Il recupero dell’agevolazione impatriati per le annualità precedenti è oggi possibile grazie a un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, che contrasta la prassi restrittiva dell’Agenzia delle Entrate. Chi possiede i requisiti sostanziali previsti dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 può agire tramite dichiarazione integrativa a favore — anche oltre i 90 giorni — oppure tramite istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 602/1973.

Indice degli argomenti
- Perché si perdono le annualità del regime impatriati
- La posizione dell’Agenzia delle Entrate: accesso precluso oltre i termini
- L’orientamento della giurisprudenza: il rimborso è un diritto
- Errore del datore di lavoro: percorso di recupero tramite sostituto d’imposta
- Come recuperare le annualità perse: le strade percorribili
- Rischi e incertezza operativa: cosa aspettarsi dall’Agenzia
- Estensione al nuovo regime impatriati (D.Lgs. 209/2023)
- Hai perso annualità del regime impatriati? Valutiamo insieme il tuo caso
- Domande frequenti
Perché si perdono le annualità del regime impatriati
Il regime impatriati non opera in modo automatico al verificarsi dei requisiti: richiede un atto di attivazione formale da parte del contribuente. È precisamente questa caratteristica procedurale — e non una carenza nei requisiti sostanziali — la causa più frequente della perdita delle annualità agevolabili.
Le modalità di attivazione variano a seconda della categoria reddituale. Il lavoratore dipendente deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, che applica la detassazione a partire dal periodo di paga successivo. In alternativa, l’agevolazione può essere esercitata direttamente in dichiarazione dei redditi, indicando il reddito nella misura ridotta. Il lavoratore autonomo, invece, può attivare il regime in dichiarazione oppure richiedendo al committente l’applicazione della ritenuta sull’imponibile ridotto (Circolare AdE n. 33/E/2020).
Il problema sorge quando nessuno di questi adempimenti viene eseguito nei termini. Secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, l’accesso al regime per una determinata annualità si considera definitivamente precluso una volta scaduto il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi — o, al più tardi, entro i 90 giorni successivi (dichiarazione tardiva). Oltre questa finestra temporale, per l’Amministrazione finanziaria non esistono strumenti di recupero.
Nella pratica, le situazioni più ricorrenti che portano alla perdita dell’agevolazione sono tre: il lavoratore non era a conoscenza del regime al momento del rientro; il datore di lavoro non ha applicato la detassazione per errore o per mancata informazione del dipendente; il contribuente ha presentato la dichiarazione nei termini ma senza indicare correttamente il reddito agevolabile.
È importante sapere che la giurisprudenza ha progressivamente smontato l’impostazione restrittiva dell’Agenzia, riconoscendo che il diritto all’agevolazione sorge dal possesso dei requisiti sostanziali — non dall’adempimento formale. Le modalità di recupero sono oggi concrete, ma richiedono una valutazione caso per caso.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate: accesso precluso oltre i termini
Per l’Agenzia delle Entrate, chi non ha attivato il regime impatriati nei tempi previsti ha definitivamente perso il diritto al beneficio per quelle annualità. Questa posizione, consolidata nella prassi amministrativa, si fonda su due documenti di riferimento: la Circolare n. 33/E/2020 e la Risposta ad interpello n. 59/E/2020.
Il termine dei 90 giorni e la dichiarazione integrativa
La Circolare n. 33/E/2020 stabilisce una gerarchia precisa di strumenti utilizzabili, ciascuno con una propria finestra temporale:
- Richiesta al datore di lavoro: può essere presentata in qualsiasi momento del periodo d’imposta; il datore applica la detassazione dal periodo di paga successivo e recupera il beneficio in sede di conguaglio dalla data dell’assunzione.
- Dichiarazione dei redditi nei termini ordinari: il contribuente indica il reddito nella misura ridotta direttamente nel Modello Redditi PF o nel 730. Se ha già presentato il 730, può presentare il Modello Redditi PF come “correttiva nei termini”.
- Dichiarazione tardiva: presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria, è considerata valida ai fini dell’agevolazione, salva l’applicazione delle sanzioni per ritardo.
