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Come funziona il meccanismo del reverse charge?

IVA nei rapporti con l'esteroCome funziona il meccanismo del reverse charge?

Il reverse charge è un meccanismo di funzionamento dell'Iva, ideato con l'obiettivo di far applicare l'imposta non al soggetto cedente o prestatore, ma piuttosto dal cessionario o committente. Il reverse charge o "inversione contabile" permette di applicare l'Iva in modo che non vi sono possibilità di effettuare meccanismi fraudolenti di applicazione. Art. 17, co. 5, 6 e 7 del DPR n. 633/72.

Il reverse charge è uno speciale meccanismo di applicazione dell’Iva, disciplinato dal DPR n. 633/1972, all’art. 17 commi 5, 6 e 7, in virtù del quale il fornitore del bene o il prestatore del servizio non sono tenuti ad addebitare l’Iva in fattura.

Di solito, infatti, durante una transazione tra due soggetti, il fornitore del bene o il prestatore del servizio applicano l’imposta nella fattura e la addebitano al destinatario della cessione del bene o del servizio, soltanto successivamente versano tale somma all’Amministrazione finanziaria. Nel caso in cui l’imposta non venga versata, come spesso accade, si consuma il reato di evasione fiscale, attivabile al verificarsi di alcune specifiche condizioni. Il meccanismo del reverse charge ha la finalità di debellare l’evasione fiscale, facendo applicare l’Iva al soggetto cessionario o committente dell’operazione.

Come funziona il reverse charge?

Il reverse charge rappresenta una deroga ai principi di esigibilità e di detrazione dell’Iva. La regola generale in materia di Iva prevede che chi effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi debba addebitare l’Iva al cessionario. In questo modo è il cedente a rimanere debitore verso l’Erario (per l’Iva a debito). Al contrario, il cessionario o committente ha il diritto di esercitare la detrazione dell’Iva, diventando creditore dello Stato.

Con questa modalità di applicazione dell’Iva il cedente del bene o il prestatore del servizio non espongono l’Iva in fattura ed il cessionario o il committente dovranno registrare l’Iva sia nel registro delle fatture emesse sia nel registro degli acquisti. Con la doppia annotazione a debito e a credito, l’Iva non viene corrisposta materialmente all’Amministrazione finanziaria.

Questo significa che per come funziona l’inversione contabile l’operazione risulta essere neutra finanziariamente. L’operazione si neutralizza dal punto di vista contabile (e finanziario) a patto che in capo al cessionario o committente non vi siano limiti alla detrazione (ed es. banche, medici, società immobiliari, etc.). Per poter applicare questo meccanismo entrambi i soggetti debbono essere soggetti passivi Iva e il committente o il cessionario devono risiedere nel territorio dello Stato.

Esempio di applicazione

Ad esempio, in un’ipotesi di vendita, viene emessa fattura dal venditore di 2.000 euro, senza addebito di Iva e registrerà il credito verso Società X per la cessione del bene, l’acquirente riceverà una fattura da 2.000 euro e la registrerà con l’integrazione dell’Iva. L’acquirente, pertanto, dovrà registrare due operazioni, l’acquisto e l’autofattura.

L’acquirente registrando l’operazione sia in dare e sia in avere, neutralizza l’operazione. Qualora l’operazione venga svolta senza l’applicazione del meccanismo reverse charge, l’Iva sarebbe stata versata al fornitore e quest’ultimo l’avrebbe versata all’Amministrazione finanziaria. L’acquirente l’avrebbe, invece, portarla in detrazione. Attraverso l’inversione contabile è il committente dell’operazione ad applicare l’Iva (sia a credito che a debito) nell’operazione.

La ratio di questo meccanismo è quello di prevenire ipotesi di evasione Iva nella filiera produttiva, superando, la detrazione e la liquidazione dell’Iva derivante da questo tipo di operazioni. Il versamento dell’imposta nella maggior parte dei casi non è dovuto, poiché si procede a una doppia registrazione della fattura di acquisto debitamente integrata (o dell’autofattura) sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti. Per questo motivo, nel caso in cui la doppia registrazione sia contestuale e si goda di un pieno diritto alla detrazione, l’importo dell’Iva a debito è neutralizzato dall’importo dell’Iva a credito e, di fatto, non si assiste ad alcun esborso monetario.

