La determinazione del reddito d’impresa dei soggetti IRES, tenuti alla redazione del bilancio o del rendiconto, avviene attraverso la compilazione del Quadro RF del modello Redditi SC.
Il Quadro RF del modello Redditi Società di Capitali (SC) deve essere compilato dalle società e dagli enti commerciali obbligati alla redazione del bilancio d’esercizio o del rendiconto, al fine di determinare il reddito d’impresa realizzato nel periodo d’imposta. In base a quanto sancito dall’art. 81 del TUIR, il reddito prodotto da tali soggetti, da qualsiasi fonte provenga è considerato sempre reddito d’impresa.
Il reddito di impresa è determinato apportando all’utile (o alla perdita) risultante dal conto economico, da indicare rispettivamente nel Rigo RF4 o RF5, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposizioni contenute nel TUIR o in altre leggi.
Le novità del modello
Nell’ambito del quadro RF del modello redditi SC sono state previste le seguenti novità compilative:
- Sono state inserite apposite variazioni in aumento/diminuzione al fine di tenere conto della deducibilità “al valore normale” delle spese derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (art. 1, comma 84, della Legge n. 197/22). Per approfondire: “Costi Black List UE: limiti alla deducibilità“;
- È stata prevista una variazione in diminuzione per l’esclusione dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente/localizzato in Italia degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023, risultanti dal bilancio dei soggetti partecipati di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente al 2022;
- Sono stati inseriti due nuovi codici tra le altre variazioni in aumento e in diminuzione al fine di indicare, rispettivamente, i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico, che non concorrono alla formazione del reddito (art. 1, comma 131, Legge n. 197/22).
Quadro RF: soggetti interessati
Il Quadro RF deve essere compilato dai seguenti soggetti Ires (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR):
- Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
- Gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Il periodo di imposta delle società o enti soggetti ad Ires coincide con l’esercizio sociale o periodo di gestione come determinato dalla legge o dall’atto costitutivo. Nel caso in cui la durata non è stabilita oppure è stabilita in due o più anni il periodo di imposta coincide con l’anno solare (articolo 76 Tuir).
Compilazione del quadro RF modello Redditi SC
RIGO RF1 CODICE ATTIVITÀ
Nel campo 1 del Rigo RF1 deve essere indicato il Codice attività di appartenenza. Il Codice attività deve sempre essere indicato anche in assenza di variazioni rispetto all’anno precedente. In caso di più attività va indicato il Codice relativo all’attività prevalente.
La colonna 2 deve essere compilata dai soggetti per i quali operano case di esclusione dagli ISA.
RIGO RF2 COMPONENTI POSITIVI ANNOTATI NELLE SCRITTURE CONTABILI
Il Rigo RF2 è destinato all’indicazione dei componenti positivi annotati nelle scritture contabili rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Tale dato, in linea di principio, dovrebbe coincidere con quanto indicato nei Modelli rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA (in genere Quadro F – elementi contabili).
Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. Il contribuente, tramite l’applicazione degli Indici, può verificare in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala da 1 a 10.
RIGO RF3 ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
La casella 1 del Rigo RF3 va barrata dai soggetti che nel bilancio relativo all’esercizio oggetto di dichiarazione hanno adottato i principi contabili internazionali. L’obbligo di adozione dei principi contabili internazionali è stato sancito dal D.Lgs. n. 38/2005. La scelta effettuata in esercizio della facoltà prevista dai soggetti di cui sopra lett. e) ed f), non è revocabile, salvo circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all’indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati. In ogni caso, il bilancio relativo all’esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai principi contabili internazionali.
La casella 2 deve essere barrata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di continuare ad adottare, ai soli fini fiscali, i criteri di valutazione delle rimanenze di cui all’art. 92, commi 2 e 3, del TUIR. Tale opzione è esercitabile dai soggetti che hanno adottato i suddetti criteri per i tre periodi di imposta precedenti a quello di prima applicazione dei principi contabili internazionali o dal minore periodo che intercorre dalla costituzione.
La casella 3 deve essere barrata dai soggetti che si avvalgono della facoltà di continuare a valutare, ai soli fini fiscali, le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione nell’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, in base al criterio del costo. Le opzioni di cui alle predette caselle 2 e 3 non sono revocabili.
RIGHI RF4 – RF5 (A) UTILE O (B) PERDITA RISULTANTE DAL CONTO ECONOMICO
Poiché il reddito d’impresa viene determinato partendo dal risultato del Conto Economico civilistico (voce 23 del conto economico civilistico), nel Rigo RF4 deve essere indicato l’utile dell’esercizio, mentre nel Rigo RF5 va indicata la perdita d’esercizio (l’importo va indicato senza il segno “meno”).
Il reddito di impresa è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’applicazione delle disposizione contenute nel TUIR.
Principio di derivazione rafforzata
Il principio di derivazione rafforzata contenuto nell’art. 83, comma 1 del TUIR è valido per i soggetti IAS adopter e i soggetti OIC adopter diversi dalle microimprese. Tale principio estende la validità ai fini fiscali, anche in deroga alle disposizioni contenute nel TUIR, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti per la redazione del bilancio secondo i principi contabili.