- Dichiarazione integrativa nei 90 giorni: l’Agenzia ammette anche l’integrativa presentata entro i 90 giorni, equiparandola alla tardiva (Circolare n. 55/E/2001 e Risoluzione n. 325/E/2002).
Oltre il termine dei 90 giorni, la posizione dell’Amministrazione è netta: l’annualità è preclusa. Non è ammessa una dichiarazione integrativa a favore con richiesta di rimborso, né alcun altro strumento di recupero tardivo.
Remissione in bonis: perché l’AdE la esclude
Un contribuente che non ha presentato richiesta nei termini potrebbe teoricamente invocare la remissione in bonis, istituto che consente di esercitare tardivamente un’opzione per un regime agevolato quando il ritardo riguarda un mero adempimento formale e il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con il regime prescelto.
L’Agenzia delle Entrate esclude questa possibilità con la Risposta n. 59/E/2020, affrontando il caso di una contribuente rientrata in Italia che aveva perso la prima annualità per mancata richiesta al datore di lavoro. Il ragionamento dell’Amministrazione si articola su un punto specifico: la remissione in bonis presuppone che il contribuente abbia tenuto un comportamento concludente, cioè abbia di fatto applicato il regime omettendo solo l’adempimento formale. Chi non ha mai indicato il reddito in misura ridotta — né in busta paga né in dichiarazione — non può dimostrare questo comportamento coerente, e quindi non soddisfa la condizione necessaria per accedere all’istituto.
La medesima risposta conferma tuttavia che le annualità successive rimangono fruibili: la preclusione opera solo per l’anno in cui i termini sono scaduti, non per l’intero quinquennio agevolabile.
L’orientamento della giurisprudenza: il rimborso è un diritto
La giurisprudenza tributaria ha assunto una posizione nettamente divergente rispetto alla prassi amministrativa, riconoscendo che il diritto all’agevolazione impatriati sorge automaticamente al verificarsi dei requisiti sostanziali previsti dalla norma — indipendentemente dall’adempimento delle formalità richieste dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Le prime pronunce delle Commissioni Tributarie
Il percorso giurisprudenziale favorevole ai contribuenti prende avvio dalle Commissioni Tributarie di merito. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza n. 4779/1/21 del 22 dicembre 2021 è stata tra le prime a riconoscere la legittimità dell’istanza di rimborso per mancata fruizione del regime, anche in assenza di richiesta al datore di lavoro. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha consolidato questo orientamento con le sentenze n. 288 del 2 febbraio 2022 e n. 4023 del 20 ottobre 2022.
Un contributo interpretativo decisivo è arrivato dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia con sentenza n. 1118/24, che ha fornito la chiave di lettura sistematica oggi adottata anche dalla Cassazione: l’agevolazione impatriati non costituisce un’opzione tra regimi alternativi — come avviene ad esempio per il regime forfettario — bensì la corretta modalità di applicazione dell’imposta per chi possiede determinati requisiti. Come affermato dai giudici, il mancato esercizio del diritto in dichiarazione non può precludere la richiesta di rimborso della maggiore imposta versata rispetto a quella effettivamente dovuta.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Sondrio, con sentenza n. 51/1/24, ha ulteriormente esteso questo principio ammettendo la dichiarazione integrativa ultra-tardiva — cioè presentata oltre i 90 giorni — per recuperare un’annualità in cui il regime non era stato applicato. L’Agenzia aveva negato il credito ritenendo impossibile l’integrativa oltre quella soglia temporale; la Corte di Sondrio ha invece riconosciuto che i termini dichiarativi non possono escludere il beneficio quando i requisiti sostanziali sono soddisfatti.
