Abbonati
In evidenza

Trust autodichiarato: regime fiscale e rischio di interposizione fittizia

Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale
15 min di lettura
Quando disponente e trustee coincidono, la segregazione patrimoniale è legittima, ma resta valida solo se la gestione concreta lo dimostra ogni giorno.

Il trust autodichiarato è la forma di trust in cui disponente e trustee coincidono nella stessa persona: chi istituisce il vincolo è anche il soggetto che gestisce il patrimonio segregato. Questa configurazione è giuridicamente ammessa nel nostro ordinamento, ma esposta a un controllo fiscale particolarmente stringente. La Circolare AE n. 34/E del 2022 e la riforma introdotta dal DLgs. n. 139/2024 hanno ridefinito il perimetro impositivo, spostando la tassazione al momento dell’effettivo arricchimento dei beneficiari. Tuttavia, il rischio di riqualifica come soggetto interposto resta la variabile critica che ogni professionista deve saper valutare.

Trust-autodichiarato-effetti-fiscali-interposizione-infografica
Checker: Rischio Interposizione del Trust Autodichiarato
1. L’atto istitutivo prevede la possibilità per il disponente di revocare il trust a propria discrezione?

2. Il disponente si riserva poteri ampi di modifica (beneficiari, regole, destinazione dei beni) senza limiti nell’atto?

3. Il trust dispone di un conto corrente separato e una contabilità distinta dal patrimonio personale del disponente?

4. Il disponente utilizza beni del trust per esigenze personali (abitazione, auto, spese di vita) senza un contratto regolare?

5. E’ presente un Guardiano (Protector) terzo e indipendente con effettivi poteri di controllo?

6. I redditi prodotti dai beni in trust vengono distribuiti ai disponenti o beneficiari durante la vita del trust, in assenza di previsione nell’atto istitutivo?



Domanda 1 di 6
Rischio Basso
Il trust presenta caratteristiche di genuinita’ strutturale e gestionale. La segregazione patrimoniale appare effettiva, con separazione contabile, assenza di commistioni e presenza di un Guardiano indipendente. Restano validi i presidi ordinari: mantenere una rendicontazione annuale puntuale e non modificare i parametri chiave dell’atto senza valutazione professionale preventiva.

Rischio Medio — Intervento Consigliato
Sono presenti uno o piu’ elementi che potrebbero indurre l’Agenzia delle Entrate ad avviare una verifica sull’effettivita’ della segregazione. Il rischio concreto e’ la riqualifica del trust come soggetto interposto ex art. 37, co. 3, DPR 600/73, con imputazione dei redditi al disponente e applicazione delle aliquote IRPEF progressive. Si consiglia una revisione dell’atto istitutivo e della gestione operativa con un professionista specializzato.

Rischio Alto — Profilo Critico
Il profilo presenta piu’ indici di anomalia gravi, sia formali (nell’atto istitutivo) sia sostanziali (nella gestione). In presenza di questi elementi, la giurisprudenza di merito e di legittimita’ ha costantemente confermato la riqualifica del trust come soggetto fittiziamente interposto (cfr. C.G.T. II Lombardia n. 2786/16/23; Cass. n. 20808/2022). Le conseguenze includono: imputazione dei redditi al disponente con IRPEF progressiva, possibile applicazione dell’imposta di donazione proporzionale, e sanzioni amministrative. E’ necessaria una consulenza specializzata urgente.

Cos’è il trust autodichiarato e come si distingue dal trust ordinario

Il trust autodichiarato è la figura giuridica in cui disponente e trustee coincidono nella stessa persona: chi istituisce il vincolo di destinazione è anche il soggetto che assume la gestione fiduciaria del patrimonio segregato. A differenza del trust ordinario, in cui il disponente trasferisce i beni a un trustee terzo e indipendente, nell’istituto segregativo autodichiarato il trasferimento formale della titolarità non avviene verso un soggetto esterno, ma rimane in capo all’istituente stesso, che agisce in una duplice veste giuridica.

Questa struttura è riconosciuta come valida nel nostro ordinamento. La Circolare AE n. 48/E del 6 agosto 2007 aveva già chiarito che “anche il trust autodichiarato (in cui trustee e settlor coincidono) è rilevante ai fini dell’imposta di donazione“. La Corte di Cassazione, con le pronunce successive, in particolare dall’ordinanza n. 20808 del 29 giugno 2022, ha confermato che il trust autodichiarato non costituisce autonomo soggetto passivo ai fini dell’imposta di registro o dell’IVA, attribuendo invece rilevanza fiscale alla posizione del disponente, che rimane il soggetto di riferimento per l’imposizione.

La struttura soggettiva: tre figure, una sola persona

In un trust ordinario operano tre figure distinte:

  • Il disponente (settlor), che istituisce il trust e vi conferisce i beni;
  • Il trustee, che riceve i beni e li gestisce nell’interesse dei beneficiari;
  • I beneficiari, destinatari finali delle attribuzioni patrimoniali.

Nel trust con coincidenza disponente-trustee, le prime due figure si sovrappongono. Il disponente non si spossessa dei beni verso un terzo: li segregra formalmente in un patrimonio separato, di cui conserva la gestione. I beneficiari rimangono soggetti distinti, destinatari delle attribuzioni finali.

