Il 16 dicembre 2024 scade il termine per effettuare il versamento del saldo IMU dell’annualità in corso. In arrivo ancora una scadenza fiscale per i contribuenti chiamati anche al versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi (prevista per il 30 novembre). Sono chiamati ad effettuare il versamento del saldo dell’Imposta Municipale Unica sugli immobili, i contribuenti titolari di diritti reali immobiliari che non rientrano in una delle casistiche di esonero. In particolare, possiamo dire che deve essere versato a saldo e conguaglio di quanto dovuto per l’intero anno (ex art. 1 co. 762 della Legge n. 160/19).
Detto questo andiamo subito ad analizzare quali sono i principali aspetti peculiari legati al pagamento dell’imposta patrimoniale sugli immobili diversi dall’abitazione principale (non di lusso).
Indice degli Argomenti
- Le aliquote comunali
- Chi deve effettuare il versamento del saldo IMU?
- Come si determina la base imponibile IMU?
- Quali sono le esenzioni dal versamento?
- Come deve essere effettuato il versamento del saldo IMU?
- Come si effettua il pagamento del saldo IMU con modello F24?
- Le sanzioni per mancato o ritardato versamento
- Termini di accertamento
- Consulenza fiscale online
Le aliquote comunali
Particolare attenzione deve essere prestata alle tempistiche. I Comuni devono inserire gli atti deliberativi nell’apposita sezione del sito del dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre dell’anno interessato, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell’anno medesimo e, al più tardi da tale decorrenza, essere liberamente consultabili (art. 1, co. 767, Legge 160/19). In caso di mancato rispetto dei termini si applicano le aliquote deliberate per l’anno precedente. La consultazione delle aliquote è possibile tramite il portale del ministero
Chi deve effettuare il versamento del saldo IMU?
Entro il prossimo 16 dicembre deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell’IMU per l’annualità in corso, a saldo e a conguaglio di quanto dovuto per l’intero periodo. In generale, il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili rientranti in una delle seguenti categorie:
- Fabbricati;
- Aree fabbricabili;
- Terreni agricoli.
Ai fini IMU sono assoggettate ad imposta le abitazioni principali, e relative pertinenze accatastate nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli, palazzi di pregio o storici). Sono esenti le abitazioni principali delle altre categorie catastali. Sono soggetti passivi dell’IMU (ex art. 9, co. 1 D.Lgs. n. 23/11):
- Il proprietario dell’immobile;
- Il soggetto titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie. Non è soggetto passivo il nudo proprietario;
- Il locatario (utilizzatore) per gli immobili detenuti in leasing;
- Il concessionario di aree demaniali in regime di concessione.
Coniuge separato assegnatario della casa coniugale
L’assegnazione all’ex coniuge della casa coniugale disposta da un provvedimento giudiziale di separazione legale o divorzio è effettuata a titolo di diritto di abitazione (nel caso di specie il marito che possiede il 100 % della casa familiare che viene assegnata dal giudice alla moglie non deve pagare l’IMU in quanto il soggetto passivo dell’imposta è la moglie (pur in assenza di un diritto reale di proprietà).
Come si determina la base imponibile IMU?
La modalità di determinazione della base imponibile dell’IMU varia in relazione alla tipologia di bene immobile posseduto dal soggetto passivo. In particolare, in relazione alla tipologia di immobile possiamo avere calcoli differenziati a seconda che si tratti di:
- Fabbricati;
- Aree fabbricabili;
- Terreni agricoli.
Nella tabella seguente abbiamo riepilogato le diverse modalità di determinazione della base imponibile dell’imposta.
TIPOLOGIA | CALCOLO BASE IMPONIBILE |
---|---|
FABBRICATI | Per i fabbricati iscritti in catasto e dotati di rendita catastale, la base imponibile IMU si determina: – Rivalutando del 5% la rendita catastale risultante al 1° gennaio del periodo di imposta; – Moltiplicando il risultato per il coefficiente moltiplicatore. |
AREE FABBRICABILI | La base imponibile per le aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposta, determinato con riferimento a: – La zona territoriale di ubicazione; – L’indice di edificabilità; – La destinazione d’uso consentita; – Gli oneri legati ad eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la sua edificazione; – I prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche analoghe. |
TERRENI AGRICOLI | La base imponibile per i terreni agricoli è data dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposta, rivalutato del 25% per il coefficiente moltiplicatore previsto, pari a 135. |
Ai fini della liquidazione dell’imposta, l’art. 1, co. 761 della Legge n. 160/19 prevede che l’IMU sia dovuta per anni solari, in proporzione:
- Alla quota di possesso;
- Ai mesi dell’anno durante i quali si è protratto il possesso dell’immobile. In particolare, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui è composto va computato per intero.
