Trust autodichiarato: regime fiscale e rischio di interposizione fittizia

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Quando disponente e trustee coincidono, la segregazione patrimoniale è legittima, ma resta valida solo se la gestione concreta lo dimostra ogni giorno.

Il trust autodichiarato è la forma di trust in cui disponente e trustee coincidono nella stessa persona: chi istituisce il vincolo è anche il soggetto che gestisce il patrimonio segregato. Questa configurazione è giuridicamente ammessa nel nostro ordinamento, ma esposta a un controllo fiscale particolarmente stringente. La Circolare AE n. 34/E del 2022 e la riforma introdotta dal DLgs. n. 139/2024 hanno ridefinito il perimetro impositivo, spostando la tassazione al momento dell’effettivo arricchimento dei beneficiari. Tuttavia, il rischio di riqualifica come soggetto interposto resta la variabile critica che ogni professionista deve saper valutare.

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Checker: Rischio Interposizione del Trust Autodichiarato
1. L’atto istitutivo prevede la possibilità per il disponente di revocare il trust a propria discrezione?
2. Il disponente si riserva poteri ampi di modifica (beneficiari, regole, destinazione dei beni) senza limiti nell’atto?
3. Il trust dispone di un conto corrente separato e una contabilità distinta dal patrimonio personale del disponente?
4. Il disponente utilizza beni del trust per esigenze personali (abitazione, auto, spese di vita) senza un contratto regolare?
5. E’ presente un Guardiano (Protector) terzo e indipendente con effettivi poteri di controllo?
6. I redditi prodotti dai beni in trust vengono distribuiti ai disponenti o beneficiari durante la vita del trust, in assenza di previsione nell’atto istitutivo?
Domanda 1 di 6
Rischio Basso
Il trust presenta caratteristiche di genuinita’ strutturale e gestionale. La segregazione patrimoniale appare effettiva, con separazione contabile, assenza di commistioni e presenza di un Guardiano indipendente. Restano validi i presidi ordinari: mantenere una rendicontazione annuale puntuale e non modificare i parametri chiave dell’atto senza valutazione professionale preventiva.
Rischio Medio — Intervento Consigliato
Sono presenti uno o piu’ elementi che potrebbero indurre l’Agenzia delle Entrate ad avviare una verifica sull’effettivita’ della segregazione. Il rischio concreto e’ la riqualifica del trust come soggetto interposto ex art. 37, co. 3, DPR 600/73, con imputazione dei redditi al disponente e applicazione delle aliquote IRPEF progressive. Si consiglia una revisione dell’atto istitutivo e della gestione operativa con un professionista specializzato.
Rischio Alto — Profilo Critico
Il profilo presenta piu’ indici di anomalia gravi, sia formali (nell’atto istitutivo) sia sostanziali (nella gestione). In presenza di questi elementi, la giurisprudenza di merito e di legittimita’ ha costantemente confermato la riqualifica del trust come soggetto fittiziamente interposto (cfr. C.G.T. II Lombardia n. 2786/16/23; Cass. n. 20808/2022). Le conseguenze includono: imputazione dei redditi al disponente con IRPEF progressiva, possibile applicazione dell’imposta di donazione proporzionale, e sanzioni amministrative. E’ necessaria una consulenza specializzata urgente.

Cos'è il trust autodichiarato e come si distingue dal trust ordinario

Il trust autodichiarato è la figura giuridica in cui disponente e trustee coincidono nella stessa persona: chi istituisce il vincolo di destinazione è anche il soggetto che assume la gestione fiduciaria del patrimonio segregato. A differenza del trust ordinario, in cui il disponente trasferisce i beni a un trustee terzo e indipendente, nell'istituto segregativo autodichiarato il trasferimento formale della titolarità non avviene verso un soggetto esterno, ma rimane in capo all'istituente stesso, che agisce in una duplice veste giuridica.

Questa struttura è riconosciuta come valida nel nostro ordinamento. La Circolare AE n. 48/E del 6 agosto 2007 aveva già chiarito che "anche il trust autodichiarato (in cui trustee e settlor coincidono) è rilevante ai fini dell'imposta di donazione". La Corte di Cassazione, con le pronunce successive, in particolare dall'ordinanza n. 20808 del 29 giugno 2022, ha confermato che il trust autodichiarato non costituisce autonomo soggetto passivo ai fini dell'imposta di registro o dell'IVA, attribuendo invece rilevanza fiscale alla posizione del disponente, che rimane il soggetto di riferimento per l'imposizione.

La struttura soggettiva: tre figure, una sola persona

In un trust ordinario operano tre figure distinte:

  • Il disponente (settlor), che istituisce il trust e vi conferisce i beni;
  • Il trustee, che riceve i beni e li gestisce nell'interesse dei beneficiari;
  • I beneficiari, destinatari finali delle attribuzioni patrimoniali.