Le quattro ordinanze della Corte di Cassazione
La questione ha trovato una sistemazione definitiva con quattro ordinanze della Corte di Cassazione, che hanno progressivamente consolidato un orientamento oggi difficilmente reversibile. La tabella seguente sistematizza i principi enunciati da ciascuna pronuncia:
| Ordinanza | Data | Principio enunciato | Impatto pratico |
|---|---|---|---|
| n. 34655/2024 | 27 dicembre 2024 | Il diritto al rimborso spetta sulla sola verifica dei requisiti sostanziali ex art. 16 D.Lgs. 147/2015, a prescindere da qualsiasi adempimento formale | Prima pronuncia di legittimità: apre l’istanza di rimborso autonoma per contribuenti che non hanno mai presentato richiesta |
| n. 15234/2025 | 2025 | I lavoratori rimpatriati possono accedere al regime agevolato senza richiesta al datore di lavoro, fruendo del beneficio direttamente in dichiarazione o tramite istanza di rimborso | Conferma che la via dichiarativa e quella del rimborso sono entrambe percorribili in modo autonomo |
| n. 23256/2025 | 2025 | Confermato il diritto all’agevolazione e all’istanza di rimborso; il divieto di rimborso introdotto dal D.L. 34/2019 non opera retroattivamente | Tutela i rientri avvenuti prima del 30 aprile 2019 per le annualità anteriori alla modifica normativa |
| n. 30569/2025 | 20 novembre 2025 | La dichiarazione integrativa a favore è ammissibile anche oltre il termine di 90 giorni; la decadenza normativa opera solo per mancato mantenimento della residenza (art. 3 DM 26 maggio 2016), non per ritardi negli adempimenti formali | Pronuncia più recente e più ampia: smentisce esplicitamente la Circolare n. 33/E/2020 e ammette l’integrativa ultra-tardiva |
Il ragionamento della Cassazione nell’ordinanza n. 30569/2025 merita un approfondimento specifico. Il caso riguardava un contribuente trasferitosi in Italia nel 2016 che aveva presentato dichiarazioni integrative il 15 febbraio 2020 — oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria — per recuperare le annualità 2016-2020. L’Agenzia aveva riconosciuto il rimborso solo per il 2018-2020, negandolo per il 2016 e 2017. La Suprema Corte ha accolto le ragioni del contribuente osservando che nessuna norma di legge prevede la decadenza dal regime per tardiva presentazione della richiesta: l’unica decadenza normativa è quella collegata al mancato mantenimento della residenza in Italia per almeno due anni, disciplinata dall’art. 3 del DM 26 maggio 2016. Le indicazioni della Circolare n. 33/E/2020, in quanto prassi amministrativa, hanno rango inferiore alla legge e non possono introdurre cause di decadenza non previste dal legislatore.
L’agevolazione come modalità di applicazione dell’imposta, non come opzione
Il discrimine concettuale tra “opzione” e “modalità di applicazione dell’imposta” è il fondamento teorico su cui poggia l’intero orientamento giurisprudenziale favorevole.
Un regime opzionale — come il regime forfettario o il regime della cedolare secca — presuppone una scelta del contribuente tra alternative fiscalmente equivalenti: il mancato esercizio dell’opzione nei termini preclude l’accesso al regime perché la scelta stessa è costitutiva del diritto. Il regime impatriati funziona diversamente: chi possiede i requisiti sostanziali è tenuto per legge a pagare le imposte nella misura ridotta. Non scegliere di applicarlo non significa rinunciare a un’opzione, ma versare più imposte di quelle dovute. Il rimborso della differenza non è una concessione dell’Amministrazione, ma la restituzione di quanto indebitamente percepito.
Questa distinzione ha una conseguenza pratica diretta: il diritto al rimborso delle maggiori imposte versate è azionabile nei termini ordinari di prescrizione, indipendentemente dai termini dichiarativi indicati dalla prassi amministrativa.
Errore del datore di lavoro: percorso di recupero tramite sostituto d’imposta
Una casistica distinta — e per certi versi più favorevole al contribuente — riguarda i casi in cui la mancata applicazione dell’agevolazione non dipende da una scelta o da un’omissione del lavoratore, ma da un errore del datore di lavoro nella gestione del rapporto come sostituto d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate ha affrontato questa ipotesi con la Risposta ad interpello n. 275/E/2022, relativa a una società multinazionale che non aveva applicato la detassazione impatriati sui proventi derivanti dalla partecipazione dei propri dipendenti a piani di azionariato (stock option e RSU). L’Amministrazione ha confermato che tali componenti reddituali rientrano a pieno titolo nei redditi di lavoro dipendente ex art. 51 TUIR e sono quindi agevolabili (conformemente alle Risposte n. 78/E/2020 e n. 854/E/2021). L’ordinaria tassazione IRPEF applicata per errore aveva determinato un versamento di ritenute superiore al dovuto.
