Importante:
Tieni presente che quanto leggerai in questa guida rappresenta un regime fiscale a cui non è più possibile accedere dal 2016. Rimane in vigore solo per i contribuenti che hanno aderito al regime fino al compimento del loro 35esimo anno di età.
Cos’è il regime dei minimi?
Il c.d. “regime dei minimi” è un regime fiscale per le partite Iva individuali che svolgono attività di lavoro autonomo (professionale o di impresa). Questo regime fiscale è stato introdotto dalla Legge n. 244/2007. Tale regime è stato “trasformato” nel regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ad opera del D.L. n. 98/2011, con l’introduzione di ulteriori condizioni d’accesso legate alla novità dell’attività intrapresa. Il regime è stato soppresso dalla Legge n. 190/14 di istituzione del regime forfettario. Attualmente, questo regime fiscale rimane in vigore in via residuale soltanto per chi vi ha aderito prima della sua soppressione in quanto può mantenerlo fino al compimento dei 35 anni.
Chi può applicare oggi il regime dei minimi?
Il regime, disciplinato dall’art. 27 co. 1, 2 e 7 del D.L. n. 98/11, è stato successivamente abrogato dalla Legge n. 190/14, norma istitutiva del regime forfettario. Attualmente, il regime risulta ancora utilizzabile a favore dei soggetti che lo avevano scelto, in sede di inizio attività, entro il 31.12.2015. Tale regime può continuare ad essere applicato a condizione che, al contempo:
- Siano rispettati determinati requisiti (ad esempio, ricavi e compensi contenuti entro 30.000,00 euro, beni strumentali posseduti nel triennio precedente non superiori a 15.000,00 euro);
- Non si verifichino specifiche circostanze ostative (ad esempio, trasferimento della residenza all’estero).
Il regime fiscale in commento risulta essere applicabile per un periodo limitato, ovvero per il primo quinquennio dell’attività, oppure anche oltre detto quinquennio, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età dell’imprenditore o del lavoratore autonomo.
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo è:
- Determinato con modalità analitiche;
- Tassato con imposta sostitutiva pari al 5%.
L’imprenditore o il lavoratore autonomo che applica il regime è escluso da studi di settore e parametri contabili, IRAP e Iva.
Quali differenze tra regime dei minimi e forfettario?
Se stai leggendo questo articolo molto probabilmente stai applicando il regime dei minimi e sei interessato a capire se puoi passare al regime forfettario. Entrambi questi regimi fiscali agevolati presentano dei punti in comune, ma anche delle differenze molto importanti. Per questo motivo, al fine di aiutarti ad effettuare le tue scelte andiamo a vedere le principali differenze tra questi due regimi fiscali riepilogate nella tabella seguente.
CONDIZIONE | REGIME DEI MINIMI | REGIME FORFETTARIO |
---|---|---|
Limiti di fatturato annui | 30.000 euro | 65.000 euro |
Utilizzo beni strumentali (1) | 15.000 euro per ogni triennio. Il costo è deducibile dal reddito | Non vi sono limiti all’acquisto di beni strumentali |
Utilizzo di collaboratori | Non è prevista la possibilità di avere dei collaboratori subordinati, parasubordinati o autonomi | Prevede la possibilità di avere dei collaboratori rimanendo nei limiti del compenso lordo annuo di 20.000 euro |
Vendite extra-UE | Non permette la vendita al di fuori dell’Unione Europea | È possibile effettuare esportazioni e vendere i propri prodotti in tutto il mondo senza limitazioni. |
Limite di applicazione | – 5 anni per chi, al momento dell’adesione aveva più di 35 anni; – Gli anni che mancano al compimento dei 35 per chi al momento dell’adesione aveva meno di 35 anni. | Non è previsto alcun limite temporale per la sua applicazione (nel rispetto dei requisiti di permanenza) |
Determinazione del reddito imponibile | I costi legati all’attività vengono individuati sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute. Questi costi documentati possono essere portati a riduzione del fatturato per la determinazione del reddito imponibile. | I costi legati all’attività vengono determinati forfettariamente, sulla base di una percentuale chiamata coefficiente di redditività, che cambia a seconda del codice ATECO di riferimento. Di fatto, i costi possono essere scaricati, indipendentemente dal fatto che siano stati o meno sostenuti e dalla loro effettiva entità. |
Agevolazioni contributive | Il regime non prevede alcuna agevolazione per il pagamento dei contributi per nessuna cassa. I contributi versati riducono il reddito imponibile. | È previsto un abbattimento del 35% dei contributi da versare alla gestione commercianti e artigiani. I contributi versati alle altre casse private o gestione separata INPS rimangono invariati. I contributi versati riducono il reddito imponibile. |
Imposta sostitutiva | La percentuale di imposta sostitutiva da applicare è del 5% per tutta la durata di applicazione del regime senza distinzione delle caratteristiche dei soggetti interessati. | – Le nuove attività possono applicare un’imposta sostitutiva ad aliquota 5% per i primi 5 anni – In tutti gli altri casi è prevista un’imposta sostitutiva del 15% (che devono applicare ad esempio i soggetti che transitano dal regime dei minimi al forfettario). |
(1) si tratta di beni ad utilità pluriennale, utili allo svolgimento dell’attività economica. Ad esempio: mobili, pc, stampanti, macchine fotografiche, autoveicoli, etc.