Nel trust con coincidenza disponente-trustee, le prime due figure si sovrappongono. Il disponente non si spossessa dei beni verso un terzo: li segregra formalmente in un patrimonio separato, di cui conserva la gestione. I beneficiari rimangono soggetti distinti, destinatari delle attribuzioni finali.

Questa sovrapposizione è il punto di partenza di tutta la questione fiscale: se il disponente non cede il controllo effettivo dei beni, fino a che punto si può parlare di reale segregazione patrimoniale?

Il Guardiano: figura cruciale nell'istituto autodichiarato

In assenza di un trustee terzo, la funzione di controllo sull'operato del gestore, che in un trust ordinario è esercitata dalla stessa terzietà del trustee, deve essere garantita da un'altra figura: il Guardiano (Protector). Il Guardiano è un soggetto indipendente cui l'atto istitutivo attribuisce poteri di vigilanza sul rispetto del programma segregativo e, in alcuni casi, poteri di autorizzazione o veto sugli atti del trustee.

Nel trust con coincidenza disponente-trustee, la presenza di un Guardiano terzo e genuinamente indipendente non è un optional: è il principale presidio che distingue una struttura genuina da una costruzione fiscalmente artificiosa. La giurisprudenza di merito ha valorizzato ripetutamente l'assenza del Guardiano come indice rilevante di interposizione fittizia. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, con la sentenza n. 2786/16/23 del 20 settembre 2023, ha confermato la riqualifica di un trust in cui "il guardiano non è mai stato nominato", rilevando che "l'assenza del guardiano ha comportato l'inesistenza della funzione di controllo sul rispetto delle clausole contenute nell'atto istitutivo".

Le tre certezze del trust: un requisito di validità

Indipendentemente dalla configurazione autodichiarata o ordinaria, la validità giuridica di qualsiasi trust richiede la sussistenza delle cosiddette tre certezze (three certainties) di matrice anglosassone:

  • Certainty of intention: la volontà di istituire il trust deve essere chiara e inequivoca;
  • Certainty of subject matter: i beni conferiti devono essere identificati con precisione;
  • Certainty of objects: i beneficiari (o la categoria di beneficiari) devono essere determinati o determinabili.

Nel trust autodichiarato, la verifica di questi requisiti assume rilievo probatorio diretto in sede di accertamento fiscale. Un atto istitutivo generico, privo di un programma segregativo definito e con beneficiari non individuabili, è il primo segnale che il Fisco utilizza per contestare la genuinità della struttura.

Fiscalità indiretta: imposte di successione, donazione e registro

La tassazione indiretta del trust con coincidenza disponente-trustee ha attraversato un'evoluzione decennale, conclusasi con un approdo normativo stabile solo a partire dal 2022 e poi cristallizzato dalla riforma del 2024. Il punto di arrivo è chiaro: l'imposta sulle successioni e donazioni non si applica al momento dell'istituzione o della dotazione del trust, ma esclusivamente quando si verifica un effettivo arricchimento gratuito dei beneficiari. Questo principio — la cosiddetta tassazione in uscita — è oggi sancito espressamente dall'art. 4-bis del DLgs. n. 346/90, introdotto dal DLgs. n. 139/2024.

Fase di istituzione e dotazione: nessuna imposta proporzionale

Per oltre quindici anni, il regime impositivo indiretto del trust è stato oggetto di un contrasto profondo tra Amministrazione finanziaria e giurisprudenza di legittimità. La posizione iniziale dell'Agenzia delle Entrate, espressa nelle Circolari n. 48/E del 2007 e n. 3/E del 2008, imponeva la tassazione proporzionale già al momento della dotazione del trust, calcolando aliquote e franchigie in base al rapporto tra disponente e beneficiari finali. Si trattava della tesi della tassazione in entrata: il prelievo era anticipato, ma precludeva una successiva imposizione al trasferimento finale.

La Corte di Cassazione ha progressivamente smontato questa impostazione. A partire dal 2016 — con l'ordinanza n. 21614 — e in modo sempre più compatto dal 2019 in poi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la costituzione del vincolo di destinazione non integra un autonomo presupposto impositivo. Perché scatti l'imposta sulle successioni e donazioni, è necessario un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. L'atto di dotazione del trust, in cui i beni transitano dal patrimonio del disponente al fondo in trust, è un atto strumentale al programma segregativo, non un trasferimento definitivo verso i beneficiari.

La posizione specifica sul trust autodichiarato

Nel trust con coincidenza disponente-trustee, questa impostazione assume una valenza ancora più netta. Poiché disponente e trustee sono la stessa persona, l'atto di segregazione non determina nemmeno un trasferimento formale della titolarità verso un soggetto terzo. La Cassazione ha chiarito, con le ordinanze n. 8082/2020, n. 19167/2019 e n. 16699/2019, che in questa configurazione "non ricorre il presupposto del reale arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, in quanto il disponente beneficerà i suoi discendenti o se stesso, se ancora in vita, al momento della scadenza".