Quali sono i casi di applicazione del reverse charge?

Il reverse charge si suddivide in due precisi e differenti ambiti di applicazione, ovvero:

  • Il reverse charge estero, ovvero l’applicazione dell’inversione contabile nelle operazioni con controparti UE o extra-UE;
  • Il reverse charge interno, ovvero l’applicazione dell’inversione contabile in specifiche operazioni effettuate tra operatori economici nazionali.

Andiamo ad analizzare, schematicamente queste casistiche di applicazione dell’inversione contabile.

Il reverse charge esterno

Il reverse charge esterno trova applicazione per tutte quelle operazioni Iva territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti non residenti (privi di stabile organizzazione in Italia) nei confronti di soggetti passivi di imposta italiani (ex art. 17, co. 2 del DPR n. 633/72). Come anticipato, con il meccanismo dell’inversione contabile, si ha il trasferimento degli obblighi impositivi dal soggetto non residente e non stabilito nei confronti del cessionario o committente dell’operazione, che invece è soggetto passivo ai fini Iva in Italia e ivi stabilito. Nell’ambito del reverse charge esterno rientrano anche gli acquisti intracomunitari di beni, per i quali, a norma dell’art. 44 del D.L. n. 331/93, il cessionario è il debitore d’imposta.

Quali sono le modalità applicative?

Il reverse charge esterno si applica attraverso due meccanismi operativi che portano allo stesso risultato finale, ovvero l’applicazione dell’Iva (a credito ed a debito) da parte del cessionario o committente dell’operazione. In particolare, il meccanismo del revese charge si applica utilizzando due distinte modalità:

  • Integrazione della fattura ricevuta dal cedente o prestatore, che non riporta l’applicazione dell’imposta in virtù dell’applicazione dell’inversione contabile. L’integrazione della fattura consiste nello scrivere sulla fattura l’importo dell’imponibile e dell’Iva dovuta. Tali importi sono quelli che finiranno poi nei registri Iva. Questa modalità di applicazione del revese charge riguarda le operazioni interne e quelle intracomunitarie ricevute da soggetti passivi Iva nazionali;
  • Autofattura da emettere e conservare. In questo caso il cessionario committente è tenuto ad emettere un documento “autofattura” che riprende esattamente la fattura ricevuta e la “integra” con imponibile Iva. Tali importi sono quelli che poi devono essere iscritti nei registri Iva. Questa modalità di applicazione dell’inversione contabile riguarda le operazioni ricevute con prestatori di servizi residenti in Paesi extra-UE.

Entrambe le modalità di applicazione dell’inversione contabile prevedono la doppia annotazione dell’Iva nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti. Il tutto dopo aver ricevuto la fattura del fornitore senza Iva. Naturalmente, in entrambe le casistiche di applicazione del reverse charge (integrazione o auto-fatturazione) al contenuto della fattura deve essere aggiunta Iva italiana secondo l’aliquota di appartenenza.

L’emissione dell’autofattura e il documento integrato da parte del committente o dal cessionario devono essere annotati sia nel registro delle fatture sia emesse sia nel registro dei corrispettivi. Inoltre, l’annotazione nei registri Iva deve essere svolta entro un preciso arco temporale, ovvero entro il

“(…) il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese

Il reverse charge interno

Il reverse charge interno riguarda l’applicazione dell’inversione contabile a specifici casi di operazioni imponibili Iva in Italia. Questo meccanismo di applicazione dell’imposta è stato oggetto, nel corso degli anni, ad un notevole ampliamento dei casi di applicazione. Per riepilogare le casistiche di applicazione del reverse charge interno in Italia ho deciso di realizzare la seguente tabella riassuntiva:

