Il rapporto di Lavoro a Tempo Determinato rappresenta una delle modalità d’assunzione più diffuse nel territorio italiano. Esistono diverse tipologie e specificità che caratterizzano tale istituto giuridico.

Anche se l’elemento cardine del contratto è la fissazione di un termine, ciò non significa che a livello di stabilità differisca da un qualsiasi contratto di lavoro. Il contratto di lavoro a tempo determinato, infatti, è il contratto più stabile previsto nell’ordinamento giuridico, esso viene inserito all’interno di un iter per il percorso di assunzione, garantendo il graduale inserimento nell’organico aziendale di una nuova risorsa.

Rapporto di lavoro a tempo determinato

Se sei interessato ad un’assunzione a tempo determinato, se hai un contratto di questo tipo in essere, ti consiglio di procedere alla lettura dell’articolo per conoscere tutti gli elementi essenziali e relative peculiarità.

Rapporto di lavoro a tempo determinato: la qualificazione

Il Contratto di lavoro subordinato a Tempo Determinato è disciplinato dal D.Lgs 81/2015 e dal D.L. 87/2018 (cd. Decreto Dignità) che ha reintrodotto una durata minima al termine del quale è previsto il prolungamento solo per particolari necessità.

Il contratto a tempo determinato si perfeziona con stipulazione tra le parti con osservanza dei requisiti generali dei contratti, la sua natura risiede nell’apporre un termine fissato nella durata di 12 mesi.

Esistono dei casi in cui questo contratto può essere prolungato (dunque non rinnovato) sino ad un termine massimo di 24 mesi per esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. Il decreto dignità è entrato in vigore il 12 agosto 2018 mettendo in atto una riduzione quella che era la durata massima prevista in precedenza (36 mesi) dei contratti a tempo determinato.

L’apposizione del termine per il presente contratto deve essere in forma scritta. La mancanza della forma scritta comporta la trasformazione a tempo indeterminato.

Limiti

E’ sempre vietata la stipulazione del contratto a termine:

  • Per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
  • Per datori di lavoro che non si adoperino al rispetto delle tutele per la salute dei lavoratori previste dal D. Lgs 81/2015;
  • Presso unità produttive nelle quali sia operante sospensione di lavoro o riduzione di orario di lavoro in regime di Cassa Integrazione;
  • Presso unità produttive che abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato.

Nel caso di violazione dei presenti divieti è prevista la trasformazione a tempo indeterminato.

In seguito all’emergenza dovuta al Covid-19, è stato reso obbligatorio il prolungamento pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

Si rinviene un altro limite inerente il numero di dipendenti assunti a tempo determinato fissato con rapporto non superiore al 20% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato ed in forza alla data del 1 gennaio.

Risulta sempre possibile stipulare contratti a tempo determinato, in base all’art. 23 D.Lgs 81/2015, per i datori di lavoro che presentano un organico fino a 5 unità.

!! Il mancato rispetto dei limiti di contratto a tempo determinato comporta l’applicazione di sanzioni in capo al datore di lavoro !!

Esclusione dai limiti

Non sono previste limitazioni quantitative sopra previste per i seguenti casi:

  • Per le attività stagionali;
  • Per avvio nuove attività, per periodi definiti dai CCNL, per le Start-Up innovative, per un periodo di 4 anni dalla costituzione;
  • Settore dello spettacolo;
  • Sostituzione lavoratori assenti;
  • Lavoratori di età superiore ai 50 anni.

E’ previsto anche il caso eccezionale dei contratti che hanno oggetto l’attività di ricerca la durata può essere pari a quella del progetto come previsto all’Art. 23 del D.Lgs 81/2015.

Rapporto di lavoro a tempo determinato: proroga del contratto

Per il periodo eccedente i 12 mesi previsti per la durata, è possibile effettuare la proroga solo per specifiche esigenze previste per legge quali:

  • Temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività: salvo i primi due elementi, facilmente individuabili (esigenze temporanee ed oggettive), bisogna prestare attenzione al terzo elemento dell’estraneità all’attività lavorativa, il quale richiede attenta valutazione. A titolo esemplificativo potrebbe ritenersi valida la sperimentazione di una nuova linea produttiva;
  • Sostituzione di altri lavoratori: è necessario indicare il nominativo del dipendente sostituito;
  • Connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria: ad esempio picchi di attività lavorativa frutto della fluttuazione del mercato.

All’art. 21 D.Lgs. 81/2015 è previsto che il termine del contratto può essere prorogato per quattro volte ed entro il limite della sua durata.

La stipula di un successivo contratto con lo stesso lavoratore è ammessa con il rispetto, oltre che dei limiti di durata totale del contratto, dei limiti temporali di 10 GIORNI dalla scadenza di un contratto di durata sia inferiore a 6 mesi, 20 GIORNI dalla scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi intercorsi tra un contratto e l’altro. Il mancato rispetto comporta la trasformazione a tempo indeterminato del secondo contratto.