Ipotesi di riduzione della base imponibile
Deve essere evidenziato che sono soggetti alla riduzione del 50% della base imponibile le seguenti casistiche:
- I fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10 del D.Lgs. n. 42/04;
- I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, in reazione al periodo dell’anno durante il quale sono state verificate queste condizioni;
- Per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado (padre o figlio) a determinate condizioni.
Le particolari disposizioni IMU legate ai pensionati residenti all’estero
Una importante disposizione, valevole a partire dal 2021, è quella disposta dal co. 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/20. Questa norma ha previsto una particolare agevolazione ai fini IMU e TARI per i soggetti residenti all’estero, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. Verificata questa ipotesi, sull’unica unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto dai pensionati residenti all’estero:
- L’IMU è ridotta del 50%;
- La tassa sui rifiuti (TARI) è dovuta nella misura di 2/3 del complessivo.
Queste disposizioni si applicano a condizione che l’unità immobiliare non sia locata o concessa in comodato d’uso. In particolare, al fine di verificare questa condizione è fondamentale che il pensionato verifichi con l’INPS la presenza di una pensione in regime di convenzione internazionale. Attenzione al fatto che la norma fa riferimento ai soggetti non residenti in Italia titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Da evidenziare che, questa disposizione, non fa riferimento ai cittadini italiani, quindi, al verificarsi delle condizioni sopra indicate anche un soggetto non cittadino italiano ne può usufruire.
Se desideri approfondire questa casistica puoi trovare maggiori informazioni in questo articolo dedicato: “Imu al 50% per i pensionati esteri“.
Quali sono le esenzioni dal versamento?
Sono esenti dal versamento dell’imposta le seguenti tipologie di immobili:
- Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- Fabbricati destinati ad usi culturali (musei, biblioteche, archivi, parchi e giardini aperti al pubblico);
- Fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione; i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel Trattato lateranense e i Fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali;
- I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (immobili merce), fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati; l’art. 2 del D.L. n. 102/2013 prevede che per fruire dell’esenzione è necessario presentare la dichiarazione IMU;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale (ricovero animali, protezione delle piante, magazzini, depositi, ecc.), ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani, sulla base dell’elenco ISTAT (sono invece soggetti ad IMU i fabbricati rurali adibiti ad uso abitativo).
Per quanto riguarda i coniugi con residenza in comuni diversi, secondo quanto disposto dal decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022, i coniugi dovevano scegliere uno degli immobili da esentare ai fini IMU, anche se la residenza anagrafica e la dimora abituale non siano nello stesso Comune. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022 ha dichiarato illegittima la norma e ha ripristinato quindi il diritto alla doppia esenzione. Pertanto, l’agevolazione “spetta per ciascuna abitazione principale di persone sposate o di un’unione civile, nel rispetto dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore dell’immobile a prescindere dal suo nucleo familiare”.
Come deve essere effettuato il versamento del saldo IMU?
Il pagamento del saldo IMU da parte dei contribuenti interessati deve avvenire, alternativamente, utilizzando uno di questi strumenti:
- Il modello F24;
- Il bollettino di c/c postale;
- La piattaforma PagoPa.
Il versamento deve essere effettuato da proprietari di prime case di lusso (codici catastali A1, A8 e A9) e di immobili diversi dall’abitazione principale (seconde case, a prescindere dall’utilizzo effettuato). In particolare, deve essere ricordato che il modello F24 è lo strumento di pagamento utile se si vuole effettuare la compensazione dell’IMU con un altro tributo (es. IRPEF). Con il modello F24, infatti, è possibile compensare parzialmente, o totalmente l’imposta dovuta. In questo caso il versamento del modello F24 deve essere effettuato utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). E’ preclusa, quindi, la possibilità di effettuare il pagamento attraverso il canale bancario (home banking).
