Impatriati: versamenti tardivi non precludono la proroga

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I lavoratori impatriati rientrati prima del 30 aprile 2019, che avrebbero dovuto versare l'imposta dovuta per la proroga entro il 30 giugno, non si precludono la proroga (in costanza dei requisiti richiesti) in caso di versamento tardivo. CGT di Milano n. 2423/2025.

Il tema dei versamenti tardivi per la proroga del regime degli impatriati (ex art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015) è cruciale per chi ha chiuso il primo quinquennio agevolato e intende estendere il beneficio per altri cinque anni, specie se il pagamento dell’imposta sostitutiva è avvenuto dopo il termine del 30 giugno indicato dall’Agenzia delle Entrate. Una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Milano (n. 2423/4/2025) ha affermato che il termine è ordinatorio, aprendo alla possibilità di mantenere la proroga anche in presenza di versamento oltre la scadenza, in potenziale contrasto con gli orientamenti restrittivi di prassi. Questa decisione apre scenari completamente nuovi per tutti quei lavoratori che, pur avendo effettuato il pagamento dell'imposta sostitutiva oltre la scadenza del 30 giugno fissata dall'Agenzia delle Entrate, possono ora rivendicare il diritto alla continuazione del regime agevolato per ulteriori cinque anni. Quadro normativo di riferimento La proroga per ulteriori cinque periodi d’imposta del regime impatriati discende dall’articolo 5, comma 2-bis, del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che ha modificato l’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015, prevedendo condizioni legate a figli e/o acquisto di un immobile in Italia per i rientri anteriori al 30 aprile 2019. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 3 marzo 2021, prot. n. 60353, ha fissato modalità e termini operativi dell’opzione, indicando il pagamento in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla conclusione del primo quinquennio, con specifiche finestre per chi ha chiuso il 2020. Con la Risoluzione n. 27/E del 15 aprile 2021 sono stati istituiti i codici tributo F24 ELIDE “1860” (10%) e “1861” (5%) e chiarito il divieto di compensazione in sede di versamento. Per i lavoratori rientrati in Italia prima del 30 aprile 2019, l'estensione dell'agevolazione era legata al rispetto di specifici requisiti ed anche al versamento di un'imposta sostitutiva. Tale onere avrebbe dovuto essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo alla fine del primo quinquennio. Chi può beneficiare della proroga La proroga si applica a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e risultava beneficiario del regime impatriati al 31 dicembre dell'anno di rientro rilevante, sussistendo figli minorenni/a carico o l’acquisto di un’abitazione in Italia nei termini di legge. In tali casi si applica un’ulteriore riduzione dell’imponibile fino a cinque anni, con misura ordinaria del 50% e potenziata al 90% in presenza di almeno tre figli, secondo il quadro delineato dalla normativa di rinvio dell’articolo 16. Per i contribuenti rientrati prima del 30 aprile 201...

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
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