Il nostro sistema tributario prevede il versamento delle imposte secondo il meccanismo di acconti e saldo. Ogni anno i contribuenti (privati, partite IVA e società), sono chiamati a versare gli acconti delle imposte per l’anno in corso, che saranno poi conguagliati nell’anno successivo (a credito o a debito). Il meccanismo degli acconti riguarda tutte le imposte sul reddito, ovvero, Irpef, Ires, Irap e le imposte dovute dai contribuenti che adottano il regime dei minimi (articolo 27, D.L. n. 98/2011), e il regime forfettario, ex Legge n. 190/2014. Il meccanismo di saldo e acconto riguarda anche alcune imposte patrimoniali collegate con la dichiarazione dei redditi, come l’Ivie (Imposta sugli immobili detenuti all’estero) e l’Ivafe (Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero).
Inoltre, da quest’anno gli acconti devono tenere in considerazione anche il concordato preventivo biennale, per chi ha deciso di aderirvi (“CPB: versamento importi in acconto“).
La normativa fiscale prevede che i contribuenti effettuino pagamenti anticipati delle imposte basati su una stima del reddito atteso nell’anno fiscale. Questi acconti sono generalmente versati in due rate, con scadenze stabilite dalla legge. La finalità è quella di distribuire l’onere fiscale in modo più equilibrato lungo l’anno fiscale. Il meccanismo di calcolo degli acconti, non è dei più semplici, e lo abbiamo già affrontato in questo precedente contributo “Come calcolare l’acconto: consigli e metodi di calcolo“.
Adesso concentriamo la nostra attenzione su quali siano le sanzioni amministrative per i mancati o insufficienti versamenti degli acconti per le imposte sui redditi, e come possiamo fare a ridurre le stesse usufruendo del c.d. “ravvedimento operoso“.
Indice degli Argomenti
Sanzioni per omesso versamento degli acconti imposte
L’omesso versamento degli acconti può derivare da diversi fattori, inclusa la mancanza di liquidità, errori di calcolo o, in alcuni casi, evasione fiscale. Tale omissione comporta una serie di conseguenze legali e sanzioni. In particolare, il mancato pagamento entro le scadenze previste può portare all’applicazione di interessi di mora e sanzioni pecuniarie. Queste penalità sono intese a disincentivare il ritardo o la mancata corresponsione e a compensare il mancato introito per l’erario.
Agli omessi, insufficienti o ritardati versamenti di acconti fiscali si applicano le sanzioni previste nei D.Lgs. n. 471 e 472 del 1997 (riforma del sistema sanzionatorio tributario non penale). Pertanto, in caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti Irpef, Ires, Irap e Iva, si applicano:
- La sanzione amministrativa pari al 25% dell’importo non versato o versato in ritardo (a partire dal 1° settembre 2024, precedentemente il 30%);
- Gli interessi di mora, stabiliti nella misura annua del:
- 3,5%, in caso di pagamento in seguito alla notifica del c.d. “avviso bonario” (articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/97);
- 4%, per i ruoli resi esecutivi, se gli importi non pagati vengono iscritti a ruolo (articolo 20 del DPR n. 602/73).
Tali disposizioni interessano anche gli altri versamenti fiscali in acconto (es. cedolare secca, imposta sostitutiva per regime dei minimi e regime forfettario, Ivie e Ivafe), ai quali si applica la stessa disciplina delle imposte sui redditi.
Violazioni penalmente rilevanti |
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L’omesso versamento di Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale o delle ritenute di acconto, può comportare rilevanza penale in caso di superamento delle soglie di punibilità previste dagli art. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/00. Tuttavia, deve essere tenuto in considerazione che il pagamento delle somme complessivamente dovute (comprensive di sanzioni ed interessi) entro l’apertura del dibattimento penale di primo grado renda non punibile il reato. |
Deve essere evidenziato che le violazioni connesse al mancato versamento degli acconti di imposta, solitamente, vengono contestate dagli uffici accertatori attraverso attività di controllo automatico o formale della dichiarazione. Tuttavia, nulla toglie al contribuente di provvedere in autonomia a sanare la propria violazione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
Ravvedimento operoso per ritardato versamento degli acconti imposte
Omesso versamento acconti imposte |
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Chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti in acconto entro le prescritte scadenze è punito con una sanzione del 25% o del 12,5%, ridotta a 1/15 per giorno di ritardo se questo non supera i 14 giorni (ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/97). È possibile il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/97 |
Gli omessi, tardivi e insufficienti versamenti (inclusi quelli eseguiti in acconto) possono sempre essere oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97, così come modificato dalla Legge n. 190/14, e, tra l’altro, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il ravvedimento non è più inibito dall’inizio di un controllo, ma dalla notifica dell’accertamento o dell’avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.