RIGO RF6 COMPONENTI POSITIVI INDICATI NEL QUADRO EC ABROGAZIONE DELLE DEDUZIONI EXTRACONTABILI
L’art. 1, comma 33, lett. q), n. 1, della legge n. 244/2007, aveva modificato l’art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR. Per effetto di tali modifiche non sono più ammesse le deduzioni extracontabili a titolo di ammortamento, altre rettifiche e valore ed accantonamenti, e sono deducibili esclusivamente i costi imputati al conto economico, ovviamente sempre entro i limiti previsti dalla normativa fiscale (per questo motivo il Quadro CE è stato soppresso). In via transitoria è consentito l’esaurimento/decremento delle eccedenze extracontabili pregresse come risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31/12/2007.
VARIAZIONI IN AUMENTO
RIGO RF7 QUOTE COSTANTI DELLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE IMPUTABILI ALL’ESERCIZIO
Nella Colonna 2 del Rigo RF7 va indicata la quota costante delle plusvalenze realizzate, ovvero delle sopravvenienze attive conseguite, nel periodo d’imposta cui la dichiarazione si riferisce, per le quali si è optato per la rateizzazione, sussistendone i presupposti. Nella Colonna 1 va specificato l’importo di cui alla Colonna 2 relativo alle plusvalenze. Nella Colonna 2 devono altresì essere indicate le quote costanti imputabili al medesimo periodo d’imposta derivanti dalla rateizzazione di plusvalenze e sopravvenienze attive dei precedenti periodi d’imposta. Allo stesso modo, al Rigo RF34 (variazioni in diminuzione) nella Colonna 2 va indicato l’intero ammontare delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive conseguite nel periodo d’imposta; nella relativa Colonna 1 va evidenziato l’importo delle plusvalenze.
RIGO RF8 QUOTE COSTANTI DEI CONTRIBUTI O LIBERALITÀ (articolo 88, comma 3, lett. B), TUIR)
Deve essere indicata in tale Rigo la quota costante dei contributi in conto capitale (o delle liberalità) incassati nell’esercizio, per i quali ci si è avvalsi della facoltà di rateizzazione. Le sopravvenienze attive costituite da contributi in c/capitale (e liberalità) concorrono a determinare il reddito, a scelta del contribuente, interamente nell’esercizio in cui sono incassate ovvero, nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono esclusi dalla rateizzazione:
- i contributi contrattuali (in quanto essi sono assimilati ai ricavi);
- i contributi in conto esercizio, spettanti a norma di legge (anch’essi si qualificano come ricavi).
Sono altresì esclusi da tale rateizzazione i contributi in conto impianti, concessi in relazione all’acquisto di beni strumentali ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato (erogazione di denaro, credito d’imposta): l’imputazione di questi contributi segue infatti il criterio di competenza economica (e non per cassa). Essi concorrono a formare il reddito in misura proporzionale agli ammortamenti fiscali operati sui beni strumentali oggetto dei contributi stessi, secondo le due differenti modalità:
- indirettamente, per effetto di minori ammortamenti effettuati, nel caso in cui il bene sia stato contabilizzato al netto dei contributi ricevuti;
- direttamente, mediante un risconto passivo determinato percentualmente in misura pari alle quote di ammo rtamento eseguite.
RIGO RF9 REDDITO DETERMINATO CON CRITERI NON ANALITICI
Tale Rigo va compilato dai soggetti che hanno optato per particolari regimi di tassazione. Tale modalità di compilazione va utilizzata dai soggetti che adottano i regimi di cui ai commi 1093 e 1094, dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006; in particolare si ricorda che:
- L’art. 1, comma 1093, ha previsto la possibilità, per le società agricole di cui all’art. 2 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, di optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’art. 32 del Tuir; tali soggetti devono indicare nel Rigo RF9 il reddito determinato ai sensi dell’art. 32 del Tuir, mentre i costi ed i ricavi dell’attività vanno indicati, con il Codice 8, rispettivamente, nei Righi RF31 e RF55;
- L’art. 1, comma 1094, ha previsto particolari modalità di determinazione del reddito per le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti dai soci; a tali fini le predette società devono indicare nel Rigo RF9 il 25% dei ricavi conseguiti con l’esercizio dell’attività, mentre i costi ed i ricavi dell’attività vanno indicati, con il Codice 8, rispettivamente, nei Righi RF31 e RF55.
RIGO RF10 REDDITI DI IMMOBILI NON COSTITUENTI BENI STRUMENTALI
I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio dell’impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, concorrono a formare il reddito in base alle risultanze catastali, se situati nel territorio dello Stato, oppure a norma dell’art. 70, comma 2, per gli immobili situati all’estero. In pratica non assumono alcuna rilevanza fiscale gli eventuali proventi nonché le spese sostenute relative agli immobili non strumentali contabilizzate nel conto economico. Ai sensi dell’art. 90 del Tuir, in caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15% del canone medesimo, dell’importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, risulti superiore al reddito medio ordinario dell’unità immobiliare, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per effetto di tale disposizione pertanto la riduzione forfetaria del 15% è condizionata all’effettivo sostenimento di spese documentate di manutenzione ordinaria. Nel Rigo RF10 deve di conseguenza essere indicato:
- Per i terreni: il reddito dominicale determinato applicando alla rendita iscritta in catasto il coefficiente di rivalutazione pari all’80%;
- Per i fabbricati non strumentali: la rendita catastale rivalutata del 5%, oppure se superiore, per le unità immobiliari concesse in affitto, il canone di locazione di competenza, risultante dal contratto, ridotto delle eventuali spese di manutenzione ordinaria come sopra determinate; per le unità immobiliari tenute a disposizione si applica la maggiorazione di un terzo.