In questo scenario il percorso di recupero è strutturato e coinvolge direttamente il sostituto d’imposta, secondo la seguente sequenza operativa:
- Ricalcolo dell’imponibile da parte del datore di lavoro, applicando retroattivamente la detassazione sulle componenti reddituali non agevolate per errore.
- Presentazione del Modello 770 integrativo per ciascuna annualità oggetto di errore, correggendo i dati delle ritenute operate.
- Rettifica delle Certificazioni Uniche già emesse ai lavoratori interessati, con indicazione del reddito nella misura ridotta spettante.
- Rimborso delle maggiori ritenute operate ai lavoratori direttamente da parte del datore di lavoro, che recupera le somme attraverso la compensazione nel Modello F24.
- Dichiarazione integrativa del lavoratore, presentata sulla base delle CU rettificate, per regolarizzare la propria posizione fiscale individuale.
Questo percorso presenta un vantaggio significativo rispetto all’azione autonoma del contribuente: il datore di lavoro, intervenendo come sostituto d’imposta, può correggere la situazione in modo diretto senza che il lavoratore debba necessariamente ricorrere alla giustizia tributaria. L’Agenzia delle Entrate ha esplicitamente avallato questa procedura, rendendola un percorso a rischio contenuto rispetto alle altre modalità di recupero tardivo.
ℹ️ ATTENZIONE
Questo percorso presuppone la collaborazione attiva del datore di lavoro e la sua disponibilità a riconoscere l’errore commesso. Nei casi in cui l’azienda non intenda procedere spontaneamente alla correzione, il lavoratore dovrà agire in via autonoma tramite dichiarazione integrativa o istanza di rimborso, eventualmente sostenendo il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate.
Come recuperare le annualità perse: le strade percorribili
Prima di valutare quale strumento utilizzare, è necessario comprendere a quale regime si appartiene in base alla data di rientro in Italia. Il legislatore ha creato tre casistiche con regole profondamente diverse, e posizionarsi correttamente è il presupposto di qualsiasi strategia di recupero.
| Periodo di rientro | Regime applicabile | Note operative |
|---|---|---|
| Fino al 30 aprile 2019 | Vecchio regime (art. 16 D.Lgs. 147/2015) versione originaria | Il divieto di rimborso ex comma 5-ter art. 16 potrebbe operare per alcune annualità; valutare caso per caso. L’ord. Cass. n. 23256/2025 ha chiarito che tale divieto non opera retroattivamente |
| Dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2023 | Vecchio regime (art. 16 D.Lgs. 147/2015) versione post D.L. 34/2019 | Posizione più favorevole: detassazione al 70% (90% con figli), proroga automatica per acquisto immobile, nessun divieto di rimborso. È il bacino più ampio di contribuenti con annualità recuperabili |
| Dal 1° gennaio 2024 | Nuovo regime (art. 5 D.Lgs. 209/2023) | Requisiti più stringenti, detassazione al 50%, nessuna proroga ordinaria. I principi giurisprudenziali sul recupero tardivo sono applicabili per analogia, ma mancano ancora pronunce specifiche |
Accertato il regime di appartenenza, le strade percorribili per il recupero delle imposte versate in eccesso sono due, non mutualmente esclusive.
Dichiarazione integrativa a favore oltre i 90 giorni
La dichiarazione integrativa a favore è lo strumento che consente di correggere una dichiarazione originaria che ha determinato il versamento di un’imposta superiore a quella dovuta. Nel caso specifico, permette di ricalcolare il reddito imponibile applicando l’abbattimento del 70% (o del 90% in presenza di figli minori) previsto dall’art. 16 D.Lgs. 147/2015, anche se questo non era stato indicato nella dichiarazione originaria.
La base normativa è l’art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/1988. La presentazione non è soggetta ai termini stringenti indicati dalla prassi amministrativa: può essere presentata entro il termine di decadenza dell’azione accertatrice, fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria.
