In questo articolo ho deciso di affrontare il trattamento IVA degli abbuoni sconti in denaro e premi concessi ai clienti. Se siamo un operatore economico dotato di partita IVA ed abbiamo fatturato un servizio o della merce, se intendiamo applicare uno sconto, ci si deve chiedere quale sia il giusto comportamento ai fini IVA. Una volta analizzato questo aspetto andremo a vedere la gestione delle registrazioni contabili degli sconti concessi alla clientela. Con questo articolo intendo approfondire alcuni aspetti all’interno dell’intricato mondo dei bonus commerciali: sia che essi siano sconti in denaro, abbuoni, o premi sul fatturato.
E’ evidente che siamo di fronte a comuni strumenti utilizzati per incrementare o consolidare il fatturato, con il chiaro intento di fidelizzare i clienti. Andiamo ad analizzare, quindi, le diverse possibilità legate all’effettuazione di sconti in denaro in fattura e le relative registrazioni contabili da effettuare.
Sconti in denaro: disciplina IVA
Il trattamento a fini IVA da riservare alle cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono, è disciplinato dall’articolo 15, comma 1 n. 2) del DPR n. 633/72. Ai sensi di questa disposizione, non concorre a formare la base imponibile:
“il valore normale dei beni ceduto a titolo di sconto, premio o abbuono, in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata” |
Si tratta comunemente dei cosiddetti sconti in natura. Si tratta di operazioni necessariamente collegate ad un’operazione principale che non hanno quindi una propria autonomia (come le cessioni gratuite) in quanto rappresentano il riconoscimento gratuito al cliente in determinate operazioni di compravendita di quantità aggiuntive di un certo bene prodotto o commercializzato dall’impresa venditrice.
Sconti in denaro in fattura
Gli sconti in denaro applicati dal cedente in fattura possono essere distinti in sconti contrattuali e sconti extra-contrattuali. Andiamo ad analizzare, di seguito, le caratteristiche in dettaglio di ognuna di queste fattispecie.
Sconti merce contrattuali
Gli sconti contrattuali si possono ulteriormente distinguere in:
- Sconti incondizionati, ovvero già determinati sia nell’an sia nel quantum. Si tratta di sconti determinati sul prezzo delle singole operazioni in base ad accordi tra le parti e non sono subordinati ad ulteriori condizioni.
- Sconti condizionati, ovvero incerti nell’an e/o nel quantum. Si tratta di sconti sottoposti al verificarsi di eventi futuri e incerti. Quali, ad esempio, l’acquisto di una certa quantità di beni. In altre parole, vi potreste accordare con il tuo cliente che se raggiunge una determinata quantità di bene, ottiene lo sconto del 3% su tutta la fornitura.
Per gli sconti incondizionati la base imponibile è immediatamente determinata al netto dello sconto. In altre parole, si deve tener conto della variazione già in sede di emissione del documento e l’importo dello sconto deve essere indicato in deduzione della base imponibile.
Per gli sconti condizionati, invece, si possono verificare due ipotesi:
- Lo sconto viene concesso in fattura successivamente al verificarsi della condizione: la fattura viene emessa per il corrispettivo totale (imponibile + IVA). Al verificarsi della condizione il cedente può emettere facoltativamente una nota di credito per l’importo dello sconto e ridurrà l’imposta dovuta. Si tratta di una facoltà in quanto l’operazione posta in essere rappresenta una variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta (articolo 26, comma 2, DPR n. 633/72);
- Lo sconto viene concesso direttamente in fattura prima del verificarsi della condizione: la fattura viene emessa per il corrispettivo già scontato. Se non si verifica la condizione, il cedente dovrà obbligatoriamente emettere una fattura integrativa per l’ammontare dello sconto già concesso. Si tratta di un obbligo in quanto l’operazione rappresenta una variazione in aumento dell’imponibile e dell’imposta (articolo 26, comma 1, DPR n. 633/72).