RIGO RF11 SPESE ED ALTRI COMPONENTI NEGATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI
In questo Rigo bisogna indicare le spese sostenute e contabilizzate relative agli immobili di cui al precedente Rigo RF10. Dette spese sono infatti “indeducibili”.
RIGO RF12 RICAVI NON ANNOTATI NELLE SCRITTURE CONTABILI
In Colonna 3 di questo Rigo deve essere indicato l’ammontare complessivo dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili, con separata indicazione in Colonna 1, dell’importo derivante dell’applicazione dei parametri e degli studi di settore.
Il contribuente può avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione “Ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici Sintetici di affidabilità fiscale” rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell’articolo 9-bis del D.L n. 50/17. L’importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.
L’importo degli ulteriori componenti positivi “ai fini IVA” deve essere, invece, indicato nell’apposita sezione del quadro RQ denominata “Ulteriori componenti positivi ai fini IVA“.
RIGO RF13 RIMANENZE NON CONTABILIZZATE O CONTABILIZZATE IN MISURA INFERIORE A QUELLA DETERMINATA AI SENSI DEL TUIR (Articoli 92, 92-bis, 93, 94)
In questo Rigo deve essere indicato l’ammontare complessivo delle variazioni delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito in base rispettivamente agli articoli 92, 92-bis, 93 e 94 del TUIR, nel caso in cui non siano state contabilizzate nel conto economico, oppure si dovrà indicare la differenza tra l’importo calcolato in base alle disposizioni citate e gli importi eventualmente imputati in misura inferiore nella contabilità.
RIGO RF14 COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI MA NON CORRISPOSTI (ART. 95, COMMA 5)
Nel Rigo RF14 devono essere indicate le variazioni in aumento relative ai compensi spettanti agli amministratori, in base alle apposite delibere assembleari, contabilizzati per competenza nel conto economico, ma per i quali tuttavia non è stato effettuato il pagamento entro la fine dell’esercizio. Tali compensi, siano essi determinati in misura fissa ovvero in misura percentuale sugli utili, sono deducibili in base al criterio di cassa nell’esercizio in cui sono corrisposti. Si ricorda peraltro che, analogamente, gli stessi sono tassabili ai fini Irpef in capo agli amministratori nel periodo d’imposta in cui sono percepiti. Si ricorda che, in base al cosiddetto principio di cassa “allargato”, devono considerarsi deducibili dalla società i compensi corrisposti agli amministratori entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento (C.M. 18 giugno 2001, n. 57/E).
RIGO RF15 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI
La Colonna 1 del presente Rigo va utilizzata per l’indicazione degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell’art. 96 del TUIR, pari alla differenza tra il Rigo RF121, Colonna 3 e il Rigo RF118 Colonna 2; per la determinazione dell’importo indeducibile relativo a tali interessi passivi è infatti prevista la compilazione dell’apposito prospetto “Prospetto interessi passivi non deducibili”, di cui ai Righi da RF118 a RF121. Si precisa che il predetto prospetto da RF118 a RF121 non deve essere compilato dai seguenti soggetti a cui non si applicano le norme contenute nell’art. 96 del TUIR:
- Dalle banche e dagli altri soggetti finanziari indicati nell’art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria;
- Dalle imprese di assicurazione nonché dalle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi;
- Dalle società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’art. 96 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554;
- Dalle società di progetto costituite ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- Dalle società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni.
Va tuttavia precisato che, per effetto di quanto previsto dal comma 5-bis dell’art. 96 del Tuir, gli interessi passivi sostenuti dai soggetti esclusi di cui sopra, sono deducibili nei limiti del 96% del loro ammontare. Tali soggetti (ex art. 96, comma 5, primo periodo) sono pertanto tenuti alla compilazione della Colonna 2 del pr esente Rigo, mediante indicazione degli interessi indeducibili, evidentemente pari al 4% del loro ammontare. In Colonna 2, oltre a quanto sopra specificato per le banche e gli altri soggetti finanziari, va riportato l’importo complessivo degli interessi passivi indeducibili, inclusi quelli di cui alla Colonna 1; in tale Colonna vanno quindi indicati anche gli altri interessi indeducibili quali, a titolo esemplificativo:
- Interessi obbligazionari indeducibili;
- Interessi sulle liquidazioni Iva trimestrali (articolo 66, comma 11, D.L. n. 331/1993);
- Interessi di mora indeducibili, in quanto non corrisposti; per effetto infatti di quanto sancito dall’articolo 109, comma 7, del Tuir, gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti o corrisposti (principio di cassa); nella Colonna 2 del Rigo RF15 vanno pertanto inseriti gli interessi di mora indeducibili in quanto, imputati a Conto economico per competenza, ma non ancora corrisposti.