Inoltre, la legge ha postergato i termini entro cui esso può avvenire, prevedendo che la riduzione delle sanzioni decresce con l’aumentare del tempo in cui interviene. Quindi, in merito alle violazioni sugli omessi/tardivi versamenti dovrebbero operare le lettere da a) a b-ter) dell’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/97, per cui, a seconda di quando avviene la sanatoria, la riduzione della sanzione può essere da 1/10 del minimo a 1/6 del minimo.
Una puntualizzazione va operata per la lettera b-quater), secondo cui qualora il ravvedimento avvenga in un momento in cui la violazione è stata constatata mediante verbale ex articolo della Legge n. 4/29, la riduzione è a 1/5 del minimo. Premesso ciò, la sanzione del 30% ex articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97 da corrispondere per effetto del ravvedimento operoso è ridotta in base al tempo, secondo le percentuali previste nella seguente tabella.
Tabella: sanzioni ridotte con ravvedimento
Violazione | Sanzione base | Riduzione sanzione | Sanzione ridotta |
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Ravvedimento entro 30 giorni dalla violazione | 12,5% | 1/10 | 1,25% |
Ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione | 12,5% | 1/9 | 1,39% |
Ravvedimento entro l’anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 25% | 1/8 | 3,13% |
Ravvedimento oltre l’anno dalla violazione oppure oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione | 25% | 1/7 | 3,57% |
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis Legge n. 212/00) non preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 co. 2-bis D.Lgs. 218/97) [*] | 25% | 1/6 | 4,16% |
Ravvedimento dopo PVC senza comunicaz. di adesione (art. 5-quater D.Lgs. n. 218/97) e prima dello schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis Legge n. 212/00) [*] | 25% | 1/5 | 5% |
Ravvedimento dopo lo schema di atto strumentale al contraddittorio (art. 6-bis Legge n. 212/00) preceduto da PVC e senza domanda di adesione (art. 6 co. 2-bis D.Lgs. n. 218/97) [*] | 25% | 1/4 | 6,25% |
[*] – Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, doganali e accise
Per approfondire: “Ravvedimento operoso: omessi o insufficienti versamenti“.
Ravvedimento “sprint“
Ai sensi dell’articolo 13, del D.Lgs. n. 471/97 così come modificato dal D.L. n. 98/2011, in caso di tardivo versamento con ritardo non superiore ai quindici giorni, le sanzioni sono ridotte per un importo pari ad un quindicesimo per giorno di ritardo. Questo beneficio si cumula con le riduzioni previste per il ravvedimento operoso.
Quindi, se il pagamento delle somme relative ai versamenti derivanti dalle imposte risultanti dalla dichiarazione avviene, per ipotesi, con un solo giorno di ritardo, il contribuente può beneficiare, cumulativamente, delle riduzioni delle sanzioni previste dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97 e dal ravvedimento operoso. La sanzione contemplata dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97, pari al 25% delle somme non versate o versate in ritardo, è ridotta quindi a un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, perciò nella misura del 1,67% giornaliero.
Esempio di ravvedimento sprint |
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Se un pagamento di €. 1.000,00 viene eseguito con due giorni di ritardo e il ravvedimento viene posto in essere entro i 30 giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari a €. 4,00, in quanto per effetto dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97, si ha una riduzione ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo, per cui la sanzione da corrispondere diviene di €. 33,40 (1.000 * 1,67% * 2), per effetto del ravvedimento operoso, si ha una sanzione di €. 3,34 (33,40 / 10). |
Come capire se il versamento dell’acconto è sufficiente o meno?
In base a normative di Legge, anche in relazione all’utilizzo del c.d. “metodo previsionale“, l’acconto complessivamente versato dal contribuente, per essere “regolare“, deve essere comunque pari almeno a quanto riportato nella seguente tabella.
