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Regime forfettario 2025: guida pratica

IVA nei rapporti con l'esteroRegime forfettario 2025: guida pratica

Il regime forfettario è una forma semplificata di tassazione per le piccole imprese e i lavoratori autonomi che soddisfano determinati requisiti. Questo regime fiscale è stato introdotto per ridurre gli oneri burocratici e favorire la crescita delle piccole attività.

Il regime forfettario è il regime fiscale naturale per le imprese e i professionisti di minori dimensioni. Si tratta della c.d. “flat tax” per le partite Iva che prevede agevolazioni fiscali e contributive, a patto di rispettare i requisiti di accesso e permanenza nel regime. 

Si tratta di un regime fiscale agevolato, volto ad incentivare l’apertura e la gestione di attività commerciali o professionali di dimensioni minori. Per questo motivo prevede minori adempimenti e oneri da sostenere. Per questi soggetti resta comunque salva la facoltà di adottare i regimi fiscali ordinari con applicazione dell’Iva.

Vediamo di seguito di riepilogare gli aspetti principali legati all’attuazione del regime forfetario, per professionisti e piccole imprese. Ho pensato di realizzare questa guida in modo semplice e pratico, in modo che possa essere di facile consultazione per tutti.

Per le ultime novità: Regime Forfettario: cosa cambia dal 2025?.


Regime forfettario e precedenti regimi agevolati ai fini Iva

Con l’entrata in vigore del regime delle partite Iva minori, tutti i regimi fiscali agevolati precedentemente in vigore sono stati abrogati. In particolare si tratta dei seguenti regimi fiscali:

  • Il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000);
  • Il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. C.d. regime dei minimi (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011);
  • Il regime contabile agevolato per gli “ex minimi” (art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011).

Il regime forfetario è divenuto l’unico regime fiscale agevolato utilizzabile per le partite IVA che vogliono intraprendere una nuova attività o per i professionisti e gli imprenditori individuali che ne rispettano i requisiti di permanenza. L’unica eccezione è data dai contribuenti che fino al 2015 si sono avvalsi del regime dei minimi. Questi contribuenti, infatti, possono continuare ad applicare tale regime in via transitoria e fino alla scadenza naturale del regime. Quindi, o fino a completamento del quinquennio, o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, ferma restando la possibilità di applicare comunque il regime a forfait, valutandone la convenienza.

Il regime può essere applicato indistintamente da tutti i contribuenti che operano in regime di impresa o di esercenti arti o professioni. Per questo motivo sono previsti dalla norma una serie di requisiti da rispettare. Requisiti che devono essere verificati con riferimento all’anno di imposta precedente a quello in cui si applicherà questo regime fiscale.


I vantaggi del regime forfettario per le nuove partite Iva

Le caratteristiche principali ed i vantaggi del regime possono essere sintetizzate nel modo seguente:

  • Applicazione del regime di cassa per la determinazione del reddito;
  • Determinazione dei costi dell’attività con metodo a forfait (indipendentemente dai costi sostenuti);
  • Esclusione dall’ambito di applicazione di:
    • Imposta sul valore aggiunto (Iva);
    • Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
    • Ritenute di acconto.
  • Applicazione obbligatoria fatturazione elettronica, anche per avere la possibilità di ridurre di un’annualità i tempi di accertamento.

Vediamo adesso in dettaglio questi vantaggi.

Il regime di cassa per il reddito

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo viene determinato esclusivamente in base al criterio di cassa. Ovvero sulla base dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta. A questo reddito è applicato un coefficiente di redditività, che tiene conto delle spese applicate in modo forfetario. Al reddito imponibile così determinato è applicata un imposta sostitutiva del 5% (per i primi cinque anni), che poi a regime passa al 15%. Il pagamento delle imposte avviene con la dichiarazione dei redditi.

Le spese forfettarie

Le spese sostenute per l’esercizio dell’attività non possono essere dedotte analiticamente dal reddito. Ad eccezione dei contributi previdenziali versati in ciascun periodo di imposta. Al posto della deduzione analitica dei costi è prevista una deducibilità forfettaria, con una aliquota in percentuale sul reddito che varia a seconda dell’attività esercitata.