I termini operativi per le annualità più rilevanti sono i seguenti:
| Anno d’imposta | Termine ultimo per l’integrativa | Urgenza |
|---|---|---|
| 2020 | 31 dicembre 2026 | Scadenza ravvicinata |
| 2021 | 31 dicembre 2027 | Monitorare |
| 2022 | 31 dicembre 2028 | Margine adeguato |
| 2023 | 31 dicembre 2029 | Margine ampio |
| 2024 | 31 dicembre 2030 | Margine ampio |
Il credito IRPEF emergente dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione tramite Modello F24 oppure chiesto a rimborso. Per i crediti derivanti da integrative relative ad annualità non recenti (crediti ultrannuali), è obbligatorio il visto di conformità da parte di un professionista abilitato; per importi rilevanti è richiesta anche l’asseverazione.
Per avere un ordine di grandezza del recupero potenziale: un lavoratore dipendente rientrato nel 2019 con reddito annuo di €45.000 lordi ha versato IRPEF ordinaria di circa €11.500 annui. Con l’abbattimento del 70% il reddito imponibile scende a €13.500 e l’IRPEF dovuta si riduce a circa €3.200. Il risparmio annuo è di circa €8.300, per un recupero complessivo sull’intero quinquennio 2020-2024 di circa €41.500, a cui si aggiungono le addizionali regionali e comunali (ulteriore 15-20% circa a seconda della regione).
Istanza di rimborso ex art. 38 DPR n. 602/1973
L’istanza di rimborso è lo strumento alternativo — o complementare — alla dichiarazione integrativa. Si presenta direttamente all’Agenzia delle Entrate competente per territorio e consente di richiedere la restituzione delle imposte versate in eccesso senza passare per la rettifica della dichiarazione originaria.
La base normativa è l’art. 38 DPR n. 602/1973, che fissa un termine di 48 mesi dal versamento dell’imposta per la presentazione dell’istanza. Questo termine è indipendente dai termini dichiarativi e segue le ordinarie regole della prescrizione del diritto al rimborso.
Tra i due strumenti, la dichiarazione integrativa è generalmente preferibile perché consente di retroagire la correzione del reddito dichiarato a partire dall’annualità più remota ancora accertabile, fa emergere il credito direttamente nella dichiarazione e permette la compensazione immediata con altre imposte dovute. L’istanza di rimborso rimane la via principale nei casi in cui non sia stata presentata alcuna dichiarazione originaria per le annualità da recuperare, oppure quando i termini per l’integrativa siano già scaduti.
Termini di prescrizione e annualità recuperabili
Il diritto al rimborso segue i termini ordinari di prescrizione, che consentono di recuperare le annualità ancora non prescritte al momento dell’azione. È quindi fondamentale agire tempestivamente, soprattutto per le annualità più risalenti. Per l’anno d’imposta 2020, ad esempio, i termini per la dichiarazione integrativa scadono il 31 dicembre 2026: chi intende recuperare quell’annualità deve muoversi con urgenza.
Prima di avviare qualsiasi procedura è indispensabile verificare il possesso dei requisiti sostanziali per ciascuna annualità oggetto di recupero. La giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto il diritto al rimborso sulla base dei requisiti sostanziali, ma è proprio su questi che l’Agenzia delle Entrate concentrerà i propri controlli in caso di verifica. Utilizza la verifica dei requisiti sostanziali per una prima valutazione della tua posizione, o richiedi una consulenza regime impatriati per un’analisi approfondita del caso specifico.
Rischi e incertezza operativa: cosa aspettarsi dall’Agenzia
Nonostante l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, chi decide di procedere con il recupero delle annualità perse deve fare i conti con una divergenza strutturale tra giurisprudenza e prassi amministrativa che non è ancora stata superata. L’Agenzia delle Entrate non ha ad oggi modificato la propria posizione ufficiale né emanato circolari di adeguamento alle pronunce della Suprema Corte.
Questo significa che il percorso di recupero, pur fondato su basi giuridiche solide, non è privo di ostacoli pratici. Chi presenta una dichiarazione integrativa ultra-tardiva o un’istanza di rimborso deve essere consapevole di tre scenari concreti.