RIGO RF16 IMPOSTE INDEDUCIBILI O NON PAGATE (Art. 99, comma 1)
In questo Rigo devono essere indicate le imposte indeducibili quali:
- Le imposte sui redditi (Ires, Irap, Imposte sostitutive, IMU, ecc.);
- Quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa (quale, ad esempio l’IVA non addebitata sugli omaggi);
- Altre imposte, diverse dalle precedenti (come la c.d. “tassa sui rifiuti”), deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento.
In tal caso quindi, laddove un’imposta deducibile sia stata imputata a conto economico anche se non pagata, si dovrà procedere alla variazione in aumento (verrà dedotta nell’esercizio in cui avverrà il pagamento). Le istruzioni precisano le modalità di compilazione per usufruire della deduzione del 10% relativa all’Irap versata nell’esercizio precedente prevista dall’art. 6 del D.L. n. 185/2008; in particolare:
- Nel Rigo RF16 va indicato l’intero ammontare dell’Irap risultante a conto economico;
- Nel Rigo RF55, tra le variazioni in diminuzione, va indicato mediante utilizzo del Codice 12, il 10% dell’Irap versata nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione.
RIGO RF17 ONERI UTILITÀ SOCIALE EROGAZIONI LIBERALI
Deve essere indicato l’ammontare di tutte le erogazioni liberali imputate al conto economico, ad esclusione di quelle previste dall’art. 100, comma 2, lett. h), se di importo non superiore a euro 30.000, lett. m), m-bis), n), o) e o-ter). Ai sensi dell’art. 102, comma 1, lett. e) del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la lett. l), del comma 2 dell’art. 100 del TUIR, è stata abrogata.
In questa colonna deve essere indicato anche l’ammontare delle erogazioni liberali previste dall’art. 100, comma 2, lett. f) che danno diritto al credito d’imposta “Art – bonus” (art. 1, decreto-legge n. 83 del 2014). Le erogazioni liberali previste dallo stesso art. 100, comma 2, lett. f) che invece non danno diritto al credito d’imposta “Art – bonus” non devono essere indicate come variazione in aumento perché interamente deducibili.
RIGO RF18 SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO INDEDUCIBILI AI SENSI DELL’ART. 164 DEL TUIR
In tal Rigo vanno indicate le spese relative ai mezzi di trasporto, indeducibili per effetto di quanto disposto dall’art. 164 del TUIR. L’art. 1, comma 501, della legge n. 228/2012, con decorrenza 1 gennaio 2013, ha inasprito il regime di deduzione riducendo al 20% la percentuale di deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli impiegati nell’esercizio di imprese, arti e professioni (art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, in vigore dal 1° gennaio 2013). Stante quanto sopra, per il periodo d’imposta 2014 si rilevano le seguenti misure di deducibilità:
- Per le autovetture e autocaravan, di cui alle lett. a) e m) dell’art. 54 del citato D.Lgs. n. 285 del 1992, per i ciclomotori e motocicli che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, la deducibilità ammessa è fissata nella misura del 20%, (ovviamente sempre considerando il costo di acquisizione nel limite di €. 18.076 per la autovetture, di €. 4.132 per i motocicli e di €. 2.066 per i ciclomotori); la misura è pari all’80% per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio;
- Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti – per la maggior parte del periodo d’imposta è ammessa la deducibilità nella misura del 70% (art. 164, comma 1, lett. b-bis) del TUIR). In proposito va ricordato che nella circolare n. 12/2008, è stato precisato che tali limiti di deducibilità non si applicano sul costo deducibile preso a base per determinare l’ammontare degli ammortamenti stanziabili per l’intera vita utile del bene; al contrario essi devono essere applicati esercizio per esercizio sulle singole quote di ammortamento dei beni.
- Per i veicoli dati in uso promiscuo agli amministratori – Si ricorda che l’assimilazione dei redditi degli amministratori al reddito di lavoro dipendente, non opera con riferimento alla disciplina in oggetto, pertanto:
- L’ammontare del fringe benefit che concorre a formare il reddito dell’amministratore è deducibile per l’impresa, ai sensi dell’art. 95 del TUIR, fino a concorrenza delle spese sostenute da quest’ultima;
- Le spese sostenute dall’impresa rispetto sono deducibili in ragione del 20%. Stante i chiarimenti forniti con la circolare n. 1 del 19 gennaio 2007, al contrario, in caso di coesistenza della qualifica di amministratore e di dipendente (in tal caso deve essere previsto che l’ufficio di amministratore rientri nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente), poiché tutte le somme percepite devono essere conguagliate dal datore lavoro quali redditi di lavoro dipendente, deve ritenersi consentita la deduzione dei costi in misura pari al 70%.