I requisiti di accesso al regime forfettario

requisiti che la Legge chiede di rispettare per l’accesso a questo regime devono essere verificati da ciascun soggetto. La verifica deve essere effettuata con riferimento all’anno di imposta precedente rispetto a quello per il quale si chiede l’accesso al regime. Il regime forfettario è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione. Possono applicare questo regime anche le imprese familiari, purché in possesso dei relativi requisiti.

L’accesso al regime nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che possiedono determinati requisiti. Requisiti che possono essere così schematizzati:

  • Limite di ricavi o compensi:
    • Non superiore a 85.000 euro (ragguagliati ad anno), in caso di superamento esclusione dall’anno successivo;
    • Non superiore a 100.000 euro (senza ragguaglio ad anno), in caso di superamento esclusione dall’anno in corso;
  • Spese per lavoro accessorio, dipendente o collaboratori: Ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi;
  • Beni strumentali: Per il regime attualmente in vigore questo limite è stato eliminato, non si deve più rispettare alcun vincolo per il valore dei beni strumentali.

Questi requisiti devono essere verificati:

  • Per coloro che sono già in attività sui dati dell’anno precedente;
  • Mentre, per chi intende iniziare una nuova attività, su dati presunti dell’anno in corso.

Limite di ricavi e compensi annuali

Possono accedere al regime i contribuenti che hanno percepito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro (eventualmente ragguagliati ad anno). Questo indipendentemente dal Codice Ateco applicato. Il limite è unico e riguarda tutti i codici ATECO 2007 che riguardano l’attività esercitata. Se si effettuano più attività si deve fare attenzione a non superare il limite massimo di 85.000 euro considerata la somma del fatturato dei singoli codici Ateco.

Per approfondimenti: Multiattività nel Regime Forfetario. Per la verifica del limite dei compensi, occorre fare riferimento anche delle cessioni o prestazioni eventualmente non ancora fatturate. Cessioni e prestazioni per le quali, si sono verificati i presupposti dell’articolo 109, comma 2, del DPR n. 917/86.

Spese per lavoro accessorio, dipendente o collaboratori

Per poter operare con questo regime è necessario che siano sostenute spese per lavoro per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per:

  • Lavoro accessorio,
  • Lavoratori dipendenti e collaboratori di cui all’art. 50 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR,
  • Gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e
  • Le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.

L’adesione al regime

L’applicazione del regime deriva dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12), oppure nell’ultima dichiarazione Iva precedente l’applicazione del regime (rigo VA14). Inoltre, l’applicazione del regime è ritenuta valida anche attraverso il comportamento concludente effettivamente tenuto dal contribuente sin dall’inizio dell’anno.

Sul punto è necessario chiarire che l’erroneo addebito dell’Iva in fattura durante il regime non determina comportamento concludente legato all’applicazione del regime di contabilità semplificata. Tuttavia, in questo caso si rende necessario andare a correggere l’errore attraverso l’emissione di una nota di variazione Iva (nota di credito).

In questo caso è opportuno procedere tempestivamente alla correzione, prima che il committente del documento eserciti il diritto alla detrazione dell’Iva erroneamente indicata in fattura. Il venir meno del regime è legato, invece, all’effettivo esercizio della detrazione Iva, con liquidazione periodica dell’imposta da parte del lavoratore autonomo (risposta a interpello n. 378/E/21).

Tabella codici Ateco regime forfettario 2025 e coefficienti di redditività

Gruppo di settoreCodice AttivitàSoglia ricavi o compensiCoefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande(10 – 11)€ 85.00040%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9€ 85.00040%
Commercio ambulante di prodotti
alimentari e bevande
47.81€ 85.00040%
Commercio ambulante di altri prodotti47.82 – 47.89€ 85.00054%
Costruzioni e attività
immobiliari
(41 – 42 – 43) – (68)€ 85.00086%
Intermediari del commercio46.1€ 85.00062%
Attività dei servizi di alloggio
e di ristorazione
(55 – 56)€ 85.00040%
Attività professionali,
scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi
(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)€ 85.00078%
Altre attività economiche(01 – 02 – 03) –(05 – 06 –07 – 08 – 09)
– (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19
– 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27
– 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) –
(36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52
– 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63)
– (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84)
– (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) –
(97 – 98) – (99)
€ 85.00067%

