Opzione per l’agevolazione legata al “rientro dei cervelli” da presentare tramite domanda rivolta al datore di lavoro. Applicazione delle ritenute sul 10% del reddito in modo irrevocabile ed unico rispetto ad altre agevolazioni per il rientro in Italia.

L’agevolazione legata al rientro dei cervelli è stata introdotta dall’articolo 44 del D.L. n. 78/2010. La ratio di questa norma quello di incentivare il rientro in Italia di ricercatori e docenti universitari. Questa agevolazione, di carattere strutturale, consente un notevole risparmio di imposta ai beneficiari. Rispettando i requisiti dettati dalla norma è, infatti, possibile avere una tassazione al 10% del reddito.

L’agevolazione ha durata a partire dall’annualità di acquisizione della residenza fiscale italiana e per i cinque successivi.

Ma come si accede a questa agevolazione? Andiamo ad analizzare, in questo articolo, la domanda da presentare al datore di lavoro per l’ottenimento dell’agevolazione.

Importante:
Prima di proseguire devi sapere che l’agevolazione “rientro dei cervelli” (D.L. n. 78/10), riguarda solo ricercatori e docenti. L’agevolazione legata al rientro in Italia che riguarda tutti gli altri lavoratori è quella conosciuta sotto l’acronimo “lavoratori impatriati” (D.Lgs. n. 147/15). In questo articolo le informazioni fornite riguardano esclusivamente l’agevolazione legata al rientro dei cervelli in Italia.

L’agevolazione legata al rientro dei cervelli in Italia

Senza voler entrare nel dettaglio di questa agevolazione fiscale legata al rientro in Italia di ricercatori e docenti, che abbiamo approfondito in questo articolo dedicato, “Rientro dei cervelli: agevolazione per docenti e ricercatori” , di seguito una tabella riassuntiva dei requisiti richiesti per questa agevolazione fiscale.

Le agevolazioni fiscali per il rientro dei ricercatori – Art. 44, D.L. n. 78/2010

AGEVOLAZIONEDURATA DELL’AGEVOLAZIONEREQUISITI
Esenzione del 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia5 anni dall’anno di acquisizione della residenza fiscale in Italia– Essere stato residente all’estero
– Essere in possesso di un titolo di studio universitario
– Attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni
– Trasferire residenza in Italia ex art. 2 TUIR
– Svolgere attività di ricerca o docenza in Italia
Tabella: agevolazione legata al rientro di ricercatori e docenti

Domanda al datore di lavoro per l’ottenimento dell’agevolazione

Il docente o ricercatore (italiano o estero) che ha i requisiti dettati dalla norma può chiedere l’applicazione dell’agevolazione. La richiesta dell’agevolazione dipende dalla modalità con la quale viene svolta attività di ricerca o docenza in Italia:

  • Lavoro dipendente: in questo caso l’agevolazione deve essere richiesta al datore di lavoro attraverso la presentazione di una autocertificazione;
  • Lavoro autonomo: in questo caso l’agevolazione deve essere richiesta al momento della presentazione della prima dichiarazione dei redditi, legata alla partita Iva aperta per l’esercizio dell’attività.

La condizione indispensabile richiesta per questa agevolazione è che il lavoratore rientri al fine di esercitare attività di ricerca o docenza in Italia. Il rientro deve avvenire rispettando il c.d. “requisito del collegamento“, ovvero per il lavoro dipendente è necessario essere già in possesso di un preaccordo con il datore di lavoro prima del rientro in Italia (iscrizione all’anagrafe italiana e cancellazione dall’AIRE). Per il lavoro autonomo il requisito del collegamento si verifica aprendo partita Iva ed iniziando a fatturare a stretto giro rispetto al momento del rientro in Italia.

Detto questo, deve essere sottolineato che ai fini dell’agevolazione non vi sono differenze, il datore di lavoro può essere privato, oppure pubblico. In presenza delle suddette condizioni, i soggetti interessati impatriati in Italia possono optare, in modo irrevocabile, per il regime del rientro dei cervelli. L’esercizio della domanda di agevolazione fiscale è irrevocabile, ha effetto dall’annualità di acquisto della residenza fiscale in Italia, e per i cinque anni successivi. L’agevolazione non consente di beneficiare degli incentivi previsti dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/15 (regime dei lavoratori impatriati).

