I pensionati residenti all’estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l’Italia possono beneficiare della riduzione del 50% dell’IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia. Riduzione IMU pensionati 2023.


L’agevolazione relativa alla riduzione del 50% dell’IMU (Imposta Municipale Propria) per i pensionati residenti all’estero in regime di convenzione con l’Italia è una misura introdotta per favorire i pensionati italiani che scelgono di vivere in paesi con cui l’Italia ha stabilito specifici accordi fiscali. Questa riduzione si applica ai pensionati che hanno trasferito la loro residenza in uno stato estero con cui l’Italia ha sottoscritto una convenzione in materia previdenziale.

L’art. 1, co. 48 della Legge n. 178/20 individua la riduzione IMU spettante per i pensionati esteri titolare di una pensiona in convenzione con l’Italia. Questa disposizione prevede quanto segue:

Il successivo comma 49 della disposizione in commento prevede che per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle due riduzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno.

Situazione IMU per i pensionati esteri

Sulla base di questa disposizione i pensionati residenti fiscalmente all’estero possono godere di uno sconto sulle imposte dovute sulla casa in Italia, a patto di rispettare specifici requisiti. A beneficiare di questa agevolazione sono i soggetti pensionati residenti fiscalmente all’estero, possessori di immobili non abitati (ovvero “tenuti a disposizione“) in Italia. Attenzione però: non si tratta di uno sconto per tutti, ma esclusivamente in favore di determinati soggetti. Si tratta dei pensionati (di qualsiasi nazionalità) titolari di pensione estera residenti in Paesi in cui è in vigore una convenzione previdenziale con l’Italia. Questo, in particolare, è quanto prevede il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/20, che ha introdotto una particolare forma di riduzione di IMU e TARI. Vediamo, quindi, con maggiore dettaglio questa disposizione normativa anche andando ad analizzare i chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Cambiamenti dell’agevolazione nel tempo

La situazione per i pensionati esteri con immobili in Italia è cambiata molte volte negli ultimi anni. Infatti, è utile ricordare che fino al 2019 le imposte patrimoniali sulla prima casa non erano dovute dai pensionati residenti all’estero e iscritti all’AIRE. Tuttavia, la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha cancellato l’esenzione, per evitare una procedura d’infrazione da parte dell’Europa. Infatti, per l’Unione Europea, il regime agevolato previsto per i pensionati connazionali residenti all’estero era discriminatorio nei confronti dei cittadini di altri Stati d’Europa, possessori di immobili in Italia.

Per questo motivo, quindi, per tutto l’anno 2020 non sono state applicabili agevolazioni per italiani residenti all’estero per quanto riguarda l’IMU. A cambiare le cose, introducendo una nuova agevolazione sia sull’IMU che sulla TARI per gli italiani all’estero è stata la Legge n. 178/20, all’art. 1, comma 48. Si tratta di una disposizione la quale vengono stanziati 12 milioni di euro, da ripartire a livello locale con decreto del Ministero dell’Interno e del MEF e che reintroduce una parziale esenzione dall’IMU per i pensionati italiani all’estero, titolari di una pensione estera. Vediamo adesso i requisiti legati all’applicazione di questa esenzione.

Per approfondire: “Immobili in Italia di espatriati: tassazione“.

Chi sono i pensionati residenti all’estero beneficiari della riduzione del 50% dell’IMU e dei due terzi della TARI?

A partire dal 2021 secondo la disposizione normativa in commento viene riconosciuta una riduzione pari al 50% dell’IMU dovuta su una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residenti fiscalmente nel territorio dello Stato, titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. L’agevolazione si applica quindi ai pensionati che risiedono all’estero, ma a patto di percepire una pensione in regime di convenzione internazionale (es. i pensionati titolari di accordi per la totalizzazione internazionale della pensione).

Sul punto occorre fare attenzione al fatto che, come chiarito dalla Risoluzione n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicata l’11 giugno 2021), il presente regime agevolato “non può essere concesso indipendentemente dal Paese di residenza, poiché la norma prevede espressamente, tra le altre condizioni, che sussista anche quella della residenza “in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”, indicando con questa locuzione che ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione“.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, nel corso di Telefisco del 28 gennaio 2021 (quesito n. 1) ha indicato che l’agevolazione con IMU ridotta del 50% riguarda non solo i cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti AIRE, ma in generale tutti i soggetti nono residenti titolari di una pensione internazionale (in regime di totalizzazione internazionale, con contribuzione in parte italiana ed in parte estera). Si tratta di un’apertura non di poco conto, non prevista nelle precedenti normative dello stesso tipo in vigore negli anni precedenti.

Agevolazione legata alla riduzione dei 2/3 della TARI

In favore di questi pensionati residenti all’estero, è prevista inoltre una riduzione della TARI. L’importo dovuto è ridotto di due terzi rispetto alla misura ordinaria. Sia per lo sconto IMU del 50% che per la riduzione della TARI, sarà necessario che l’immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto non sia in affitto o in comodato d’uso.

Quali sono gli Stati esteri con una convenzione previdenziale con l’Italia?