Ne deriva che, nella fase di istituzione e dotazione, il regime applicabile è il seguente:

  • Atto istitutivo del trust: sconta l'imposta di registro in misura fissa se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • Atto di dotazione (se separato dall'atto istitutivo): soggetto all'imposta fissa di registro; se coinvolge immobili, anche le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa.

Nessuna imposta proporzionale è dovuta in questa fase.

Fase di attribuzione ai beneficiari: la tassazione in uscita

Il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni si realizza esclusivamente al momento in cui i beni segregati vengono trasferiti in via definitiva ai beneficiari, a compimento del programma del trust. In quel momento si verifica l'arricchimento gratuito che giustifica il prelievo: reale, stabile e misurabile.

Aliquote e franchigie applicabili

L'imposta di donazione si applica con le aliquote e le franchigie ordinarie, calcolate in base al rapporto di parentela tra disponente e beneficiario, non tra trustee e beneficiario. Il trustee è un soggetto meramente esecutivo: la sua posizione non rileva ai fini della determinazione del tributo. Le aliquote vigenti, ai sensi degli artt. 7 e 56 del DLgs. n. 346/90, sono le seguenti:

Rapporto disponente-beneficiario Franchigia Aliquota
Coniuge e parenti in linea retta 1.000.000 € per beneficiario 4%
Fratelli e sorelle 100.000 € per beneficiario 6%
Altri parenti fino al 4° grado e affini Nessuna 6%
Altri soggetti Nessuna 8%

La denuncia del beneficiario e il termine di 30 giorni

Il nuovo art. 4-bis del DLgs. 346/90 introduce un adempimento operativo specifico: il beneficiario che riceve l'attribuzione finale è tenuto a denunciare il trasferimento entro 30 giorni dall'atto di attribuzione, ai sensi dell'art. 19 del DPR 131/86, procedendo all'autoliquidazione dell'imposta. Le modalità operative variano in base alla forma dell'atto:

  • Se l'attribuzione avviene tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'imposta è applicata con l'ordinario meccanismo della registrazione notarile;
  • Se l'attribuzione avviene tramite atto soggetto a registrazione senza responsabile d'imposta, sorge il normale obbligo di registrazione con autoliquidazione;
  • Se l'attribuzione deriva da un atto non soggetto a registrazione o da un comportamento materiale (es. bonifico bancario), il beneficiario ha l'obbligo di denuncia ex art. 19 DPR 131/86.

Quest'ultimo punto introduce una rilevante asimmetria rispetto alle liberalità ordinarie: mentre un bonifico bancario tra privati è soggetto a imposta solo nei casi previsti dall'art. 56-bis del DLgs. 346/90, lo stesso bonifico operato dal trustee a favore del beneficiario è imponibile di default.

La riforma DLgs. 139/2024: tassazione in entrata su opzione

Il DLgs. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha recepito in norma primaria il principio della tassazione differita, introducendo contestualmente una novità rilevante: la possibilità di optare volontariamente per la tassazione in entrata. Si tratta di un'imposizione sostitutiva opzionale, che consente al disponente di anticipare il prelievo al momento del conferimento, calcolando l'imposta sulla base delle aliquote e franchigie vigenti in quel momento.

Quando può convenire la tassazione in entrata

La scelta tra tassazione in uscita (regime ordinario) e tassazione in entrata (opzionale) dipende da una valutazione caso per caso. La tassazione in entrata può risultare vantaggiosa quando:

  • Il disponente intende cristallizzare il regime fiscale vigente, cautelandosi da future modifiche normative in senso più gravoso;
  • I beni conferiti hanno un valore contenuto al momento del conferimento ma si prevede una rivalutazione significativa nel tempo;
  • Il disponente beneficia del regime dei neo domiciliati ex art. 24-bis TUIR, potendo così applicare l'esonero da tassazione sui beni esteri conferiti in trust durante il periodo di validità dell'opzione.

Di contro, anticipare il pagamento dell'imposta di molti anni rispetto all'effettivo arricchimento del beneficiario comporta un onere finanziario che, in termini di valore attuale, può risultare significativamente superiore all'imposta nominale. La scelta richiede quindi una simulazione quantitativa puntuale.

Effetto sui trasferimenti finali

Se il disponente opta per la tassazione in entrata, i successivi trasferimenti ai beneficiari appartenenti alla medesima categoria per cui è stata corrisposta l'imposta anticipata non sono soggetti ad ulteriore imposizione. Non è tuttavia previsto alcun rimborso dell'imposta già versata, anche qualora il trasferimento finale non si realizzi o avvenga a favore di soggetti di categoria diversa.

