Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e riparazione imputate dalle imprese direttamente a Conto Economico (ossia non aventi le caratteristiche per essere capitalizzate) sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili. La quota di spese che eccede tale limite è deducibile in quote costanti nei successivi cinque esercizi. Questo è quanto prevede l'articolo 102, comma 6, del TUIR.

Spese di manutenzione nel TUIR

Art. 102, co. 6 del TUIR"Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi”

La disposizione sopra indicata si rende applicabile sia per i soggetti IRES che per i soggetti IRPEF (anche operanti in forma individuale).

Spese di manutenzione ordinarie e straordinarie

Quando si parla di spese di manutenzione e riparazione è necessario individuare se le stesse possano essere classificate come spese ordinarie o straordinarie in virtù di una diversa disciplina fiscale prevista dal TUIR:

manutenzioni e riparazioni ordinarie - si tratta di spese di natura ricorrente al fine di mantenere i beni in buono stato di funzionamento. Sono esempio di queste spese le sostituzioni di parti deteriorate dall'uso, la pulizia, gli interventi di manutenzione programmata e le riparazioni. Tali spese devono essere imputate a Conto Economico;manutenzioni e riparazioni straordinarie - si tratta di spese di natura non ricorrente. Il sostenimento di queste spese comporta un significativo aumento di produttività o di vita utile del bene sul quale si effettua l'intervento. Tali spese devono essere capitalizzate ad incremento del valore del bene.

Sul punto è necessario evidenziare quanto previsto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7532/2020 la quale indica come l'art. 102, co. 6 del TUIR sia applicabile sia alle spese di manutenzione ordinarie che straordinarie.

Sentenza Cassazione n. 7532/2020“è principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la citata disposizione normativa “consente all'imprenditore di esercitare l'opzione tra la capitalizzazione delle spese incrementative, quale aumento del costo del bene ammortizzabile, ovvero la loro deduzione immediata entro i limiti quantitativi prefissati (deduzione di importo non superiore al 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili; deduzione dell'eccedenza per quote costanti nei 5 esercizi successivi)”; risulta, quindi, errata l'interpretazione adottata dall'Agenzia delle entrate, secondo cui le spese di manutenzione ...

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