Come si effettua il pagamento del saldo IMU con modello F24?
Qualora il pagamento venga effettuato con modello F24 è necessario seguire una precisa modalità di compilazione del modello. In particolare, è necessario:
- Inserire il codice del comune di ubicazione degli immobili;
- Barrare la casella saldo;
- Inserire il numero di immobili;
- Codice tributo;
- Anno di riferimento;
- L’importo da versare;
- Eventuale importo a credito da compensare.
Tabella: codici tributo versamento IMU con modello F24
CODICE TRIBUTO IMU | DESCRIZIONE |
---|---|
3912 | IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE |
3914 | IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE |
3916 | IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE |
3918 | IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE |
3925 | IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO |
3930 | IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE |
Modalità di presentazione pagamento
I soggetti NON titolari di partita Iva, devono seguire le seguenti regole:
- Qualora nel Modello F24 ci siano crediti compensati, può essere presentato soltanto in modalità telematica tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate;
- Qualora nel Modello F24 non ci siano crediti compensati, la presentazione può avvenire:
- Telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate;
- Telematicamente tramite servizi di home banking o internet banking;
- Poste o banche.
Per i soggetti con partita Iva:
- Qualora nel Modello F24 ci siano crediti compensati, può essere presentato soltanto in modalità telematica tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate;
- Qualora ne nel Modello F24 non ci siano crediti compensati, la presentazione può avvenire:
- Telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate;
- Telematicamente tramite servizi di home banking o internet banking.
In particolare, il modello F24 deve essere compilato nella sezione “IMU ed altri tributi locali”, avendo cura di compilare seguendo le sottostanti indicazioni:
- Codice ente/codice comune: indicare il codice catastale del Comune in cui è situato l’immobile. In caso di più comuni diversi devono essere compilati più righi del modello F24;
- Casella “Ravv”: la casella deve essere barrata se si effettua il ravvedimento operoso. In questo caso, come anticipato, le sanzioni amministrative e gli interessi devono essere versati nello stesso codice tributo relativo all’imposta;
- Casella “acconto”/”saldo”: casella da barrare a seconda che il versamento si riferisca all’acconto o al saldo IMU;
- Casella “anno di riferimento”: indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;
- Codice tributo: indicare il codice tributo che individua il versamento dell’IMU per la categoria prevista.
Le sanzioni per mancato o ritardato versamento
Le sanzioni connesse all’IMU hanno natura tributaria, per cui operano le norme del D.Lgs. n. 472/97, in particolare quelle sul ravvedimento operoso e sulle modalità di determinazione delle sanzioni (art. 16 del D.Lgs. n. 473/97). Detto questo, in caso di versamento dell’IMU in ritardo, rispetto alla scadenza prefissata, o nei casi di pagamento tardivo o insufficiente, il contribuente ha la possibilità di sanare la sua posizione, corrispondendo all’erario quanto originariamente dovuto, con l’aggiunta di sanzioni e interessi che aumenteranno progressivamente in base al tempo trascorso dalla scadenza prevista per il pagamento.
Secondo quanto previsto dall’art. 13 co. 1 del D.Lgs. n. 471/97, a prescindere dal ravvedimento operoso, l’omesso/tardivo versamento è punito con la seguente sanzione amministrativa ridotta, come riportato nella tabella seguente:
Ritardato versamento IMU | Riduzione della sanzione | Sanzione ridotta |
---|---|---|
Sino a 14 giorni | Riduzione della sanzione del 12,5% a 1/15 per giorno di ritardo e ulteriore riduzione al decimo | 0,08% giornaliero |
Da 15 a 30 giorni | 1/10 del 12,5% | 1,25% |
Entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione | 1/9 del 12,5% | 1,38% |
Entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 1/8 del 25% | 3,12% |
Entro 2 anni dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è commessa la violazione | 1/7 del 25% | 3,57% |
Termini di accertamento
La notifica degli avvisi di accertamento IMU deve avvenire a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato (art. 1 co. 161 della Legge n. 296/06).
Deve essere evidenziato che si tratta di accertamenti esecutivi, pertanto, in caso di mancato pagamento delle somme richieste (nei 60 giorni previsti), potrà avvenire immediatamente l’avvio di azioni esecutive volte al recupero coattivo del credito.
Consulenza fiscale online
Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.