Se desideri avere una bozza di autocertificazione da prendere a riferimento per costituire la tua personale autocertificazione di seguito puoi trovare il link ad un documento redatto come esempio con i riferimenti previsti.

Importante:
Considerata l’importanza di questa agevolazione ed il fatto che non avviene da parte dell’Agenzia delle Entrate un controllo preventivo ti consigliamo di prestare molta attenzione alla verifica dei requisiti richiesti prima di presentare la domanda per l’agevolazione.

Quali elementi deve contenere la domanda al datore di lavoro per il rientro dei cervelli?

Per quanto riguarda l’esercizio dell’opzione per l’agevolazione legata al rientro dei cervelli, i docenti e ricercatori devono presentare la richiesta al proprio datore di lavoro. La richiesta si presenta attraverso una domanda di agevolazione sotto forma di autocertificazione.

Importante:
Il fatto che la domanda per questa agevolazione venga effettuata sotto la forma dell’autocertificazione, come domanda o tramite opzione in dichiarazione dei redditi non è irrilevante. L’autocertificazione, infatti, lascia totalmente a carico del contribuente richiedente la responsabilità sulla presenza dei requisiti richiesti per l’agevolazione.

La domanda sotto forma di autocertificazione che il lavoratore deve consegnare al proprio datore di lavoro non ha una forma prestabilita ma deve contenere alcuni elementi obbligatori. Mi riferisco ai seguenti:

  • Le generalità del contribuente;
  • Il codice fiscale;
  • L’indicazione dell’attuale residenza in Italia;
  • L’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso del termine per la fruizione dell’agevolazione;
  • La presenza dei requisiti richiesti dall’agevolazione (essere stato residente all’estero, essere in possesso di un titolo di studio universitario, attività di docenza o ricerca all’estero per 2 anni).

I docenti e ricercatori che non hanno richiesto l’applicazione dei benefici, o l’hanno richiesta a un diverso datore di lavoro devono dichiarare, in aggiunta a quanto sopra, di possedere i requisiti per accedere ai medesimi benefici. Inoltre, devono comunicare la data della prima assunzione in Italia.

Ricezione della domanda da parte del datore di lavoro

I datori di lavoro (sostituti di imposta ex art. 23 del DPR n. 600/73) sono tenuti, dal momento della ricezione dell’autocertificazione, a presentare le ritenute sul 10% delle somme e dei valori imponibili IRPEF, di cui all’articolo 51 del TUIR. L’obbligo da parte del datore di lavoro inizia solo a partire dal momento di presentazione dell’autocertificazione da parte del ricercatore o docente. Infatti, l’agevolazione riguarda i compensi da lavoro dipendente corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta, o dal primo periodo di paga successivo all’acquisizione della residenza fiscale italiana.

L’agevolazione viene applicata sino a comunicazione di interruzione, oppure sino alla cessazione del rapporto di lavoro. In ogni caso, il datore di lavoro, ogni anno è tenuto ad effettuare eventuale conguaglio tra le ritenute effettuate e quelle dovute con l’agevolazione. Il datore di lavoro non è tenuto ad applicare i benefici quando il lavoratore comunica il trasferimento della residenza o del domicilio all’estero.

Autocertificazione presentata in ritardo al datore di lavoro

Un aspetto importante dell’agevolazione, spesso sottovalutato, è cosa accade se il docente o ricercatore presenta in ritardo la domanda al datore di lavoro. Pensa al caso di un soggetto rientrato in Italia a febbraio, che acquista residenza fiscale italiana nello stesso anno. Ipotizziamo che questo ricercatore abbia iniziato attività lavorativa a marzo dello stesso anno. Tale soggetto, per dimenticanza, non presenta domanda di agevolazione al datore di lavoro, se non nell’anno successivo a quello di acquisto della residenza fiscale.

In questo caso il datore di lavoro è tenuto ad applicare l’agevolazione, ma solo per l’anno in corso ed i successivi quattro. Il primo anno, ove il ricercatore non ha fruito dell’agevolazione, non può essere recuperato. L’agevolazione in commento, infatti, si applica dall’anno di acquisto della residenza fiscale e nei cinque successivi. Quindi, la non richiesta immediata dell’agevolazione comporta la perdita dei mesi non agevolati.

