Opzione per l’agevolazione legata al “Rientro dei Cervelli” da presentare tramite domanda rivolta al datore di lavoro. Applicazione delle ritenute sul 10% del reddito in modo irrevocabile ed unico rispetto ad altre agevolazioni per il rientro in Italia.
L’agevolazione legata al Rientro dei Cervelli è stata introdotta dall’articolo 44 del DL n 78/2010.
La ratio di questa norma quello di incentivare il rientro in Italia di Ricercatori e Docenti universitari.
Questa agevolazione, di carattere strutturale, consente un notevole risparmio di imposta ai beneficiari. Rispettando i requisiti dettati dalla norma è, infatti, possibile avere una tassazione al 10% del reddito.
L’agevolazione ha durata a partire dall’annualità di acquisizione della residenza fiscale italiana e per i quattro successivi.
Ma come si accede a questa agevolazione?
Vediamo di analizzare, in questo articolo la domanda da presentare al datore di lavoro per l’ottenimento dell’agevolazione.
Cominciamo!

Indice degli Argomenti
AGEVOLAZIONE LEGATA AL RIENTRO DEI CERVELLI
Le agevolazioni fiscali per il rientro dei ricercatori – Art. 44, D.L. n. 78/2010
AGEVOLAZIONE | DURATA DELL’AGEVOLAZIONE | REQUISITI |
Esenzione del 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia | 4 anni dall’anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia | – Essere stato residente all’estero – Essere in possesso di un titolo di studio universitario – Attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni – Trasferire residenza in Italia ex art. 2 TUIR – Svolgere attività di ricerca o docenza in Italia |
DOMANDA AL DATORE DI LAVORO PER L’OTTENIMENTO DELL’AGEVOLAZIONE
Il docente o ricercatore (italiano o estero) che ha i requisiti dettati dalla norma può ottenere l’agevolazione. Naturalmente tale soggetto deve proseguire l’attività di ricerca o docenza in Italia.
Da questo punto di vista non vi sono differenze, il datore di lavoro può essere privato, oppure pubblico.
In presenza delle suddette condizioni, i soggetti interessati impatriati in Italia possono optare, in modo irrevocabile, per il regime Rientro dei Cervelli.
L’esercizio della domanda di agevolazione fiscale è irrevocabile, ha effetto dall’annualità di acquisto della residenza fiscale in Italia, e per i quattro anni successivi. L’agevolazione non consente di beneficiare degli incentivi previsti dall’articolo 16 del DLgs n 147/15 (regime dei Lavoratori Impatriati).
DOMANDA AL DATORE DI LAVORO
Per quanto riguarda l’esercizio dell’opzione, i docenti e ricercatori devono presentare la richiesta al datore di lavoro.
La richiesta si presenta attraverso una domanda di agevolazione sotto forma di autocertificazione.
La richiesta dovrà contenere:
- Le generalità del contribuente;
- Il codice fiscale;
- L’indicazione dell’attuale residenza in Italia;
- L’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di 5 anni dalla data della prima fruizione del beneficio;
- La presenza dei requisiti richiesti dall’agevolazione (essere stato residente all’estero, essere in possesso di un titolo di studio universitario, attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni).
I docenti e ricercatori che non hanno richiesto l’applicazione dei benefici, o l’hanno richiesta a un diverso datore di lavoro devono dichiarare, in aggiunta a quanto sopra, di possedere i requisiti per accedere ai medesimi benefici. Inoltre, devono comunicare la data della prima assunzione in Italia.
RICEZIONE DELLA DOMANDA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
I datori di lavoro (sostituti di imposta) sono tenuti a presentare le ritenute sul 10% delle somme e dei valori imponibili IRPEF, di cui all’articolo 51 del TUIR.
Si tratta dei compensi da lavoro dipendente corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta, o dal primo periodo di paga successivo all’acquisizione della residenza fiscale italiana.
L’agevolazione viene applicata sino a comunicazione di interruzione, oppure sino alla cessazione del rapporto di lavoro.
In ogni caso, il datore di lavoro, ogni anno è tenuto ad effettuare eventuale conguaglio tra le ritenute effettuate e quelle dovute con l’agevolazione.
Il datore di lavoro non è tenuto ad applicare i benefici quando il lavoratore comunica il trasferimento della residenza o del domicilio all’estero.
DOMANDA PRESENTATA IN RITARDO AL DATORE DI LAVORO
Un aspetto importante dell’agevolazione, spesso sottovalutato, è cosa accade se il docente o ricercatore presenta in ritardo la domanda al datore di lavoro.
Pensiamo ad un soggetto impatriato in Italia a febbraio, che acquista residenza fiscale italiana nello stesso anno. Ipotizziamo che questo ricercatore abbia iniziato attività lavorativa a marzo dello stesso anno.
Tale soggetto, per dimenticanza, non presenta domanda di agevolazione al datore di lavoro, se non nell’anno successivo a quello di acquisto della residenza fiscale.
In questo caso il datore di lavoro è tenuto ad applicare l’agevolazione, ma solo per l’anno in corso ed i successivi tre. Il primo anno, ove il ricercatore non ha fruito dell’agevolazione, non può essere recuperato.
L’agevolazione in commento, infatti, si applica dall’anno di acquisto della residenza fiscale e nei quattro successivi. Quindi, la non richiesta immediata dell’agevolazione comporta la perdita dei mesi non agevolati.
