L’indennità di malattia è un tipo di beneficio previdenziale fornito ai lavoratori che non sono in grado di lavorare a causa di una malattia. Si tratta di una somma di denaro pagata per compensare la perdita di reddito durante il periodo di assenza dal lavoro. L’INPS la eroga a partire dal quarto giorno di malattia, i primi tre vengono considerati di “carenza” per cui pagati direttamente dal datore di lavoro. Le percentuali di erogazione normale di indennità sono del 50% a partire dal quarto fino al ventesimo giorno di malattia, per poi aumentare al 66,66 dal ventunesimo giorno.


L’indennità di malattia è forma di sostentamento del lavoratore in sostituzione dello stipendio. L’indennità di malattia, interviene nei periodi di malattia del lavoratore dipendente e si applica con regole diverse tra dipendenti pubblici e privati.

Il lavoratore dipendente, infatti, nel periodo di tempo in cui è assente da lavoro per malattia non percepisce lo stipendio. In queste situazioni è il datore di lavoro, per i primi giorni (i primi quattro), e poi successivamente l’INPS che eroga al lavoratore un’indennità sostitutiva. Da un punto di vista pratico, l’indennità di malattia viene erogata anticipatamente dall’azienda e poi rimborsata dall’INPS. L’Istituto nazionale di previdenza interviene solo dal quarto giorno consecutivo di malattia, mentre per i primi tre giorni è direttamente il datore di lavoro nella percentuale indicata dal CCNL di riferimento.

L’indennità riguarda sia il lavoratore italiano che straniero che si rende vittima di eventi che lo rendono temporaneamente inabile a svolgere le normali mansioni lavorative. L’importo dell’indennità non equivale al 100% della retribuzione prevista per il lavoratore. Questa varia a seconda della categoria professionale alla quale si appartiene e la periodo di malattia indicato nel certificato medico. Comunque, normalmente, durante il periodo di malattia lo stipendio del lavoratore è più basso di quello ordinario.

La malattia del lavoratore dipendente

La malattia (indicata all’art. 2110 c.c., al pari dell’infortunio, della maternità e del puerperio) costituisce un’ipotesi di temporanea impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa. Si tratta di un’ipotesi che non comporta la risoluzione del contratto di lavoro, ma solo una sospensione dell’obbligo di prestare lavoro. La malattia non professionale, diversamente da quella professionale, non è contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni.

La malattia tutelabile è quella che comporta incapacità lavorativa (art. 2 co.1 D.L. 30.12.79, conv. L. 29.2.80 n. 33) e deve essere concreta e attuale. L’incapacità può essere anche “indiretta” in presenza di provvedimenti amministrativi volti a tutelare l’igiene e la sanità pubblica. Oltre alle cure termali, si applicano regimi speciali con riferimento, tra l’altro:

  • Alla tubercolosi;
  • Al trattamento di emodialisi;
  • Alla tossicodipendenza;
  • Alla procreazione assistita;
  • Al morbo di Cooley;
  • Al ricovero per donazione organi.

Durante la malattia, l’assenza del lavoratore dal posto di lavoro è giustificata e il relativo periodo va computato ai fini dell’indennità di servizio.

Infermità permanente del lavoratore e licenziamento

Se, invece, la sopraggiunta infermità del lavoratore è permanente, si determina una sopravvenuta impossibilità, che può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro (artt. 2110 c.c. e 2118 c.c.), così come se la malattia prosegue oltre il termine previsto per la conservazione del posto di lavoro (c.d. “comporto“). Salvo che in caso di giusta causa, lo stato di malattia di un dipendente a cui viene intimato un licenziamento determina la sospensione del provvedimento fino alla guarigione e si considerano persistenti tra le parti tutti gli effetti del rapporto di lavoro.  

A chi spetta l’indennità di malattia Inps?

