La tutela della proprietà intellettuale di un software tra diritto di autore e registrazione di un brevetto. Nel primo caso si protegge il codice sorgente come testo, il brevetto protegge la funzionalità del software stesso.


La proprietà intellettuale di un software può essere tutelata attraverso la registrazione di un brevetto oppure attraverso il diritto d’autore. La differenza tra i due tipi di tutela sta nel fatto che mentre quest’ultimo protegge il codice sorgente come testo scritto il brevetto protegge invece la funzionalità del software stesso, prescindendo quindi dal codice con il quale il software è stato sviluppato. 

Nell’ articolo che segue partiremo dall’analisi del significato del termine “software” per poi procedere con l’esame delle tutele atte a proteggerlo e i limiti previsti dalla legge in materia di proprietà intellettuale

Cos’è un software?

Di fatto non esiste una definizione legale di software ma possiamo ricavarne il concetto da quanto previsto in materia dalla legge sulla protezione del diritto d’autore n. 633 del 1941, così come modificata dal D.Lgs. n. 518/92, dove il software viene essenzialmente definito come di seguito.

Perché proteggere la proprietà intellettuale del software?

La necessità di tutelare un software è nata verso la fine del secolo scorso, approssimativamente intorno agli anni ’80. Con la differenziazione del mercato del software da quello degli hardware e la nascita di aziende che si occupavano esclusivamente di realizzare programmi per elaboratori, è nata anche la necessità di garantire al software stesso una protezione giuridica che potesse essere fatta valere nei confronti di qualsiasi soggetto. 

Il primo intervento legislativo che ha inteso disciplinare il software, come opera protetta dal diritto d’autore, si è avuto negli Stati Uniti d’America con il Computer Software Amendment Act. A tale soluzione si è conformata poi anche la Comunità Europea con la Direttiva 1991/250/CE, a cui l’Italia ha dato attuazione nel 1992, con il D.Lgs. n. 518 del 29 dicembre 1992. Ad oggi la tutela della proprietà intellettuale dei software si avvale in realtà di più strumenti, ognuno dei quali protegge un aspetto peculiare del programma informatico stesso. 

Oltre al diritto d’autore che può proteggere il software con riferimento ai codici sorgente nella loro forma espressiva, e che è riconosciuta anche a livello internazionale dalla convenzione World Trade Organization (WTO) e dal WIPO Copyright Treaty (WCT), vi sono infatti altre forme di tutela della proprietà intellettuale del software, tra questi: i brevetti di invenzione per gli algoritmi, la registrazione del marchio per il nome del programma informatico, i disegni e modelli per le interfacce grafiche. 

Come proteggere la proprietà intellettuale di un software: tra diritto d’autore e tutela brevettuale

Con particolare riferimento alle tutele concernenti le principali componenti del software (quindi gli algoritmi e i codici sorgente) esistono due diverse modalità di tutela:

  • La protezione del software come opera dell’ingegno (che in questo caso avrà ad oggetto il codice, tutelato dal diritto d’autore)
  • La protezione dell’invenzione industriale (che in questo caso interesserà invece l’algoritmo del software attraverso il deposito di un brevetto). 

È opportuno sapere però che l’unica tutela prevista espressamente dalla legge è quella relativa al diritto d’autore: il software viene infatti considerato alla stregua di un’opera letteraria. Questo però non impedisce di poter brevettare il proprio software e godere così di una protezione più stringente, qualora questo soddisfi determinati requisiti. In ogni caso è bene sapere che il software è protetto in base alla legge nazionale dello stato in cui viene prodotto o distribuito.

La protezione del software attraverso il diritto d’autore

Il diritto d’autore non protegge la funzione del codice del software (ovvero del linguaggio di programmazione) ma solo l’espressione del codice stesso. Questo implica che attraverso la sola realizzazione del software sorge in modo automatico il diritto d’autore in capo al realizzatore dello stesso che può poi essere tutelato come opera dell’ingegno se ha il requisito dell’originalità e della novità ma, in ogni caso, limitatamente al codice sorgente del software come testo scritto. Tale tipo di tutela riconosce all’autore:

  • Il diritto di paternità sul software (ovvero il diritto ad essere riconosciuto come l’autore dello stesso)
  • Il diritto di riproduzione dello stesso,
  • Anche il diritto di sfruttamento economico, di modifica e distribuzione del software.

Per dimostrare di essere l’effettivo autore del software e quindi avere la prova della data certa di creazione dell’opera e una dichiarazione di paternità certa della stessa, sarebbe sicuramente utile procedere alla registrazione del software, che deve essere effettuata presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore della SIAE.

Circa la durata di detta tutela occorre specificare che il diritto d’autore protegge la proprietà intellettuale del software a partire dalla data di creazione dell’opera. I diritti economici dell’opera hanno una durata pari alla vita dell’autore e oltre i 70 anni successivi alla sua morte.

La protezione del software attraverso il brevetto 

Attraverso il deposito del brevetto si protegge la soluzione tecnica (il software di fatto può essere brevettato se risolve un problema tecnico) e la funzionalità del codice. All’art. 45 del codice della proprietà industriale italiano (Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) viene stabilito quanto segue.

