Gli acconti di imposta sono dovuti anche dai contribuenti che adottano regimi fiscali agevolati, come il caso dei soggetti che adottano il c.d. “regime fiscale forfettario“. Tale regime di vantaggio è stato introdotto dalla Legge n. 190/14 e successivamente modificato dalla Legge n. 208/15 (e ss.mm.). Per un approfondimento legato alla disciplina fiscale del regime forfettario ti rimando a questo nostro contributo dedicato: “Guida al regime fiscale forfetario per professionisti e imprese“. In questo contributo, invece, mi voglio concentrare sulle modalità di determinazione e di calcolo degli acconti di imposta dovuti dai contribuenti che adottano il regime forfetario. Successivamente vedremo anche gli aspetti legati alla determinazione degli acconti in caso di passaggio da un regime fiscale all’altro, tenendo in considerazione i chiarimenti sinora esistenti.
Quando si versano gli acconti nel Regime Forfettario?
I contribuenti titolari di partita IVA sono tenuti, in sede di dichiarazione dei redditi a versare il saldo dell’imposta sostitutiva dovuta per il regime forfettario, e con essa, se ne ricorrono i presupposti devono versare anche i relativi acconti. Le regole da seguire per la quantificazione dell’importo dovuto e per le scadenze di versamento sono le stesse applicabili per i soggetti IRPEF. In particolare, sono tenuti al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva, per l’anno di imposta in corso, i contribuenti “forfetari” che hanno presentato il modello Redditi P.F., per l’anno di imposta precedente, con l’indicazione al rigo LM42 “Differenza“, di un importo pari o superiore a €. 52,00.
Per quanto riguarda le date di versamento, invece, il primo acconto deve essere versato entro il 30 giugno (o 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo). Mentre, il secondo acconto deve essere versato entro l’ultimo giorno del mese di novembre. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24.
Come si calcolano gli acconti nel Regime Forfettario?
L’acconto di imposta per i contribuenti che usufruiscono del regime forfetario può essere calcolato, con due diversi metodi:
- Il metodo storico ed
- Il metodo previsionale.
In linea generale ogni contribuente ha facoltà di scegliere il metodo che preferisce per la determinazione dell’acconto. È opportuno, quindi, consultarsi sempre con il proprio dottore Commercialista di fiducia, al momento del versamento dell’acconto per scegliere il metodo migliore a seconda delle caratteristiche di ogni singolo contribuente. Vediamo, più in dettaglio, i metodi di calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta in regime forfettario.
Il metodo storico di calcolo dell’imposta sostitutiva in Regime Forfettario
Per quanto concerne la quantificazione dell’importo dovuto, se si applica il metodo storico, si deve sempre fare riferimento al rigo rigo LM42 “Differenza“, del modello Redditi P.F., con l’obbligo di versamento qualora l’importo ivi indicato sia superiore alla soglia di 52 euro. Se si supera questo importo, ma non i 258 euro, l’acconto deve essere corrisposto in unica soluzione, entro il 30 novembre. In caso contrario, la cifra deve essere corrisposta in due rate, secondo le regole ordinarie:
- 50% del dovuto entro il 30 giugno (o 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo), ed il restante
- 50% entro il 30 di novembre.
Ricordo che il metodo storico per la determinazione degli acconti si basa sui risultati dell’anno precedente, per determinare gli acconti dell’anno in corso. È un metodo sicuro, in quanto, a differenza di quanto andremo a vedere per il metodo previsionale, il suo corretto utilizzo non può mai portare all’applicazione di sanzioni.
Posso consigliarti di utilizzare questo metodo di calcolo se prevedi di realizzare, nell’anno in corso, gli stessi volumi reddituali realizzati nell’anno precedente. Se, invece, il volume di reddito, per l’anno in corso dovesse rivelarsi crescente, il metodo storico risulterà essere maggiormente conveniente per il contribuente, rispetto all’adozione del metodo previsionale. Il versamento degli acconti sul 100% dell’importo dell’imposta dovuta per l’anno corrente, con due acconti di pari importo (al 50% ciascuno) è stata introdotta dall’art. 58 del D.L. n. 124/2019. Tali disposizioni si rendono applicabili anche per i soggetti che applicano il regime forfettario.
Esempio di calcolo dell’acconto con il metodo storico
Ipotizziamo il calcolo dell’acconto con il metodo storico per un professionista, in regime forfetario, che nell’anno di imposta precedente ha fatturato 10.000 euro. Si determinano, quindi gli acconti per l’imposta sostitutiva.