Calcolo Imposte Regime Forfettario


Le cause di esclusione dal regime forfettario

Per verificare la possibilità di accedere al regime nel 2025, è necessario fare attenzione a non rientrare in nessuna causa di esclusione . Infatti, anche nel caso in cui si rispetti il requisito dei 85.000 euro di reddito, esistono alcuni casi in cui non si può comunque applicare il regime forfetario. Si tratta delle seguenti fattispecie.

  • Utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito;
  • Residenza fiscale all’estero (fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
  • Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • Esercizio di attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) e controllo, diretto o indiretto, di SRL o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • Possesso, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o a questi assimilati, eccedenti l’importo di 35.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato;
  • Esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Superamento del limite di fatturato

La normativa prevede la cessazione del regime dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano 100.000 euro. Pertanto, è possibile schematizzare quanto segue:

  • Se sono percepiti ricavi e compensi tra 85.000,01 e 100.000 euro, la fuoriuscita si verifica dall’anno successivo;
  • Se sono percepiti ricavi e compensi da 100.000,01 euro in su, la fuoriuscita è immediata nell’anno in corso.

In quest’ultimo caso, ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali e, ai fini Iva, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

L’applicazione della ritenuta alla fonte

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi la ritenuta di acconto trova applicazione solo a partire dal superamento della soglia (e non anche retroattivamente). Di fatto, l’art. 25, co. 1, del DPR n. 600/73 prevede che i sostituti di imposta che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.

Le ritenute, di conseguenza, si rendono applicabili al momento della “corresponsione” dei compensi. Pertanto, le stesse non possano essere applicate retroattivamente. Analogamente, per le operazioni passive, il professionista non assumerà retroattivamente il ruolo di sostituto d’imposta, anche in relazione a ritenute diverse da quelle di cui agli articoli 23 e 24, DPR n. 600/73. A chiarire questi aspetti l’Agenzia delle Entrate in incontro con la stampa specializzata del 23 gennaio 2023.

Svolgimento di attività con regimi speciali Iva

Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA. Oppure di regimi forfetari di determinazione del reddito. Faccio riferimento al regime dell’Agricoltura, regime del margine, regime dell’editoria, etc. Per poter accedere al regime questi soggetti devono applicare il regime IVA ordinario, e non quello speciale.

Esclusione per soggetti fiscalmente residenti all’estero

I soggetti non residenti, ovvero fiscalmente residenti all’estero sono esclusi dal regime. Fanno eccezione quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. In questo caso è necessario che tali soggetti producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto. Solo in questo caso è possibile operare in regime forfetario anche da residenti all’estero.

Svolgimento di attività di cessione di fabbricati

Non possono applicare il regime i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, comma 1, numero 8), del DPR n. 633/72. Oppure di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del D.L. n. 331/93.

Partecipazioni in società di persone o di capitali

Non possono applicare il regime i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che partecipano contemporaneamente a:

  1. Società di persone, Associazioni professionali, imprese familiari;
  2. Controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata (anche in trasparenza) o associazioni in partecipazione. Deve trattarsi di società che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  3. Associazioni in partecipazione.

La causa di esclusione trova applicazione anche qualora il contribuente sia socio di una società di persone o di capitali con sede all’estero. In questi casi non è possibile aderire al regime.

Aspetto importante è che per “controllo” deve intendersi il concetto di “partecipazione qualificata” ai sensi dell’articolo 67 del DPR n. 917/86. Una partecipazione qualificata in una società presenta i seguenti requisiti (articolo 2359 c.c.):

  • Società quotata in mercati regolamentati italiani o esteri
    • possesso superiore al 2% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
    • oppure possesso superiore al 5% del capitale sociale.
  • Società non quotata in mercati regolamentati
    • possesso superiore al 20% dei diritti di voto in Assemblea ordinaria;
    • oppure possesso superiore al 25% del capitale sociale o patrimonio

Queste cause di esclusione devono essere verificate nell’anno di applicazione del regime. E non nell’anno precedente.