RIGO RF19 SVALUTAZIONI E MINUSVALENZE PATRIMONIALI, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E PERDITE NON DEDUCIBILI
Devono essere indicate in questo Rigo le svalutazioni delle partecipazioni imputate al conto economico non deducibili, le minusvalenze patrimoniali (per le minusvalenze relative a partecipazioni “PEX” di cui aventi i requisiti di cui all’art. 87, il Rigo RF20), le sopravvenienze passive e le perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi degli artt. 94 e 101 del TUIR, ovvero la quota eccedente la misura deducibile in base alle norma citata. Vanno indicate in tale Rigo, anche le svalutazioni riferibili a società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza ex art. 115. Si ricorda che sono in ogni caso indeducibili per l’intero ammontare le cosiddette “minusvalenze da valutazione”; tale indeducibilità opera sia con riferimento a tutte le partecipazioni, siano esse qualificate o meno per l’esenzione ex art. 87 del TUIR. Nella Colonna 1 di tale Rigo va indicato:
- L’importo delle minusvalenze realizzate sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti per l’esenzione di cui all’art. 87 del TUIR;
- L’importo relativo alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’art. 85, comma 1, lett. c) e d), del TUIR e i relativi costi, che ai fini Ires non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo (art. 101, comma 1 e art. 109 del TUIR, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater); tale disposizione si applica alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lett. c) e d) del comma 1 dell’art. 87.
Vanno indicate in tale Rigo anche le perdite su crediti indeducibili in quanto non rispettano i requisiti gli elementi di “certezza e precisione” previsti dall’articolo 101, comma 5 del TUIR. Con riferimento alla sussistenza di elementi “certi e precisi” che legittimano la deducibilità del credito, va precisato che, come di recente ricordato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26/E del 1° agosto 2013, in genere la deduzione si rende applicabile solo in presenza di una perdita su crediti considerata “definitiva”; in tal senso, la “definitività” di una perdita è rinvenibile allorché si possa escludere l’eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, in tutto o in parte, la partita creditoria. Per individuare quando si è in presenza o meno di tali condizioni di deducibilità, può essere utile distinguere tra le perdite determinate tramite un processo valutativo interno e le perdite originatesi a seguito di un atto realizzativo.
RIGO RF20 MINUSVALENZE RELATIVE A PARTECIPAZIONI ESENTI MINUSVALENZE Ex Art. 87
In tale Rigo vanno indicate le minusvalenze da realizzo non deducibili in quanto riferibili a partecipazioni esenti ex art. 87 del TUIR. Si ricorda che il requisito PEX di ininterrotto possesso di 12 mesi cui all’art. 87, comma 1, lett. a) ha rilevanza sia per le minusvalenze che per le plusvalenze. Nel Rigo RF20 vanno anche indicate:
- Le minusvalenze realizzate imputate al conto economico relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’art. 44 del TUIR e dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale, ove sussistano i requisiti per l’esenzione;
- La differenza negativa imputata al conto economico tra le somme o il valore normale dei beni ricevuti dal socio a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto delle azioni, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, avente i requisiti per l’esenzione.
RIGO RF21 AMMORTAMENTI NON DEDUCIBILI Ex Artt. 102, 102-bis, 103 e 104
Nel Rigo RF21, Colonna 1, per quanto concerne i beni materiali ed immateriali (artt. 102, 102-bis e 103 TUIR), devono essere indicati gli ammortamenti effettuati, in misura superiore a quella fiscalmente consentita, dovuti sia alla indeducibilità “oggettiva” del bene di riferimento, oppure all’applicazione di aliquote di ammortamento civilistico superiori a quelle previste dalle norme fiscali. Posto che, nel Rigo RF31 – altre variazioni in aumento – è presente il Codice 35, “l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile ai sensi dell’art. 102, comma 7, del Tuir”, nel presente Rigo, non vanno indicati i canoni leasing indeducibili. L’ammontare di tali canoni va infatti esposto nel Rigo RF31, utilizzando il predetto Codice 31. Vanno indicate nella Colonna 1 di tale Rigo gli eventuali maggiori ammortamenti civilistici derivanti dalla rivalutazione dei beni immobili ex D.L. n. 185/2008. Si ricorda infatti che, la rivalutazione di cui D.L. n. 185/2008, poteva avere una valenza esclusivamente civilistica; il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione poteva facoltativamente essere riconosciuto anche ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quinto esercizio successivo (sesto esercizio nel caso di cessione) a quello con riferimento al quale la rivalutazione era stata eseguita, mediante versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% per gli immobili ammortizzabili e dell’1,5% relativamente agli immobili non ammortizzabili.
RIGO RF22 VARIAZIONI EX Artt. 118 e 123 RETTIFICHE CONSOLIDATO
Nel Rigo RF22, i soggetti aderenti alla tassazione di gruppo (consolidato fiscale), devono evidenziare le variazioni in aumento connesse alla partecipazione alla tassazione di gruppo di cui agli artt. da 117 a 129 del TUIR. Devono essere indicati in tale Rigo gli importi derivanti:
- Dalla rettifica degli ammortamenti civilistici effettuati dalla cessionaria per l’importo corrispondente alla differenza tra la quota di ammortamento calcolata sul valore di libro e quella calcolata sul valore fiscalmente riconosciuto in capo al cedente dei beni trasferiti in regime di neutralità di cui all’art. 123 del TUIR (Colonna 1); nel caso opposto va iscritta una variazione in diminuzione nel Rigo RF55;
- Dalla variazione in aumento pari alla differenza residua tra il valore di libro e il valore fiscale dei beni acquisiti in regime di neutralità e successivamente ceduti al di fuori di tale regime (Colonna 2);
- Dalle somme versate in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti per effetto dell’esercizio dell’opzione per il consolidato ai sensi dell’art. 118, comma 4, del TUIR (Colonna 3); per le somme percepite in contropartita dei vantaggi fiscali attribuiti per effetto dell’opzione occorre operare una corrispondente variazione in diminuzione da indicare nel Rigo RF55.