Imposte dirette: trust opaco e trust trasparente

Ai fini delle imposte dirette, il trust è un autonomo soggetto passivo IRES ai sensi dell'art. 73, co. 1, lett. b) e c) del TUIR. Questa soggettività passiva — limitata all'IRES e non estesa all'imposta di registro o all'IVA, come chiarito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 20808/2022 — è il punto di partenza per determinare in capo a chi vengono tassati i redditi prodotti dai beni segregati. La risposta dipende dalla qualificazione del trust come opaco o trasparente, una distinzione che nel trust con coincidenza disponente-trustee assume implicazioni critiche.

Trust trasparente: redditi imputati ai beneficiari

Il trust è qualificato come trasparente quando i beneficiari sono individuati e titolari del diritto di esigere il reddito prodotto durante la vita del trust. In questa configurazione, il trust non è considerato autonomo soggetto di imposta per i redditi che produce: questi vengono imputati direttamente ai beneficiari, in proporzione alle rispettive quote, e tassati in capo a loro con le aliquote progressive IRPEF.

La nozione rilevante è quella di beneficiario individuato di reddito: ai sensi della Circolare AE n. 48/E del 2007 e della Circolare n. 34/E del 2022, per "beneficiario individuato" si intende il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale — vale a dire chi ha il diritto soggettivo di pretendere l'attribuzione del reddito dal trustee, senza che questa dipenda dalla discrezionalità di quest'ultimo.

Trust opaco: redditi tassati in capo al trust

Il trust è qualificato come opaco quando i beneficiari non sono individuati oppure, pur essendo nominati nell'atto istitutivo, non hanno il diritto di esigere il reddito durante la vita del trust — perché il trustee dispone di piena discrezionalità nell'attribuirlo o trattenerlo. In questa ipotesi, il trust è un autonomo soggetto passivo IRES e tassa i propri redditi con l'aliquota ordinaria del 24%, indipendentemente dalla natura e dall'entità dei redditi stessi.

Questa qualificazione è quella tipicamente adottata nei trust autodichiarati a scopo di protezione patrimoniale o di passaggio generazionale, in cui i beni vengono amministrati per un periodo definito prima di essere attribuiti ai beneficiari finali. Il vantaggio apparente — tassare i redditi all'aliquota IRES del 24% anziché alle aliquote progressive IRPEF che possono arrivare al 43% — è anche il principale motivo per cui il Fisco osserva con attenzione questa struttura.

La distinzione opaco/trasparente nel trust autodichiarato

Nel trust con coincidenza disponente-trustee, la linea di confine tra trust opaco e trust trasparente è particolarmente sottile e merita una valutazione attenta caso per caso. L'atto istitutivo può prevedere che il disponente-trustee abbia discrezionalità assoluta nell'attribuire redditi ai beneficiari: in questo caso il trust è opaco. Ma se, nella gestione concreta, i redditi vengono sistematicamente distribuiti ai beneficiari o — peggio — utilizzati per spese personali del disponente stesso, la qualificazione come trust opaco decade e il rischio di riqualifica fiscale diventa concreto.

La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, con la sentenza n. 2786/16/23, ha confermato la riqualifica di un trust che si era autodichiarato opaco, rilevando che i proventi immobiliari del fondo erano stati sistematicamente utilizzati per sostenere spese personali dei disponenti e dei beneficiari — "spese di viaggio e alberghiere personali anche all'estero, rimborsi chilometrici, spese mediche, spese per utenze elettriche delle abitazioni". In presenza di questi elementi, il collegio ha concluso che "il trust si è comportato quale trust trasparente risultando quindi un soggetto fittiziamente interposto ai fini tributari".

Redditi prodotti dai beni in trust: le categorie rilevanti

I redditi prodotti dai beni conferiti nel trust vengono qualificati secondo le categorie ordinarie del TUIR. In particolare:

  • Redditi fondiari (canoni di locazione di immobili): concorrono alla formazione del reddito del trust opaco ai fini IRES, oppure sono imputati ai beneficiari nel trust trasparente;
  • Redditi di capitale (dividendi, interessi): seguono le regole ordinarie di tassazione, con ritenute a titolo d'acconto o d'imposta a seconda della natura del percettore;
  • Redditi diversi (plusvalenze da cessione di beni): rilevano in capo al trust opaco ai fini IRES al momento della cessione.

Un aspetto operativo rilevante, chiarito dalla Circolare AE n. 34/E del 2022, riguarda la distinzione tra attribuzioni reddituali e attribuzioni patrimoniali operate dal trustee a favore dei beneficiari durante la vita del trust. Solo le attribuzioni di patrimonio scontano l'imposta di donazione; le attribuzioni di reddito non sono soggette al tributo donativo. Questa distinzione richiede che il trustee mantenga una contabilità separata e puntuale, idonea a distinguere la componente reddituale da quella patrimoniale delle attribuzioni effettuate.