Analisi delle attività riconducibili a quelle svolte in regime forfettario

Il secondo requisito richiesto dalla norma in esame è quello relativo all’esercizio da parte della SRL di “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di impresa, arti o professioni“. Quindi, riepilogando, affinché trovi riscontro l’esclusione dal regime è necessario che si ravvisi sia il controllo, che l’esercizio di attività riconducibile a quella svolta in regime di vantaggio. La finalità perseguita è quella di “evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte“. La norma non richiede, peraltro, che l’attività del socio sia svolta (prevalentemente o meno) nei riguardi della SRL.

Qualora, però, quest’ultima non svolga, ad esempio, delle prestazioni del socio in regime forfetario non sembrerebbe verificarsi l’ipotesi del frazionamento dell’attività. Una prima soluzione, potrebbe essere quella di verificare la presenza di uno stesso codice ATECO della SRL e del socio con partita IVA individuale. Tuttavia, questa soluzione non può trovare riscontro. È necessario, infatti, andare a verificare l’attività concretamente svolta dalla SRL e dal soggetto che intende operare in tale regime. Soltanto qualora si possa riscontrare che le due attività svolte siano in collegamento tra di loro, opera l’esclusione. Si ritiene, comunque, che sia necessario individuare dei criteri oggettivi per identificare quando una attività può definirsi “collegata“.

Svolgimento di attività di lavoro dipendente

Un approfondimento particolare riguarda la possibilità di applicare il regime per chi esercita anche attività di lavoro dipendente. La preclusione al regime è connessa alla percezione, nell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 del TUIR) eccedenti 35.000 euro (art. 1 comma 57 nuova lett. d-ter) della L. n 190/14). Tale limite non vale se il rapporto lavorativo è cessato entro il 31/12 dell’anno precedente. Inoltre, non possono applicare il regime i soggetti che hanno percepito:

  • Redditi da lavoro dipendente o redditi assimilati e
  • Esercitano attività d’impresa

prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti. Oppure in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. I redditi da lavoro dipendente sono quelli indicati negli articoli 49 e 50 del DPR n. 917/86. La verifica della soglia di lavoro dipendente è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Sul punto occorre tenere presenti i chiarimenti forniti dalla Circolare n. 10/E/16 e quelli della risposta ad interpello n. 368/E/21, secondo i quali il limite dei 30.000 euro di lavoro dipendente non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente a quello di accesso al regime.

Fatturazione svincolata dall’ex datore di lavoro

La norma impedisce al soggetto di operare in regime forfetario se fattura prevalentemente al suo ex datore di lavoro, per il quale era in essere un contratto di lavoro dipendente. Stesso impedimento è in vigore in relazione al datore di lavoro dipendente attuale, nel caso in cui il dipendente decida di aprire una partita Iva. Questa normativa è volta ad evitare che i datori di lavoro trasformino contratti da lavoro dipendente in contratti a partita Iva.

Affinché sia precluso l’esercizio del regime è necessario che almeno il 50% del fatturato di un soggetto derivi dall’ex datore di lavoro. Nel caso in cui l’ex datore di lavoro sia solo uno dei clienti del professionista o dell’imprenditore che opera con partita Iva, il regime non è precluso. Stessa cosa per il soggetto che fattura in mono-committenza. Il fatto di operare per un unico committente non è causa di esclusione dal regime. Tuttavia, possono esserci problematiche legate alle c.d. “false partite Iva“. Questo, tuttavia, è una problematica diversa, ma che non preclude l’esercizio con il regime.


La fattura in regime forfettario

Il principale vantaggio dei contribuenti che applicano il regime è che si trovano in ambito di franchigia Iva. Per questo motivo c’è l’esonero da buona parte degli adempimenti previsti in materia di Iva. La disciplina del regime forfetario ai fini Iva prevede l’espletamento di alcuni adempimenti a seconda del tipo di operazione posta in essere.

Territorialità Iva

Vediamo di seguito, schematicamente, la territorialità Iva per le operazioni nazionali, comunitarie ed estere nel regime in commento.