I lavoratori interessati dall’indennità di malattia sono quelli del settore privato, gli impiegati del settore terziario e servizi, nonché i disoccupati e i lavoratori sospesi dal lavoro. Questo a patto che il rapporto di lavoro sia terminato o sospeso da non più di 60 giorni prima dell’inizio della malattia. L’indennità di malattia a carico dell’INPS è dovuta:

  • Agli operai del settore industria;
  • Agli operai ed impiegati del settore terziario/servizi;
  • Ai lavoratori dell’agricoltura;
  • Agli apprendisti;
  • Ai disoccupati;
  • Ai lavoratori sospesi dal lavoro;
  • Per i lavoratori dello spettacolo;
  • Ai lavoratori marittimi;
  • Ai lavoratori iscritti alla gestione separata (art. 2 comma 26 della Legge n. 335/95).

Ne sono invece esclusi:

  • I collaboratori familiari (COLF e Badanti);
  • Gli impiegati dell’industria;
  • I dirigenti;
  • I portieri.

Qual è l’importo dell’indennità di malattia INPS?

In generale per i lavoratori dipendenti del settore privato l’indennità ammonta:

  • Al 50% della retribuzione media giornaliera per i primi 20 giorni di malattia (dal quarto al ventesimo giorno);
  • Al 66,6% per i giorni successivi della malattia o nei casi di ricaduta (dal ventunesimo al centottantesimo giorno).

Tuttavia ci sono delle eccezioni per alcune professioni specifiche. Ad esempio, ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria spetta l’80% della retribuzione per tutto il periodo di malattia. L’indennità di malattia è ridotta:

  • Di due quinti durante i periodi di ricovero se il soggetto non ha familiari a carico;
  • Di due terzi nei casi di disoccupazione o sospensione dal rapporto di lavoro.

L’indennità non è dovuta per ciascun giorno di ritardo nell’invio del certificato, a meno che il lavoratore dimostri un motivo serio che giustifichi il ritardo.

Il lavoratore deve indicare in modo chiaro e corretto l’indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia visto che l’impossibilità di effettuare le visite fiscali, a causa di incompleta, inesatta o mancata indicazione dell’indirizzo, comporta l’interruzione dell’indennità fino all’indicazione dell’indirizzo corretto.

Ricordiamo che l’indennità di malattia spetta anche ai lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione o sospensione, è corrisposta nella misura pari ai 2/3, se la malattia insorge entro i 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro.

Esempio di calcolo

Immaginiamo che un lavoratore agricolo regolarmente assunto con contratto di lavoro a 6 ore al giorno, sia in malattia nel periodo che va dal 5 Aprile al 30 Aprile.

  • Retribuzione lorda pari a 1450,70 euro;
  • Divisore: 173 ore.

Innanzitutto calcoliamo la retribuzione oraria del lavoratore (1.450,70/173) = 8,38 euro

I primi tre giorni ovvero il 5/6/7 Aprile sono considerati giorni di carenza e vengono pagati dal datore di lavoro. L’importo per i primi tre giorni è pari a: 8,38*6*3= 150,84 euro  a carico ditta

Dal quarto giorno al 20 esimo giorno (ovvero dall’8 Aprile al 27 Aprile)  l’INPS paga il 50% della retribuzione media giornaliera. Ipotizziamo che la retribuzione media giornaliera del lavoratore sia pari a (1.350/26) = 51,92 euro (RmG) , non tenendo conto del rateo tredicesima che potrebbe maturare mensilmente.

Retribuzione a carico INPS dal 4 al 20 esimo giorno: (51,92*50%*14) = 363,44 euro

Vengono conteggiati 14 giorni ipotizzando che a cavallo tra il quarto e il 20 esimo giorno ci siano 3 domeniche, che l’INPS non paga. Gli ultimi 3 giorni l’INPS paga il 66,66% per cui: (34,60*3) = 103,80 euro

L’INPS provvede a lordizzare l’importo spettante a suo carico tenendo conto dei contributi che il lavoratore versa all’INSP pari al 9,19% in caso di normale lavoratore. Per cui la lordizzazione sarà pari a: (100/90,81) = 1,101 coefficiente di lordizzazione * 467,24 (importo a carico INPS) = 514,43 euro.

L’importo lordo che l’INPS eroga in caso di malattia al lavoratore sarà pari a 514,43 euro.

Qual è la durata dell’indennità di malattia?