Cessione di beni immobili dal trust: il caso del trust autodichiarato

Un profilo specifico riguarda la cessione di immobili da parte del trust autodichiarato a terzi. La Cassazione, con l'ordinanza n. 20808 del 29 giugno 2022, ha affrontato il caso di un trust che aveva ceduto un complesso immobiliare verso corrispettivo, assoggettando l'atto al regime IVA. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'applicabilità dell'IVA, ritenendo che il trust mancasse dei requisiti soggettivi previsti dal DPR 633/72. La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia, confermando che, nel trust autodichiarato, "la qualifica del soggetto IVA va ricercata in colui che è soggetto all'imposta, ossia nel disponente": se il disponente è soggetto IVA, l'atto di cessione resta nel perimetro dell'IVA.

Questo principio ha implicazioni concrete per i trust autodichiarati costituiti da soggetti che esercitano attività d'impresa o professionale: le cessioni di beni strumentali conferiti in trust possono rientrare nel campo IVA, con conseguente necessità di gestire correttamente la fatturazione e la detrazione dell'imposta a monte.

Il rischio di interposizione fittizia: quando il fisco disconosce il trust

L'interposizione fittizia è il principale rischio fiscale del trust con coincidenza disponente-trustee. Si verifica quando l'Agenzia delle Entrate, sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, dimostra che il trust è un soggetto formalmente esistente ma sostanzialmente privo di autonomia: i beni non sono mai stati realmente segregati e il disponente ne ha mantenuto il controllo e il godimento come se il trust non esistesse. In questa ipotesi, ai sensi dell'art. 37, co. 3, del DPR 600/73, i redditi formalmente prodotti dal trust vengono riqualificati e imputati direttamente al disponente, con applicazione delle aliquote progressive IRPEF e delle relative sanzioni amministrative.

Il fondamento normativo: l'art. 37, co. 3, DPR 600/73

La norma che presidia l'interposizione fittizia nel diritto tributario è l'art. 37, co. 3, del DPR 600/73, secondo cui "in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona". La norma non distingue tra interposizione fittizia e interposizione reale: richiede che l'Amministrazione fornisca prova adeguata, anche presuntiva, dell'effettivo possesso del reddito in capo al soggetto che formalmente non ne risulta titolare.

La Cassazione ha chiarito che nella prova per presunzioni "non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità" (Cass. n. 13807/2019; n. 4168/2018). Questo standard probatorio — più agevole rispetto alla prova diretta — rende il rischio di accertamento concreto anche in presenza di strutture formalmente corrette.

Gli indici di anomalia nell'atto istitutivo

I vizi formali sono quelli scritti nell'atto istitutivo del trust. Rappresentano i difetti strutturali che il Fisco rileva già in sede di analisi documentale, prima ancora di esaminare la gestione concreta.

Revocabilità discrezionale. Se l'atto istitutivo attribuisce al disponente la facoltà di revocare il trust in qualsiasi momento e rientrare nella piena disponibilità dei beni, il vincolo segregativo è puramente nominale. La revocabilità a piacere del disponente svuota di contenuto l'effetto di segregazione patrimoniale che caratterizza il trust genuino.

Poteri di modifica illimitati. Il disponente che si riserva il diritto di modificare liberamente i beneficiari, le regole di gestione o la destinazione finale dei beni — senza vincoli procedurali né necessità di coinvolgere il Guardiano — mantiene un controllo sostanziale sul patrimonio incompatibile con la natura fiduciaria dell'istituto.

Assenza di un programma segregativo definito. L'atto istitutivo deve individuare con chiarezza lo scopo del trust: protezione di un soggetto debole, passaggio generazionale di un'impresa, gestione di un patrimonio immobiliare per un periodo determinato. Un atto generico, che lascia al disponente-trustee totale discrezionalità senza definire un obiettivo preciso, non supera la verifica delle tre certezze e costituisce un segnale di artificiosità della struttura.

Clausole di ritorno automatico dei beni. Prevedere che i beni debbano essere restituiti al disponente al verificarsi di condizioni che dipendono esclusivamente dalla sua volontà equivale a mantenere una disponibilità latente sul patrimonio. Questa clausola nega in radice l'effetto traslativo che connota il trust genuino.

Gli indici di anomalia nella gestione quotidiana

I vizi sostanziali emergono dal comportamento concreto del disponente-trustee nel corso della vita del trust. Sono spesso più rilevanti dei vizi formali, perché dimostrano che — indipendentemente da quanto scritto nell'atto — la gestione reale del patrimonio non è mai cambiata rispetto alla situazione ante-trust.

Promiscuità finanziaria. È l'indice di anomalia più frequente e più letale in sede di accertamento. Si verifica quando il trustee utilizza il conto corrente del trust per pagare spese personali proprie o dei familiari — utenze domestiche, spese mediche, viaggi, assicurazioni personali — oppure quando i canoni di locazione degli immobili in trust vengono incassati sul conto personale del disponente. La sentenza C.G.T. II Lombardia n. 2786/16/23 ha rilevato esattamente questa situazione: il trust sosteneva "costi personali dei predetti soggetti quali imposte varie compreso la TARSU-TARI relative all'abitazione dei disponenti/trustees, spese di viaggio e alberghiere personali anche all'estero, rimborsi chilometrici, spese mediche".