  • Operazioni Nazionali – Il contribuente che si avvale del regime non può esercitare la rivalsa IVA. Articolo 18 del DPR n. 633/72. Sulle fatture emesse, scontrini o ricevute fiscali emessi durante l’applicazione del regime non deve essere addebitata l’IVA a titolo di rivalsa.
  • Cessione di beni – La disciplina ricalca quella ordinaria. Trova applicazione l’articolo 41 comma 2-bis del D.L. n. 331/93 per operazioni UE. Trova applicazione l’articolo 8 del DPR n. 633/72 per operazioni Extra-UE.
  • Acquisto di beni Extra-UE – Entro la soglia di € 10.000 annui sono considerati non soggetti ad IVA nel Paese di destinazione. Gli acquisti sono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza. Articolo 38 comma 5, lettera c), del D.L. n. 331/93.
  • Prestazioni di servizi – Prestazioni di servizi ricevuti da non residenti o rese ai medesimi, rimangono soggette alle ordinarie regole. Articoli 7-ter e seguenti del DPR n. 633/72.

Per approfondire: Operazioni estere per i forfettari.

Adempimenti contabili

I contribuenti che applicano il regime sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili. Tuttavia, i contribuenti che operano nel regime sono tenuti a:

  • Numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
  • Certificare i corrispettivi.

Devono, anche presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le scadenze previste dal DPR n. 322/98. I ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva.

Esonero dall’esterometro

I contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dall’obbligo di comunicazione trimestrale delle operazioni effettuate da e verso soggetti non residenti. Inoltre, l’emissione della fattura elettronica in ogni caso assolve questo tipo di comunicazione.

Indicazioni da riportare in fattura

Il soggetto che adotta tale regime è tenuto a riportare in fattura la seguente dicitura. Questo al fine di informare il cliente che si avvale di questo particolare regime fiscale che non prevede l’applicazione dell’Iva in fattura:

Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, e articolo 1, commi da 111  a 113, della Legge n. 208/2015, e s.m. – Regime forfetario

La fattura, in ogni caso, non prevede mai l’applicazione della ritenuta di acconto. Queste le indicazioni da riportare in fattura:

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto come previsto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014.


Se desideri approfondire: Guida all’emissione della fattura.


Determinazione del reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva

Il regime prescinde dalla determinazione del reddito in forma analitica. Il reddito imponibile è determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice ATECO. Codice che contraddistingue l’attività svolta. Sul reddito così determinato, al netto dei contributi previdenziali versati, deve essere applicata un’imposta sostitutiva pari al 15%. Riassumendo, è possibile riepilogare che:

  • Ai fini della determinazione del reddito imponibile non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta dal contribuente. Le uniche spese che possono essere portate in deduzione sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge;
  • Il computo dei ricavi avviene secondo il principio di cassa: assumono rilevanza i ricavi o compensi effettivamente incassati nel corso del periodo d’imposta;
  • L’imposta del 15% è sostitutiva dell’imposta sui redditi (IRPEF), delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Impresa familiare

In caso di applicazione del regime per imprese familiari l’imposta sostitutiva è dovuta dal titolare dell’impresa. Essa è calcolata sul reddito dell’impresa stessa prima dell’imputazione della quota ai familiari. I contributi previdenziali sono deducibili, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico. Ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.

Quali le agevolazioni per il regime start up?

L’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali e dell’IRAP per i contribuenti che adottano il regime forfetario è ridotta dal 15% al 5%. Questa agevolazione per le Start-Up in regime forfetario è utilizzabile limitatamente ai primi 5 periodi d’imposta in cui è esercitata l’attività. Questo sia che si tratti di avvio di una nuova impresa, oppure di nuova attività artistica o professionale. In particolare, è previsto che per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i 4 successivi, l’imposta sostitutiva è pari al 5%, a condizione che:

  • Il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artisticaprofessionale o d’impresa. Anche in forma associata o familiare;
  • L’attività da esercitare non costituisca in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • Qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente a quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti che consentono l’accesso al regime forfetario.

