
  • Art. 51 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR)
  • Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria
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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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