Ulteriore proroga in seguito all’emergenza Covid-19

All’Art. 8 del D.Lgs 104/2020 è stato previsto che a seguito dell’emergenza Covid-19, fino al 31 dicembre 2020 e ferma restando la durata massima di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per 12 mesi per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Clausole

Diritto di precedenza

L’art. 24 del D.Lgs 81/2015 prevede il DIRITTO DI PRECEDENZA per l’ assunzione del lavoratore che abbia intercorso un rapporto di lavoro a termine per un periodo superiore a sei mesi.

Periodo di prova

Anche per il contratto a Tempo Determinato è prevista la possibilità di inserire un periodo di prova, secondo quanto definito dal CCNL applicato.

Retribuzione nel rapporto di lavoro a tempo determinato

Per il lavoratore assunto a tempo determinato, spetta una retribuzione in linea con quella dei dipendenti assunti a tempo indeterminato. In particolare, secondo quanto previsto dal CCNL, spettano a titolo esemplificativo la tredicesima, quattordicesima, la liquidazione delle festività, il diritto alle ferie e ai permessi di lavoro.

A livello contributivo, a seguito dell’introduzione del Decreto Dignità è stato previsto un incremento contributivo pari all’ 1,40% e maggiorato dello 0,50% in caso di rinnovo.

Esistono delle casistiche precise per cui è prevista la restituzione di tale maggiorazione. Ad esempio, nel caso in cui il contratto sia trasformato a tempo indeterminato o in caso di assunzione con contratto di apprendistato, con meccanismi di detrazione sarà recuperata la maggiorazione prevista sui contributi.

Risoluzione contrattuale

La risoluzione del contratto avviene per il raggiungimento del termine, vige un obbligo di comunicazione al Centro per l’Impiego nel caso in cui il termine inizialmente fissato differisca da quello di cessazione. Il recesso può avvenire anche per accordo tra le parti o per giustificato motivo oggettivo.

Agevolazioni per assunzioni

LAVORATORI IN CIG

Per l’assunzione di lavoratori in CIG è previsto uno sgravio del 50% per la quota contributiva. Tale agevolazione spetta per un periodo di 12 mesi nel limite massimo di 4.030 euro.

Over 50

In caso di assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni e disoccupati da 12 mesi, è prevista una riduzione a carico del datore di lavoratore del 50% sull’aliquota contributiva per un periodo di 12 mesi.  Il lavoratore deve essere registrato presso il Centro per l’Impiego competente per domicilio. La durata della disoccupazione deve essere superiore a 12 mesi e certificata dal  Centro per l’Impiego.

L’incentivo NON spetta per: contratti di lavoro intermittente, contratti di lavoro accessorio, contratti di lavoro domestico e contratti di lavoro ripartito.

Donne disoccupate

Per donne prive di un impiego retribuito, ovvero che:

  1. Non hanno svolto attività lavorativa per un periodo di lavoro della durata pari o superiore a sei mesi se residente in regioni ammissibili di finanziamenti in ambito di fondi strutturali europei;
  2. Non abbiano svolto altresì attività lavorativa autonoma;
  3. Siano prive di un’attività regolarmente retribuita da almeno 24 mesi ovunque residenti;
  4. Disoccupata da oltre 12 mesi e con almeno 50 anni di età ovunque residenti;

La lavoratrice deve essere registrata presso il Centro per l’Impiego competente per domicilio. La durata della disoccupazione deve essere superiore a 12 mesi e certificata dal  Centro per l’Impiego.

L’incentivo NON spetta per: contratti di lavoro intermittente, contratti di lavoro accessorio, contratti di lavoro domestico e contratti di lavoro ripartito.

E’ riconosciuta al datore di lavoro uno sgravio contributivo pari al 50% per un periodo pari a 12 mesi. Nel caso di trasformazione a tempo indeterminato tale periodo è aumentato sino a 18 mesi.

Sia per gli incentivi di Over 50 che per Donne Disoccupate il reddito minimo personale escluso da imposizione è pari a:

  • 4.800 euro per i lavoratori autonomi;
  • 8.000 euro per i lavoratori subordinati o parasubordinati;
  • 8.000 euro nel caso in cui si verifichi la presenza contemporanea di redditi di entrambe le nature.

Lavoratori detenuti

Per le imprese che intendano assumere persone detenute o internate è previsto uno sgravio pari al 95% dell’aliquota contributiva. Al riguardo la Circolare Inps n. 27 del 15/02/2019 detta le modalità per la fruizione. I datori di lavoro ammessi all’agevolazione, come indicato, dalla circolare sono:

  • Cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, che assumono persone detenute e internate negli istituti penitenziari o persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno, nonché ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari (art. 4, comma 3-bis, della legge n. 381/1991);
  • Aziende pubbliche e private che, organizzando attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute e internate (art. 2 della legge n. 193/2000).

Prima di procedere all’assunzione a tempo determinato, deve valutarsi preventivamente il beneficio che il dipendente apporterà all’organico aziendale.

Con il proprio consulente di riferimento dovrà inquadrarsi il rapporto giuridico intercorrente, valutare le agevolazioni previste ed eventuali contributi regionali, quindi stabilire attentamente le scadenze contrattuali che intercorrono nel rapporto di lavoro.

Lascia una Risposta