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Nuovo sistema sanzionatorio al via dal 1° settembre

NewsNuovo sistema sanzionatorio al via dal 1° settembre

Il decreto attuativo della delega fiscale recante la riforma del sistema sanzionatorio riguarda le violazioni che saranno compiute dal 1° settembre 2024 senza alcuna efficacia retroattiva.

Dal 1° settembre 2024 diventano operative le novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 87/2024, il cosiddetto Decreto sanzioni. La revisione delle sanzioni tributarie si inseriscono nella campagna dichiarativa ancora in corso. Infatti, le novità riguardano prevalentemente le violazioni relative alla dichiarazione dell’imposta sui redditi e dell’Irap.

Per quanto riguarda le violazioni compiute a decorrere dal mese di settembre, l’importo delle sanzioni si riduce. Cambia anche l’istituto del ravvedimento operoso, con l’introduzione di nuove ipotesi di riduzione delle sanzioni e con la possibilità di applicare il cumulo giuridico.

Questa e altre sono le novità introdotte dal decreto, a decorrere dal 1° settembre 2024 e nel testo vedremo quali sono.

Decreto sanzioni al via dal 1° settembre

Novità per le sanzioni tributarie a partire dal 1° settembre, in base alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 87/2024.

Le novità introdotte investono diversi aspetti del sistema sanzionatorio tributario: gli omessi versamenti, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e anche lo stesso ravvedimento operoso. Inoltre, il decreto estende l’esclusione della responsabilità solidale per i debiti tributari anche ai casi di cessione d’azienda in crisi.

Dichiarazione dei redditi omessa o tardiva

La riforma del sistema sanzionatorio si inserisce nel periodo dichiarativo ancora in corso, ovviamente sempre per le violazioni commesse dal 1° settembre in poi. La sanzione applicata in caso di omessa presentazione della dichiarazione sarà pari a 120% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro.

Qualora la dichiarazione omessa venga presentata con un ritardo superiore a 90 giorni e, prima che il contribuente abbia avuto conoscenza di eventuali ispezioni o verifiche, la sanzione dovuta sarà pari al 75%.

Omessa dichiarazione con sanzione massima al 120%

  • Sanzione massima ridotta: la sanzione massima per l’omessa presentazione della dichiarazione scende dal 240% al 120%.
  • Sanzione fissa per imposte non dovute: resta invariata la sanzione da 250 a 1.000 euro in caso di omessa dichiarazione senza imposte dovute (raddoppiabile a 2.000 euro per soggetti con scritture contabili).
  • Riduzione sanzione per presentazione di dichiarazione omessa oltre i 90 giorni: se la dichiarazione omessa viene presentata con ritardo oltre 90 giorni ma prima di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione sull’ammontare delle imposte dovute si applica la sanzione prevista per l’omesso versamento (che dal 30% passa al 25%) aumentata al triplo (75%).

Infedele dichiarazione con sanzione al 70%

  • Sanzione fissa: la sanzione per l’infedeltà della dichiarazione passa da una variabile tra 90% e 180% ad una fissa del 70%, con un minimo di 150 euro.
  • Nuova disposizione per ravvedimento operoso: se la violazione viene sanata con una dichiarazione integrativa presentata prima di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione sull’ammontare delle imposte dovute è pari al 50%(si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista per l’omesso versamento che dal 30% passa al 25%, aumentata al doppio 50%). Se non sono dovute imposte, la sanzione è di 150 euro.

Eliminata la maggiorazione per redditi prodotti all’estero:

  • Non è più prevista la maggiorazione di 1/3 della sanzione per i redditi sottratti a tassazione e prodotti all’estero.

Crediti inesistenti e non spettanti e loro utilizzo

L’art. 1 del D.Lgs. n. 74/00 alle lettere g-quater) e g-quinquies) disciplina le definizioni di crediti “crediti non spettanti” e di “crediti inesistenti”.

Crediti inesistenti

Per crediti inesistenti si intendono, ai sensi dell’art. 1, co. 1 lett. g-quater del D.Lgs. n. 74/00 i crediti che:

  • Mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
  • I requisiti oggettivi e soggettivi di cui al n. 1 sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

In caso di utilizzo di un credito inesistente, l’art. 13, co. 5, D.Lgs. n. 471/97 dispone che si applica la sanzione pari al 70% del credito utilizzato in compensazione.

Crediti non spettanti

I crediti non spettanti (art. 1 lett. g-quinquies del D.Lgs. n. 74/00) sono quelli:

  • Fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
  • Che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
  • Utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Il comma 4-bis dell’art. 13 dispone che in caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. g-quinquies), D.Lgs. n. 74/00, si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione.