Nel caso di interruzione del regime di tassazione di gruppo prima del compimento del triennio (ad esempio, perdita del controllo o fallimento/liquidazione coatta amministrativa), la società/ente consolidante deve operare le seguenti variazioni del reddito in aumento o in diminuzione:
- Interessi passivi dedotti o non dedotti negli esercizi precedenti al triennio di opzione ex art. 97, comma 2, del Tuir (“pro-rata patrimoniale”);
- Residua differenza tra valore civilistico e fiscale riconosciuto nei beni acquisiti in regime di neutralità ex art. 123 del Tuir. A tal fine, le predette variazioni, se in aumento, vanno indicate nel Rigo RF22, Colonna 4, mentre se in diminuzione nel Rigo RF55. Tali modalità di operare si applicano anche con riferimento alle somme percepite o versate per compensare gli oneri connessi con l’interruzione della tassazione di gruppo relativi all’Ires.
RIGO RF23 SPESE DI CUI AGLI Artt. 108, 109, comma 5, ULTIMO PERIODO, LIMITE DEDUCIBILITÀ 75% SPESE VITTO E ALLOGGIO
Stante l’art. 109, comma 5, del TUIR, “Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3, dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75%”. Per effetto di tale disposizione, ai fini della determinazione del reddito d’impresa le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili in misura pari al 75% del loro ammontare; posto che, per tali costi è possibile detrarre l’IVA (art. 19-bis, comma 1, lett. e) del DPR n. 633/1972):
- Laddove si è proceduto alla detrazione, in presenza dei requisiti richiesti (ad esempio, il rilascio della fattura da parte del prestatore del servizio), l’IVA così detratta ovviamente non costituisce un costo ai fini in questione;
- Al contrario, nell’ipotesi in cui non si è proceduto alla detrazione della relativa IVA, in quanto non è stata richiesta la fattura al prestatore del servizio, si evidenzia che la circolare A.E. n. 25/2010 ha confermato che in tal caso è possibile comunque dedurre dal reddito, l’IVA compresa nel costo sostenuto per le prestazioni alberghiere e di ristorazione.
Dalla limitazione al 75% restano invece escluse per espressa previsione normativa:
- Le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte fuori da territorio comunale effettuate dai dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (inclusi evidentemente gli amministratori delle società), disciplinate dall’art. 95, comma 3, del TUIR;
- Le spese sostenute per la gestione diretta di un servizio di mensa aziendale, o per la mensa gestita da terzi;
- Le spese sostenute dall’impresa che stipula un’apposita convenzione con un esercizio pubblico (ad esempio, ristorante o bar), per la fornitura di un servizio di mensa;
- Le spese per l’acquisto dei c.d. Ticket restaurant.
Va precisato che le spese per vitto e alloggio qualificabili come “spese di rappresentanza” dovranno essere assoggettate:
- In via preliminare, alla specifica disciplina prevista dall’art. 109, comma 5, del TUIR per le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, mediante applicazione del predetto limite di deducibilità del 75%;
- Successivamente a quella dell’art. 108, comma 2, del TUIR ai sensi del quale l’importo delle predette spese, ridotto al 75% per effetto dell’applicazione dell’art. 109, dovrà essere sommato all’importo delle “altre” spese di rappresentanza. L’ammontare così ottenuto è deducibile entro il limite di congruità previsti.
Si ricorda che ai sensi del comma 2 dell’art. 108 del TUIR, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a €. 50.
RIGO RF24 SPESE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, AMMODERNAMENTO E TRASFORMAZIONE (Art. 102, comma 6)
Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che dal bilancio non risultano imputate ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono (in quanto ritenute spese di manutenzione di natura “ordinaria” e non “straordinaria”), sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute nei limiti del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili come risultanti dal libro cespiti all’inizio del periodo d’imposta. L’eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi (art. 102, comma 6, TUIR).
RIGO RF25 SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI NON DEDUCIBILI
In questi Righi devono essere indicati i seguenti importi delle svalutazioni e/o degli accantonamenti effettuati in misura superiore a quella fiscalmente ammessa. In colonna 1 gli accantonamenti di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per le indennità di fine rapporto relative a contratti di collaborazioni coordinate e continuative, a indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, e delle indennità percepite da sportivi professionisti (art. 105 del TUIR). In particolare si precisa che dovrebbero essere indicate in questo Rigo le quote accantonate nell’esercizio che tuttavia in base alle norme fiscali non si possono considerare “di competenza” dell’esercizio. Le istruzioni prevedono espressamente che la Colonna 2 sia destinata ad accogliere esclusivamente le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela indeducibili, per gli enti creditizi e finanziari, ai sensi dell’art. 106, comma 3, del TUIR.
RIGO RF26 VARIAZIONE RISERVA SINISTRI E RAMO VITA (Art. 111 TUIR)
Si rammenta che la Legge n. 147/2013 (art. 1, comma 160, lett. d), ha modificato la disciplina della variazione riserva sinistri di cui all’art. 111, comma 3 del TUIR. In particolare la variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell’esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi.