Questa sovrapposizione è il punto di partenza di tutta la questione fiscale: se il disponente non cede il controllo effettivo dei beni, fino a che punto si può parlare di reale segregazione patrimoniale?

Il Guardiano: figura cruciale nell’istituto autodichiarato

In assenza di un trustee terzo, la funzione di controllo sull’operato del gestore, che in un trust ordinario è esercitata dalla stessa terzietà del trustee, deve essere garantita da un’altra figura: il Guardiano (Protector). Il Guardiano è un soggetto indipendente cui l’atto istitutivo attribuisce poteri di vigilanza sul rispetto del programma segregativo e, in alcuni casi, poteri di autorizzazione o veto sugli atti del trustee.

Nel trust con coincidenza disponente-trustee, la presenza di un Guardiano terzo e genuinamente indipendente non è un optional: è il principale presidio che distingue una struttura genuina da una costruzione fiscalmente artificiosa. La giurisprudenza di merito ha valorizzato ripetutamente l’assenza del Guardiano come indice rilevante di interposizione fittizia. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, con la sentenza n. 2786/16/23 del 20 settembre 2023, ha confermato la riqualifica di un trust in cui “il guardiano non è mai stato nominato”, rilevando che “l’assenza del guardiano ha comportato l’inesistenza della funzione di controllo sul rispetto delle clausole contenute nell’atto istitutivo“.

Le tre certezze del trust: un requisito di validità

Indipendentemente dalla configurazione autodichiarata o ordinaria, la validità giuridica di qualsiasi trust richiede la sussistenza delle cosiddette tre certezze (three certainties) di matrice anglosassone:

  • Certainty of intention: la volontà di istituire il trust deve essere chiara e inequivoca;
  • Certainty of subject matter: i beni conferiti devono essere identificati con precisione;
  • Certainty of objects: i beneficiari (o la categoria di beneficiari) devono essere determinati o determinabili.

Nel trust autodichiarato, la verifica di questi requisiti assume rilievo probatorio diretto in sede di accertamento fiscale. Un atto istitutivo generico, privo di un programma segregativo definito e con beneficiari non individuabili, è il primo segnale che il Fisco utilizza per contestare la genuinità della struttura.

Fiscalità indiretta: imposte di successione, donazione e registro

La tassazione indiretta del trust con coincidenza disponente-trustee ha attraversato un’evoluzione decennale, conclusasi con un approdo normativo stabile solo a partire dal 2022 e poi cristallizzato dalla riforma del 2024. Il punto di arrivo è chiaro: l’imposta sulle successioni e donazioni non si applica al momento dell’istituzione o della dotazione del trust, ma esclusivamente quando si verifica un effettivo arricchimento gratuito dei beneficiari. Questo principio — la cosiddetta tassazione in uscita — è oggi sancito espressamente dall’art. 4-bis del DLgs. n. 346/90, introdotto dal DLgs. n. 139/2024.

Fase di istituzione e dotazione: nessuna imposta proporzionale

Per oltre quindici anni, il regime impositivo indiretto del trust è stato oggetto di un contrasto profondo tra Amministrazione finanziaria e giurisprudenza di legittimità. La posizione iniziale dell’Agenzia delle Entrate, espressa nelle Circolari n. 48/E del 2007 e n. 3/E del 2008, imponeva la tassazione proporzionale già al momento della dotazione del trust, calcolando aliquote e franchigie in base al rapporto tra disponente e beneficiari finali. Si trattava della tesi della tassazione in entrata: il prelievo era anticipato, ma precludeva una successiva imposizione al trasferimento finale.

La Corte di Cassazione ha progressivamente smontato questa impostazione. A partire dal 2016 — con l’ordinanza n. 21614 — e in modo sempre più compatto dal 2019 in poi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la costituzione del vincolo di destinazione non integra un autonomo presupposto impositivo. Perché scatti l’imposta sulle successioni e donazioni, è necessario un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. L’atto di dotazione del trust, in cui i beni transitano dal patrimonio del disponente al fondo in trust, è un atto strumentale al programma segregativo, non un trasferimento definitivo verso i beneficiari.

La posizione specifica sul trust autodichiarato

Abbonati per continuare a leggere

Accedi a tutti i contenuti premium di Fiscomania.com

Abbonamento trimestrale

72€ / 3 mesi
24,00€/mese
  • Accesso a tutti gli articoli premium
  • Guide operative, checklist e modulistica
  • Newsletter settimanale su fiscalità internazionale
  • Disdici quando vuoi — garanzia 14 giorni
Abbonati ora
Dott. Federico Migliorini
Commercialista | Fiscalità Internazionale

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

Richiedi la tua consulenza fiscale

Risposta entro 24 ore lavorative · Dati protetti

Qual è il tuo profilo fiscale?

Scegli per personalizzare la consulenza.

Descrivi brevemente la tua situazione

Più dettagli ci dai, più la nostra risposta sarà mirata. Bastano 2-3 frasi.

Come ti contattiamo?

Solo nome ed email sono obbligatori. Il telefono velocizza la risposta.

Conferma e invia

Controlla i dati e invia la richiesta. Ti rispondiamo entro 24 ore lavorative.