Godimento personale non regolamentato. Il disponente che continua a vivere nell'immobile conferito in trust, o a utilizzare altri beni del fondo per esigenze personali, senza che questo godimento sia espressamente previsto dall'atto istitutivo e regolato da un contratto a condizioni di mercato, dimostra che la segregazione è rimasta sulla carta. Il godimento personale non regolamentato è incompatibile con la posizione di trustee, che deve amministrare i beni nell'esclusivo interesse dei beneficiari.

Mancata tenuta della contabilità separata. Il trust — anche quando non svolge attività commerciale — deve disporre di una contabilità propria, idonea a tracciare entrate, uscite e consistenza del fondo. La C.G.T. II Lombardia n. 2786/16/23 ha rilevato che le annotazioni contabili erano state effettuate "manualmente, su fogli non numerati progressivamente, con abrasioni, correzioni e cancellazioni", e che "il trustee non ha redatto l'inventario né il bilancio del fondo in trust". Questa carenza, oltre a violare l'atto istitutivo che imponeva una rendicontazione annuale, ha costituito uno degli elementi presuntivi dell'interposizione.

Assenza o ineffettività del Guardiano. Come anticipato, nel trust autodichiarato la presenza di un Guardiano terzo e genuinamente indipendente è il principale presidio di genuinità. L'assenza del Guardiano — o la sua nomina puramente formale, affidata a un soggetto privo di reale autonomia rispetto al disponente — elimina l'unica funzione di controllo esterna che può compensare la coincidenza tra disponente e trustee.

Distribuzione dei redditi in violazione dell'atto istitutivo. Quando i proventi prodotti dai beni in trust vengono distribuiti periodicamente ai beneficiari o ai disponenti in assenza di una previsione nell'atto istitutivo, si dimostra che il trust opaco è in realtà trasparente nella sostanza. Questa distribuzione informale dei redditi è il segnale più diretto che il patrimonio non è mai stato realmente segregato e che il programma del trust non è mai stato rispettato.

Indice di anomalia Tipologia Norma / Fonte Effetto fiscale concreto Presidio correttivo
Revocabilità discrezionale del trust Formale Art. 37 co. 3 DPR 600/73; Circ. AE 61/E 2010 Riqualifica redditi al disponente; IRPEF progressiva + sanzioni Irrevocabilità espressa nell'atto; revoca solo con consenso del Guardiano
Poteri di modifica illimitati del disponente Formale Art. 37 co. 3 DPR 600/73; Cass. n. 13807/2019 Negazione della segregazione; imposta donazione proporzionale in entrata Limitare i poteri di modifica; subordinarli all'autorizzazione del Guardiano
Assenza di programma segregativo definito Formale Three certainties; Circ. AE 48/E 2007 Invalidità sostanziale del trust; riqualifica integrale del patrimonio Definire scopo, durata e regole di attribuzione in modo analitico nell'atto
Clausole di ritorno automatico dei beni Formale Art. 4-bis DLgs. 346/90; Cass. n. 31445/2018 Mancato riconoscimento della segregazione; imposta fissa negata Limitare le ipotesi di retrocessione a eventi oggettivi e non discrezionali
Promiscuità finanziaria (conti confusi) Sostanziale C.G.T. II Lombardia n. 2786/16/23; Circ. AE 61/E 2010 Prova presuntiva di interposizione; IRPEF su tutti i redditi del trust Conto corrente dedicato al trust; separazione contabile rigorosa
Godimento personale non regolamentato Sostanziale Art. 37 co. 3 DPR 600/73; Cass. n. 20808/2022 Riqualifica come reddito in natura; IRPEF progressiva + sanzioni Contratto di locazione a condizioni di mercato se il disponente abita il bene
Mancata tenuta della contabilità separata Sostanziale C.G.T. II Lombardia n. 2786/16/23; CNDCEC prassi contabile trust Elemento presuntivo grave; supporto alla tesi dell'interposizione Rendiconto annuale; inventario e bilancio del fondo; libro degli eventi
Assenza o ineffettività del Guardiano Sostanziale C.G.T. II Lombardia n. 2786/16/23; Circ. AE 61/E 2010 Assenza di controllo indipendente; forte indice di interposizione Nominare un Guardiano terzo con poteri effettivi e documentati
Distribuzione redditi in violazione dell'atto Sostanziale Art. 73 TUIR; C.G.T. II Lombardia n. 2786/16/23 Riqualifica da trust opaco a trasparente; IRPEF progressiva sui beneficiari Rispettare il programma dell'atto; ogni attribuzione deve trovare base nell'atto istitutivo

Le conseguenze concrete della riqualifica

Quando il Fisco dimostra l'interposizione fittizia, le conseguenze operative si articolano su più livelli. Sul piano delle imposte dirette, i redditi prodotti dal trust negli anni oggetto di accertamento vengono imputati al disponente e tassati con le aliquote progressive IRPEF, con applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, pari al 70% dell'imposta evasa. Sul piano delle imposte indirette, la riqualifica può comportare la contestazione dell'applicazione dell'imposta fissa in sede di dotazione, con richiesta dell'imposta proporzionale. Si aggiungono gli interessi legali sulle somme dovute per ciascuna annualità accertata.