Convenzione sul brevetto europeo

Parimenti l’articolo 52 (Invenzioni brevettabili), paragrafo 2, punto c), della Convenzione sul brevetto europeo (al quale l’Italia ha aderito e per mezzo della quale negli anni Settanta è stata istituita l’Organizzazione europea dei brevetti) nega espressamente la brevettabilità del software stabilendo quanto segue.

Il successivo paragrafo 3 dell’art. 52 appena richiamato specifica, tuttavia, quanto segue.

Il brevetto per l’invenzione di software

Se ad una lettura iniziale le disposizioni sopra richiamate sembrerebbero quindi impedire una forma di tutela della proprietà intellettuale del software mediante brevetto l’inciso “come tale” fa sì che possano essere ammesse alcune eccezioni, in questo caso il problema maggiore riguardo alla brevettabilità del software sarà legato alla distinzione trasoftware come tale” e “invenzione di software“.

A norma di quanto appena richiamato potranno essere considerate brevettabili le c.d. computer implemented inventions, ovvero i software capaci di produrre un effetto tecnico ulteriore (es. come un robot aspirapolvere, una macchina da cucire). Non sono brevettabili invece software gestionali, un motore di ricerca ecc. Una volta stabilito quindi cosa, secondo le normative in materia, può essere brevettato è necessario entrare più nel dettaglio, esaminando il tipo di protezione che un software può ottenere attraverso il brevetto. 

Questo tipo di tutela – che consente di proteggere l’invenzione in qualsiasi forma essa venga riprodotta: sia letteralmente che per equivalenti – è sicuramente più completa rispetto a quella offerta dal diritto d’autore – ma richiede rispetto a quest’ultimo determinati e stringenti requisiti.

Brevettabilità in base ai criteri sul diritto di autore

Per ottenere la protezione del software attraverso un brevetto quest’ultimo deve infatti rispettare i criteri stabiliti dalla stessa legge sul diritto d’autore. In particolare, si tratta dei seguenti: il carattere dell’autonomia dell’opera, della non contraffazione e il software non deve poi essere un’opera derivata. Con maggiore dettaglio, si ritiene che il software possa essere ritenuto contraffatto quando rispetto all’originale le modifiche sono veramente minime. Deve ritenersi poi che il software sia un’opera derivata nei casi in cui lo stesso:

  • Abbia le caratteristiche di un altro (e quindi ne sia di fatto ne sia la sua copia) o comunque
  • Sia “adattato” rispetto ad altro software.

Circa il requisito relativo al carattere di opera non derivata invece occorrerà procedere di volta in volta con un’attenta analisi tecnica sul software da brevettare. Il brevetto può essere depositato, proprio come il marchio, a livello nazionale, europeo ed internazionale. Per effettuare la registrazione del brevetto è possibile rivolgersi agli uffici competenti a livello territoriale. 

Anche sulla durata della protezione del software attraverso il brevetto ci si discosta completamente da quanto previsto per la tutela sul diritto d’autore. La stessa è infatti pari a 20 anni a decorrere dalla data di registrazione del brevetto.

Conclusioni

La tutela della proprietà intellettuale nel campo del software è un elemento fondamentale per salvaguardare gli sforzi e gli investimenti degli sviluppatori. Attraverso l’utilizzo combinato di diritti d’autore, brevetti, segreti industriali, accordi di non divulgazione, licenze appropriate, aggiornamenti continui e consulenza legale, è possibile garantire una protezione efficace. Tuttavia, è essenziale riconoscere che le leggi e le procedure variano a seconda del contesto giuridico e geografico, richiedendo quindi una strategia su misura.

Consultare un avvocato specializzato in diritto della proprietà intellettuale può fornire assistenza specifica e personalizzata per il tuo caso. In questo modo puoi assicurare che tutte le possibili vie di protezione siano esplorate e implementate correttamente.

Domande frequenti

Il diritto d’autore protegge automaticamente il mio software?

Sì, il software è generalmente protetto dal diritto d’autore non appena viene creato e fissato in una forma che permette di essere copiato. Tuttavia, registrare ufficialmente il software può fornire una protezione legale più forte.

Posso brevettare il mio software?

Dipende. Alcuni aspetti del software possono essere brevettabili se soddisfano i criteri di brevettabilità, come la novità e l’attività inventiva. Consultare un avvocato esperto di brevetti è consigliabile per valutare questa opzione.

Che cos’è un accordo di non divulgazione (NDA)?

Un NDA è un contratto legale che impone la riservatezza delle informazioni condivise tra le parti. È usato spesso quando si condividono dettagli del software con terze parti.

Come posso usare le licenze per proteggere il mio software?

Le licenze definiscono come gli altri possono usare, modificare o distribuire il tuo software. Le licenze possono variare da open source (che permette una maggiore libertà) a licenze proprietarie (che limitano l’uso).

È necessario aggiornare regolarmente il software per proteggerne la proprietà intellettuale?

Non è strettamente necessario per la protezione legale. Tuttavia, mantenere il software aggiornato può aiutare a dimostrare un impegno continuo nello sviluppo e nell’innovazione, potenziando la protezione.

Lascia una Risposta