L’indennità di malattia, sempre nel caso dei dipendenti del settore privato, dura per un massimo di 180 giorni in ciascun anno solare per:

  • I lavoratori a tempo indeterminato dell’industria;
  • I lavoratori a tempo indeterminato dell’agricoltura;
  • Gli apprendisti;
  • I lavoratori sospesi.

primi tre giorni dell’indennità sono di carenza. Questi quindi sono a carico del datore di lavoro, nella misura prevista dal contratto collettivo di riferimento. Sono ricompresi nell’indennità di malattia anche i giorni trascorsi in day hospital a patto che siano correttamente certificati.

Indennità di malattia per dipendenti pubblici

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici ci sono delle regole differenti – e più vantaggiose – sia per la durata che per il calcolo dell’indennità di malattia. Agli statali, infatti, la malattia viene pagata non per 180 giorni, bensì per 18 mesi.

Nei primi 9 mesi di assenza, questo ha diritto inoltre al 100% della retribuzione. Nei tre mesi successivi, quindi dal 10° al 12°, gli spetta un’indennità pari al 90% della retribuzione. Dal 13° al 18° mese, infine, l’indennità si abbassa al 50% dello stipendio, mentre per dal 18° mese in poi non spetta alcunché.

Settore dello spettacolo

Nel settore dello spettacolo l’indennità è correlata al versamento dei contributi al FPLS, inoltre è garantita la tutela alla malattia anche per i lavoratori che  hanno cessato il rapporto di lavoro a tempo determinato. L’indennità spettante nel settore dello spettacolo è pari al:

  • Al 60% della retribuzione media globale giornaliera fino al ventesimo giorno di durata della malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
  • All’80% della retribuzione media globale giornaliera dal ventunesimo al centottantesimo;
  • Al 40% per il lavoratore disoccupato e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana.

Casi particolari di applicazione dell’indennità di malattia

Per quanto riguarda l’erogazione dell’indennità di malattia dobbiamo distinguere dei casi particolari sintetizzati nella seguente tabella.


Inoltre, i soggetti che percepiscono l’assegno di disoccupazione Naspi ha diritto all’indennità di malattia. L’importo in questo caso è pari ai due terzi della percentuale prevista per i dipendenti.

Come funziona il periodo di comporto?

Parlando di indennità di malattia è molto frequente imbattersi nel termine “periodo di comporto”. Con questo si intende quel periodo entro il quale il dipendente può assentarsi dal lavoro a causa di una malattia senza rischiare di perdere il proprio posto. Oltre i limiti fissati per il periodo di comporto, infatti, il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare il dipendente assente per malattia.

La durata del periodo di comporto varia a seconda della tipologia di impiego, poiché è stabilito dal CCNL di riferimento. Solitamente coincide con il periodo massimo indennizzabile dall’INPS, ma non è sempre così. Ci sono CCNL, ad esempio, nei quali viene il periodo di comporto è previsto solo in modalità secca, quindi quando l’assenza per malattia è continuativa e ininterrotta. In altri CCNL, invece, per il periodo di comporto si effettua una sommatoria dei giorni di assenza per malattia di cui il dipendente ha usufruito durante l’anno solare.

In tal caso quindi vengono presi in considerazione tutti gli eventi morbosi che si sono verificati in questo periodo, inclusi i giorni festivi compresi nella malattia (ad eccezione delle domeniche). Il periodo di comporto non si applica per gli eventi morbosi imputabili al comportamento del datore di lavoro.

Indennità di malattia INPS e certificato medico

Per ricevere l’indennità di malattia il dipendente deve farsi rilasciare il certificato dal medico curante. Si tratta di un certificato telematico che deve essere trasmesso in via telematica all’INPS.

Il lavoratore quindi non è obbligato ad inviare il certificato di malattia al proprio datore di lavoro, mentre deve prestare attenzione alla correttezza dei dati indicati nel certificato medico. Un altro elemento che non può mancare sul certificato è l’indirizzo di reperibilità. Il lavoratore che si assenta per malattia, infatti, ha l’obbligo di essere reperibile negli orari delle visite fiscali fissati dalle attuali normative, presso l’indirizzo indicato nel certificato medico.