Il reddito determinato secondo i criteri del regime è rilevante, assieme al reddito complessivo IRPEF, ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia. Detrazioni di cui all’articolo 12, comma 2, del DPR n. 917/86. 

Certificazione Unica

Proviamo a fare un esempio per capire meglio come effettuare correttamente la compilazione della Certificazione Unica per somme non soggette a ritenuta. Prendiamo ad esempio compensi corrisposti a lavoratori autonomi che applicano il regime forfetario, di cui all’art. 1 Legge n. 190/14 e ss.mm. Questi soggetti, anche se non ricevono compensi soggetti a ritenuta di acconto devono comunque essere certificati, sempre se relativi a redditi da lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi. Vediamo come compilare la Certificazione Unica in questo caso. Nella Certificazione Unica, per lavoro autonomo è stata introdotta la distinzione tra:

  • Le somme che costituiscono reddito da dichiarare, da indicare con codice 12 nel campo 6 del prospetto denominato “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”. Si tratta dei compensi che dovranno poi essere inseriti in dichiarazione dei redditi dal professionista che adotta il regime forfetario (Legge. n. 190/14) che li ha percepiti, e
  • Il codice 7, denominato “Erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta”, sempre del campo 6 non accoglie più gli importi erogati a favore dei c.d. “contribuenti forfetari”, da indicare con il codice 12, ma continua ad individuare, per esempio, i compensi corrisposti ai soggetti che applicano in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’articolo 27 D.L. n. 98/11 (c.d. “contribuenti minimi”);
  • Le somme riferite a redditi esenti ovvero che non costituiscono reddito imponibile per il percipiente, da indicare con il codice 8. Si tratta delle spese analitiche anticipate dal professionista, che non trovano collocazione all’interno della dichiarazione dei redditi, quali, ad esempio, le somme corrisposte a titolo di imposta di bollo. In questo modo viene superata la problematica relativa al controllo incrociato per forfettari e minimi tra somma delle CU presenti in anagrafe tributaria e il totale dei redditi indicati dal contribuente nella relativa dichiarazione.

Le agevolazioni contributive

L’applicazione del regime permette anche l’ottenimento di due agevolazioni contributive.

Riduzione contributiva del 50% per nuove attività

La Legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità di chiedere lo sconto del 50% sui contributi per 36 mesi. È riservata a chi nel 2025 si iscrive per la prima volta alla gestione Inps artigiani o commercianti, e percepisce redditi d’impresa.

Riduzione contributiva del 35%

La seconda tipologia di agevolazione contributiva riguarda, anche questa volta, i soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione Ivs Artigiani e Commercianti Inps. In particolare, i soggetti beneficiari sono esclusivamente le ditte individuali che esercitano attività commerciale. Quindi, i professionisti, di qualsiasi genere, ne sono esclusi. L’agevolazione contributiva consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali dovuti annualmente.

Al fine di fruire dell’agevolazione contributiva è necessario effettuare una specifica comunicazione telematica:

  • I soggetti che intraprendono l’esercizio di una nuova attività aderendo al regime agevolato devono presentare la domanda in via telematica. Tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti tempestivamente dalla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione Inps;
  • I soggetti già in attività la devono presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno la domanda tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti disponibile sul sito dell’Inps.

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, l’accesso al regime contributivo agevolato può avvenire a decorrere dall’anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di accesso al regime.


Rapporti con la pubblica amministrazione

Il rapporto tra i soggetti che applicano il regime e le pubbliche amministrazioni “intreccia” lo split payment e gli obblighi di fatturazione elettronica tra privati.

Scissione dei pagamenti

Sul fronte split payment, le Entrate hanno confermato che tali contribuenti hanno il solo onere di indicare nella fattura emessa che l’operazione è soggetta al regime di vantaggio o al regime forfettario. Sul punto la Circolare 6/E/15, paragrafo n. 8.5, ha chiarito che il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del DPR n. 633/72 “non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie“. Ossia, come nel caso prospettato, che esonerano il fornitore dall’addebito dell’IVA in via di rivalsa.