La sanzione del 25% trova applicazione anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione. Ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.

Novità per la cedolare secca

Raddoppiano le sanzioni in materia di cedolare secca: l’obiettivo è quello di contrastare il fenomeno degli affitti in nero.

Cosa cambia dal 1° settembre? Se per le violazioni commesse fino al 31 agosto, chi non presenta la dichiarazione dei redditi assoggettati alla cedolare secca rischia sanzioni dal 240% al 480%, dal 1° settembre si passerà al valore fisso del 240%, ma con un minimo di 500 euro.

Invece, in caso di dichiarazione infedele la sanzione passerà alla nuova soglia del 140%, con un minimo pari a 300 euro.

Sanzioni tributarie annullate per chi si adegua

Il decreto sanzioni ha introdotto modifiche significative anche sul fronte dell’interpretazione normativa. Nello specifico, i contribuenti avranno 60 giorni per evitare le sanzioni optando per:

  • La presentazione di una dichiarazione integrativa;
  • Il pagamento dell’imposta dovuta.

I 60 giorni, precisiamo, decorrono dalla pubblicazione degli appositi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate.

Evasori per necessità

In campo tributario ci sono poi altre due novità. La prima riguarda la non punibilità dei reati di riscossione se il fatto dipende da cause che non possono essere imputate al contribuente come possibili situazioni di crisi non transitoria, o il sovraindebitamento dei clienti. La seconda aumenta le sanzioni per i disonesti. Se dunque, nei tre anni successivi da quando la sentenza per un’accertata violazione, passa in giudicato, il contribuente replica lo stesso comportamento scorretto, questa volta la sanzione sarà raddoppiata.

Novità scontrino elettronico

Novità anche sul fronte dello scontrino elettronico. Viene disciplinato il sistema sanzionatorio previsto in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

In caso di omessa, tardiva o errata memorizzazione o trasmissione dei dati, il decreto sanzione interviene riducendo l’importo dovuto, passando dal 90% al 70% dell’imposta.

Verrà comunque applicata una sanzione minima pari a 300 euro, per quanto riguarda le violazioni commesse fino al 31 agosto.

Il decreto sanzioni introduce modifiche alle sanzioni per il mancato o irregolare funzionamento dei registratori di cassa telematici e nel caso di mancato intervento di riparazione degli strumenti.

Cumulo giuridico per il ravvedimento operoso

L’art. 12, co. 8 del D.Lgs. n. 472/97 prevede che il contribuente possa, in via autonoma, applicare il cumulo giuridico, limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo di imposta. 

L’art. 13 co. 2-bis del D.Lgs. n. 472/97 indica:

Se la sanzione è calcolata applicando la disciplina di cui all’articolo 12, ai fini dell’individuazione della percentuale di riduzione di cui al comma 1 occorre fare riferimento al momento di commissione della prima violazione. In tale evenienza la sanzione su cui applicare le predette percentuali di riduzione (…), è pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave incrementata nella misura minima disposta da ciascun comma dell’articolo 12 applicabile alla fattispecie oggetto di regolarizzazione (…)”.

La riforma del sistema delle sanzioni tributarie mette anche mano all’istituto del ravvedimento operoso. Le novità investono la possibilità di mettersi in regola spontaneamente con l’applicazione di sanzioni ridotte fino al massimo di 1/10.

L’istituto del ravvedimento operoso incontra il cumulo giuridico, il quale permette l’applicazione di un’unica sanzione ridotta. Una rivisitazione viene fatta alle regole di calcolo della riduzione delle sanzioni, sulla base delle condizioni e al momento in cui il contribuente si rimette in regola.

Cosa cambia? Le modifiche toccano, tuttalpiù, il ravvedimento oltre l’anno, riducendosi a 1/7 del minimo qualora la regolarizzazione delle omissioni oppure degli errori avvenga oltre il:

“il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore”.

Invece, per quanto riguarda la riduzione della sanzione a 1/6 del minimo trova applicazione quando la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema in atto.

Infine, la riduzione a 1/5 si applica nel momento in cui la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione.

Viene, altresì, aggiunta una nuova ipotesi di riduzione a 1/4 del minimo, nei casi in cui la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto relativo alla violazione constatata, anche in assenza della presentazione dell’istanza di accertamento con adesione.

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    Sara Bellanza
    Sara Bellanza
    Classe 1995, ho una laurea triennale in Filosofia e Storia e una laurea magistrale in Scienze Storiche. Appassionata di scrittura online da sempre, collaborando per la redazione di articoli in materia di diritto, fiscalità e lavoro.
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