Acconto | Importo minimo | Norma |
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IRPEF e relative imposte sostitutive e addizionali | 100% | Art. 11 co. 18 del D.L. n. 76/13 |
IRES | 100% | Art. 1 co. 301 della Legge n. 311/04 |
IRAP | 100% | Artt. 30 co. 3 del D.Lgs. n. 446/97 e 17 co. 3 del DPR n. 435/01 |
Cedolare secca | 100% | Art. 3 co. 4 del D.Lgs. n. 23/11 |
IVIE e IVAFE | 100% | Art. 19 co. 22 del D.L. n. 201/11 |
Il mancato rispetto di tale soglia comporta, secondo il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’applicazione delle previste sanzioni, anche se, letteralmente, l’articolo 2, comma 4 lett. b) della Legge n. 97/1977 stabilisce la non applicazione delle sanzioni se l’acconto versato è almeno il 75% dell’imposta dovuta per l’anno di versamento dell’acconto, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto.
Omessa dichiarazione dei redditi e acconti imposte
Un particolare aspetto da tenere in considerazione riguarda il fatto che anche in caso di omessa dichiarazione dei redditi il contribuente potrebbe essere sanzionato in caso di omesso versamento degli acconti imposte. In caso di violazione di omessa dichiarazione, secondo quanto previsto dall’art. 1, Legge n. 97/77, la base di calcolo per il versamento degli acconti è data dal “reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato“, al netto delle detrazioni e crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto.
Questo significa che il contribuente che omette la presentazione della dichiarazione, pur essendone obbligato, mantiene l’obbligo di pagamento dell’acconto. In buona sostanza, deve essere evidenziato che in caso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate sull’anno pregresso, oltre alle sanzioni da omessa dichiarazione ex articolo 1 del D.Lgs. n. 471/97 possano aggiungersi quelle da omesso versamento degli acconti relativi all’imposta da versare per l’anno successivo.
Per approfondire: “Omessa dichiarazione dei redditi: sanzioni e prescrizione“.
Dichiarazione infedele e acconti imposte
Come indicato nel paragrafo precedente la norma (art. 1, co. 1 Legge n. 97/77) l’importo dell’acconto delle imposte da versare è determinato in relazione all’importo dell’imposta del periodo precedente “come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto”, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. In questo scenario possiamo dire che l’acconto risulta essere dovuto in relazione all’imposta per come indicata nella dichiarazione da parte del contribuente. Di fatto, quindi, si va a prescindere dagli aspetti che riguardano l’accertamento.
Per approfondire: “Dichiarazione integrativa: istruzioni operative e ravvedimento“.
Saldo a credito e acconti imposte
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione 21.2.2014 n. 4145, non può essere sanzionato il tardivo versamento dell’acconto (nella specie, Iva), qualora, sulla base della dichiarazione annuale, risulti appurato che il contribuente sarebbe stato a credito rispetto all’acconto versato tardivamente.
Conclusioni
È importante per i contribuenti, sia individuali che aziendali, essere consapevoli delle proprie obbligazioni fiscali e delle scadenze relative ai versamenti degli acconti di imposta, al fine di evitare sanzioni e possibili complicazioni legali. Inoltre, l’assistenza di professionisti qualificati in materia fiscale può essere fondamentale per garantire la corretta gestione degli obblighi tributari e per navigare la complessità delle normative fiscali italiane.
Domande frequenti
L’obbligo di versamento degli acconti di imposta impone ai contribuenti, sia persone fisiche che entità giuridiche, di effettuare pagamenti anticipati delle imposte basati su una stima del reddito previsto per l’anno fiscale. Questi acconti, normalmente dovuti per imposte come IRPEF, IRES e IRAP, sono versati in due rate principali, con scadenze stabilite dalla normativa fiscale nazionale.
L’omesso versamento degli acconti di imposta può portare all’applicazione di sanzioni pecuniarie e interessi di mora. Inoltre, può attirare l’attenzione delle autorità fiscali per controlli più approfonditi e, in casi di grave evasione fiscale, può avere anche implicazioni penali.
Per evitare sanzioni, i contribuenti devono assicurarsi di calcolare correttamente l’importo dovuto e di rispettare le scadenze per i versamenti. In caso di incertezze o difficoltà nel calcolo, è consigliabile consultare un professionista qualificato in materia fiscale.