Tuttavia, se per qualsiasi motivo la trasmissione telematica non è possibile, il lavoratore deve richiedere il certificato in forma cartacea e presentarlo, entro due giorni dal rilascio, alla struttura territoriale dell’INPS di competenza e al datore di lavoro. Per il dipendente che non adempie a quest’obbligo, la normativa prevede la perdita dell’indennità di malattia per ogni giorno di ingiustificato ritardo.

Anche per i lavoratori che si assentano dal lavoro a causa di un ricovero ospedaliero, non devono presentare nulla al datore di lavoro, poiché è la struttura sanitaria a procedere con l’invio telematico. Se questo non sarà possibile allora sarà il lavoratore a doverlo consegnare, entro il termine di un anno di prescrizione dalla prestazione.

Le visite fiscali INPS ai lavoratori in malattia

Come anticipato, al fine di verificare l’effettivo stato di malattia del lavoratore, sono previste le cosiddette visite fiscali le quali possono effettuarsi tutti i giorni (inclusa la domenica e i giorni festivi) nelle seguenti fasce orarie:

  • Dipendenti pubblici: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00;
  • Dipendenti privati: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

Se il lavoratore non viene trovato a casa durante il controllo:

  • Alla prima assenza ingiustificata si verifica la perdita totale dell’indennità di malattia fino ad un massimo di 10 giorni;
  • Alla seconda assenza ingiustificata si riduce del 50% l’indennità per il restante periodo di malattia.

Per approfondire: “Malattia del lavoratore e visita fiscale: orari e fasce di reperibilità“.

Per approfondire: “Sanzioni per assenza alle visite fiscali Inps“.

Svolgimento di attività lavorative durante la malattia

In termini generali, durante il periodo di malattia per il lavoratore non vige un divieto assoluto di astenersi dallo svolgere altre attività, anche a carattere lavorativo.

Secondo la giurisprudenza (Cass. 6.10.2005 n. 19414), infatti, tali attività possono essere svolte, purché non pregiudichino o ritardino i tempi di guarigione del lavoratore. Viceversa, se l’attività svolta è tale da compromettere la guarigione, il lavoratore pone in essere un comportamento che può legittimare la risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto contrario:

  • Al suo dovere di fedeltà;
  • Ai principi generali di buona fede e correttezza

Altrettanto viene considerato giustificato il recesso nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione. 

Quali effetti della malattia sul godimento delle ferie?

Se l’evento morboso si verifica durante il periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, queste si sospendono fino alla completa guarigione se la malattia:

  • È tale da pregiudicare le finalità tipiche delle ferie,
  • Compromette il recupero psicofisico, il riposo e la loro funzione ricreativa.

Per individuare la nozione di malattia quale elemento impeditivo del decorso delle ferie non si può far riferimento esaustivo all’art. 2110 c.c., che disciplina quell’evento morboso quale causa di inesigibilità della prestazione lavorativa, con specifico riferimento alle particolari mansioni assegnate al lavoratore. 

In tema di malattia insorta durante il periodo di godimento delle ferie, il principio dell’effetto sospensivo di detto periodo non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni, per l’individuazione delle quali occorre aver riguardo alla specificità degli stati morbosi denunciati ed alla loro incompatibilità con l’essenziale funzione di riposo, recupero delle energie psicofisiche e ricreazione, propria delle ferie.

Rientro anticipato in servizio dalla malattia

Nel caso in cui un dipendente assente per malattia si consideri guarito e intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.

Come evidenziato dal messaggio Inps 12.9.2014 n. 6973, infatti, il datore di lavoro non è in grado di valutare se e in che misura il dipendente abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche tali da garantire sé stesso, e più in generale l’ambiente di lavoro da qualsivoglia evento avverso connesso ad una capacità di impegno non completamente riacquisita.

In tale ipotesi, sussiste dunque l’impossibilità di fatto per il datore di lavoro di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Sul punto, si ricorda in primis che l’art. 2087 c.c. obbliga il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Malattia del lavoratore insorta all’estero

Nei casi in cui la malattia si verifichi durante un soggiorno temporaneo all’estero, il lavoratore avente diritto alla tutela previdenziale della malattia dalla parte dell’Inps conserva il diritto all’indennità economica erogata dall’Istituto, nella misura e nelle modalità previste dalla normativa italiana.