10.000 | Fatturato anno “n” |
7.800 | Reddito Imponibile (78%) |
1.170 | Saldo anno “n” Imposta sostitutiva |
585 | Primo acconto Imposta sostitutiva (50% del saldo) |
585 | Secondo acconto imposta sostitutiva (50% del saldo) |
Il metodo previsionale di calcolo dell’imposta sostitutiva in Regime Forfettario
Il metodo previsionale per il calcolo dell’acconto, ha il vantaggio, per i soggetti in regime forfetario, che determinano il loro reddito secondo il principio di cassa, di ridurre notevolmente il margine di errore nel calcolo dell’imponibile dovuto per l’anno di imposta in corso. Attraverso il metodo previsionale, infatti, il calcolo degli acconti, è effettuato in ragione del reddito che il contribuente prevede di raggiungere nell’anno in corso.
Per il contribuente si tratta, quindi, di fare una stima del reddito che andrà a percepire nell’anno, e sulla base di questo reddito, andare a calcolare gli acconti dovuti. Ora, andare a prevedere il reddito dell’anno nel mese di giugno, quando dovrebbe essere versato il primo acconto, non è sicuramente agevole. Il consiglio che posso darti è quello di versare il primo acconto di giugno secondo il metodo storico per poi verificare a novembre, se può essere più conveniente adottare il metodo previsionale per il secondo acconto.
Convenienza del metodo previsionale di calcolo dell’acconto
Versare l’acconto con il metodo previsionale per i soggetti in regime forfettario, può essere conveniente per due ordini di motivi: la seconda rata di acconto scade il 30 di novembre, ossia a poco più di un mese dalla chiusura dell’anno e nella liquidazione della sostitutiva non rilevano comunque deduzioni e detrazioni dall’imposta a titolo personale che possono essere fatte valere, invece, solo in presenza di altri redditi assoggettati ad IRPEF.
Come puoi immaginare a novembre può essere più semplice stimare il reddito che si andrà a generare nell’ultimo mese dell’anno, quindi parametrare il versamento del secondo acconto tenendo conto del metodo previsionale, e considerando quanto già versato nel primo acconto. Vediamo di seguito come fare con un esempio. Ricorda, però, che qualora la stima di reddito effettuata con il metodo previsionale non si rivelasse corretta, il contribuente è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa del 30% dell’imposta non versata. Tale sanzione può comunque essere ridotta con il ravvedimento operoso.
Esempio di calcolo metodo previsionale
7.500 | Stima fatturato anno “n+1” |
5.850 | Reddito Imponibile (78%) |
878 | Saldo anno “n+1” Imposta sostitutiva |
410 | Acconto Imposta sostitutiva metodo previsionale |
Nell’esempio, riprendendo sempre il professionista dell’esempio precedente, mostriamo come sia possibile determinare il secondo acconto dell’imposta sostitutiva con il metodo previsionale. Una volta stimato il fatturato dell’anno in corso, nell’esempio 7.500 euro, si determina il reddito, applicando la percentuale di redditività del 78%. Su tale reddito si calcola l’imposta dovuta per l’anno di imposta in corso, dalla quale viene tolto l’importo del primo acconto, calcolato con il metodo storico. In questo modo il versamento del secondo acconto avviene utilizzando il metodo previsionale.
Versamento dell’acconto in Regime Forfettario in caso di passaggi di regime
In caso di passaggio da un regime fiscale ad un altro (ad esempio dal regime forfettario alla contabilità semplificata o viceversa), richiede particolare attenzione in relazione agli adempimenti dichiarativi previsti. Il primo aspetto da tenere in considerazione riguarda il quadro da utilizzare per il calcolo del reddito imponibile. Ad esempio, se nell’anno precedente è stato applicato il regime forfettario e si passa alla contabilità semplificata, non deve essere compilato il quadro LM, bensì il quadro RE (per gli esercenti arte o professione) o il quadro RG (per l’attività di impresa). Ulteriore aspetto da tenere in considerazione in caso di passaggio di regime è il versamento degli acconti di imposta.
