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Revisione del sistema sanzionatorio tributario: cosa cambia

Fisco NazionaleFiscoRevisione del sistema sanzionatorio tributario: cosa cambia

Dopo un po’ di tempo dall’approvazione in via definitiva, il Decreto sanzioni fiscali, ovvero l’intervento di revisione del sistema sanzionatorio tributario, arriva in Gazzetta Ufficiale.

Sono diverse le novità contenute nel decreto: troviamo l’introduzione di nuovi casi di non punibilità, una maggiore proporzionalità delle sanzioni amministrative e la revisione dei rapporti tra i processi penale e tributario.

Le norme introdotte mirano ad una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione e una maggiore efficacia del principio di proporzionalità delle stesse.

Cosa prevede il testo del decreto? Nel testo, tutte le novità.

Revisione sistema sanzionatorio: D. Lgs. 87/2024 in Gazzetta Ufficiale

L’attesa è durata circa quattro mesi, ma finalmente il testo sulla revisione del sistema sanzionatorio tributario approda in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, seppur già entrato in vigore, presuppone alcune novità che si applicheranno solo a partire dal 1° settembre.

All’interno del D.lgs n. 87 del 14 giugno 2024, trovano spazio diverse novità sul meccanismo sanzionatorio tributario. Per esempio, tra gli interventi principali troviamo la riduzione delle percentuali da applicare alle sanzioni amministrative.

L’obiettivo del decreto è quello di razionalizzare il sistema sanzionatorio amministrativo e penale, anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione. Si procede, per gradi, all’applicazione di nuovi schemi, per allinearsi agli standard europei.

Principali novità

Per quanto riguarda il piano penale, il decreto ha come oggetto di revisione i decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 1998 e il n. 74 del 2000.

Invece, per quanto riguarda il piano delle sanzioni fiscali, tra le tante, troviamo le seguenti novità:

  • Il coordinamento delle sanzioni penali e amministrative considerando quelle già irrogate;
  • La non punibilità per omessi versamenti di Iva e ritenute se le cause sopravvenute non sono imputabili all’autore;
  • Per Iva e ritenute, in caso di pagamento rateale in essere non scatta il reato tributario oltre la soglia dei 250.000 euro e 150.000 euro;
  • Definizione di crediti non spettanti e crediti inesistenti;
  • Introduce di un meccanismo di compensazione tra crediti maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione e i debiti relativi alle imposte sui redditi emersi in seguito ad avvisi bonari.

A partire dal 1° settembre, si applicheranno le seguenti:

  • Riduzione delle sanzioni amministrative con un tetto massimo che scende al 120%;
  • Introduzione della non punibilità, in caso di incertezza normativa, per chi si adegua ai chiarimenti forniti con la presentazione della dichiarazione integrativa e il versamento dell’imposta dovuta entro 60 giorni dalla pubblicazione;
  • Aumento fino al doppio della sanzione per chi commette le stesse violazioni nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell’atto.

Cause di non punibilità

Il decreto introduce importanti novità anche sul fronte penale: parliamo delle cause di non punibilità.

All’articolo 131-bis del Codice Penale, è previsto che il giudice debba valutare:

  • L’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;
  • Aver adempiuto integralmente all’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria;
  • L’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione il pagamento a rate;
  • La situazione di crisi.

I suddetti reati non sono punibili se l’omesso versamento dipende da impossibilità derivante da cause non imputabili al soggetto.

Se ci spostiamo dal fronte penale a quello amministrativo, la nuova formula prevede che non si possa punire il contribuente che si adegua alle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria con circolari, interpelli o consulenze. Ciò, solo se provvede, entro i successivi sessanta giorni dalla pubblicazione dalla loro pubblicazione, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta.

Definizione dei crediti non spettanti e inesistenti

Per crediti non spettanti, precisiamo, si riferisce a quelli utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti e quelli fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di ulteriori elementi o particolari qualità.

Invece, sono esclusi quelli per i quali difettino adempimenti amministrativi di carattere strumentale.

Passando alla definizione di crediti inesistenti, si tratta di quelli per i quali mancano i requisiti oggettivi, soggettivi oppure gli stessi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente.

Omessi versamenti e indebita compensazione

Un’altra novità del decreto è l’introduzione, nei casi di omesso versamento di ritenute dovute e certificate per un ammontare superiore a 150.000 euro e sull’Iva per un ammontare superiore a 250.000 euro, la pena della reclusione.

La pena, da sei mesi a due anni, si applica nei seguenti casi:

  • Quando il debito non sia in corso di estinzione mediante pagamenti rateali;
  • Se si verifica la decadenza dal beneficio della rateazione e il debito residuo sia superiore a 50.000 euro (articolo 10-bis) o 75.000 euro (articolo 10-ter).

Come cambia il ravvedimento operoso dal 1° settembre 2024

Il ravvedimento operoso è un istituto molto importante e ampiamente utilizzato dai contribuenti per mettersi in regola in maniera spontanea con il Fisco.

Utilizzandolo, infatti, si può beneficiare di sanzioni ridotte, che possono arrivare, nel rispetto di alcuni limiti, anche ad 1/10 del minimo. Ovviamente, le riduzioni sono condizionate dalla rapidità con cui il contribuente in debito salda la propria posizione.

Il Dlgs n. 84/2024 ha modificato l’istituto del ravvedimento operoso. In particolar modo, finisce nel mirino l’istituto del cumulo giuridico, con il quale è possibile applicare una sola sanzione in forma ridotta al posto della somma delle sanzioni relative alle singole violazioni.

Quindi, fino al prossimo 1° settembre il ravvedimento operoso e il cumulo giuridico rimangono separate. Dopo il 1° settembre, l’istituto del cumulo giuridico viene integrato nel ravvedimento operoso e può essere utilizzato dai contribuenti che non sono stati in regola più volte con il Fisco.

In aggiunta all’introduzione del meccanismo del cumulo giuridico all’interno del ravvedimento operoso, il Decreto ha rivisto anche le regole di calcolo della riduzione delle sanzioni. In particolar modo, le novità coinvolgono principalmente il ravvedimento oltre l’anno. Le sanzioni si riducono ad 1/7 del minimo, nel caso in cui la regolarizzazione degli errori o delle eventuali omissioni dovesse avvenire entro:

“Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore”.

Infine, un’ultima novità riguarda la regolarizzazione effettuata dopo una notifica delle irregolarità, per cui le sanzioni sono pari ad 1/6 del minimo.

Conclusioni

Dopo quattro mesi d’attesa, il testo di revisione del sistema sanzionatorio tributario è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Anche se il provvedimento è già entrato in vigore, alcune delle novità e modifiche apportate si applicheranno solo dal 1° settembre.

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