Il quadro sanzionatorio rende evidente che il risparmio fiscale apparentemente ottenuto con un trust interposto, la differenza tra aliquota IRES al 24% e aliquote IRPEF progressive fino al 43%, è ampiamente vanificato dalle sanzioni e dagli interessi, oltre che dal rischio reputazionale e dal contenzioso tributario.

Come strutturare un trust autodichiarato fiscalmente solido

La genuinità fiscale di un trust con coincidenza disponente-trustee non dipende dalla forma dell'atto, ma dalla sostanza della gestione. Un atto istitutivo tecnicamente ineccepibile può essere vanificato da comportamenti quotidiani incompatibili con la segregazione patrimoniale. Al contrario, una struttura ben progettata, con un programma segregativo chiaro, presidi di controllo indipendenti e una gestione contabile rigorosa, può resistere al controllo fiscale anche nella configurazione autodichiarata. Di seguito si analizzano i requisiti operativi che distinguono un istituto segregativo autodichiarato genuino da una struttura esposta al rischio di riqualifica.

1. Definire un programma segregativo analitico

L'atto istitutivo deve individuare con precisione lo scopo del trust, la sua durata, i beni conferiti e le regole di attribuzione finale. Non è sufficiente una dichiarazione generica di voler proteggere il patrimonio familiare. Il programma deve rispondere alle tre certezze: intenzione chiara di istituire il vincolo, identificazione puntuale dei beni, determinazione dei beneficiari o della categoria di beneficiari.

Uno scopo specifico e verificabile, ad esempio, la gestione di un immobile produttivo per finanziare gli studi dei figli fino al raggiungimento della laurea, con attribuzione finale del bene al termine del periodo, è incomparabilmente più solido di un atto vago che lascia al disponente-trustee piena discrezionalità su ogni aspetto della gestione.

2. Nominare un Guardiano terzo con poteri effettivi

Nel trust con coincidenza disponente-trustee, il Guardiano non è una figura facoltativa: è il principale elemento di terzietà che compensa la sovrapposizione tra disponente e gestore. Il Guardiano deve essere un soggetto genuinamente indipendente, non un familiare convivente, non un collaboratore subordinato, non un soggetto in conflitto di interessi con il disponente.

I poteri del Guardiano devono essere reali e documentati: autorizzazione preventiva per gli atti di straordinaria amministrazione, facoltà di rimuovere il trustee in caso di violazione del programma, obbligo di rendiconto periodico da parte del trustee verso il Guardiano. Questi poteri devono essere esercitati concretamente e tracciati nel libro degli eventi del trust, non rimanere mere previsioni nominali dell'atto istitutivo.

3. Aprire un conto corrente dedicato e tenere una contabilità separata

La separazione finanziaria è il presidio operativo più immediato e più verificabile in sede di accertamento. Il trust deve disporre di un conto corrente intestato al trustee nella sua qualità (ad esempio: "Mario Rossi, nella qualità di Trustee del Trust XY"), separato in modo netto da qualsiasi conto personale del disponente.

Tutti i flussi finanziari relativi ai beni in trust, incasso dei canoni, pagamento delle spese di gestione, eventuali attribuzioni ai beneficiari, devono transitare esclusivamente da questo conto. Parallelamente, il trustee deve redigere annualmente un rendiconto della gestione, comprensivo di inventario del fondo e prospetto delle entrate e delle uscite. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha elaborato specifici principi per la contabilità dei trust, che rappresentano il riferimento tecnico per una rendicontazione adeguata.

4. Regolamentare contrattualmente ogni forma di godimento da parte del disponente

Se l'atto istitutivo prevede, o la situazione concreta richiede, che il disponente utilizzi beni del trust (ad esempio, continui ad abitare un immobile conferito nel fondo), questo godimento deve essere espressamente previsto dall'atto e regolato da un contratto scritto a condizioni di mercato. Il canone deve essere effettivamente corrisposto e transitare dal conto personale del disponente al conto del trust, non restare un'entrata figurativa.

L'assenza di un contratto scritto, o la presenza di un contratto con un canone simbolico, è uno degli indici di anomalia più facilmente rilevabili in sede di verifica e costituisce prova presuntiva diretta della mancata segregazione.

