Spesso troviamo su internet oggetti che riproducono marchi noti o comunque riconducibili a un particolare brand, altre volte troviamo invece vere e proprie opere d’arte raffiguranti marchi altrui. Entrambi i casi sopra riportati sono accumunati da un fattore comune: contengono al loro interno un marchio di un soggetto terzo. In simili ipotesi è innanzitutto necessario capire quando sia consentito sfruttare il marchio altrui su un determinato oggetto ovvero quando sia possibile introdurre all’interno delle proprie opere d’arte detti marchi, senza che questo possa però configurare una qualche ipotesi di illecito. Ne parleremo nel dettaglio nel presente articolo dove andremo ad analizzare in particolare la normativa in tema.
Le ipotesi di contraffazione
L’art. 20 del Codice della Proprietà Industriale afferma che:
I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica:a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;b) un segno identico o simile al marchio...
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