RIGO RF27 SPESE ED ALTRI COMPONENTI NEGATIVI ECCEDENTI
Per le c.d. “spese generali” è prevista una deducibilità parziale in presenza di redditi o proventi esenti da imposta. Ai sensi dell’art. 109, comma 5, è infatti previsto che le spese e gli altri componenti negativi (esclusi gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale) che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi tassabili e ad attività o beni non tassabili, sono deducibili per la parte corrispondente al “pro-rata” di deducibilità.
RIGO RF28 DIFFERENZE SU CAMBI (Art. 110, comma 3)
Si ricorda che la valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dei crediti e dei debiti, nonché delle obbligazioni e titoli similari, non assume alcuna rilevanza, salvo i casi in cui il rischio di cambio è coperto da appositi contratti di copertura, sempreché tali contratti siano valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell’esercizio. Nel Rigo RF28 vanno pertanto indicato le perdite su cambi imputate al conto economico e non deducibili.
RIGO RF29 OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN STATI CON REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI
La Legge n. 244/2007 ha apportato modifiche all’art. 110 del TUIR stabilendo che, in genere non sono deducibili le spese e gli altri componenti derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti in stati diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR. Tali novità tuttavia, non riguardano la presente dichiarazione, posto che come anche chiarito dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 2009, si renderanno applicabili a decorrere dal periodo d’imposta che inizia successivamente a quello in corso alla data di pubblicazione del predetto decreto ex art. 168-bis. Stante pertanto l’art. 110, comma 10, del TUIR, nella versione attualmente applicabile (ante legge n. 244/2007), le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni effettuate tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari aventi un regime fiscale privilegiato, si considerano indeducibili, salvo che l’impresa residente non fornisca la prova che il soggetto estero svolge prevalentemente un’attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
RIGO RF31 ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO
Il Rigo RF31, che accoglie come di consueto tutte le altre variazioni in aumento diverse da quelle espressamente previste nei Righi precedenti: è richiesta l’indicazione di uno specifico Codice per identificare la fattispecie oggetto di esposizione.
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
RIGO RF34 PLUSVALENZE PATRIMONIALI E SOPRAVVENIENZE ATTIVE
In questo Rigo deve essere indicato l’intero ammontare della plusvalenza patrimoniale, o della sopravvenienza attiva, per le quali si è optato per la rateizzazione ai sensi degli artt. 86, comma 4, e 88, comma 2.
RIGO RF35 CONTRIBUTI O LIBERALITÀ COSTITUENTI SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Va indicato in tale Rigo l’ammontare totale delle sopravvenienze attive dell’esercizio relative ai “contributi in conto capitale” che si intende acquisire a tassazione mediante il meccanismo della rateizzazione. Il totale delle sopravvenienze attive viene pertanto indicato nel Rigo RF35 come variazione in diminuzione, lo stesso importo dovrà essere riportato nel Rigo RS128, mentre la quota costante sarà indicata nel Rigo RF8.
RIGO RF36 UTILI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE O IN GEIE
In tale Rigo deve essere indicata, come variazione in diminuzione, la quota di utili distribuiti imputata a conto economico, o le eventuali riprese di valore della partecipazione in società di tipo personale (quali, ad esempio, le s.n.c. o le s.a.s.) o in GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 5 del TUIR).
RIGO RF37 PERDITA DELLE IMPRESE MARITTIME DETERMINATE FORFETARIAMENTE
Per le istruzioni relative a tale Rigo si fa rimando alle istruzioni fornite nel Rigo RF9.
RIGO RF38 DIVIDENDI DERIVANTI DA UTILI FORMATISI IN REGIME DI TRASPARENZA UTILI DA SOCIETÀ “TRASPARENTI”
In tale Rigo devono essere indicati gli eventuali utili derivanti dalla partecipazione in società di cui all’art. 115 del TUIR in regime di trasparenza fiscale ricevuti ed imputati a conto economico. Tali utili concorrono a determinare il reddito d’impresa delle società partecipanti “per trasparenza”, indipendentemente dalla loro percezione ed a prescindere dalla effettiva imputazione a conto economico.
RIGO RF39 PROVENTI DEGLI IMMOBILI DI CUI AL RIGO RF10
In tale Rigo vanno indicati i proventi effettivi degli immobili non strumentali contabilizzati nel conto economico, per i quali è prevista la tassazione in base alle risultanze catastali.
RIGO RF40 UTILI SPETTANTI AI LAVORATORI DIPENDENTI E AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE
In questo Rigo devono essere indicate:
- Le quote di utili d’esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, deducibili per “competenza”, indipendentemente dalla loro imputazione a conto economico;
- I compensi degli amministratori deliberati per gli esercizi precedenti, ma corrisposti nell’esercizio oggetto della presente dichiarazione. Tali ultimi compensi sono infatti deducibili per cassa.
In pratica i compensi di amministrazione indicati in questo Rigo dovrebbero essere stati oggetto di variazione in aumento nelle dichiarazioni relative ad esercizi precedenti.
RIGO RF41 QUOTE COSTANTI RELATIVE ALLE SVALUTAZIONI DEI CREDITI, IMPUTABILI ALL’ESERCIZIO
Nel presente Rigo, in Colonna 2, vanno indicate le quote costanti delle svalutazioni effettuate dagli enti creditizi e finanziari, e dalle imprese di assicurazione, eccedenti il limite di cui all’art. 106, comma 3 del TUIR e deducibili negli esercizi successivi.
