Come abbiamo già avuto modo di vedere ed analizzare il diritto d’autore è fondamentale per proteggere quelle che sono ritenute opere creative. Al giorno d’oggi infatti, dove assistiamo ad una diffusione incontrollata e istantanea di contenuti sul web, è oltremodo indispensabile garantire ed assicurare una tutela certa ad opere considerate creative.

In questo contesto spesso si sente parlare però, talvolta in maniera paritetica quasi fossero concetti sinonimi tra loro, di diritto d’autore e copyright.

 In questo articolo affronteremo i due concetti e ne delineeremo le differenze.

Occorre preliminarmente dire che, sebbene entrambi i concetti di copyright e diritto d’autore siano posti a tutela delle opere ritenute creative, in realtà il primo (facente parte del diritto anglosassone) prende in considerazione solo l’aspetto del diritto d’autore concernente la possibilità di riproduzione dell’opera per fini economici.

La tutela offerta dal diritto d’autore 

Le opere ritenute di carattere creativo (di cui fanno parte a titolo esemplificativo e non esaustivo le composizioni musicali, le arti figurative, la letteratura, il teatro ecc.),proprio perché frutto dell’espressione creativa e intellettuale di una persona, sono protette dal diritto d’autore, qualunque sia il loro modo o forma di espressione.

Quanto al tipo di tutela che il diritto d’autore offre loro occorre dire che in realtà ha una duplice natura:

  • da un lato infatti fa sorgere in capo all’autore un diritto morale sull’opera stessa: gli viene riconosciuta la paternità su di essa e ciò gli consente quindi di rivendicare l’opera come propria, questo diritto consente poi all’autore anche di modificare l’opera o ritirarla dal commercio;
  • dall’altro il diritto d’autore riconosce al proprietario dell’opera un diritto patrimoniale sulla stessa, permettendogli di sfruttarla economicamente (anche cedendola ad altri).

Il copyright 

Il copyright riguarda le opere creative proprio come il diritto d’autore e normalmente viene identificato con il simbolo © ma, a differenza di quest’ultimo, come abbiamo già detto, il copyright riguarda solamente l’aspetto economico del diritto d’autore.

Un’opera protetta da copyright è un’opera i cui diritti sono detenuti dal proprio autore e pertanto non può essere riprodotta da nessun altro se non da un soggetto al quale questi diritti sono stati ceduti dal titolare originario. 

Differenze tra diritto d’autore e copyright

Come abbiamo già avuto modo di dire i due termini non sono quindi in alcun modo considerabili, perlomeno a livello teorico, sinonimi tra loro e sarebbe errato considerarli tali.

Va detto però che spesso nella realtà dei fatti questi due concetti di copyright e diritto d’autore finisco poi per coincidere: questo perché sarebbe difficile pensare ad un’opera coperta da copyright che non attribuisca al suo autore anche il diritto di vederne attribuita la paternità.

Circa le differenze concettuali tra copyright e diritto d’autore possiamo dire che, come già sopra brevemente accennato, il primo è di origine anglosassone e prende in considerazione solo la parte economica del diritto d’autore e consente all’autore stesso di non vedere riprodotta la propria opera da altri soggetti diversi rispetto a quelli ai quali i diritti sono stati ceduti, il secondo invece viene disciplinato in Italia attraverso una apposita legge sul diritto d’autore, ed è pertanto solo a questa che bisogna fare riferimento a livello nazionale.

Un altro particolare aspetto riguardante il copyright e che si differenzia dal diritto d’autore come concepito e disciplinato nel nostro Paese sta poi nel fatto che questo si acquista solamente con il deposito dell’opera,in Italia invece il diritto d’autore protegge l’opera fin dalla sua creazione, a prescindere se poi questa verrà pubblicata o meno.

Evoluzioni normative: il recepimento della direttiva UE sul copyright

Il 7 giugno 2021 è entrata in vigore la direttiva europea sul copyright, la n. 790 del 2019.

Questa direttiva è stata elaborata al fine di rispondere alle esigenze di autori ed editori di vedersi riconosciuta dalle big techunaequa remunerazione sullo sfruttamento delle opere a loro appartenenti. 

Lo scorso mese il nostro paese, attraverso il recepimento di questa direttiva, ha finalmente di fatto riconosciuto maggiori diritti e garanzie agli autori ed editori in quello che viene considerato il mercato unico digitale.

Questa direttiva andrà quindi ad aggiornare la legge italiana sul diritto d’autore (la n. 633 del 1941). I principali aspetti che la direttiva è andata a regolare sono legati al nuovo diritto riconosciuto agli editori dei giornali per pubblicare i link alle proprie notizie e l’obbligo per i le grandi piattaforme che ospitano contenuti protetti dal copyright di compiere tutti gli sforzi possibili al fine di ottenere le licenze dai detentori dei diritti per poterli ospitare. 

In concreto YouTube, Facebook e anche altri canali web e/o social, dove gli utenti possono caricare musica e filmati protetti dal copyright, devono ottenere da Universal, Sony, Netflix e altri una licenza d’uso per i loro contenuti e una sorta di database delle loro opere, che servirà per fare il confronto in maniera simultanea ogni volta che un utente vorrà caricare uno di quei contenuti online.

In pratica, se un contenuto viola il copyright potrà essere eliminato oppure, per scelta dell’editore, la sua monetizzazione potrà essere indirizzata direttamente all’editore dell’opera stesso.

Attraverso la direttiva succitata è stato poi riconosciuto agli editori, tra le altre cose, l’equo compenso, ovvero la possibilità di ricevere una quota dei proventi, dall’utilizzo di propri articoli da parte delle piattaforme online (compresi i canali social). 

La direttiva infatti prevede che le piattaforme quando mettono a disposizione degli utenti opere protette dal diritto d’autore, hanno l’obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti.

La normativa introduce quindi per la prima volta a favore di autori e artisti interpreti o esecutori il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza.

Tra le nuove regole viene stabilito anche il diritto a rinegoziare il compenso originariamente pattuito: se l’opera si rivela di successo il suo autore potrà ottenere un guadagno commisurato, rinegoziando quanto concordato inizialmente. 

Si vogliono in tal modo assicurare compensi adeguati agli artisti, garantendo che le entrate generate dallo sfruttamento delle opere non sia distribuito sproporzionatamente ed è stato rafforzato il meccanismo di negoziazione assistita previsto nei casi in cui le parti incontrino difficoltà nel raggiungere un accordo per la concessione di una licenza per lo sfruttamento di opere.

È stato inoltre previsto che l’obbligo di informazione dei soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti possa essere assolto, oltre che in via diretta nei confronti dei titolari dei diritti, nei confronti delle imprese di intermediazione. 

Al fine poi di garantire piena tutela dei diritti di soggetti apolidi o non identificati, è stata prevista la legittimazione degli organismi di gestione collettiva a gestire i loro diritti, nel rispetto di diversi limiti e garanzie ed è stato dato riconoscimento anche alle figure dei direttori del doppiaggio, dei doppiatori, degli adattatori dei dialoghi e dei traduttori.

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Martina Cergnai
Laurea in diritto internazionale penale “I gender crimes nel diritto penale internazionale“ Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Pistoia. Nel 2021 partecipa al Corso di Alta Formazione in Fashion Law presso l'Università Cattolica di Milano. Mi occupo di aspetti legali su proprietà intellettuale, marchi, brevetti, fashionlaw e diritto informatico.

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