RICHIESTA AGEVOLAZIONE RIENTRO DEI CERVELLI: CONCLUSIONI
L’agevolazione legata al Rientro dei Cervelli deve essere richiesta dal docente o ricercatore al proprio datore di lavoro.
Se hai letto questo articolo e vuoi avere una consulenza per capire se puoi applicare questa agevolazione ed avere una bozza di domanda da presentare al datore di lavoro, contattami!
La presenza di un dottore Commercialista esperto in Fiscalità Internazionale è importante e può aiutarti sia per ottenere l’agevolazione che per la tua fiscalità dal rientro in Italia.
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Nel caso di lavoratore dipendente all’estero che rientra in Italia e inizia a esercitare la professione di insegnante. L’agevolazione del 70% sarebbe applicata?
L’agevolazione legata al rientro dei cervelli, se si è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla norma si applica sia per lavoro dipendente che per lavoro autonomo.
Buon giorno, il lavoratore residente all’estero deve avere due anni di continuità lavorativa? Sto rientrando in Italia dopo piu’ di 3 anni di residenza in Svizzera, ma avendo cambiato lavoro ho due lavori da circa 15 mesi l’uno. In questo caso la durata di 2 anni consecutiva è una condizione sine qua non?
Grazie
Il requisito della continuità non è ancora stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate, per cui non si sa se il cambiamento di lavoro renda comunque continua o meno l’attività lavorativa.
Gentile Federico,
sono un laureato ed ho lavorato all’estero (UK) per 21 mesi continuativi (da marzo 2018 a dicembre 2019). Il decreto dice testualmente che hanno diritto all’agevolazione “i lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni”. Lei ritiene che avendo lavorato per 10 mesi nel 2018 e 11 mesi nel 2019 la mia residenza possa essere ritenuta “effettiva” per i due periodi di imposta e quindi abbia diritto all’agevolazione? Sono ora impiegato in Italia a partire da Feb. 2020.
Grazie mille, Marco.
Marco il periodo di lavoro all’estero non garantisce da solo la residenza fiscale estera. Per verificare la residenza fiscale occorre analizzare con maggiore dettaglio la sua situazione. Se vuole mi scriva in privato.
Buongiorno Federico,
Una volta fatta la domanda al mio datore di lavoro, devo fare altro? o il datore di lavoro farà tutto il processo?
grazie mille
Penserà a tutto il datore di lavoro, deve solo verificare l’avvenuta erogazione del bonus, dal momento in cui ne matura i requisiti per l’avvio.
Ma se ho un Diploma di Ragioneria e non una Laurea posso applicare lo stesso avendo tutti gli altri requisiti?
La invito a leggere gli altri articoli presenti sul sito riguardo a questo argomento: non è richiesta la laurea attualmente.
Buongiorno, mi sono trasferita all’estero a luglio del 2018 ma per il primo anno ho fatto la dichiarazione dei redditi in Italia avendo avuto la residenza per più di 183 giorni. A distanza di due anni continuativi di lavoro all’estero, sono ora già possibile beneficiaria se rientro in Italia dopo due anni completi di attività, considerando che non ero contribuente in Italia nel 2019 e non lo sarei nel 2020, avendo la residenza all’estero per più di 183 giorni?
Grazie
Per l’analisi di situazioni personali ci scriva in privato per una consulenza, la aiuteremo.
Grazie mille! Come vi posso scrivere? Grazie
Andrea
Può scrivere a [email protected].
Buongiorno,
L’agevolazione legata al rientro dei cervelli, si applica anche nel caso di cambio di lavoro in Italia entro i 5 anni dal ritorno? Ad esempio, un individuo che rientra dal paese X in Italia per lavorare presso l’azienda A e cambia lavoro nell’azienda B sempre in Italia dopo 2 anni dal rientro continua a beneficiare dell’agevolazione corretto?
Grazie mille
L’agevolazione una volta verificati i requisiti previsti al momento del rientro in Italia prosegue per i cinque anni, indipendentemente dal cambiamento del datore di lavoro.
Sono appena rientrata da Dubai, città in cui ho lavorato e risieduto negli ultimi 5 anni( lavorando per un’azienda dal 12/2015 al 8/2019 e per un’altra dal 11/19 al 01/2020) Al momento mi è stato offerto un posto di lavoro con contratto interinale per 6 mesi. Come dovrei comportarmi? Dopo l’assunzione far presente all’agenzia che potrei beneficiare di questo sgravo?
Grazie
Giorgia se vuole mi scriva in privato la aiuterò a capire, tramite consulenza, se ed eventualmente come fruire di questa agevolazione. Queste informazioni non sono sufficienti per valutare al sua situazione.
Non mi è chiaro, quale module deve essere compilato per richiedere la detrazione? La DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE PER RITENUTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA ANNO 2020?
E’ una autocertificazione che deve predisporre e consegnare il lavoratore con cui dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’agevolazione.
Sto beneficiando delle agevolazioni per docenti e ricercatori. Cosa succede se cambio lavoro lasciando il mondo della docenza? Le agevolazioni rimangono tali, cambiano per diventare come quelle generiche per lavoratori impatriati, o si perdono del tutto? Grazie!
L’agevolazione legata a ricercatori e docenti riguarda solo l’attività di ricerca e docenza, nessun altra attività.