Acconti in caso di passaggio al Regime Forfetario
Non sono tenuti al versamento degli acconti dell’imposta sostitutiva i soggetti per cui l’anno di imposta in corso, sia il primo anno di applicazione del regime forfetario. In tal caso, ipotizzando il possesso esclusivo, in tale anno, di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, il soggetto verserà l’eventuale saldo dell’IRPEF per l’anno precedente e di eventuali altre imposte sostitutive (es. cedolare secca), mentre nulla è dovuto a titolo di acconto dell’imposta sostitutiva per il regime forfetario sulla base dei redditi indicati nel modello Redditi, al rigo PF37. Qualora, invece, nell’anno di imposta in corso, si preveda di conseguire redditi ulteriori rispetto a quello d’impresa o di lavoro autonomo, gli acconti Irpef per l’anno di imposta in corso potrebbero risultare dovuti, secondo le regole ordinarie.
Acconti in caso di fuoriuscita dal Regime Forfetario e passaggio alla contabilità semplificata
Gli acconti d’imposta non sono dovuti da coloro che hanno applicato il regime forfetario per il solo nell’anno di imposta precedente a quello in corso, essendone fuoriusciti a partire dal primo gennaio dell’anno (ad esempio, per aver percepito un ammontare di ricavi o compensi eccedente i limiti tabellari). In tale ipotesi, dal momento che per l’anno di imposta in corso non sarà dovuta alcuna imposta sostitutiva da dichiarare nel quadro LM del modello Redditi P.F. (come conseguenza della fuoriuscita dal regime), si ritiene che nell’anno di imposta in corso non sia dovuto alcun importo a titolo di acconto di tale imposta. Potrebbe, invece, risultare dovuto l’acconto IRPEF per l’anno di imposta in corso, da corrispondere in due rate o in un’unica soluzione, secondo le consuete modalità e con i codici tributo propri dell’IRPEF.
Ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF per l’anno di imposta in corso con il criterio storico, nessun rilievo assume il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva nell’anno precedente. Invece, qualora l’acconto IRPEF per l’anno di imposta corrente fosse determinato con il criterio previsionale, il reddito che, nell’anno in corso, derivasse dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo per la quale nell’anno precedente si è applicato il regime forfetario andrebbe considerato nel reddito complessivo IRPEF dell’anno in corso sul quale calcolare la relativa IRPEF presunta, base di commisurazione dell’acconto.
Cosa fare se gli acconti sono stati versati?
Riprendendo il caso del passaggio da regime forfettario a quello semplificato il contribuente, in linea teorica, potrebbe trovarsi nell’impossibilità di scomputare gli acconti dell’imposta sostitutiva versati (che dovrebbero trovare collocazione nel rigo LM45, col. 2 “acconti“, ma il quadro LM non deve essere più compilato. Su questo aspetto, le istruzioni al modello Redditi prevedono che tali acconti debbano essere versati nella colonna 4 (“di cui fuoriusciti regime di vantaggio o regime forfetario”) del rigo RN38 (“Acconti”), consentendo così, di fatto, di sottrarli dall’IRPEF dovuta a saldo, senza che vadano persi. Si tratta, in pratica, degli acconti versati indicando, nel modello F24, utilizzando i codici tributo:
- 1793 (prima rata) e 1794 (seconda rata o acconto in unica soluzione);
- 1790 (prima rata) e 1791 (seconda rata o acconto in unica soluzione).
Compilazione modello F24: versamento acconti in Regime Forfettario
Il modello F24 per il versamento degli acconti dei contribuenti in regime forfetario deve essere compilato nella sezione Erario, indicando i seguenti codici tributo:
- Codice tributo 1790 – “Imposta sostitutiva sul regime forfettario – Acconto prima rata – Articolo 1, comma 64, Legge n. 190/2014“;
- Codice tributo 1791 – “Imposta sostitutiva sul regime forfettario – Acconto in unica soluzione o acconto seconda rata – Articolo 1, comma 64, Legge n. 190/2014“.
Per il versamento del primo acconto deve essere compilata anche la colonna relativa alla rateazione, indicando “0101“, se il versamento non viene rateizzato. Oppure “0106” se si sta pagando la prima di sei rate. Ricordiamo che il versamento del secondo acconto non può essere rateizzato. Nella colonna “anno di riferimento” deve essere indicato il periodo di imposta nel quale si effettua il versamento. Nella colonna “importi a debito“, deve essere inserito l’importo da versare, mentre nella colonna “importi a credito” non deve essere inserito alcun valore. Ricordiamo che il versamento degli acconti relativi all’imposta sostitutiva può essere compensato da parte del contribuente, sia con crediti erariali che contributivi.
Consulenza fiscale online
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Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.