Fattura elettronica PA

Dal lato della fattura elettronica, l’Agenzia ha chiarito che per i forfettari – anche se esclusi dall’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica – permangono i vincoli dettati dalla Legge n. 244/2007. Questo in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione. Il comma 909 della Legge n. 205/17, infatti, ha esteso la fatturazione elettronica agli scambi tra soggetti Iva e poi anche nei confronti dei consumatori finali. Norma che esonera da tali disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/ 11) e quelli che applicano il regime.

Se un soggetto forfettario deve emettere una fattura a una pubblica amministrazione nei cui confronti ha efficacia il meccanismo dello split payment e al contempo sia destinataria degli obblighi di fatturazione elettronica in quanto indicizzata nel sito www.indicepa.gov.it, deve adeguarsi alla modalità elettronica. Utilizzando il formato Xml e facendola transitare dal Sistema di interscambio (Sdi).


Calcolo della valutazione di convenienza del forfettario

Non si fa altro che parlare della convenienza del regime rispetto a quello ordinario. È vero, tale regime presenta degli indubbi elementi di convenienza. Tuttavia, non è detto che sia così in tutti i casi. Non esiste un criterio univoco per stabilire a priori quando, o meno, il forfettario è più conveniente rispetto al regime ordinario, la Contabilità Semplificata.

Per questo motivo ho voluto predisporre due esempi in cui, prendendo come riferimento un professionista iscritto alla Gestione Separata INPS, per valutare la convenienza del regime. Partiamo, ipotizzando i seguenti dati:

Fatturato €   35.000,00
Coefficiente di redditività78%
Canone di locazione  €   10.000,00
Spese mediche €     5.000,00
Contributi previdenziali  €     3.000,00
Contributi previdenza integrativa €     2.500,00

Vediamo, come con questi dati si determina il reddito netto nei due regimi fiscali coinvolti.

Regime forfettario
Fatturato €   35.000,00
Coefficiente di redditività78%
Reddito tassabile €   27.300,00
Contributi previdenziali obbligatori €     3.000,00
Reddito imponibile €   24.300,00
Imposta 15% €     3.645,00
Contributi Previdenziali  €     6.249,96
Reddito Netto €   25.105,04

Regime ordinario
Fatturato €   35.000,00
Costi dell’attività €   10.000,00
Contributi previdenziali €     3.000,00
Oneri deducibili €     2.500,00
Reddito imponibile €   19.500,00
Imposta lorda €     4.665,00
Oneri detraibili €         950,00
Imposta netta €     3.715,00
Contributi previdenziali €     5.658,40
Reddito Netto €   25.626,60

In questa simulazione, anche se per poco ma la contabilità semplificata offre un vantaggio rispetto all’applicazione del regime forfait. Questo è dovuto al fatto che i costi sostenuti dal professionista sono rilevanti. I costi legati all’attività, ovvero i € 10.000 di affitto, e gli oneri personali sostenuti nell’anno (€ 2.500 di contributi previdenziali non obbligatori e € 5.000 di spese sanitarie) hanno finito per pesare in modo determinante sulla valutazione.

Considerazioni in merito alla valutazione di convenienza tra regimi fiscali diversi

Questi oneri, che nel regime vengono perduti, possono essere sfruttati nella contabilità semplificata. Per questo motivo è sempre opportuno effettuare una valutazione di convenienza. Oltre agli aspetti legati ai costi dell’attività la convenienza della contabilità semplificata sul regime dipende anche dalla presenza di oneri deducibili e/o detraibili ai fini IRPEF, che non possono essere sfruttati in caso di applicazione del regime (in assenza di altri redditi imponibili IRPEF).

È opportuno, quindi, affidarsi ad un professionista esperto che sappia indirizzarti verso il corretto regime fiscale adatto a te. Lo sbaglio che commettono in molti è quello di fare una valutazione che tiene conto soltanto dei costi effettivi dell’attività. E’ opportuno, invece, considerare anche gli oneri deducibili e detraibili che si sostengono nell’anno. Sono questi, infatti, che principalmente sono in grado di indirizzare la scelta del corretto regime fiscale per un soggetto che vuole avviare o modificare il proprio regime fiscale. Affidati sempre ad un professionista esperto.


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