5. Rispettare il programma dell'atto istitutivo in ogni atto di gestione

Ogni decisione del trustee, acquisto o vendita di un bene, attribuzione di redditi ai beneficiari, investimento del patrimonio liquido, deve trovare base e giustificazione nel programma dell'atto istitutivo. Gli atti che esulano dal programma o che avvantaggiano il disponente in modo non previsto dall'atto devono essere evitati o, quando necessari, autorizzati dal Guardiano e documentati nel libro degli eventi.

La coerenza tra il programma scritto e la gestione concreta è la prova più solida della genuinità del trust. Un trust che nel corso di dieci anni non ha mai deviato dal programma dell'atto istitutivo, e che può dimostrarlo con documentazione contabile e con le autorizzazioni del Guardiano, è strutturalmente resistente a qualsiasi contestazione di interposizione fittizia.

6. Gestire correttamente il codice fiscale e gli adempimenti dichiarativi

Il trust deve disporre di un codice fiscale proprio, distinto da quello del disponente-trustee. Questo codice fiscale deve essere utilizzato per tutti gli adempimenti fiscali del trust: dichiarazione dei redditi ai fini IRES (nel caso di trust opaco), intestazione dei beni immobili nei registri catastali, apertura di utenze e stipula di contratti relativi ai beni del fondo.

La presentazione di una dichiarazione dei redditi autonoma da parte del trust opaco — con regolare liquidazione dell'IRES — è un presupposto necessario ma non sufficiente per escludere l'interposizione. Come ha chiarito la C.G.T. II Lombardia n. 2786/16/23, il fatto che il trust abbia "presentato un'autonoma dichiarazione e pagata l'imposta IRES" non impedisce all'Agenzia delle Entrate di procedere alla riqualifica, se la gestione concreta del patrimonio dimostra l'assenza di una reale segregazione.

La valutazione complessiva: sostanza sulla forma

Il principio che governa l'intera materia è la prevalenza della sostanza sulla forma. La domanda che il Fisco, e poi il giudice tributario, si pone non è "l'atto istitutivo è formalmente corretto?", ma "la vita di questo patrimonio è concretamente cambiata dopo l'istituzione del trust?". Se la risposta è no, la struttura è destinata a cedere sotto il peso degli elementi presuntivi. Se la risposta è sì, e questa risposta è dimostrabile con documentazione puntuale, il trust autodichiarato è uno strumento legittimo e fiscalmente solido per la protezione e la pianificazione patrimoniale.

La complessità tecnica di questa valutazione rende indispensabile il coinvolgimento di un professionista specializzato sia nella fase di strutturazione dell'atto istitutivo, sia nel monitoraggio periodico della gestione durante tutta la vita del trust.

Stai valutando l'istituzione di un trust autodichiarato o hai ricevuto un avviso di accertamento su una struttura esistente?

La linea che separa un trust genuino da uno fiscalmente disconoscibile è sottile e dipende da scelte tecniche precise — nell'atto istitutivo e nella gestione quotidiana. Una valutazione professionale preventiva costa incomparabilmente meno di un contenzioso tributario.

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Domande frequenti

Che cos'è il trust autodichiarato?

È una forma di trust in cui la stessa persona ricopre sia il ruolo di disponente che quello di trustee. Il patrimonio viene segregato formalmente, ma rimane gestito dall'istituente, che agisce in duplice veste giuridica nell'interesse dei beneficiari designati.

Nel trust autodichiarato si paga l'imposta di donazione al momento dell'istituzione?

No. L'imposta sulle successioni e donazioni non è dovuta né all'atto istitutivo né alla dotazione. Il prelievo scatta esclusivamente quando i beni vengono attribuiti in via definitiva ai beneficiari, generando un arricchimento gratuito effettivo e stabile.

Quando l'Agenzia delle Entrate può disconoscere il trust autodichiarato?

Il Fisco può riqualificare il trust come soggetto interposto quando emerga, anche per via presuntiva, che la segregazione patrimoniale non ha prodotto alcun cambiamento reale nella disponibilità dei beni. Gli elementi più rilevanti sono la commistione finanziaria, il godimento personale non contrattualizzato e l'assenza di un controllo indipendente.

Quali sono le conseguenze fiscali se il trust viene considerato interposto?

I redditi prodotti dal fondo vengono attribuiti direttamente al disponente e assoggettati alle aliquote progressive IRPEF. Si aggiungono le sanzioni per infedele dichiarazione e gli interessi sulle annualità accertate. In alcuni casi l'Amministrazione contesta anche l'applicazione delle imposte indirette in misura fissa sulla dotazione.

Il trust autodichiarato può beneficiare dell'esenzione per il trasferimento di aziende e partecipazioni?

In linea di principio sì, ma il tema presenta margini di incertezza applicativa. La condizione di mantenimento del controllo per cinque anni dal trasferimento finale deve essere soddisfatta; nella tassazione anticipata restano aperti dubbi su chi debba rispettare tale requisito e per quale periodo. Si attendono chiarimenti ufficiali dall'Amministrazione finanziaria.

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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