Richiesta agevolazione per il rientro dei cervelli in Italia (ricercatori e docenti): conclusioni e consulenza

L’agevolazione legata al rientro dei cervelli deve essere richiesta dal docente o ricercatore al proprio datore di lavoro, in caso di esercizio di attività di lavoro dipendente. Se hai letto questo articolo e vuoi avere una consulenza per capire se puoi applicare questa agevolazione ed avere una bozza di domanda da presentare al datore di lavoro, contattami!

La presenza di un dottore Commercialista esperto in Fiscalità Internazionale è importante e può aiutarti per valutare la tua situazione di soggetto rientrato in Italia dall’estero e per capire i tuoi obblighi fiscali. Se leggendo questo articolo ti sei reso conto che potresti rientrare nella disciplina dei lavoratori impatriati allora non perdere questa occasione. Se lo desideri posso esserti di aiuto per approfondire i chiarimenti di prassi esistenti e la normativa in vigore. Tieni presente che la consulenza non può verificare la presenza dei requisiti richiesti per l’agevolazione. Quello che posso fare è esclusivamente aiutarti a comprendere rischi e problematiche insite in questa agevolazione in modo che tu possa prendere poi, in totale autonomia, le decisioni che riterrai maggiormente opportune.

Cosa NON comprende la consulenza?

La valutazione della situazione personale in ordine alla presenza o meno dei requisiti previsti. Su questo aspetto non possiamo intervenire, ogni scelta o valutazione è personale.

34 COMMENTI

  1. Nel caso di lavoratore dipendente all’estero che rientra in Italia e inizia a esercitare la professione di insegnante. L’agevolazione del 70% sarebbe applicata?

  2. Buon giorno, il lavoratore residente all’estero deve avere due anni di continuità lavorativa? Sto rientrando in Italia dopo piu’ di 3 anni di residenza in Svizzera, ma avendo cambiato lavoro ho due lavori da circa 15 mesi l’uno. In questo caso la durata di 2 anni consecutiva è una condizione sine qua non?
    Grazie

  3. Il requisito della continuità non è ancora stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate, per cui non si sa se il cambiamento di lavoro renda comunque continua o meno l’attività lavorativa.

  4. Gentile Federico,
    sono un laureato ed ho lavorato all’estero (UK) per 21 mesi continuativi (da marzo 2018 a dicembre 2019). Il decreto dice testualmente che hanno diritto all’agevolazione “i lavoratori che non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni”. Lei ritiene che avendo lavorato per 10 mesi nel 2018 e 11 mesi nel 2019 la mia residenza possa essere ritenuta “effettiva” per i due periodi di imposta e quindi abbia diritto all’agevolazione? Sono ora impiegato in Italia a partire da Feb. 2020.
    Grazie mille, Marco.

  5. Marco il periodo di lavoro all’estero non garantisce da solo la residenza fiscale estera. Per verificare la residenza fiscale occorre analizzare con maggiore dettaglio la sua situazione. Se vuole mi scriva in privato.

  6. Buongiorno Federico,
    Una volta fatta la domanda al mio datore di lavoro, devo fare altro? o il datore di lavoro farà tutto il processo?
    grazie mille

  7. Ma se ho un Diploma di Ragioneria e non una Laurea posso applicare lo stesso avendo tutti gli altri requisiti?

  8. Buongiorno, mi sono trasferita all’estero a luglio del 2018 ma per il primo anno ho fatto la dichiarazione dei redditi in Italia avendo avuto la residenza per più di 183 giorni. A distanza di due anni continuativi di lavoro all’estero, sono ora già possibile beneficiaria se rientro in Italia dopo due anni completi di attività, considerando che non ero contribuente in Italia nel 2019 e non lo sarei nel 2020, avendo la residenza all’estero per più di 183 giorni?
    Grazie

  9. Buongiorno,
    L’agevolazione legata al rientro dei cervelli, si applica anche nel caso di cambio di lavoro in Italia entro i 5 anni dal ritorno? Ad esempio, un individuo che rientra dal paese X in Italia per lavorare presso l’azienda A e cambia lavoro nell’azienda B sempre in Italia dopo 2 anni dal rientro continua a beneficiare dell’agevolazione corretto?
    Grazie mille

  10. L’agevolazione una volta verificati i requisiti previsti al momento del rientro in Italia prosegue per i cinque anni, indipendentemente dal cambiamento del datore di lavoro.

