Trust autodichiarato: come funziona, quale fiscalità si applica e quando il Fisco lo considera interposto. Analisi normativa aggiornata.
Quando disponente e trustee coincidono, la segregazione patrimoniale è legittima, ma resta valida solo se la gestione concreta lo dimostra ogni giorno.
Il trust autodichiarato è la forma di trust in cui disponente e trustee coincidono nella stessa persona: chi istituisce il vincolo è anche il soggetto che gestisce il patrimonio segregato. Questa configurazione è giuridicamente ammessa nel nostro ordinamento, ma esposta a un controllo fiscale particolarmente stringente. La Circolare AE n. 34/E del 2022 e la riforma introdotta dal DLgs. n. 139/2024 hanno ridefinito il perimetro impositivo, spostando la tassazione al momento dell’effettivo arricchimento dei beneficiari. Tuttavia, il rischio di riqualifica come soggetto interposto resta la variabile critica che ogni professionista deve saper valutare.

Domanda 1 di 6
Cos’è il trust autodichiarato e come si distingue dal trust ordinario
Il trust autodichiarato è la figura giuridica in cui disponente e trustee coincidono nella stessa persona: chi istituisce il vincolo di destinazione è anche il soggetto che assume la gestione fiduciaria del patrimonio segregato. A differenza del trust ordinario, in cui il disponente trasferisce i beni a un trustee terzo e indipendente, nell’istituto segregativo autodichiarato il trasferimento formale della titolarità non avviene verso un soggetto esterno, ma rimane in capo all’istituente stesso, che agisce in una duplice veste giuridica.
Questa struttura è riconosciuta come valida nel nostro ordinamento. La Circolare AE n. 48/E del 6 agosto 2007 aveva già chiarito che “anche il trust autodichiarato (in cui trustee e settlor coincidono) è rilevante ai fini dell’imposta di donazione“. La Corte di Cassazione, con le pronunce successive, in particolare dall’ordinanza n. 20808 del 29 giugno 2022, ha confermato che il trust autodichiarato non costituisce autonomo soggetto passivo ai fini dell’imposta di registro o dell’IVA, attribuendo invece rilevanza fiscale alla posizione del disponente, che rimane il soggetto di riferimento per l’imposizione.
La struttura soggettiva: tre figure, una sola persona
In un trust ordinario operano tre figure distinte:
- Il disponente (settlor), che istituisce il trust e vi conferisce i beni;
- Il trustee, che riceve i beni e li gestisce nell’interesse dei beneficiari;
- I beneficiari, destinatari finali delle attribuzioni patrimoniali.
Nel trust con coincidenza disponente-trustee, le prime due figure si sovrappongono. Il disponente non si spossessa dei beni verso un terzo: li segregra formalmente in un patrimonio separato, di cui conserva la gestione. I beneficiari rimangono soggetti distinti, destinatari delle attribuzioni finali.
Questa sovrapposizione è il punto di partenza di tutta la questione fiscale: se il disponente non cede il controllo effettivo dei beni, fino a che punto si può parlare di reale segregazione patrimoniale?
Il Guardiano: figura cruciale nell’istituto autodichiarato
In assenza di un trustee terzo, la funzione di controllo sull’operato del gestore, che in un trust ordinario è esercitata dalla stessa terzietà del trustee, deve essere garantita da un’altra figura: il Guardiano (Protector). Il Guardiano è un soggetto indipendente cui l’atto istitutivo attribuisce poteri di vigilanza sul rispetto del programma segregativo e, in alcuni casi, poteri di autorizzazione o veto sugli atti del trustee.
Nel trust con coincidenza disponente-trustee, la presenza di un Guardiano terzo e genuinamente indipendente non è un optional: è il principale presidio che distingue una struttura genuina da una costruzione fiscalmente artificiosa. La giurisprudenza di merito ha valorizzato ripetutamente l’assenza del Guardiano come indice rilevante di interposizione fittizia. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, con la sentenza n. 2786/16/23 del 20 settembre 2023, ha confermato la riqualifica di un trust in cui “il guardiano non è mai stato nominato”, rilevando che “l’assenza del guardiano ha comportato l’inesistenza della funzione di controllo sul rispetto delle clausole contenute nell’atto istitutivo“.
Le tre certezze del trust: un requisito di validità
Indipendentemente dalla configurazione autodichiarata o ordinaria, la validità giuridica di qualsiasi trust richiede la sussistenza delle cosiddette tre certezze (three certainties) di matrice anglosassone:
- Certainty of intention: la volontà di istituire il trust deve essere chiara e inequivoca;
- Certainty of subject matter: i beni conferiti devono essere identificati con precisione;
- Certainty of objects: i beneficiari (o la categoria di beneficiari) devono essere determinati o determinabili.
Nel trust autodichiarato, la verifica di questi requisiti assume rilievo probatorio diretto in sede di accertamento fiscale. Un atto istitutivo generico, privo di un programma segregativo definito e con beneficiari non individuabili, è il primo segnale che il Fisco utilizza per contestare la genuinità della struttura.
Fiscalità indiretta: imposte di successione, donazione e registro
La tassazione indiretta del trust con coincidenza disponente-trustee ha attraversato un’evoluzione decennale, conclusasi con un approdo normativo stabile solo a partire dal 2022 e poi cristallizzato dalla riforma del 2024. Il punto di arrivo è chiaro: l’imposta sulle successioni e donazioni non si applica al momento dell’istituzione o della dotazione del trust, ma esclusivamente quando si verifica un effettivo arricchimento gratuito dei beneficiari. Questo principio — la cosiddetta tassazione in uscita — è oggi sancito espressamente dall’art. 4-bis del DLgs. n. 346/90, introdotto dal DLgs. n. 139/2024.
Fase di istituzione e dotazione: nessuna imposta proporzionale
Per oltre quindici anni, il regime impositivo indiretto del trust è stato oggetto di un contrasto profondo tra Amministrazione finanziaria e giurisprudenza di legittimità. La posizione iniziale dell’Agenzia delle Entrate, espressa nelle Circolari n. 48/E del 2007 e n. 3/E del 2008, imponeva la tassazione proporzionale già al momento della dotazione del trust, calcolando aliquote e franchigie in base al rapporto tra disponente e beneficiari finali. Si trattava della tesi della tassazione in entrata: il prelievo era anticipato, ma precludeva una successiva imposizione al trasferimento finale.
La Corte di Cassazione ha progressivamente smontato questa impostazione. A partire dal 2016 — con l’ordinanza n. 21614 — e in modo sempre più compatto dal 2019 in poi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la costituzione del vincolo di destinazione non integra un autonomo presupposto impositivo. Perché scatti l’imposta sulle successioni e donazioni, è necessario un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. L’atto di dotazione del trust, in cui i beni transitano dal patrimonio del disponente al fondo in trust, è un atto strumentale al programma segregativo, non un trasferimento definitivo verso i beneficiari.
La posizione specifica sul trust autodichiarato
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