Abbuoni o sconti concessi alla clientela: aspetti IVA

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Qual è il trattamento IVA da riservare agli abbuoni, sconti in denaro e premi di fine anno. In questo articolo tutte le informazioni utili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 2 del DPR n 633/72 e gli aspetti connessi alle registrazioni contabili.

In questo articolo ho deciso di affrontare il trattamento IVA degli abbuoni sconti in denaro e premi concessi ai clienti. Se siamo un operatore economico dotato di partita IVA ed abbiamo fatturato un servizio o della merce, se intendiamo applicare uno sconto, ci si deve chiedere quale sia il giusto comportamento ai fini IVA. Una volta analizzato questo aspetto andremo a vedere la gestione delle registrazioni contabili degli sconti concessi alla clientela. Con questo articolo intendo approfondire alcuni aspetti all’interno dell’intricato mondo dei bonus commerciali: sia che essi siano sconti in denaro, abbuoni, o premi sul fatturato.

E’ evidente che siamo di fronte a comuni strumenti utilizzati per incrementare o consolidare il fatturato, con il chiaro intento di fidelizzare i clienti. Andiamo ad analizzare, quindi, le diverse possibilità legate all’effettuazione di sconti in denaro in fattura e le relative registrazioni contabili da effettuare.

Sconti in denaro: disciplina IVA

Gli abbuoni o sconti in denaro riducono il prezzo della merce o del servizio scambiato. Essi non concorrono alla formazione della base imponibile IVA, poiché non possono essere considerati corrispettivi.

Il trattamento a fini IVA da riservare alle cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono, è disciplinato dall’articolo 15, comma 1 n. 2) del DPR n. 633/72. Ai sensi di questa disposizione, non concorre a formare la base imponibile:

il valore normale dei beni ceduto a titolo di sconto, premio o abbuono, in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata

Si tratta comunemente dei cosiddetti sconti in natura. Si tratta di operazioni necessariamente collegate ad un’operazione principale che non hanno quindi una propria autonomia (come le cessioni gratuite) in quanto rappresentano il riconoscimento gratuito al cliente in determinate operazioni di compravendita di quantità aggiuntive di un certo bene prodotto o commercializzato dall’impresa venditrice.

Sconti in denaro in fattura

Gli sconti in denaro applicati dal cedente in fattura possono essere distinti in sconti contrattuali e sconti extra-contrattuali. Andiamo ad analizzare, di seguito, le caratteristiche in dettaglio di ognuna di queste fattispecie.

Sconti merce contrattuali

Gli sconti contrattuali si possono ulteriormente distinguere in:

  • Sconti incondizionati, ovvero già determinati sia nell’an sia nel quantum. Si tratta di sconti determinati sul prezzo delle singole operazioni in base ad accordi tra le parti e non sono subordinati ad ulteriori condizioni.
  • Sconti condizionati, ovvero incerti nell’an e/o nel quantum. Si tratta di sconti sottoposti al verificarsi di eventi futuri e incerti. Quali, ad esempio, l’acquisto di una certa quantità di beni. In altre parole, vi potreste accordare con il tuo cliente che se raggiunge una determinata quantità di bene, ottiene lo sconto del 3% su tutta la fornitura.

Per gli sconti incondizionati (applicati direttamente in fattura) la base imponibile è immediatamente determinata al netto dello sconto. In altre parole, si deve tener conto della variazione già in sede di emissione del documento e l’importo dello sconto deve essere indicato in deduzione della base imponibile.

Per gli sconti condizionati, invece, si possono verificare due ipotesi:

  1. Lo sconto viene concesso in fattura successivamente al verificarsi della condizione: la fattura viene emessa per il corrispettivo totale (imponibile + IVA). Al verificarsi della condizione il cedente può emettere facoltativamente una nota di credito per l’importo dello sconto e ridurrà l’imposta dovuta. Si tratta di una facoltà in quanto l’operazione posta in essere rappresenta una variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta (articolo 26, comma 2, DPR n. 633/72);
  2. Lo sconto viene concesso direttamente in fattura prima del verificarsi della condizione: la fattura viene emessa per il corrispettivo già scontato. Se non si verifica la condizione, il cedente dovrà obbligatoriamente emettere una fattura integrativa per l’ammontare dello sconto già concesso. Si tratta di un obbligo in quanto l’operazione rappresenta una variazione in aumento dell’imponibile e dell’imposta (articolo 26, comma 1, DPR n. 633/72).