Per capire quali siano gli Stati esteri in convenzione previdenziale con l’Italia occorre prendere a riferimento quanto chiarito dalla citata Risoluzione n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicata l’11 giugno 2021). Sul punto, il documento prevede che sono agevolabili le pensioni maturate in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati:

  • In Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito, consultabili al seguente link del sito INPS “Paesi in totalizzazione internazionale UE, SEE“;
  • In Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale), consultabili al seguente link del sito INPS: “Paesi extra-UE con convenzioni bilaterali di sicurezza sociale“. Al riguardo, occorre evidenziare che, come risulta dall’elenco dei Paesi consultabili nel link, per il Messico e per la Repubblica di Corea le relative convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi. Per cui, in tali casi non è applicabile il regime previsto dal comma 48 dell’art. 1 della citata Legge n. 178/20.

Pensioni in regime europeo e in regime di convenzione bilaterale

Sulla base di quanto sin qui delineato, quindi, si può affermare che nell’ambito della categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale con le eccezioni sopra descritte e che tali considerazioni valgono non solo per usufruire della riduzione alla metà dell’IMU ma anche per il versamento della TARI dovuta in misura ridotta di due terzi (Risoluzione n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Guardando attentamente questa normativa appare sicuramente un’agevolazione parziale, che privilegia esclusivamente alcuni pensionati esteri, in relazione ad un unica unità immobiliare in Italia tenuta a disposizione. Rispetto all’agevolazione precedente, in vigore sino al 2019, la portata di questa agevolazione è sicuramente più limitata. Vedremo comunque, quali saranno gli sviluppi in futuro e se anche questa volta potrebbe essere contestata una possibile procedura di infrazione da parte della UE.

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9 COMMENTI

  1. Egregio Dott. Migliorini,

    in merito al 50% di riduzione IMU per il 2021, bisognerebbe integrare con il concetto di totalizzazione pensionistica e quindi includere intanto tutte le pensioni INPS in convenzioni internazionali.
    Senza tale precisazione, vi sarà confusione e si escluderà per una cattiva interpretazione una fetta consistente di pensionati aventi diritto.
    Grazie mille e cordiali saluti
    Grazia Tredanari

  2. Sono cittadino e residente all’estero in paese con convenzione con Italia.
    Un unico immobile senza pertinenze cosa vuol dire che se possiedo due immobili uno in locazione (escluso) ed uno a disposizione personale come casa appoggio in Italia, quest’ultimo non può fruire della agevolazione fiscale IMU 50% o vi rientra?
    Pensione internazionale cosa vuol dire che io che percepisco pensione italiana dall’INPS dall’1.6.2021 (prima assegno d’esodo) richiesta con trattamento fiscale estero come da convenzione non vengo ammesso in quanto non titolare di pensione internazionale?
    la decorrenza dello sgravio se questo fosse applicabile è relativo all’intero anno 2021 o solo dall’inizio della pensione?
    Grazie.

  3. L’agevolazione è applicabile dalla sua entrata in vigore, ma bisogna fare attenzione ai requisiti in quanto riguarda soltanto le pensioni connesse alle convenzioni contro le doppie imposizioni con l’Italia, es in caso di totalizzazione internazionale.

  4. Vogliate scusare, ma perché date una interpretazione molto restrittiva di quanto disposto dall’articolo 1, comma 48, della legge n.178/2020 che prevede una riduzione del 50% dell’Imu sulla casa posseduta da
    “soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”.
    Che differenza c’è fra una pensione italiana maturata in regime di convenzione internazionale bilaterale fra Itala e Argentina, o Italia e Stai Uniti d’America, e una pensione italiana maturata in regime di convenzione internazionale multilaterale ai sensi del Regolamento di sicurezza sociale dell’Unione Europea. Quindi, ad esempio, somma di periodi contributivi fra Italia e Germania o Italia e Francia o Italia e Svizzera, oppure ancora fra Italia, Belgio e Olanda!

  5. vivo e sono residente fiscale in spagna, percepisco pensione inps, al momento ancora con imposte italiane, ho diritto alla riduzione del 50% sull’immobile di proprietà in italia?
    ringrazio

  6. Per questa agevolazione si deve percepire pensione percepita in modalità di convenzione previdenziale con l’Italia, chi percepisce pensione Inps non maturata con totalizzazione internazionale non rientra tra i soggetti agevolati per questo tipo di bonus.

  7. Buongiorno Dottor Migliorini. Io lavoro all’Ufficio Tributi. Purtroppo telefonano tanti pensionati in Germania e Francia. Noi non concediamo l’agevolazione, poichè nazioni non convenzionate con L’Italia (Dalle liste presenti su internet sembra cosi). Lei sa dirmi qualcosa di diverso? Stiamo sbagliando o è corretto?

    Grazie

  8. Le liste dei paesi in convenzione previdenziale con l’Italia sono quelle presenti sul sito dell’Inps. Questi è l’unico riferimento ufficiale disponibile, a quanto ne sappiamo.

  9. Buongiorno
    Qualcunao mi puo chiarire ? Come Luca (sopra il suo commento ) sono ancora confusa. Ho letto dappertutto la stessa cosa ..e ancora non e chiaro se la riduzione per i pensionari communitari e valida (cioe dal UE)..si parla solo dei paesi estra communitari nei tutti commuinicati , giornalli etc. Quindi il mio caso: se siamo pensionati residenti in Svezia e abbiamo una casa di vacanza in Italia la riduzione per IMU non si applica? Quanti pensionari stranieri dai paesi estra-communitari hanno una casa in Italia?
    Grazie se potete chiarire questa cosa…

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