Il primo è il diniego automatico da parte dell’Agenzia. In molti casi l’Amministrazione rigetta la richiesta di rimborso richiamando la Circolare n. 33/E/2020 e la Risposta n. 59/E/2020, senza entrare nel merito delle pronunce giurisprudenziali successive. Si tratta di un diniego prevedibile, non di un segnale che la posizione del contribuente sia debole.
Il secondo scenario è il contenzioso tributario. Il rigetto dell’istanza apre la strada al ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Alla luce dell’orientamento della Cassazione — in particolare delle ordinanze n. 34655/2024 e n. 30569/2025 — le probabilità di successo in sede contenziosa sono elevate, a condizione che il contribuente possa dimostrare il possesso dei requisiti sostanziali con documentazione adeguata. I tempi medi del contenzioso tributario di primo grado variano significativamente per distretto, ma è prudente stimare un arco temporale di 12-24 mesi per l’ottenimento di una pronuncia favorevole.
Il terzo scenario riguarda i profili documentali critici. L’Agenzia, anche nei casi in cui non opponga una resistenza di principio al rimborso, concentra i propri controlli sulla verifica dei requisiti sostanziali. In particolare, due aspetti sono sistematicamente esaminati.
Il primo è il collegamento funzionale tra rientro in Italia e inizio dell’attività lavorativa. La Circolare n. 17/E/2017 e la Circolare n. 33/E/2020 richiedono che esista un nesso diretto tra la decisione di trasferire la residenza e l’avvio dell’attività lavorativa sul territorio nazionale. Nella prassi applicativa, l’Agenzia tende a contestare l’agevolazione quando tra la data di rientro e quella di inizio del rapporto di lavoro intercorre un periodo significativo. La giurisprudenza ha offerto aperture importanti in questa direzione — la CGT di primo grado di Milano con sentenza n. 2587/2023 ha riconosciuto il diritto all’agevolazione anche in presenza di un gap di alcuni mesi tra rientro e inizio lavoro — ma il rischio di contestazione rimane concreto in assenza di documentazione probatoria solida.
Il secondo aspetto critico è la residenza fiscale estera pregressa. Per le annualità da recuperare, il contribuente deve essere in grado di dimostrare di non essere stato fiscalmente residente in Italia nei due anni precedenti al rientro (tre anni per il nuovo regime). Certificati di residenza estera, iscrizione all’AIRE, buste paga estere e dichiarazioni dei redditi presentate all’estero costituiscono gli elementi documentali fondamentali.
La documentazione da predisporre prima di avviare qualsiasi procedura di recupero comprende quindi: certificati anagrafici e di residenza estera per il periodo pregresso, contratti di lavoro esteri e italiani, buste paga del periodo estero e di quello successivo al rientro, e — ove disponibili — comunicazioni scritte con il datore di lavoro italiano precedenti al trasferimento della residenza. In assenza di un contratto firmato prima del rientro, diventano rilevanti anche candidature inviate a società italiane con data certa, scambi di email con recruiter o responsabili HR, e conferme di partecipazione a colloqui di selezione sostenuti mentre ci si trovava ancora all’estero.
ℹ️ NOTA BENE
La solidità del dossier documentale è il fattore che più incide sulle probabilità di successo, sia in fase amministrativa che contenziosa. Un’analisi preventiva della documentazione disponibile — prima di presentare qualsiasi istanza — è il primo passo che un professionista esperto dovrebbe compiere insieme al contribuente.
Estensione al nuovo regime impatriati (D.Lgs. 209/2023)
Con il D.Lgs. n. 209/2023 è entrato in vigore dal 1° gennaio 2024 un nuovo regime impatriati che sostituisce integralmente il vecchio art. 16 D.Lgs. 147/2015 per i trasferimenti di residenza avvenuti da quella data in poi. Le due discipline coesistono parallelamente: chi è rientrato entro il 31 dicembre 2023 continua ad applicare il vecchio regime per l’intero quinquennio agevolabile; chi è rientrato dal 2024 rientra esclusivamente nel nuovo.