Nota di variazione se non si verifica la condizione

Per una corretta applicazione dell’articolo 26, comma 2, del DPR n. 633/72 è richiesto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • L’applicazione di uno sconto che effettivamente riduca il prezzo di vendita;
  • La presenza di uno specifico accordo contrattuale in tal senso (scritto o verbale, contestuale o successivo alla conclusione del contratto).

Solo in presenza delle suddette condizioni si potrà legittimamente emettere una nota di credito IVA e, quindi, recuperare l’imposta originariamente versata.

Sconti in denaro extracontrattuali

Veniamo ora al caso degli sconti extracontrattuali, cioè quelli che vengono concessi per sopravvenuto accordo tra le parti. Ai fini fiscali è possibile emettere nota di credito entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Per ulteriori approfondimenti riguardanti le note di variazioni si veda il link: “Note di variazione IVA: la guida“.

Ad ogni modo, è opportuno ricordare che l’emissione della nota di variazione che diminuisce l’IVA è sempre una facoltà del contribuente. Qualora si decida di farlo, la nota di credito dovrà essere contabilizzata negli appositi registri IVA e inviata al cliente, che avrà l’obbligo di registrarla a sua volta. Nel caso in cui l’operazione originaria fosse una cessione intracomunitaria e si intendesse modificarne l’importo, la nota di credito dovrebbe essere indicata anche negli elenchi Intrastat. Questo in quanto essi in quanto dovranno rettificare l’operazione originaria. In particolare:

  • Se la nota di credito viene emessa nello stesso mese/trimestre della fattura di vendita, in Intra deve essere comunicata la sola operazione principale al netto della nota di variazione. Ad esempio nel mese di gennaio viene emessa una fattura di vendita 100 euro e una nota di credito di 20 euro. In questo caso è necessario compilare il modello Intrastat indicando il valore netto di 80 euro;
  • Se la nota di credito viene emessa in un mese/trimestre successivo a quello in cui è stata posta in essere l’operazione principale, è necessario compilare la sezione 2 o 4 del modello Intrastat. Questo a seconda che si tratti, rispettivamente, di un bene o di un servizio.

Ovviamente, nel caso di cessioni intracomunitarie non imponibili IVA ex art. 41, le corrispondenti note di credito dovranno essere computate in diminuzione nel calcolo del plafond disponibile l’anno successivo.

Per approfondire:

Sconti in fattura: registrazioni contabili

Sotto il profilo contabile (OIC 34) e l’art. 2425-bis c.c. i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse alla vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Andiamo adesso ad analizzare le registrazioni contabili connesse agli sconti in fattura.

Esempio di sconti incondizionati

Gli sconti incondizionati sono applicati direttamente in fattura e riducono la base imponibile IVA. I ricavi devono essere rilevati già al netto di questi sconti, senza utilizzare un conto economico separato per lo sconto.

La società Alfa Srl vende merce per un valore di listino di 2.100 euro, applicando uno sconto incondizionato di 100 euro. Il prezzo netto di vendita è quindi 2.000 euro, su cui si calcola l’IVA al 22% (440 euro). Totale fattura: 2.440 euro.

Scrittura contabile del fornitore (Alfa Srl):

CONTODAREAVERE
CREDITI VS CLIENTI2.440,00
MERCI C/ VENDITE2.000,00
IVA A DEBITO440,00

Scrittura contabile del cliente:

CONTODAREAVERE
MERCI C/ACQUISTI2.000,00
IVA A CREDITO440,00
DEBITI VS FORNITORI2.440,00

Esempio di sconti condizionati

Gli sconti condizionati sono concessi successivamente all’emissione della fattura, tipicamente al momento del pagamento (es. pronto cassa). Non riducono la base imponibile IVA perché la cessione si è già perfezionata.

Esempio: Il cliente deve pagare una fattura di 1.000 euro. Al momento del saldo, il fornitore concede uno sconto di 100 euro per pronto pagamento. Il cliente paga quindi 900 euro.

Scrittura contabile del fornitore:

CONTODAREAVERE
BANCA C/C900,00
SCONTI PASSIVI SU INCASSO100,00
CREDITI VS CLIENTI1.000,00

Scrittura contabile del cliente:

CONTODAREAVERE
DEBITI VS FORNITORI1.000,00
BANCA C/C900,00
SCONTI ATTIVI SU PAGAMENTI100,00

Gli sconti condizionati vengono classificati come proventi/oneri finanziari nel conto economico (C16 e C17).

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    Riferimenti normativi

    I riferimenti normativi sono i seguenti:

    • Articoli 13, 15, 19, 21 e 26 del DPR n. 633/72.
    • Principio contabile OIC 34.
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