Convenienza nel passaggio dal regime dei minimi al regime forfettario
Per i soggetti che si trovano ancora ad applicare il regime dei minimi è opportuno effettuare le opportune valutazioni di convenienza per il passaggio al regime forfettario. La valutazione del passaggio è opportuno che venga effettuata anche prima rispetto al compimento dei 35 anni di età. Naturalmente, non è possibile generalizzare ma, sicuramente, in moltissimi casi la convenienza è marcata nel passaggio all’attuale regime di vantaggio per le partite Iva individuali.
Come si effettua il passaggio al forfettario?
Hai la possibilità di effettuare il passaggio dal regime dei minimi al regime forfettario ad ogni inizio di nuovo anno, attraverso il comportamento concludente. Per effettuare il passaggio è fondamentale interfacciarsi con il proprio commercialista di fiducia.
Quali elementi prendere in considerazione per le valutazioni di convenienza?
Tra le variabili da analizzare per il passaggio di regime di consiglio di fare attenzione ai seguenti aspetti:
- L’impatto dell’imposta sostitutiva che passa dal 5% al 15% del forfettario;
- L’impatto della determinazione del reddito imponibile, non più legata alla differenza tra ricavi tassabili e costi deducibili, ma legata all’applicazione dei coefficienti di redditività. Questo significa che potrebbero trarne vantaggio i soggetti che sostengono pochi costi (come nel caso dei professionisti). In quest’ottica occorre valutare il codice attività (ATECO) da applicare;
- L’effettuazione delle operazioni con l’estero nell’esercizio della propria attività;
- L’impatto previdenziale per tenere conto, per gli artigiani ed i commercianti, della possibilità di sfruttare la riduzione contributiva.
Il consiglio che posso darti è quello di valutare attentamente la tua situazione con un commercialista esperto in grado di aiutarti a comprendere quali possono essere scelte migliori per la tua situazione. Se lo desideri puoi contattarmi al link seguente per ricevere una consulenza personalizzata sulla tua situazione personale.
Buongiorno,
attualmente sono iscritto al regime dei minimi come libero professionista nel settore dell’insegnamento (ripetizioni scolastiche) e sono iscritto alla gestione separata inps.
Come seconda attività vorrei creare siti web e svolgere l’attività di assistenza informatica (consulenza e riparazione computer).
– Posso fare più attività con la stessa P. Iva?
– Per svolgere queste nuove attività è necessario che mi registri alla camera di commercio?
– Devo rimanere iscritto alla gestione separata inps oppure devo passare alla cassa per artigiani o commercianti?
Si può svolgere questa attività con la stessa partita Iva ma dovrà tenere due contabilità separate, per distinguere costi e ricavi dell’attività professionale (insegnamento), da quelle dell’attività commerciale (informatica). Dovrà iscriversi in Camera di commercio, e aprire una posizione alla gestione commercianti dell’Inps. In pratica dovrà gestire due distinte attività.
Se ho capito bene, nel caso ipotetico che guadagnassi 10.000€ dall’attività di insegnamento e 5.000€ da quella della creazione siti dovrei versare il 27,72% dei 10.000 alla gestione separata INPS e 3600€ circa alla gestione commercianti perché questa viene comunque calcolata su un minimo di reddito di 15000€?
Se fosse così sarebbe davvero troppo!!!
– Potrei passare per entrambe le attività alla sola gestione commercianti?
– Se lasciassi stare l’idea della creazione dei siti e, oltre all’insegnamento, svolgessi soltanto l’attività di consulenza informatica (ovvero assistenza e riparazione computer, o solo consulenza) sarei comunque obbligato alla registrazione alla camera di commercio e a versare i contributi anche alla gestione commercianti INPS?
La ringrazio davvero molto
Si il ragionamento è corretto. – No, non è possibile passare alla sola gestione commercianti. – Si, anche quelle attività sono considerate commerciali.
Buon pomeriggio io sono a regime dei minimi considerando che fatturo circa 60.000€ annui lordi sforo il tetto massimo. Volevo capire a quali sanzioni potrei andare in contro e sopratutto se Fanno un calcolo sul netto o sul lordo ? Grazie
Il calcolo del limite è sul fatturato. Se nel 2019 supera il limite di fatturato non ci sono sanzioni ma dovrà cambiare regime fiscale dal 2020.