Operazioni imponibili IVA in ItaliaNORMATIVA
Cessioni di oro da investimento e di oro industrialeart. 17 co. 5 del DPR 633/72
Prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore dell’ediliziaart. 17 co. 6 lett. a) del DPR 633/72
Cessioni di fabbricati per le quali il cedente ha optato per l’applicazione dell’IVAart. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72
Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72
Cessioni di telefoni cellulariart. 17 co. 6 lett. b) del DPR 633/72
Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato art. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72
Cessioni di dispositivi a circuito integrato effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finaleart. 17 co. 6 lett. c) del DPR 633/72
Cessioni di certificati energetici art. 17 co. 6 lett. d-bis) e d-ter) del DPR n. 633/72
Cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori art. 17 co. 6 lett. d-quater) del DPR n. 633/72
Cessioni di rottami e cascami, nonché cessioni dei semilavorati di alcuni metalli, ivi comprese le ceneri di alluminioart. 74 co. 7 e 8 del DPR 633/72
Cessioni di pallet recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primoart. 74 co. 7 del DPR 633/72

Il reverse charge e i Regimi speciali Iva

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E del 27 marzo 2015, ha chiarito che non si può applicare tale meccanismo alle prestazioni di servizi rese a soggetti che beneficiano di particolari regimi fiscali che esonerano il committente dagli adempimenti previsti dal DPR n. 633 del 1972. Gli adempimenti dal quale sono esonerati sono la tenuta del registro dei corrispettivi, l’annotazione delle fatture, tenuta del registro degli acquisti etc..

Reverse charge negli appalti edili a prevalente utilizzo di manodopera

L’art. 4 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a partire dall’1 gennaio 2020, una norma in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti che riscrive integralmente l’art.17-bis del D.Lgs. n. 241/97.

Questa disposizione non riguarda tutti i contribuenti, ma esclusivamente i committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati. Deve trattarsi di contratti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente. 

Al verificarsi di questa fattispecie è previsto l’obbligo di richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento (modello F24) relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi. A tal fine, le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici effettueranno distinti versamenti, con F24 specifico per singolo committente, senza possibilità di compensazione delle ritenute dovute con propri crediti fiscali.

Regime sanzionatorio

Le operazioni in reverse charge (o inversione contabile) rappresentano una procedura particolare dell’IVA che, se non applicata correttamente, può portare a sanzioni rilevanti. In caso di errori nell’applicazione del reverse charge, le autorità fiscali possono applicare sanzioni amministrative.

Per evitare sanzioni, è essenziale che tutte le operazioni in regime di reverse charge siano documentate correttamente e che venga seguito l’iter previsto dalla normativa. È quindi importante per i contribuenti coinvolti in tali transazioni comprendere le implicazioni fiscali e assicurarsi che la contabilità sia accurata e conforme alle leggi vigenti.

Se vuoi approfondire questo argomento e capire meglio come evitare le sanzioni legate al reverse charge, ti consigliamo di leggere il nostro articolo di approfondimento: “Reverse charge: nuovo regime sanzionatorio“.

Consulenza fiscale online

L’applicazione del reverse charge da parte di operatori economici italiani è subordinato al fatto che l’operazione ricevuta sia tra quelle disciplinate dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 17 del DPR n. 633/72, per le operazioni interne e dal D.L. n. 331/93 per le operazioni intracomunitarie.

Fuori da queste casistiche l’inversione contabile non può essere applicata e si assiste alla consueta applicazione dell’Iva da parte del cedente o prestatore. In questo articolo ho cercato, molto semplicemente e schematicamente, di mostrarti come deve avvenire, nelle due fattispecie principali, l’applicazione concreta del funzionamento dell’inversione contabile.

Naturalmente, mi rendo conto che nella pratica si verificano moltissime casistiche diverse di applicazione di questa modalità di applicazione dell’Iva. Per questo abbiamo predisposto una serie di articoli dedicati proprio ad approfondire le varie casistiche di applicazione di questa modalità di applicazione dell’Iva. Altrimenti, se vuoi avere il consulto di un professionista esperto sull’argomento, segui il link sottostante per ricevere una consulenza personalizzata.

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    Federico Migliorini
    Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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