Tuttavia, la prestazione economica viene concessa solo in presenza di un’adeguata e idonea certificazione medica indicante tutti i dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana, ossia:

  • Intestazione;
  • Dati anagrafici del lavoratore;
  • Diagnosi di incapacità al lavoro e prognosi;
  • Indirizzo di reperibilità;
  • Data di redazione;
  • Timbro e firma del medico.

La certificazione, inoltre, dovrà essere rilasciata nel rispetto della legislazione del Paese in cui il lavoratore si trova. Inoltre, seppur all’estero, il lavoratore è tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo.
Con riferimento al Paese estero, distinguiamo le tre casistiche di seguito illustrate:

  • Evento di malattia insorto in Paese estero facente parte dell’Unione Europea;
  • Evento di malattia insorto in Paese estero che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia;
  • Evento di malattia insorto in Paese estero che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.

Rientra nel dovere di diligenza del dipendente che si ammala all’estero accertarsi (anche mediante una semplice telefonata) che effettivamente il datore di lavoro sia venuto a conoscenza dello stato malattia e dell’indirizzo dove effettuare la visita fiscale. 

Conclusioni

In conclusione, l’indennità di malattia riveste un ruolo fondamentale nel sostenere finanziariamente i lavoratori durante periodi di malattia o infortunio. Questo beneficio non solo fornisce una sicurezza economica ma contribuisce anche al benessere fisico e mentale, permettendo ai lavoratori di focalizzarsi sulla loro guarigione senza l’aggiunta dello stress finanziario. È essenziale per i lavoratori comprendere i propri diritti e le normative in vigore relative all’indennità di malattia, così da poter usufruire pienamente di questi importanti benefici. Questo articolo evidenzia l’importanza di una buona politica di indennità di malattia, sia per i singoli lavoratori sia per il benessere complessivo della società.

Domande frequenti

Qual è la durata dell’indennità di malattia per la maggior parte dei lavoratori?

Per la maggior parte dei lavoratori, l’indennità di malattia inizia dal quarto giorno di assenza. Tuttavia, i primi tre giorni sono a carico dell’azienda, a meno che il contratto di lavoro non preveda diversamente. L’indennità cessa con la fine della malattia o al termine della prognosi, come indicato dal medico certificatore.

Come funziona l’erogazione dell’indennità di malattia in caso di cessazione del rapporto di lavoro?

L’erogazione dell’indennità può venir meno anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della normale durata prestabilita. In questo caso, spetta al datore di lavoro dimostrare l’infondatezza del presupposto della incompatibilità tra malattia e ferie comunicato dal lavoratore.

Quali sono le specifiche per la durata dell’indennità di malattia in diversi settori lavorativi?

Le specifiche per la durata dell’indennità di malattia variano a seconda del settore. Ad esempio, nel Settore Industria, Terziario e Servizi, l’indennità spetta per un massimo di 180 giorni all’anno solare per i dipendenti a tempo indeterminato. Nel settore Agricolo, vige la regola generale dei 180 giorni per anno solare per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Quali sono le percentuali di indennità di malattia in diversi scenari?

L’indennità di malattia viene erogata in diverse percentuali a seconda del periodo di assenza. Ad esempio, dal quarto al ventesimo giorno, è il 50% della retribuzione media giornaliera, mentre dal ventunesimo al centottantesimo giorno è il 66,66%. Ci sono anche regole specifiche per settori come il settore dello spettacolo.

Come funzionano le visite di controllo durante la malattia e quali sono le conseguenze dell’assenza ingiustificata?

L’Inps può organizzare visite di controllo sulla condizione di salute del lavoratore malato. Queste visite possono avvenire durante fasce orarie specifiche e, in caso di assenza ingiustificata, il lavoratore può perdere il diritto a trattamenti economici. È possibile giustificare l’assenza alle visite in determinate circostanze, e al termine della visita, il medico deve consegnare al lavoratore una copia del verbale informatico. La normativa consente al lavoratore di opporsi al giudizio del sanitario.

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