Nota di variazione se non si verifica la condizione
Per una corretta applicazione dell’articolo 26, comma 2, del DPR n. 633/72 è richiesto che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- L’applicazione di uno sconto che effettivamente riduca il prezzo di vendita;
- La presenza di uno specifico accordo contrattuale in tal senso (scritto o verbale, contestuale o successivo alla conclusione del contratto).
Solo in presenza delle suddette condizioni si potrà legittimamente emettere una nota di credito IVA e, quindi, recuperare l’imposta originariamente versata.
Sconti in denaro extracontrattuali
Veniamo ora al caso degli sconti extracontrattuali, cioè quelli che vengono concessi per sopravvenuto accordo tra le parti. Ai fini fiscali è possibile emettere nota di credito entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Per ulteriori approfondimenti riguardanti le note di variazioni si veda il link: “Note di variazione IVA: la guida“.
Ad ogni modo, è opportuno ricordare che l’emissione della nota di variazione che diminuisce l’IVA è sempre una facoltà del contribuente. Qualora si decida di farlo, la nota di credito dovrà essere contabilizzata negli appositi registri IVA e inviata al cliente, che avrà l’obbligo di registrarla a sua volta. Nel caso in cui l’operazione originaria fosse una cessione intracomunitaria e si intendesse modificarne l’importo, la nota di credito dovrebbe essere indicata anche negli elenchi Intrastat. Questo in quanto essi in quanto dovranno rettificare l’operazione originaria. In particolare:
- Se la nota di credito viene emessa nello stesso mese/trimestre della fattura di vendita, in Intra deve essere comunicata la sola operazione principale al netto della nota di variazione. Ad esempio nel mese di gennaio viene emessa una fattura di vendita 100 euro e una nota di credito di 20 euro. In questo caso è necessario compilare il modello Intrastat indicando il valore netto di 80 euro;
- Se la nota di credito viene emessa in un mese/trimestre successivo a quello in cui è stata posta in essere l’operazione principale, è necessario compilare la sezione 2 o 4 del modello Intrastat. Questo a seconda che si tratti, rispettivamente, di un bene o di un servizio.
Ovviamente, nel caso di cessioni intracomunitarie non imponibili IVA ex art. 41, le corrispondenti note di credito dovranno essere computate in diminuzione nel calcolo del plafond disponibile l’anno successivo.
Sconti in fattura: registrazioni contabili
Andiamo adesso ad analizzare le registrazioni contabili connesse agli sconti in fattura.
Esempio
La società Alfa Srl concede sconti incondizionati alla clientela per 100 euro (lo sconto comporta la necessità di calcolare l’IVA sull’importo della vendita al netto dello sconto). Le scritture contabili del fornitore sono le seguenti:
CONTO | DARE | AVERE |
---|---|---|
CREDITI VS CLIENTI | 2.340,00 | |
SCONTI PASSIVI | 100,00 | |
MERCI C/ VENDITE | 2.000,00 | |
IVA A DEBITO | 440,00 |
Rilevazione del cliente:
CONTO | DARE | AVERE |
---|---|---|
MERCI C/ACQUISTI | 2.000,00 | |
IVA A CREDITO | 400,00 | |
DEBITI VS FORNITORI | 2.340,00 | |
SCONTI ATTIVI | 100,00 |
Scrittura contabile connessa alla rilevazione degli sconti condizionati. Questi sconti vengono calcolati successivamente alla consegna, ovvero nel momento del regolamento del pagamento. Quindi, in questo caso l’IVA non deve essere ridotta in proporzione allo sconto.
Scrittura contabile del fornitore:
CONTO | DARE | AVERE |
---|---|---|
BANCA C/C | 900,00 | |
SCONTI PASSIVI SU INCASSO | 100,00 | |
CREDITI VS CLIENTI | 1.000,00 |
Scrittura del cliente:
CONTO | DARE | AVERE |
---|---|---|
DEBITI VS FORNITORI | 1.000,00 | |
BANCA C/C | 900,00 | |
SCONTI ATTIVI SU PAGAMENTI | 100,00 |
Sconti in denaro in fattura: consulenza fiscale
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