Le differenze tra i due regimi sono sostanziali e incidono direttamente sul valore economico del beneficio recuperabile:
| Elemento | Vecchio regime (art. 16 D.Lgs. 147/2015) | Nuovo regime (art. 5 D.Lgs. 209/2023) |
|---|---|---|
| Detassazione base | 70% del reddito escluso | 50% del reddito escluso |
| Detassazione con figli | 90% con almeno un figlio minore | 60% con almeno un figlio minore |
| Residenza estera pregressa | 2 anni | 3 anni (fino a 7 in caso di continuità con stesso datore) |
| Durata | 5 anni + proroga quinquennale automatica (per rientri 2019-2023 con acquisto immobile) | 5 anni, nessuna proroga ordinaria |
| Limite di reddito | Nessun tetto | €600.000 annui |
| Qualificazione richiesta | Lavoratori qualificati | Requisiti più stringenti |
Applicabilità per analogia dei principi giurisprudenziali
La questione centrale per i contribuenti rientrati dal 2024 è se i principi affermati dalla Cassazione per il vecchio regime siano estendibili anche al nuovo. In assenza di pronunce giurisprudenziali specifiche sull’art. 5 D.Lgs. 209/2023 e di chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate, il ragionamento per analogia appare solido per due ragioni fondamentali.
La prima è di natura strutturale: entrambe le norme condividono la medesima logica di fondo, subordinando il beneficio al possesso di requisiti sostanziali oggettivi — residenza estera pregressa, qualificazione professionale, impegno a mantenere la residenza in Italia. Nessuna delle due prevede espressamente cause di decadenza legate alla tardività degli adempimenti formali. Il principio enunciato dalla Cassazione nell’ordinanza n. 30569/2025 — secondo cui la decadenza normativa è ricondotta esclusivamente al mancato mantenimento della residenza e non ai ritardi procedurali — vale per struttura logica anche per il nuovo regime.
La seconda ragione è di carattere sistematico: le modalità di fruizione del nuovo regime (richiesta al datore di lavoro o indicazione in dichiarazione) sono sostanzialmente identiche a quelle del vecchio. Se la mancata formalizzazione nei termini non poteva precludere il diritto sotto il vecchio regime, non vi è ragione sistematica per cui dovrebbe precluderlo sotto il nuovo.
È tuttavia doveroso segnalare che si tratta di un’estensione analogica in assenza di conferme giurisprudenziali dirette. Chi intende avviare un percorso di recupero per annualità soggette al nuovo regime deve considerare un profilo di rischio leggermente superiore rispetto ai casi disciplinati dal vecchio art. 16, almeno fino a quando la giurisprudenza non si pronuncerà specificamente sul punto.
Hai perso annualità del regime impatriati? Valutiamo insieme il tuo caso
Le pronunce della Corte di Cassazione offrono oggi basi concrete per recuperare le imposte versate in eccesso. Ma ogni situazione richiede un’analisi specifica: la sussistenza dei requisiti sostanziali, la documentazione disponibile, i termini ancora aperti e la strategia più efficace tra dichiarazione integrativa e istanza di rimborso sono variabili che cambiano significativamente da caso a caso.
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Domande frequenti
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che il beneficio spetta a chi soddisfa i requisiti sostanziali previsti dalla norma, indipendentemente dal rispetto degli adempimenti formali. Gli strumenti disponibili sono la dichiarazione integrativa a favore e l’istanza di rimborso ex art. 38 DPR 602/1973.
La dichiarazione integrativa rettifica la dichiarazione originaria indicando il reddito nella misura agevolata, facendo emergere un credito utilizzabile in compensazione o a rimborso. L’istanza ex art. 38 DPR 602/1973 è una richiesta diretta di restituzione delle imposte versate in eccesso, presentabile entro 48 mesi dal versamento. La prima è generalmente preferibile quando esiste una dichiarazione originaria da correggere.
Per analogia, sì. Entrambe le norme subordinano il beneficio al possesso di requisiti sostanziali oggettivi senza prevedere decadenze legate alla tardività degli adempimenti formali. Tuttavia mancano ancora pronunce specifiche sull’art. 5 D.Lgs. 209/2023, quindi il profilo di rischio per i rientri dal 2024 è leggermente superiore rispetto ai casi disciplinati dal vecchio regime.