  11. Sono appena rientrata da Dubai, città in cui ho lavorato e risieduto negli ultimi 5 anni( lavorando per un’azienda dal 12/2015 al 8/2019 e per un’altra dal 11/19 al 01/2020) Al momento mi è stato offerto un posto di lavoro con contratto interinale per 6 mesi. Come dovrei comportarmi? Dopo l’assunzione far presente all’agenzia che potrei beneficiare di questo sgravo?
    Grazie

  12. Giorgia se vuole mi scriva in privato la aiuterò a capire, tramite consulenza, se ed eventualmente come fruire di questa agevolazione. Queste informazioni non sono sufficienti per valutare al sua situazione.

  13. Non mi è chiaro, quale module deve essere compilato per richiedere la detrazione? La DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE PER RITENUTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA ANNO 2020?

  14. Sto beneficiando delle agevolazioni per docenti e ricercatori. Cosa succede se cambio lavoro lasciando il mondo della docenza? Le agevolazioni rimangono tali, cambiano per diventare come quelle generiche per lavoratori impatriati, o si perdono del tutto? Grazie!

  15. Buongiorno,

    sto beneficiando dell’incentivo da luglio 2021. Ho appena cambiato lavoro e volevo sapere se ho ancora diritto a percepirla dato che lavoro in italia.

  16. Il datore di lavoro può rifiutarsi di fornire modulo per l’autocertificazione sostenendo di non essere attrezzato?

  17. E’ il lavoratore che deve presentare una autocertificazione al datore di lavoro, che è solo tenuto a riceverla e ad applicare l’agevolazione. Poi, come più volte detto, nei termini accertativi ci sarà il controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla spettanza dell’agevolazione.

  18. Dopo aver ottenuto l’agevolazione, ho cambiato di datore di lavoro. Il cui mi dice che non avro agevolazione per i 3 primi mesi, il tempo di “trasferire” l’agevolazione dal vecchio datore di lavoro verso il nuovo. Esiste una regola del genere ?

  19. Buonasera,
    Vorrei chiarire tre punti se possibile
    1)Il datore di lavoro puo` rifiutarsi di applicare l’agevolazione una volta presentata l’autocertificazione?
    2) Questa agevolazione vale anche per mio marito anche se e` Spagnolo ? (nell’autocertificazione si chiede un codice fiscale che lui non ha)
    3)L’agevolazione vale anche se non e` stata prestata un’attività lavorativa continua nello stato estero?

    Grazie mille

  20. Il datore di lavoro deve specificare perché non applica l’agevolazione. Sui soggetti non residenti consiglio la lettura della Circolare n. 33/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate. Per il terzo punto trova chiarimenti negli articoli sull’agevolazione presenti sul sito (di fatto dipende da quali requisiti si vanno a verificare, co. 1 o 2 dell’art. 16).

  21. Salve,
    volevo sapere come viene aggiunta l’agevolazione in busta paga. Il mio datore di lavoro non riesce a capire come fare il calcolo e quindi farmi la busta paga. Il beneficio, infatti, non mi è stato ancora applicato. Vivo in Sardegna e dovrei avere lo sconto fiscale del 90%.
    Grazie mille in anticipo

  22. Salve Federico,
    Innanzitutto grazie per la tua attivita’, leggere le risposte precedenti e’ stato di grande aiuto. Non mi e’ chiaro l’aspetto legato alle tempistiche.
    Assumendo di iniziare il lavoro e spostare la residenza fiscale in Italia il 15 Giugno, il primo stipendio percepito (ad inizi Luglio per i giorni di lavoro di Giugno) e’ completo delle detrazioni?

  23. Il consiglio è di analizzare la situazione con l’ausilio del datore di lavoro. È impossibile una risposta con solo queste informazioni. Comunque attenzione ai rischi di questa agevolazione.

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