RIGO RF42 RISERVA SINISTRI (D.L. 26/06/2008, N. 112)
Si rammenta che la L. 147/2013 (art. 1, c. 160, lett. d)), ha modificato la disciplina della variazione riserva sinistri di cui all’art. 111, c. 3 del TUIR. In particolare, già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2013, è previsto che la variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell’esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi.
RIGO RF44 PROVENTI NON COMPUTABILI NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO (Art. 91, comma 1, lett. A) e B)
Vanno indicati, qualora contabilizzati a conto economico, i proventi che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 91, comma 1, lett. a) e b), del TUIR in quanto:
- Esenti da imposte (ad esempio, interessi attivi su BOT e CCT esenti);
- Assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta;
- Soggetti ad imposte sostitutive.
RIGO RF45 DIFFERENZE SU CAMBI (Art. 110, comma 3)
Per la compilazione di tale Rigo si rimanda alle istruzioni fornite per la compilazione del Rigo RF28.
RIGO RF46 PLUSVALENZE RELATIVE A PARTECIPAZIONI ESENTI (Art. 87)
In tale Rigo va indicata la quota delle plusvalenze da realizzo non tassata ai sensi dell’art. 87 del TUIR. Per effetto di quanto sancito dall’art. 87 del TUIR è previsto che sono esenti in misura pari al 95% da tassazione, le plusvalenze realizzate ad azioni o quote di partecipazioni nei seguenti soggetti:
- Società di persone ed equiparate di cui all’art. 5 del TUIR (escluse le società semplici);
- Società di cui all’art. 73.
RIGO RF47 QUOTA ESCLUSA DEGLI UTILI DISTRIBUITI (Art. 89)
In tale Rigo va indicata la quota pari al 95% dei dividendi esclusi da tassazione ai sensi dell’art. 89 del TUIR. Per effetto di quanto sancito dall’art. 89 del TUIR, gli utili derivanti dalla partecipazione in società di capitali sono infatti esclusi da tassazione nella misura del 95%. In base a tale assunto nel Rigo RF47 è previsto che debba essere indicato un ammontare pari al 95% degli utili, percepiti nel periodo d’imposta ed imputati a conto economico; in tal modo realizza la tassazione del 5% dei medesimi come previsto dalla predetta disciplina. L’importo del Rigo RF47 inoltre deve includere tutte le fattispecie a cui risulta applicabile tale disciplina, ossia:
- Le somme ed il valore normale dei beni ricevuti a titolo di distribuzione di utili o di riserve di utili, anche nelle ipotesi di recesso o esclusione del socio, riscatto, riduzione del capitale per esuberanza ovvero liquidazione anche concorsuale di società ed enti;
- La remunerazione percepita in dipendenza di contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, allorché sia previsto un apporto di capitale o misto;
- Gli utili distribuiti da soggetti esteri, che non siano residenti in paradisi fiscali, ovvero, se residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, qualora il dichiarante abbia dimostrato a seguito di istanza di interpello che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in detti Stati o territori a decorrere dall’inizio del periodo di possesso della partecipazione.
RIGO RF48 UTILI DISTRIBUITI DA SOGGETTI RESIDENTI IN STATI CON REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI
In relazione all’applicazione della normativa antielusiva nei confronti dei soggetti residenti in Italia che, direttamente o indirettamente, controllano imprese estere residenti o localizzate in un Paese a fiscalità privilegiata, nel Rigo RF48 devono essere indicati come variazione in diminuzione gli eventuali utili distribuiti dalle partecipate estere. Tali utili non sono infatti assoggettati a tassazione ordinaria, ma il soggetto residente è tassato in base alla quota dei redditi conseguiti dalla partecipata estera attribuita per competenza, indipendentemente dalla effettiva percezione, secondo il criterio della “tassazione separata” (Quadro RM).
RIGO RF50 REDDITO ESENTE E DETASSATO
Nella Colonna 2 del presente Rigo devono essere indicate le quote di reddito che non concorrono a formare la base imponibile in quanto fruiscono di particolari agevolazioni. In particolare nel presente Rigo va indicato:
- L’ammontare del reddito esente ai fini Ires per effetto dell’applicazione di agevolazioni territoriali e settoriali indicate nella Tabella E contenuta nella Istruzioni Ministeriali relative all’apposito prospetto delle agevolazioni posto nel Quadro RS;
- L’80% del reddito derivante dall’utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e il 56%, pari al 70% dell’80%, del reddito prodotto dalle imprese che esercitano la pesca mediterranea; ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’80% del reddito derivante dall’esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l’armatore. Per i redditi derivanti dall’attività di escursione comunque realizzata, l’agevolazione si applica solo nei confronti dell’armatore;
- Il 64%, pari al 80% dell’80% del reddito delle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
RIGO RF55 ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
Il Rigo RF55, che accoglie come di consueto tutte le altre variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente previste nei Righi precedenti, è richiesta l’indicazione di uno specifico Codice per identificare la fattispecie oggetto di esposizione; nei punti da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36 vanno indicati gli importi (il cui totale è accolto nel punto 37), mentre il relativo Codice va indicato rispettivamente nei punti 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 e 35.